Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01201/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2017, proposto da
ER De EI, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Ciulla in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
- della nota prot. Gen. n. 129351 del 20.9.2016 con la quale il Comune di Lecce ha opposto il “diniego all'istanza prot. n. 88512 del 24.7.2015 con la quale il sig. De EI ER … ha chiesto il rilascio di concessione demaniale marittima per l'uso di area demaniale marittima ubicata in località San Cataldo alla via lungomare Amerigo Vespucci per la realizzazione di stabilimento balneare”;
- ove occorra del preavviso di diniego del 27.7.2016 prot. n. 106447;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale ancorché di estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale, con modalità da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. 129351 del 20.9.2016 il Comune di Lecce ha espresso diniego sull’istanza del ricorrente, al protocollo n. 88512 del 24.7.2015, di rilascio di concessione demaniale marittima sul lungomare della località S. Cataldo, istanza finalizzata alla realizzazione di stabilimento balneare.
Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 12 gennaio 2017, chiedendone l’annullamento.
Il Comune di Lecce, costituendosi con atto in data 27.2.2017, ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale.
Assume il ricorrente di aver impugnato innanzi al T.A.R. Puglia – Lecce l’inerzia serbata dal Comune sull’istanza del 23.7.2015 di rilascio di c.d.m. e di aver ricevuto, nelle more della definizione del ricorso r.g. 680/2016, l’impugnato preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge 241/90, cui ha fatto seguito il provvedimento di espresso diniego impugnato.
A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente deduce:
Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, perplessità e manifesta illogicità.
In particolare il ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune di Lecce la profondità dell’area demaniale richiesta in concessione risulterebbe superiore a metri 15, come accertato da un tecnico incaricato dal ricorrente.
Il ricorrente inoltre contesta che le strutture da realizzare eccedano il limite del 5% dell’area richiesta in concessione, in violazione dell’art. 8.3 delle NTA annesse al Piano Regionale delle Coste, assumendo che – ai sensi della norma citata, il limite percentuale della superficie interessata dalla struttura risulterebbe pari all’8% atteso che l’area richiesta in concessione risulta superiore a mq 2000 (essendo pari a mq 2560, con conseguente piena compatibilità di una struttura di appena mq 56,65).
Il ricorrente infine contesta il motivo di diniego connesso ad una presunta violazione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 48/2016, che all’art. 3 comma 1 lettera j, reca divieto di balneazione in prossimità delle barriere soffolte e delle opere a difesa della costa, evidenziando a tal fine di voler realizzare ad una opportuna delimitazione con cartelli sull’arenile e con boe galleggianti la parte di area interdetta alla balneazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce contestando le avverse deduzioni ed evidenziando la piena legittimità del diniego di rilascio della concessione, nonché evidenziando che, quand’anche l’istanza del ricorrente fosse stata ritenuta ammissibile, il Comune avrebbe dovuto procedere alla indizione di apposita gara.
Le parti hanno prodotto memorie conclusive e all’udienza del 23 giugno 2022, in esito all’orale discussione in modalità da remoto, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato e ciò consente di prescindere dai profili di ammissibilità.
Rileva anzitutto il Collegio che l’istanza proposta dal ricorrente in data 24.7.2015 era volta a conseguire il rilascio in via diretta di concessione demaniale marittima, nella vigenza della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17 che, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime prescrive necessariamente il ricorso a gare ad evidenza pubblica.
Né assume rilevanza in senso contrario il fatto che il Comune potesse, sulla base dell’istanza del ricorrente, potesse comunque procedere all’indizione di gara.
Deve infatti rilevarsi che la Legge Regionale n. 17/2015 prevede una compiuta tipizzazione del procedimento di pianificazione costiera, articolato in due fasi, la pianificazione regionale e quella comunale.
Secondo le puntuali indicazioni della predetta legge l’indizione della gara presuppone l’approvazione del piano comunale delle coste, che solo può consentire l’individuazione delle aree concedibili, atteso che il PRC contiene soltanto criteri generali e prescrizioni di massima.
La norma transitoria contenuta nella predetta legge, secondo cui, in assenza del PCC, si possa procedere al rilascio di concessioni sulla base del PRC, deve pertanto essere interpretata in senso sistematico e secondo la ratio legis , anche contra litteram , come ritenuto in numerosi arresti giurisprudenziali anche di questo Tribunale.
Anche a prescindere da quanto sopra il ricorso risulta manifestamente infondato.
Ed invero il ricorrente ha prodotto istanza volta a conseguire il rilascio in via diretta della concessione demaniale finalizzata alla realizzazione di uno stabilimento balneare sul Lungomare Vespucci in località S. Cataldo.
Detta istanza, deve ritenersi anzitutto inammissibile e infondata in quanto generica, perché priva di qualsivoglia indicazione della superficie richiesta in concessione e da adibirsi al posizionamento degli ombrelloni, risultando indicata unicamente la superficie di poco più di mq 284 previsti unicamente per la realizzazione della pedana in legno e di altre opere di facile rimozione,
L’istanza in questione risulta altresì inammissibile e infondata in quanto volta a conseguire il rilascio della concessione in via diretta, atteso che – nella vigenza della Legge Regionale 17/2015 – il rilascio di nuove concessioni non può che avvenire attraverso l’indizione di gara ad evidenza pubblica, risultando peraltro evidente che l’Amministrazione debba necessariamente pronunciarsi sull’istanza così come formulata, esclusa la possibilità di una rimodulazione della domanda del privato al fine di renderla compatibile con la vigente normativa.
In disparte tutto quanto sopra, l’istanza risulta altresì comunque infondata per i rilievo tecnici evidenziati nell’impugnato provvedimento, atteso che la presenza del frangiflutti e le dimensioni dell’arenile del tratto interessato determinerebbero una violazione delle prescrizioni di divieto di balneazione in prossimità del predetto frangiflutti, secondo quanto prescritto dall’ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 48/16 (art. 3 lett. j).
Senza infine considerare che l’area demaniale in questione, risultando di profondità ml 15, non può che essere destinata a spiaggia libera, in quanto non concedibile ex art. 5.2. delle NTA annesse al PRC. Né assume rilievo in senso contrario l’affermazione contenuta nella memoria conclusiva del ricorrente secondo cui quest’ultimo, in caso di ottenimento del titolo concessorio, avrebbe provveduto a delimitare la zona adiacente il frangiflutti con apposizione di cartelli di divieto di balneazione.
Il ricorso è dunque manifestamente infondato, atteso che l’impugnato provvedimento risulto del tutto immune dai denunciati vizi.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO