Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 1.000.000.000 (un miliardo) di lire per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti di spedalita' per ricoveri di infermi poliomelitici disposti a tutto il 30 giugno 1960 ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932 .
E' autorizzata la spesa di 1.000.000.000 (un miliardo) di lire per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti di spedalita' per ricoveri di infermi poliomelitici disposti a tutto il 30 giugno 1960 ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932 .