Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15269/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 03/06/2025, alle ore 12.54 nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott. Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- RICORRENTE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
L'Avv. BUSCHINI VALENTINA per parte ricorrente;
nessuno per la parte convenuta.
Il Giudice invita la parte ricorrente alla discussione della causa.
La difesa di parte ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni for- mulate nel ricorso. Chiede di poter depositare in telematico nota spese che esibisce in cartaceo.
Terminata la discussione, la Giudice autorizza il deposito telematico della nota spese entro la giornata odierna e si ritira in camera di consiglio per la decisone.
Ad ore 18, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 15269/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA NAZARIO Parte_1 C.F._1
SAURO 2 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. BUSCHINI VALENTINA (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla presso lo studio CP_1 C.F._3 dell'Avv. (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
In data 22.10.2024 la sig.ra (C.F.: proponeva ricorso ex art. Parte_1 C.F._1
447-bis c.p.c. avverso la sig.ra (C.F. ) al fine di ottenere CP_1 C.F._3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via principale e nel merito: dichiarare risolto per inadempimento della parte locatrice il contratto di locazione casa vacanza stipulato tra le parti e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione del doppio della caparra pari ad € CP_1
7.000,00, versata ai sensi dell'art. 1385 c.c. oltre interessi di mora e valutazione monetaria dal do- vuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese competenze ed onorari anche del procedimento di me- diazione”.
2
In particolare, parte ricorrente deduceva che: in data 28.04.2023 stipulava con la sig.ra quale parte locatrice, un contratto di loca- CP_1
zione avente ad oggetto l'appartamento sito in Comacchio, Lido degli Scacchi, via Monte Zebio n.
10 per il periodo estivo dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, oltre al mese di maggio inse- rito gratuitamente (doc. 1); il canone di locazione veniva concordato in € 4.500,00 (quattromilacinquecento) con il versamento di una caparra confirmatoria di € 3.500,00 (tremilacinquecento) che veniva puntualmente pagata in contanti dalla sig.ra Parte_1
durante il mese di maggio 2023 , a causa delle condizioni meteo avverse, la sig.ra non ri- Parte_1 chiedeva alla sig.ra le chiavi dell'immobile in quanto non aveva la necessità di accedervi;
CP_1
la sig.ra attendeva il 31 maggio ed in tale giornata, avendo già le valigie pronte in mac- Parte_1
china, inviava un messaggio alla per accodarsi sulla consegna delle chiavi che sarebbe avve- CP_1
nuta il giorno successivo (doc. 2); tuttavia, la sig.ra comunicava all'odierna ricorrente che non avrebbe potuto consegnare CP_1
l'immobile il giorno successivo, in quanto lo stesso necessitava di lavori di manutenzione a causa del nubifragio avvenuto nel mese di maggio (doc. 2); successivamente, la sig.ra comunicava alla ricorrente che a seguito di problemi relativi al ri- CP_1 pristino dell'appartamento non era sicura che lo stesso fosse utilizzabile e da quale data, pertanto, si rendeva disponibile o alla riduzione del prezzo o alla restituzione della caparra (doc. 2); in data 14.06.2023, a fronte del comportamento inadempiente della parte locatrice che rendeva l'immobile disponibile solo a partire dal mese di luglio 2023, la ricorrente decideva di recedere dal contratto, chiedendo altresì la restituzione della caparra versata ( doc. 2 ), che, tuttavia, nonostante un primo riscontro positivo, non veniva restituita;
stante la reticenza della sig.ra parte ricorrente si rivolgeva al proprio legale e con CP_1
comunicazione del 15 giugno 2023 chiedeva la restituzione del doppio della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. (doc. 3); in data 29 giugno la sig.ra manifestava la volontà di risolvere la vertenza restituendo CP_1
la caparra confirmatoria ( doc. 5) Tuttavia, alle parole non seguivano i fatti.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito di accertare l'inadempimento della parte con- venuta e dichiarare lo scioglimento del contratto e condannare la convenuta al pagamento in suo fa- vore della somma corrispondente al doppio di quella versata in occasione della stipula del contatto a titolo di caparra confirmatoria.
2.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
3
La causa veniva istruita documentalmente.
3.
Preliminarmente, si osserva che la qualificazione giuridica delle domande ed eccezioni è operazio- ne rimessa al giudice, secondo il principio "iura novit curia". E' onere delle parti infatti quello di al- legare i fatti costitutivi delle domande ed eccezioni e specificare le conseguenze e la tutela che da tali fatti si invocano, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa.
Spetta al giudice infatti ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ben potrà porre a fondamento della propria decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti (Cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. lavoro, 24/07/2012, n. 12943, Cass. civ.
Sez. 2, 13/12/2013, n. 27940).
Inoltre, è bene precisare che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e quali- ficazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accer- tare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal teno- re letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cfr. ex multis: Cassazione civile sez. lav., 18/06/2020, n.
11899).
3.1.
Nel caso di specie, le domande proposte dalla ricorrente vanno interpretate nel senso di domanda volta alla dichiarazione dell'avvenuto scioglimento di diritto del contratto di locazione concluso tra le parti, in ragione del recesso esercitato dalla parte ricorrente e domanda di accertamento del diritto della ricorrente non inadempiente ad ottenere la corresponsione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, ex art. 1385 c.c., comma 2. Nel ricorso, infatti, vi è un esplicito rife- rimento al recesso esercitato dalla ricorrente a seguito della mancata consegna dell'immobile nel mese di giugno 2023 e della sua volontà di non proseguire il rapporto contrattuale per il residuo pe- riodo da luglio a settembre 2023, chiedendo il risarcimento del danno nella misura concordemente e preventivamente quantificata nel doppio della somma versta a titolo di caparra confirmatoria e, quindi, avvalendosi della funzione tipica della caparra confirmatoria.
3.2.
Così qualificate le domande svolte da parte ricorrente, se ne rileva la fondatezza.
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La disciplina dettata dall'art. 1385 c.c. comma 2, in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga alla disciplina generale della risolu- zione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento dell'altra sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente
(Cass. n. 20449/2020).
Nel caso in esame dall'istruttoria è emerso che:
- in data 28 aprile 2023 le parti hanno concluso un contratto di locazione avente ad oggetto l' im- mobile sito in Comacchio, Lido degli Scacchi via Monte Zebio n. 10 per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2023 (doc. 1);
- il canone di locazione veniva pattuito nella complessiva somma di € 4.500,00 e veniva previsto il versamento da parte della conduttrice, odierna ricorrente, della somma di € 3.500,00 (tremilacin- quecento) a titolo di caparra confirmatoria, che veniva versata dalla parte conduttrice, come previ- sto al punto 6 del contratto (docc. 1 e 2);
- la parte convenuta non provvedeva a consegnare l'immobile alla ricorrente nel mese di maggio
2023 e neanche nel mese di giugno 2023 (doc. 2 e 4);
- a metà giugno 2023 la parte conduttrice manifestava l'intenzione di non voler più essere vincolata dal contratto e di ottenere il pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confir- matoria (docc. 2 e 3).
Non vi è dubbio, dunque, che la condotta della convenuta, consistita nella mancata tempestiva con- segna dell' immobile locato per il solo periodo estivo, si sia posta in violazione dell'impegno assun- to in sede di stipula del contratto di locazione e vada a costituire evidente e grave inadempimento avuto riguardo degli interessi della parte ricorrente ( godere di una casa al mare per le vacanze esti- ve, quantomeno dal mese di giugno 2023) che pienamente giustifica il recesso della conduttrice, odierna ricorrente, a norma dell'art. 1385 c.c..
Si aggiunga che in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implici- ta, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. civ. n. 22521/2011), qual è quella di consegna del bene locato, a carico della parte locatrice.
Si precisa, poi, che la dichiarazione con cui la parte ricorrente ha esercitato il recesso si reputa contenuta implicitamente nella richiesta di restituzione del doppio della caparra, formalizzata con la lettera raccomandata datata 15 giugno 2023 e inviata in data 19 giugno 2023 (doc. 3).
L'art. 1385 comma 2 c.c., infatti, riconosce alla parte non inadempiente la facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra (confirmatoria) o esigendo il doppio di essa - disciplinando così il ca-
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so in cui tale parte si avvalga della funzione tipica della caparra ed intenda, con il recesso, determi- nare l'estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto sia dell'inadempimento di esso.
Tenuto conto, da un lato, che il "recesso" del contraente non inadempiente è basato, nel caso di spe- cie, su di un inadempimento della controparte legittimante il recesso dal contratto e tende allo scio- glimento del medesimo, e, dall'altro, che l'elemento caratterizzante l'esercizio della facoltà di reces- so è dato dalla volontà, inequivocabilmente manifestata dall'adempiente, di contenere l'obbligazione risarcitoria dell'inadempiente nei limiti della restituzione, nel doppio, della caparra versata, la di- chiarazione di recesso si ritiene avanzata dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la restituzione, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza, del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta.
Pertanto, stante la legittimità del recesso operato dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 1385 c.c., la sig.ra a condannata al pagamento, in favore della sig.ra CP_1 Parte_2
[... ella somma di € 7.000,00 (settemila) pari al doppio della caparra confirmatoria.
3.3.
Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, posto che la caparra confirmatoria assolve alla funzione di liquidazione convenzionale ed anticipata del danno da inadempimento e, pertanto, viene accettata a titolo di integrale risarcimento e non dà luogo a maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto della nota spese depositata dalla parte ricorren- te e della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara l'avvenuto scioglimento del contratto di locazione concluso tra le parti in data 24.04.2023, in ragione del recesso esercitato dalla parte ricorrente;
- condanna la sig.ra ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., al pagamento in CP_1 favore della sig.ra ella somma € 7.000,00, oltre interessi nella misura legale Parte_1
dalla domanda al saldo;
- condanna la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in € 332,80 per spese ed 2.700,00 per compenso, oltre al 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
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Bologna, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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