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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 04/02/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2727/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12935/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110048704456000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110084584967000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110294134385000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120138940622000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120182086453000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120294993006000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130114633031000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130144204102000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130205693169000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130235540008000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130328272328000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140051174056000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140174447879000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140212086401000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150003496373000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150102660704000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160001501813000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160051486780000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160091845952000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160206284876003 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170192464150000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170221671814000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170082794510000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di Roma rigettava il ricorso del sig. Ricorrente_1
avverso l'avviso di intimazione n.09720229027391677 per un importo complessivo di
€ 224.097,80 a causa del mancato pagamento di 23 cartelle per IRPEF IVA REGISTRO tasse automobilistiche ed altro.
Appella la sentenza per i seguenti motivi:
1) Per errata valutazione sulla regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti;
2) Sulla intervenuta prescrizione delle cartelle
3) Per mancata indicazione della modalità di impugnazione sull'avviso di intimazione.
L' Agenzia delle Entrate e Riscossione ha controdedotto e ha depositato documentazione agli atti.
All'udienza del 28 Gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
Le cartelle sono state notificate con differenti modalità :
Con consegna a familiare convivente tramite A/R
Con consegna diretta o addetto alla casa con A/R
Con deposito presso la casa comunale e successivo invio di Raccomandata informativa CAN.
Dalla documentazione agli atti risulta che le notifiche sono valide e nei termini.
Così come stabilito da giurisprudenza di merito (SENTENZA DEL 17/04/2024 N. 10356/5 - CORTE DI
CASSAZIONE), la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di notifica degli atti tributari nel caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, rigettando il ricorso di un contribuente che lamentava la mancata notifica di un atto impositivo. La Suprema Corte, nel richiamare propri precedenti
(Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R.
n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta). Nella fattispecie in esame la notificazione è stata regolarmente eseguita nei confronti del destinatario poiché alcune cartelle sono state inviate all'abitazione principale e consegnate a convivente o al ricorrente, altre in cui il messo, accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, ha depositato l'atto nella casa comunale e inviato allo stesso regolare raccomandata.
Per quanto riguarda la prescrizione trattasi di tributi (IRPEF,Iva IRAP ) per i quali è pacifica la prescrizione decennale e si tratta di cartelle non opposte nei termini di legge. Va inoltre rammentato che ai fini della prescrizione e decadenza si inserisce il disposto dell'art. 68 del D.L. N. 18 del 17.03.2020 convertito nella legge n.27 del 24/04/2020 che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi scadenza 2020 e
2021. La mancata opposizione nei termini non consente di sollevare eccezioni sul merito della pretesa tributaria.
La terza eccezione è infondata in quanto nell'intimazione di pagamento n.09720229027391677000 è indicato analiticamente il dettaglio di tutte le cartelle non pagate. È altresì indicato l'ufficio a cui rivolgersi per chiarimenti e le modalità di rateizzazione del debito, e le modalità per interloquire con gli uffici interessati. La tutela del contribuente è stata rispettata.
Pertanto l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento, in favore dell'ADER, delle spese di lite liquidate in € 6.000,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 IL relatore Ajello Il Presidente Pannullo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2727/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12935/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229027391677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110048704456000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110084584967000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110294134385000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120138940622000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120182086453000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120294993006000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130114633031000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130144204102000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130205693169000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130235540008000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130328272328000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140051174056000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140174447879000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140212086401000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150003496373000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150102660704000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160001501813000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160051486780000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160091845952000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160206284876003 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170192464150000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170221671814000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170082794510000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 528/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di Roma rigettava il ricorso del sig. Ricorrente_1
avverso l'avviso di intimazione n.09720229027391677 per un importo complessivo di
€ 224.097,80 a causa del mancato pagamento di 23 cartelle per IRPEF IVA REGISTRO tasse automobilistiche ed altro.
Appella la sentenza per i seguenti motivi:
1) Per errata valutazione sulla regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti;
2) Sulla intervenuta prescrizione delle cartelle
3) Per mancata indicazione della modalità di impugnazione sull'avviso di intimazione.
L' Agenzia delle Entrate e Riscossione ha controdedotto e ha depositato documentazione agli atti.
All'udienza del 28 Gennaio la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
Le cartelle sono state notificate con differenti modalità :
Con consegna a familiare convivente tramite A/R
Con consegna diretta o addetto alla casa con A/R
Con deposito presso la casa comunale e successivo invio di Raccomandata informativa CAN.
Dalla documentazione agli atti risulta che le notifiche sono valide e nei termini.
Così come stabilito da giurisprudenza di merito (SENTENZA DEL 17/04/2024 N. 10356/5 - CORTE DI
CASSAZIONE), la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di notifica degli atti tributari nel caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario, rigettando il ricorso di un contribuente che lamentava la mancata notifica di un atto impositivo. La Suprema Corte, nel richiamare propri precedenti
(Cass. 6788/2017), ha ricordato che il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto. Diversamente, il giudice di legittimità ha ribadito che la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R.
n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta). Nella fattispecie in esame la notificazione è stata regolarmente eseguita nei confronti del destinatario poiché alcune cartelle sono state inviate all'abitazione principale e consegnate a convivente o al ricorrente, altre in cui il messo, accertata l'irreperibilità relativa e l'effettiva residenza del destinatario, ha depositato l'atto nella casa comunale e inviato allo stesso regolare raccomandata.
Per quanto riguarda la prescrizione trattasi di tributi (IRPEF,Iva IRAP ) per i quali è pacifica la prescrizione decennale e si tratta di cartelle non opposte nei termini di legge. Va inoltre rammentato che ai fini della prescrizione e decadenza si inserisce il disposto dell'art. 68 del D.L. N. 18 del 17.03.2020 convertito nella legge n.27 del 24/04/2020 che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi scadenza 2020 e
2021. La mancata opposizione nei termini non consente di sollevare eccezioni sul merito della pretesa tributaria.
La terza eccezione è infondata in quanto nell'intimazione di pagamento n.09720229027391677000 è indicato analiticamente il dettaglio di tutte le cartelle non pagate. È altresì indicato l'ufficio a cui rivolgersi per chiarimenti e le modalità di rateizzazione del debito, e le modalità per interloquire con gli uffici interessati. La tutela del contribuente è stata rispettata.
Pertanto l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento, in favore dell'ADER, delle spese di lite liquidate in € 6.000,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 IL relatore Ajello Il Presidente Pannullo