Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/1968, n. 1423
CASS
Sentenza 8 maggio 1968

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La tacita accettazione di un aumento della pigione nella misura richiesta dal locatore ha valore ed efficacia solo allorquando la pretesa sia fatta valere nei limiti legali di applicazione delle norme vincolistiche al caso specifico,ma non quando essa ecceda la misura legale del canone o siano richiesti aumenti non dovuti. ( nella specie erano stati richiesti aumenti esclusi dalle norme vincolistiche - artt. 12 l. 23 maggio 1950, n.253, 2 d.l. 21 dicembre 1951, n. 1356, e 2 l. 1 maggio 1955, n. 368 - trattandosi di abitazione di infimo ordine). ( Conf. N. 65-68, massima n. 330888 n.792-65 1735-58).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/1968, n. 1423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1423
    Data del deposito : 8 maggio 1968

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