Ordinanza presidenziale 23 ottobre 2019
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08059/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8059 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI IE, RE AR, LV BA, AR NE BR, EU LA, RI MP, SA AL, VA CI, AI MA, VA SE, NU De SI, SA Di OR, RO AN, BA ON, AL RI, AL GA, NI AN, ROmaria GL, BR SE, RA LI, CI NG, SA IU CI, NI NO, SE ER, NU Lo DI, UL NI, OV IE, DE EL, CA RA, TH IR, NU RA, AL OM, SA CA, OS SO, EL ZA, ZI NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE SS in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
USR Lazio, USR Abruzzo, USR Basilicata, USR Campania, USR Friuli Venezia UL, USR Liguria, Miur, USR Molise, USR Piemonte, USR Puglia, USR Sicilia, USR Veneto, Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso, Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, Ambito Territoriale Provinciale di L'Aquila, Ambito Territoriale Provinciale di Messina, Ambito Territoriale Provinciale di Milano, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, Ambito Territoriale Provinciale di Novara, Ambito Territoriale Provinciale di Palermo, Ambito Territoriale Provinciale di Potenza, Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Roma, Ambito Territoriale Provinciale di Torino, Ambito Territoriale Provinciale di Udine, Ambito Territoriale Provinciale di Bergamo, Ambito Territoriale Provinciale di Genova, Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, Ambito Territoriale Provinciale di Pavia, Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, Ambito Territoriale Provinciale di Treviso, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“A. del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per “ l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022 ”, nella parte in cui, all'art. 1 pur prevedendo per il personale docente ed educativo in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.05.2019, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva denominata “IV”, la possibilità di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, non contempla analoga possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero, in via subordinata, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento;
B. dell'art. 9, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato “ Modalità di presentazione delle domande ” nella parte in cui stabilisce che la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 1), corredate dalle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, devono essere presentate entro e non oltre il 16 maggio 2019 (prorogata poi al 20 maggio 2019 in virtù di nota MIUR prot. N. 22678 del 14.05.2019) esclusivamente con modalità telematica, laddove, ai commi 4 lettera a) e b) e 5 stabilisce che “[…] Registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull' home page del sito internet di questo Ministero […] Inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero […] Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza produrre alcuna certificazione ”; nonché dell'art. 10, del D.M. n. 374/2019, rubricato “ Regolarizzazioni e esclusioni ”, laddove, al comma 2, lettera b), stabilisce che “[…] è motivo di esclusione (…) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5 […];
C. dell'art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato “ Graduatorie d'istituto ” nella parte in cui ai commi 1 e 2 nel prevedere “[…] Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. […] Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di Istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131 ”, non contempla analoga possibilità di presentare domanda di inserimento in graduatoria d'istituto ai ricorrenti, nella loro qualità di personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie d'istituto di I fascia, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria);
D. dell'art. 9 bis, del medesimo D.M. n. 374 del 2019 rubricato “ Graduatorie d'istituto ” nella parte in cui al comma 5 lettera a) e b) nel prevedere “ La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti modalità e termini: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero; b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento ", presente sul sito internet del Ministero ”, stabilisce che la domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica; E. del D.M. n. 53 del 14/06/2012, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse;
F. di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) - anche, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ovvero, in via subordinata, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8.10.2019:
per l’annullamento:
“- delle graduatorie ad esaurimento (III fascia), pubblicate, ai sensi del DM 374/2019, dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia UL, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, valide per gli anni scolastici 2019/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono l'inserimento dei ricorrenti, o lo prevedono con riserva, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso: Agrigento, decreto prot. n. 0009095 del 06-08-2019; Alessandria, decreto prot. n. 0002171 del 29-07-2019; Ancona, decreto prot. n. 0004757 del 18-07-2019; Arezzo, decreto prot. n. 0004259 del 24-07-2019; Ascoli Piceno, decreto prot. n. 0001136 del 02-08-2019; Asti, decreto prot. n. 0002026 del 24-07-2019; Avellino, decreto prot. n. 0003202 del 25-07-2019; Bari, decreto prot. n. 0013806 del 20-08-2019; Belluno, decreto prot. n. 0001941 del 31-07-2019; Benevento, decreto prot. n. 0004346 del 02-08-2019; Bergamo, decreto prot. n. 0007167 del 07-08-2019; Biella, decreto prot. n. 0001466 del 25-07-2019; Bologna, decreto prot. n. 0000830 del 30-07-2019; Brescia pubblicato il 08-08-2019; Brindisi, decreto prot. n. 0006856 del 05-08-2019; Cagliari, decreto prot. n. 0001733 del 02-08-2019; Caltanissetta, decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019; Campobasso, decreto prot. n. 0003522 del 29-07-2019; Caserta, decreto prot. n. 0012544 del 22-07-2019; Catania, decreto prot. n. 0013284 del 31-07-2019; Catanzaro, decreto prot. n. 0008070 del 08-08-2019; Chieti, decreto prot. n. 0005924 del 02-08-2019; Como, decreto prot. n. 0004569 del 26-07-2019; Cosenza, decreto prot. n. 0007745 del 02-08-2019; Cremona, decreto prot. n. 0003701 del 02-08-2019; Crotone, decreto prot. n. 0003056 del 01-08-2019; Cuneo, decreto prot. n. 0004982 del 05-08-2019; Enna, decreto prot. n. 0009833 del 07-08-2019; Ferrara, decreto prot. n. 0006292 del 02-08-2019; Firenze, decreto prot. n. 0005019 del 05-08-2019; Foggia, decreto prot. n. 0008951 del 25-07-2019; Forlì-Cesena, decreto prot. n. 0002668 del 05-08-2019; Frosinone, decreto prot. n. 0011007 del 29-07-2019; Genova, decreto prot. n. 0001442 del 26-07-2019; Gorizia, decreto prot. n. 0001780 del 30-07-2019; Grosseto, decreto prot. n. 0003165 del 08-08-2019; Imperia, decreto prot. n. 0001424 del 23-07-2019; Isernia, decreto prot. n. 0001693 del 29-07-2019; La Spezia, decreto prot. n. 0001507 del 06-08-2019; L'Aquila, decreto prot. n. 0004746 del 29-07-2019; Latina, decreto prot. n. 0009593 del 01-08-2019; Lecce, decreto prot. n. 0012239 del 02-08-2019; Lecco, decreto prot. n. 0003443 del 18-07-2019; Livorno, decreto prot. n. 0002548 del 29-07-2019; Lodi, decreto prot. n. 0002714 del 01-08-2019; Lucca, decreto prot. n. 0002882 del 31-07-2019; Macerata, decreto prot. n. 0002903 del 29-07-2019; Mantova, decreto prot. n. 0003864 del 26-08-2019; Massa-Carrara, decreto prot. n. 0003501 del 02-08-2019; Matera, decreto prot. n. 0002946 del 24-07-2019; Messina, decreto prot. n. 0013692 del 12-08-2019; Milano, decreto prot. n. 0012930 del 30-07-2019; Modena, decreto prot. n. 0008572 del 02-08-2019; Monza e della Brianza, decreto prot. n. 0005219 del 30-07-2019; Napoli, decreto prot. n. 0007762 del 31-07-2019; Novara, decreto prot. n. 0003701 del 31-07-2019; Nuoro, decreto prot. n. 0006468 del 31-07-2019; Oristano, decreto prot. n. 0004873 del 02-08-2019; Padova, decreto prot. n. 0001922 del 29-07-2019; Palermo, decreto prot. n. 0012828 del 02-08-2019; Parma, decreto prot. n. 0005128 del 06-08-2019; Pavia, decreto prot. n. 0002703 del 08-08-2019; Perugia, decreto prot. n. 0000359 del 24-07-2019; Pesaro e Urbino, decreto prot. n. 0001063 del 23-07-2019; Pescara, decreto prot. n. 0005052 del 01-08-2019; Piacenza, decreto prot. n. 0003287 del 09-08-2019;// Pisa, decreto prot. n. 0002682 del 31-07-2019; Pistoia, decreto prot. n. 0003017 del 30-07-2019; Pordenone, decreto prot. n. 0004273 del 22-07-2019; Potenza, decreto prot. n. 0000286 del 22-07-2019; Prato, decreto prot. n. 0002838 del 26-07-2019; Ragusa, decreto prot. n. 0004169 del 02-08-2019; Ravenna, decreto prot. n. 0003491 del 13-08-2019; Reggio Calabria, decreto prot. n. 0007836 del 09-08-2019; Reggio Emilia, decreto prot. n. 0006694 del 07-08-2019; Rieti, decreto prot. n. 0003760 del 02-08-2019; Rimini, decreto prot. n. 0002975 del 23-07-2019; Roma, decreto prot. n. 0020322 del 25-07-2019; Rovigo, decreto prot. n. 0003499 del 23-07-2019; Salerno, decreto prot. n. 0013621 del 26-07-2019; Sassari, decreto prot. n. 0008260 del 05-08-2019; Savona, decreto prot. n. 0001448 del 29-07-2019; Siena, decreto prot. n. 0003480 del 09-08-2019; Siracusa, decreto prot. n. 0004680 del 01-08-2019; Sondrio, decreto prot. n. 0004445 del 01-08-2019; Taranto, decreto prot. n. 0007221 del 30-07-2019; Teramo, decreto prot. n. 0005971 del 01-08-2019; Terni, decreto prot. n. 0000360 del 24-07-2019; Torino, decreto prot. n. 0005600 del 23-07-2019; Trapani, decreto prot. n. 0009159 del 31-07-2019; Treviso, decreto prot. n. 0008098 del 30-07-2019; Trieste, decreto prot. n. 0001348 del 29-07-2019; Udine, decreto prot. n. 0004780 del 14-08-2019; Varese, decreto prot. n. 0005396 del 01-08-2019; Venezia, decreto prot. n. 0009074 del 02-08-2019; Verbano-Cusio-Ossola, decreto prot. n. 0002516 del 25-07-2019; Vercelli, decreto prot. n. 0001495 del 23-07-2019; Verona, decreto prot. n. 0001961 del 01-08-2019; Vibo Valentia, decreto prot. n. 0005574 del 06-08-2019; Vicenza, decreto prot. n. 0002026 del 09-08-2019; Viterbo, decreto prot. n. 0003810 del 25-07-2019;
- del D.M. n. 53 del 14/06/2012, espressamente richiamato dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti che, pur essendo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, quindi, di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, non hanno mai prodotto domanda di inserimento nella suddetta graduatoria in occasione dei precedenti aggiornamenti delle stesse;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura concorsuale, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) - anche, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa, ovvero, in via subordinata, nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, nella parte in cui, all'art. 1, pur prevedendo per il personale docente ed educativo in possesso dei titoli e requisiti alla data del 16.5.2019, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva, denominata “IV”, la possibilità di chiedere la permanenza o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, non contempla la possibilità di presentare per la prima volta la domanda di inserimento in graduatoria per il personale educativo (PPPP) abilitato all'insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale.
2. Dopo aver riepilogato la disciplina positiva in materia e l’articolazione delle fasce in cui sono articolate le graduatorie ad esaurimento, i ricorrenti hanno evidenziato che è stata istituita una fascia aggiuntiva e subordinata (la quarta) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.
3. Nel suddetto contesto, hanno osservato nel ricorso che escludere il personale educativo (PPPP) dalla possibilità di essere inserito, in qualità di personale abilitato all’insegnamento nelle istituzioni educative in virtù di procedura concorsuale, nelle graduatorie di III fascia costituite ai sensi dell’articolo 401 del decreto legislativo n. 29719/94, anche per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, violerebbe il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma primo, 51, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione.
4. Conseguentemente, nel ricorso chiedono l’accertamento del loro diritto, nella qualità di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni educative conseguita in virtù di procedura concorsuale, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/2022 per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
5. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
6. Con i motivi aggiunti depositati in data 8.10.2019, i ricorrenti hanno impugnato le graduatorie ad esaurimento (III fascia) valide per gli anni scolastici 2019/2022.
7. Alla camera di consiglio del 10.9.2019 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
8. In data 28.6.2024 la Segreteria ha comunicato alle parti l’avviso di cui all’art. 82, comma 1, del codice del processo amministrativo. La prescritta istanza di fissazione di udienza è stata presentata, nel termine imposto, soltanto dai ricorrenti VI IE e NI NO.
9. All’udienza straordinaria del 17.1.2025 il Collegio ha dato avviso dell’intervenuta perenzione in relazione alla posizione di tutti i ricorrenti ad eccezione di VI IE e NI NO. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Indubbia la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi della contestazione relativa alla regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento e non alla posizione individuale degli insegnanti ( ex plurimis , Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25044), va preliminarmente dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta perenzione rispetto ai ricorrenti RE AR, LV BA, AR NE BR, EU LA, RI MP, SA AL, VA CI, AI MA, VA SE, NU De SI, SA Di OR, RO AN, BA ON, AL RI, AL GA, NI AN, ROmaria GL, BR SE, RA LI, CI NG, SA IU CI, SE ER, NU Lo DI, UL NI, OV IE, DE EL, CA RA, TH IR, NU RA, AL OM, SA CA, OS SO, EL ZA e ZI NI, che non hanno prodotto nei termini la prescritta istanza di fissazione d’udienza. Come questo Tribunale ha già precisato (cfr. sentenza 6.6.2023, n. 9560), “Nel caso di ricorsi collettivi, l'istanza di fissazione di udienza deve essere presentata da tutti i ricorrenti. Ciò, in quanto nel ricorso collettivo le posizioni soggettive di ciascuno di essi rispetto all'atto impugnato o al rapporto controverso non si comunicano agli altri, risolvendosi detto gravame in una pluralità di azioni autonome, solo cartolarmente congiunte in quanto contestualmente proposte in un unico atto. È, dunque, possibile che alcuni ricorrenti abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio e decidano, quindi, di firmare l'istanza di fissazione di udienza ex art. 82 comma 1, c. proc. amm. ed altri, invece, di non coltivare più il giudizio”. Il giudizio prosegue, pertanto, esclusivamente rispetto ai ricorrenti VI IE e NI NO.
11. Nel merito, i ricorrenti deducono:
- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296, del 27/12/2006 e dell’art. 14 comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14”;
- “Violazione degli artt. 25, 26, 27, 127 e 128 del C.C.N.L. scuola del quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07 e dell’art. 398, comma 2, d. lgs. n. 297/1994 - violazione del principio di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione – eccesso di potere – illogicità –contraddittorietà – disparità di trattamento e ingiustizia manifesta violazione dell’art. 4, comma secondo, della Costituzione”;
- “Violazione dell’art. 4, comma secondo, della Costituzione”.
12. In sostanza, gli interessati affermano che, poiché il personale educativo godrebbe del medesimo stato giuridico e trattamento economico dei docenti elementari e l’attività da essi svolta sarebbe da qualificare come “insegnamento” ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria, non contemplando il decreto impugnato la possibilità, per il predetto personale, di essere inserito nelle graduatorie di III fascia per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), ovvero nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, il Ministero opererebbe un’irrazionale discriminazione. L’impossibilità d’inserirsi nelle graduatorie e, quindi, di aspirare all’assunzione a tempo indeterminato per una classe di concorso più gratificante e/o più remunerativa determinerebbe, inoltre, la totale vanificazione di un percorso di studi sulla base di una condizione in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito, con violazione dell’art. 4 della Costituzione.
13. Con un ulteriore motivo i ricorrenti lamentano la “ Illegittima modalità di presentazione della domanda in modalità esclusivamente informatica ”, censurando la prevista possibilità di presentare la domanda di inserimento esclusivamente in modalità telematica.
14. Le doglianze sono infondate, conformemente all’avviso già espresso da questo Tribunale con sentenza 28.10.2024, n. 18856.
15. Occorre rilevare che l’inserimento contrattuale degli educatori nell’area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico, in quanto le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall’uno all’altro. Come la giurisprudenza ha già chiarito (Cons. St., VI, 24.8.2020, n. 5176), anche il riferimento all’applicazione dello stato giuridico dei docenti non comporta l’equiparazione delle funzioni tra i due ruoli. Le funzioni sono infatti distintamente individuate dalle norme di legge e dalle disposizioni del CCNL e ad esse occorre riferirsi per ciò che riguarda l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. È pacifico, infatti, che il personale educativo è collocato, sulla base di tali norme, nell’area professionale del personale docente. Tuttavia, le stesse norme, chiariscono che questo personale partecipa al processo di formazione e di educazione in un quadro coordinato di intese e di rapporti con i docenti delle scuole da essi frequentate e che esso quindi svolge, nell’ambito del processo di formazione degli allievi, un ruolo distinto da quello di insegnamento in senso proprio, essendo volto alla formazione e all’educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l’opera di guida e consulenza all’attività di studio, la promozione e organizzazione del tempo libero con iniziative a carattere culturale e ricreativo, l’assistenza in ogni momento di vita del convitto. In definitiva, la netta differenza delle mansioni esercitate, cui corrisponde la diversità anche dei percorsi abilitanti, non consente di equiparare, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, il personale educativo al restante personale docente.
16. È alla luce della superiore acquisizione che occorre esaminare le censure con le quali si deduce, in sostanza, la violazione
- degli artt. 25, 26, 27, 127 e 128 del CCNL Scuola e dell’art. 398 del decreto legislativo n. 297/1994;
- dei principi affermati dagli articoli 3, comma primo, 4, comma secondo, 35, 51 e 97 della Costituzione;
- dei principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- dei principi di buon andamento, proporzionalità e buona amministrazione.
17. Al riguardo, è stato rilevato in contenzioso analogo (Cons. St., I cons., parere n. 419/2022) che
- “l’articolo 25 del Contratto Collettivo - invocato tra gli altri a sostegno delle doglianze - nel corpo stesso della disposizione ha cura di distinguere tra Personale docente e personale educativo, confermando la differenza sulla quale ci si è intrattenuti poc’anzi. In secondo luogo […] la ricomprensione dei due profili in unica fascia, contenuta al principio del Capo IV dell’Accordo, lungi dall’implicarne un’impropria assimilazione, è dovuta all’esigenza di distinguere le due funzioni, quella docente ed educativa, fra loro complementari, rispetto a quella, tutt’affatto diversa, svolta dal Personale Tecnico Amministrativo, al quale è dedicato il successivo Capo V. Aggiungasi di poi che tutti i successivi articoli del Capo IV Contratto Collettivo, in particolare l’articolo 28, disciplinando le funzioni docenti, non contemplano affatto il personale educativo, alla cui regolazione è invece dedicato l’intero Capo XI – di cui fa parte anche l’art.127 citato in altra parte del presente parere- che con tutta evidenza lo considera quale ruolo diverso da quello docente, tanto da disciplinarlo in un capo diverso dell’accordo. Tanto meno può essere indicativa la parificazione del trattamento economico perché si tratta verosimilmente di un effetto conseguente all’eguale importanza che, nel processo apprenditivo, viene attribuita alle due diverse, ed entrambe delicate, funzioni, fermo restando ovviamente le differenze funzionali e il diverso contenuto delle rispettive mansioni”;
- non sussiste la violazione dell’articolo 4, comma secondo, della Costituzione, in quanto l’assunto alla base del ricorso “si fonda per vero su di un’improponibile perché eccessiva estensione del comma 2 dell’art.4 Cost., interpretato come disposizione che riconoscerebbe un diritto assoluto alla progressione in carriera presso le Pubbliche Amministrazione, indipendentemente dai requisiti professionali necessari all’avanzamento. E’ vero che la disposizione fondamentale tutela il diritto ad una scelta la più ampia possibile in punto attività lavorativa, ma è altrettanto indubbio che essa debba avvenire, in primo luogo, rispettando la parità di trattamento, e comunque nel rispetto degli altri principi costituzionali, tanto più quando si pretenda di esercitarla in un ambito lavorativo, e per funzioni pubbliche, che richiedono, per il loro svolgimento, determinati e legittimi requisiti di accesso, a tutela dello stesso interesse pubblico. Requisiti che, in questo caso, come già detto, gli aspiranti non possedevano”;
- non fondata è la dedotta violazione degli ulteriori principi costituzionali evocati, nonché dei principi comunitari di proporzionalità e di buona amministrazione e di quelli sanciti dalla Carta di Nizza, in quanto “il presupposto necessario per il corretto operare delle dinamiche concorrenziali è pur sempre il possesso di requisiti omogenei tra coloro che aspirano a competere, circostanza che […] non ricorre in questo frangente”.
18. Tutto ciò osservato, occorre altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, sussiste il divieto legislativo espresso di integrare le suddette graduatorie, essendo consentito soltanto l’aggiornamento della posizione di quanti vi siano già inseriti (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 11/2017 e n. 4/2019).
19. L’art. 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011 ha sostituito il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143), con il seguente: «A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale».
20. Coerentemente, anche l’art. 14, comma 2- ter , del decreto-legge n. 216 del 2011 ha espressamente confermato che le graduatorie ad esaurimento restano chiuse, pur nel contempo istituendo una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie, limitandone l’accesso a determinate categorie nelle quali i ricorrenti non rientrano.
21. A ciò deve aggiungersi, in linea più generale, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell'azione amministrativa (tra le altre, Corte cost. n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013).
22. Pieno avallo a quanto rilevato proviene dalla giurisprudenza ad avviso della quale “l'esistenza di pregresse deroghe legislative al carattere chiuso delle GAE non configura affatto l'illegittimità di successivi provvedimenti che abbiano escluso dall'iscrizione in graduatoria docenti che, solo in epoca posteriore, abbiano conseguito l'abilitazione tramite PAS o si siano iscritti al relativo percorso abilitante. Si tratta, infatti, di deroghe legislative giustificate dalla peculiare situazione degli interessati, diversa rispetto a quella degli appellanti, in relazione alla quale non risultano evidenti ragioni di tutela dell'affidamento ovvero di salvaguardia di posizioni giuridiche maturate in fasi di passaggio a nuovi assetti ordinamentali della materia. La lamentata esclusione risulta, pertanto, coerente con la natura ormai chiusa delle graduatorie ad esaurimento e con il carattere eccezionale delle deroghe previste dal legislatore, le quali, proprio in virtù di tale natura, non appaiono suscettibili di interpretazione analogica né utilizzabili per invocare una disparità di trattamento ovvero l'irragionevolezza o l'illogicità delle disposizioni che, in ossequio al carattere chiuso delle GAE, non abbiano previsto l'inserimento di soggetti successivamente abilitatisi o, ai fini della loro iscrizione con riserva, di docenti che in epoca successiva abbiano avviato un percorso di abilitazione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 giugno 2021, n. 4654)”.
23. In ragione di quanto sopra, non sussiste l’interesse di parte ricorrente allo scrutinio della censura riguardante le modalità (esclusivamente telematiche) di presentazione della domanda, che risulta pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
24. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati perenti nei confronti dei ricorrenti RE AR, LV BA, AR NE BR, EU LA, RI MP, SA AL, VA CI, AI MA, VA SE, NU De SI, SA Di OR, RO AN, BA ON, AL RI, AL GA, NI AN, ROmaria GL, BR SE, RA LI, CI NG, SA IU CI, SE ER, NU Lo DI, UL NI, OV IE, DE EL, CA RA, TH IR, NU RA, AL OM, SA CA, OS SO, EL ZA e ZI NI, mentre vanno in parte rigettati e in parte dichiarati improcedibili rispetto ai ricorrenti VI IE e NI NO.
25. Le spese di lite possono essere compensate, atteso che il Ministero si è costituito solo formalmente.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara l’estinzione del giudizio per perenzione rispetto ai ricorrenti RE AR, LV BA, AR NE BR, EU LA, RI MP, SA AL, VA CI, AI MA, VA SE, NU De SI, SA Di OR, RO AN, BA ON, AL RI, AL GA, NI AN, ROmaria GL, BR SE, RA LI, CI NG, SA IU CI, SE ER, NU Lo DI, UL NI, OV IE, DE EL, CA RA, TH IR, NU RA, AL OM, SA CA, OS SO, EL ZA e ZI NI;
- in parte li respinge e in parte li dichiara improcedibili, nei sensi di cui in motivazione, rispetto ai ricorrenti VI IE e NI NO.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU Adamo, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | IU Adamo |
IL SEGRETARIO