Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Non è affetto da nullità il provvedimento di convalida dell'arresto di persona che, presente all'udienza, in luogo del previsto interrogatorio si limiti a consentire che il difensore prospetti la ricostruzione dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 28988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28988 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 950
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 6443/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RI RI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia del 18/01/2013 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Venezia con il provvedimento impugnato ha convalidato l'arresto di RI RI, eseguito per la flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, cui non era seguita la richiesta di emissione del provvedimento di custodia cautelare da parte del P.m..
La difesa ha proposto ricorso in cui si deduce la nullità della disposta convalida per non essere stata preceduta dall'Interrogatorio dell'interessato, adempimento indefettibile nel procedimento, anche per dare effettività al principio costituzionale del contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
2. L'esame degli atti ha consentito di accertare che l'interessato era presente personalmente In sede di convalida ed all'atto dell'interrogatorio si è limitato a consentire al difensore la prospettazione della propria ricostruzione dei fatti, riguardante il preteso esercizio della legittima difesa.
La nullità eccepita non sussiste quindi sotto un duplice profilo, di natura sostanziale e di merito.
In primo luogo la scelta di far esporre al proprio difensore la versione dei fatti, in luogo che provvedervi personalmente, non produce il mancato l'esercizio del diritto di difesa, essendo rimesso al titolare del diritto l'individuazione delle modalità di esercizio della difesa che ritiene più consona.
Peraltro, all'accertamento della causa di nullità osterebbe la previsione di cui all'art. 182 c.p.p., che preclude la possibilità del rilievo alla parte che ha dato causa alla nullità, che in ogni caso avrebbe dovuto essere dedotta in quella sede, risultando indubbia la presenza dell'interessato, professionalmente assistito. Poiché non risulta neppure dedotto dal ricorrente che sia l'interrogatorio, che l'eccezione della sua mancanza, sia stata preclusa all'interessato da una illegittima decisione del giudicante, si deve concludere nel senso della manifesta infondatezza dell'impugnazione, poiché il rilievo proposto è radicalmente insussistente.
3. All'accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013