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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/10/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1039/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa in forza Parte_1
o, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via provvisoria e urgente, e nel merito: in punto affidamento, disporre l'affidamento esclusivo cd. Rafforzato ex art. 337 quater comma 3
c.c. dei figli minori alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le decisioni relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato,
l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per pagina 1 di 4 l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i minori abbiano la residenza anagrafica e la collocazione presso di lei;
qualora il padre ne faccia richiesta, disporre gli incontri padre e figli in luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo un calendario stabilito dai Servizi Sociali competenti;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei minori, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 4000, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ludico sportive, ricreative, sostenute nell'interesse del figlio, verranno sostenute al 50% dai genitori
In via istruttoria:
- acquisire relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali che verranno eventualmente incaricati.”
Per il Pubblico Ministero:
“si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'8.5.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e Persona_1
, nati rispettivamente il 4.6.2013 e il 11.11.2015 dalla relazione more uxorio con Persona_2
. In particolare, la ricorrente, dando atto di aver lasciato il suo paese di Controparte_1 origine, il Perù, e di avere richiesto la protezione internazionale in Italia in ragione di condotte minacciose tenute dall'ex compagno, ha domandato l'affidamento superesclusivo a sé dei minori e un contributo al mantenimento di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito e, pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 23.9.2025, è stata sentita unicamente la ricorrente. Il Giudice istruttore delegato, ritenuti non necessari adempimenti istruttori, ha invitato la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo accogliersi il ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni della ricorrente, non essendo necessari ulteriori adempimenti istruttori. Si rende superfluo, data l'evidenza dei fatti, anche l'ascolto dei minori.
pagina 2 di 4 3. Nel merito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 23333/2023, Cass. 6535/2019).
Nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso. Il padre si trova infatti in Perù e non ha alcun tipo di contatto con i figli, contatti che peraltro non possono essere presi dato lo status di richiedente la protezione internazionale della ricorrente. Dalla relazione sociale in atti, emerge invece che la madre si è positivamente impegnata per l'inserimento proprio dei figli in Italia, studiando la lingua, formandosi professionalmente, partecipando a iniziative di volontariato e iscrivendo i minori a varie attività.
Alla ricorrente va attribuito altresì il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio. L'impossibilità di contattare il padre in caso di necessità rischia infatti di arrecare grave pregiudizio ai minori.
4. I figli manterranno la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre affidataria, in continuità con lo stato di fatto esistente. Quanto alle visite con il padre, non è allo stato possibile stabilire alcunché viste la lontananza e l'assenza di qualsiasi contatto. Laddove il convenuto dovesse farne richiesta, eventuali incontri potranno essere previsti in futuro.
5. Venendo infine alle questioni economiche, dev'essere stabilito a carico del padre il versamento di un assegno in favore dei minori, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre collocataria. Sul punto va osservato che la ricorrente lavora come operaia con una retribuzione di circa 1.100,00 euro mensili e vive in un'abitazione messale a disposizione nell'ambito di un progetto di accoglienza per rifugiati, mentre non si hanno notizie circa la condizione economica del convenuto. Tenuto però conto della capacità lavorativa generica, dell'età preadolescenziale dei minori e dell'assenza di tempi di permanenza presso il padre, si reputa congruo un contributo di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta pagina 3 di 4 complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria, da versarsi in favore dell'erario vista l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sono poste integralmente a carico del convenuto, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2 collocazione e residenza anagrafica presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per i figlii in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza Controparte_1 dall'introduzione del presente giudizio, a , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre a esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1039/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa in forza Parte_1
o, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via provvisoria e urgente, e nel merito: in punto affidamento, disporre l'affidamento esclusivo cd. Rafforzato ex art. 337 quater comma 3
c.c. dei figli minori alla madre, attribuendole la possibilità di assumere tutte le decisioni relative ai minori, quali l'iscrizione a scuola, le scelte religiose, le scelte sanitarie ed il consenso informato,
l'iscrizione alle attività sportive, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei documenti validi per pagina 1 di 4 l'espatrio, la scelta della residenza, disponendo che i minori abbiano la residenza anagrafica e la collocazione presso di lei;
qualora il padre ne faccia richiesta, disporre gli incontri padre e figli in luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo un calendario stabilito dai Servizi Sociali competenti;
disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei minori, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 4000, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ludico sportive, ricreative, sostenute nell'interesse del figlio, verranno sostenute al 50% dai genitori
In via istruttoria:
- acquisire relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali che verranno eventualmente incaricati.”
Per il Pubblico Ministero:
“si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'8.5.2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e Persona_1
, nati rispettivamente il 4.6.2013 e il 11.11.2015 dalla relazione more uxorio con Persona_2
. In particolare, la ricorrente, dando atto di aver lasciato il suo paese di Controparte_1 origine, il Perù, e di avere richiesto la protezione internazionale in Italia in ragione di condotte minacciose tenute dall'ex compagno, ha domandato l'affidamento superesclusivo a sé dei minori e un contributo al mantenimento di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito e, pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 23.9.2025, è stata sentita unicamente la ricorrente. Il Giudice istruttore delegato, ritenuti non necessari adempimenti istruttori, ha invitato la ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo accogliersi il ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni della ricorrente, non essendo necessari ulteriori adempimenti istruttori. Si rende superfluo, data l'evidenza dei fatti, anche l'ascolto dei minori.
pagina 2 di 4 3. Nel merito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. 23333/2023, Cass. 6535/2019).
Nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso. Il padre si trova infatti in Perù e non ha alcun tipo di contatto con i figli, contatti che peraltro non possono essere presi dato lo status di richiedente la protezione internazionale della ricorrente. Dalla relazione sociale in atti, emerge invece che la madre si è positivamente impegnata per l'inserimento proprio dei figli in Italia, studiando la lingua, formandosi professionalmente, partecipando a iniziative di volontariato e iscrivendo i minori a varie attività.
Alla ricorrente va attribuito altresì il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio. L'impossibilità di contattare il padre in caso di necessità rischia infatti di arrecare grave pregiudizio ai minori.
4. I figli manterranno la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre affidataria, in continuità con lo stato di fatto esistente. Quanto alle visite con il padre, non è allo stato possibile stabilire alcunché viste la lontananza e l'assenza di qualsiasi contatto. Laddove il convenuto dovesse farne richiesta, eventuali incontri potranno essere previsti in futuro.
5. Venendo infine alle questioni economiche, dev'essere stabilito a carico del padre il versamento di un assegno in favore dei minori, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre collocataria. Sul punto va osservato che la ricorrente lavora come operaia con una retribuzione di circa 1.100,00 euro mensili e vive in un'abitazione messale a disposizione nell'ambito di un progetto di accoglienza per rifugiati, mentre non si hanno notizie circa la condizione economica del convenuto. Tenuto però conto della capacità lavorativa generica, dell'età preadolescenziale dei minori e dell'assenza di tempi di permanenza presso il padre, si reputa congruo un contributo di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta pagina 3 di 4 complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria, da versarsi in favore dell'erario vista l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sono poste integralmente a carico del convenuto, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2 collocazione e residenza anagrafica presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per i figlii in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza Controparte_1 dall'introduzione del presente giudizio, a , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre a esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4