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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14754 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Santoro, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...] (CF ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Fortuna, giusta procura in atti;
-resistente- NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: all'udienza del 14.01.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: Parte_1 aveva contratto matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione erano nati i CP_1 figli (22.06.1991) e (17.11.1994); venuta meno la comunione materiale ER Per_2
e spirituale, essi avevano concordato la loro separazione personale rassegnando conclusioni congiunte recepite dal Tribunale di Roma giusto decreto di omologazione del
22.12.2000; successivamente, con sentenza di divorzio n. 14216/2008 del 05/12/2008, depositata in data 18/12/2008, il Tribunale di Roma aveva affidato i figli ad entrambi collocandoli presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare, in Roma, Via
Vittorio Putti n. 8 in comproprietà di entrambi, aveva determinato in € 580 mensili l'assegno mensile per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dopo la pronuncia del divorzio, essendo la situazione di fatto del nucleo familiare profondamente cambiata, con decreto n. cronol. 15373/2017 del 29/05/2017 il
Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni concordate dalle parti, secondo le quali il sig. avrebbe corrisposto direttamente al figlio , quale contributo per Parte_1 ER il suo mantenimento, l'importo mensile di € 150, e alla figlia quale contributo Per_2 per il suo mantenimento, l'importo mensile di € 250; in seguito, modificatesi ulteriormente le condizioni personali, sociali ed economiche della famiglia, con decreto n. cronol. 16609/2022 del 06/12/2022 il Tribunale di Roma, avuto riguardo della raggiunta autosufficienza economica di entrambi i figli, aveva revocato l'obbligo gravante sul padre di corrispondere ai figli un contributo per il loro mantenimento.
In ragione di ciò, avuto riguardo al fatto che il figlio aveva lasciato la casa ER familiare, trasferendosi presso altra dimora assieme alla sua compagna, e che la figlia alternava, per motivi di lavoro, periodi fuori Roma, periodi presso la casa Per_2 familiare e periodi presso la casa del compagno, il ricorrente chiedeva fosse revocata l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra CP_1
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto, CP_1 prodotto ed eccepito dal sig. rappresentava di contro che la condizione Parte_1 economica dei figli era molto diversa da quella delineata dal marito avuto riguardo del fatto che gli stessi non erano in grado di sostenere un canone di locazione, nel caso della figlia e di prescindere da un sostegno economico della madre, nel caso di Per_2
. Difatti, il figlio – nonostante vivesse da tempo con la propria compagna ER ER
– aveva perduto nel luglio 2024 l'impiego, mentre la figlia – ottenuto un Per_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato nel giugno 2024, percependo uno stipendio mensile netto di circa 1.200€ – non aveva la forza economica per andare a vivere da sola.
Tanto premesso, parte resistente chiedeva il rigetto della domanda del sig. e la Parte_1 conseguente conferma dell'assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 14.01.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, la riservava al
Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre circa la raggiunta autosufficienza economica di entrambi i figli, e maggiorenni ed ER Per_2 economicamente autonomi.
Con riguardo al figlio (quasi trentaquattrenne) – avuto riguardo di quanto riferito ER da entrambe le parti all'udienza del 14.01.2025 –, il ragazzo, dopo aver precocemente interrotto gli studi, ha deciso di entrare nel modo del lavoro (gennaio 2014), iniziando a prestare servizio come falegname presso la cooperativa “Il Grande Carro Coop. Sociale a r.l.” e poi come operaio specializzato con contratti di lavoro non regolarizzati, successivamente (nel marzo del 2022) con un contratto di lavoro con il Gruppo M.S.A. srl, con la qualifica di ascensorista, e da ultimo come commesso presso un negozio di collezionismo e aiutante presso un pub. Inoltre, dal 2020 ha iniziato a convivere ER con la propria compagna ( ), in Roma, via Nadina Helbig 30. Persona_3
Con riguardo alla figlia quest'ultima, terminato il percorso di studi liceali e Per_2 abbandonata l'università, sin dal 2015 ha sempre svolto varie attività lavorative come impiegata/commessa/operaia presso alcune attività commerciali (Sport Europa 2000 srl,
Gestirur srl, Ad Abiti da lavoro srl), sottoscrivendo nel 2021 contratto di servizio civile con la Croce Rossa Italiana e nel giugno 2024 contratto di lavoro a tempo indeterminato con “Umana”, come Impiegata Officer eventi, con una retribuzione mensile base di 1.200
€ che con i bonus raggiunge i 1.700 €.
Orbene, avuto riguardo delle dichiarazioni delle parti, deve ritenersi che entrambi i figli abbiano raggiunto l'autosufficienza economica e comunque siano stati posti in condizione di acquisirla, avendo ampiamente esaurito il proprio percorso formativo, non avendo più il diritto, anche per l'età raggiunta, di essere mantenuti dai propri genitori. A ciò si aggiunga che da tempo si è allontanato dalla casa familiare. ER
Premessa la ricostruzione fattuale, si ritiene sussistano i presupposti per la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale alla signora CP_1
Nella specie, si osserva che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli minori o maggiorenni non autonomi nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole,
Conseguentemente, nel caso di specie, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda,
Sul tema, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 6979 del 22.03.2007 si è espressa nella maniera seguente: “Se, infatti, il previgente art. 155 c.c. e il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione, e l'art. 6 della Legge sul Divorzio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare - sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi - appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento. Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art.
156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento”. Per le ragioni sopra esposte il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e della circostanza che entrambi sono economicamente autonomi e comunque si sono allontanati dalla casa familiare ( in modo definitivo, nel caso di ), revoca l'assegnazione della casa ER coniugale (sita in Roma, Via Vittorio Putti 8), in comproprietà tra le parti, alla parte resistente, essendo venuti meno i presupposti dell'assegnazione della stessa.
Le spese di lite avuto riguardo all'oggetto del giudizio e alla progressività della raggiunta autonomia dei figli, devono dichiararsi compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14754/2024 R.G.A.C., con l'intervento del , in modifica della sentenza Parte_2 di divorzio n. 14216/2008 del 05/12/2008 depositata in data 18/12/2008 del Tribunale di Roma, modificata dal decreto n. cronol. 15373/2017 del 29/05/2017 e dal decreto n. cronol. 16609/2022 del 06/12/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso presentato dal signor e per l'effetto revoca, a far data dal Parte_1 mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'assegnazione a
[...] ella casa familiare (sita in Roma, Via Vittorio Putti 8) a quest'ultima assegnata;
CP_1
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi