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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/10/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2255/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio;
promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in via Duca C.F._2
d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. PRINCIC DAMIANA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli Parte_2 Parte_1 stessi a vivere separati;
2) Al fine di un riequilibrio dei rapporti economici fra i coniugi, anche in relazione all'apporto degli stessi alla vita matrimoniale, gli stessi stabiliscono che:
Il sig. cede e trasferisce alla signora , che accetta la piena proprietà della Parte_2 Parte_1 quota di ½ dell'immobile sito in Monfalcone, via Napoli n. 1 costituito sulla p.c. 1706 così identificato:
1 - P.T. WEB 21316 di Monfalcone (già P.T. 15418 ct 1 di Monfalcone) E.I. 33 su pce 1706 appartamento, cantina e soffitta al primo piano, seminterrato e terzo piano;
- la quota di mezza i.p.: P.T. WEB 21308 di Monfalcone (già P.T. 15410 ct 1 di Monfalcone), E.I. 25 su pce 1706 disimpegno al primo piano comune agli enti “32” e “33”; con connesse ed inscindibili rispettive
46/1000 e 4/1000 i.p. di comproprietà condominiale nel c.t primo (p.c. 1706) della P.T. WEB 21307 di Monfalcone (già P.T. 15409 di Monfalcone);
e all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Gorizia – censito in Comune di Monfalcone, l'immobile
è registrato come segue:
- sezione A, foglio 32, p.c. .1706 sub 33, via Napoli n. 1, piano S1-1-3, cat. A/3, cl. 3, vani 5, rcEuro
438,99;
- sezione A, foglio 31, p.c. .1706 sub 25, via Napoli n. 1, piano 1, bene comune non censibile automaticamente.
- Le parti dichiarano che non sono pendenti denunce di variazione che possano incidere sul classamento o sulla consistenza catastale.
- Le parti dichiarano che lo stato di fatto del compendio immobiliare in oggetto è conforme ai dati catastali sopra indicati e alle ultime planimetrie catastali depositate all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Gorizia in data 23 gennaio 2009 prot. n. GO0006616.
- Le parti si danno atto che per il sub 25 non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui al D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/20210, trattandosi di bene comune non censibile autonomamente.
- L'immobile risulta intestato ai medesimi coniugi.
Ai sensi ed agli effetti della normativa vigente in materia edilizia, il sig. , cedente, consapevole Parte_2 delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci dichiara, ai sensi di legge:
- che per il disposto del secondo comma art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47, che le opere di costruzione del fabbricato di cui l'immobile in oggetto è parte, sono iniziate anteriormente al primo settembre 1967;
- che non sono state successivamente eseguite altre opere per le quali sia richiesto il rilascio di licenza o concessione edilizia o autorizzazione o permesso di costruire,
-che per l'immobile medesimo non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 legge citata;
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 07/05/2025 dal geom. . CP_1
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione
2 o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
- i coniugi dichiarano, altresì, che per i trasferimenti che precede non si sono –ovviamente- avvalse dell'intervento di alcun mediatore e dichiarano, in ogni caso, di rinunciare reciprocamente all'ipoteca legale in relazione al trasferimento degli immobili.
- i coniugi si impegnano reciprocamente, nel caso in cui ciò si rendesse necessario con riferimento alla trascrizione e/o intavolazione delle quote degli immobili, a ripetere il consenso formale innanzi il notaio rogante che sarà individuato da una delle parti.
Si allegano l'attestato di qualificazione energetica ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 192/2005 (doc. 9).
Le parti chiedono che agli effetti fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 1987/74 e successive modifiche e pronunce della Corte Costituzionale, che hanno esteso l'applicabilità della norma anche alla separazione personale dei coniugi.
- La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
- Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-
07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
3) a fronte della cessione della quota dell'immobile, la signora si impegna ad onorare l'intera Parte_1 rata di mutuo fino ad estinzione dello stesso dalla data di separazione fra i coniugi.”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/06/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 6/11/2005 a Tulcea (Romania), non trascritto in Italia, nel corso del quale non sono nati i figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
3 Ciò posto, all'udienza del 24/09/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e, conseguentemente, non rilevando la mancata trascrizione in Italia del matrimonio celebrato a Tulcea (Romania);
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Orbene, rilevata l'apposizione del visto dal P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in epigrafe;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2255/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio;
promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in via Duca C.F._2
d'Aosta n. 97 presso lo studio dell'avv. PRINCIC DAMIANA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli Parte_2 Parte_1 stessi a vivere separati;
2) Al fine di un riequilibrio dei rapporti economici fra i coniugi, anche in relazione all'apporto degli stessi alla vita matrimoniale, gli stessi stabiliscono che:
Il sig. cede e trasferisce alla signora , che accetta la piena proprietà della Parte_2 Parte_1 quota di ½ dell'immobile sito in Monfalcone, via Napoli n. 1 costituito sulla p.c. 1706 così identificato:
1 - P.T. WEB 21316 di Monfalcone (già P.T. 15418 ct 1 di Monfalcone) E.I. 33 su pce 1706 appartamento, cantina e soffitta al primo piano, seminterrato e terzo piano;
- la quota di mezza i.p.: P.T. WEB 21308 di Monfalcone (già P.T. 15410 ct 1 di Monfalcone), E.I. 25 su pce 1706 disimpegno al primo piano comune agli enti “32” e “33”; con connesse ed inscindibili rispettive
46/1000 e 4/1000 i.p. di comproprietà condominiale nel c.t primo (p.c. 1706) della P.T. WEB 21307 di Monfalcone (già P.T. 15409 di Monfalcone);
e all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Gorizia – censito in Comune di Monfalcone, l'immobile
è registrato come segue:
- sezione A, foglio 32, p.c. .1706 sub 33, via Napoli n. 1, piano S1-1-3, cat. A/3, cl. 3, vani 5, rcEuro
438,99;
- sezione A, foglio 31, p.c. .1706 sub 25, via Napoli n. 1, piano 1, bene comune non censibile automaticamente.
- Le parti dichiarano che non sono pendenti denunce di variazione che possano incidere sul classamento o sulla consistenza catastale.
- Le parti dichiarano che lo stato di fatto del compendio immobiliare in oggetto è conforme ai dati catastali sopra indicati e alle ultime planimetrie catastali depositate all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Gorizia in data 23 gennaio 2009 prot. n. GO0006616.
- Le parti si danno atto che per il sub 25 non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui al D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/20210, trattandosi di bene comune non censibile autonomamente.
- L'immobile risulta intestato ai medesimi coniugi.
Ai sensi ed agli effetti della normativa vigente in materia edilizia, il sig. , cedente, consapevole Parte_2 delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci dichiara, ai sensi di legge:
- che per il disposto del secondo comma art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47, che le opere di costruzione del fabbricato di cui l'immobile in oggetto è parte, sono iniziate anteriormente al primo settembre 1967;
- che non sono state successivamente eseguite altre opere per le quali sia richiesto il rilascio di licenza o concessione edilizia o autorizzazione o permesso di costruire,
-che per l'immobile medesimo non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 legge citata;
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 07/05/2025 dal geom. . CP_1
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione
2 o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
- i coniugi dichiarano, altresì, che per i trasferimenti che precede non si sono –ovviamente- avvalse dell'intervento di alcun mediatore e dichiarano, in ogni caso, di rinunciare reciprocamente all'ipoteca legale in relazione al trasferimento degli immobili.
- i coniugi si impegnano reciprocamente, nel caso in cui ciò si rendesse necessario con riferimento alla trascrizione e/o intavolazione delle quote degli immobili, a ripetere il consenso formale innanzi il notaio rogante che sarà individuato da una delle parti.
Si allegano l'attestato di qualificazione energetica ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 192/2005 (doc. 9).
Le parti chiedono che agli effetti fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 1987/74 e successive modifiche e pronunce della Corte Costituzionale, che hanno esteso l'applicabilità della norma anche alla separazione personale dei coniugi.
- La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
- Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-
07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
3) a fronte della cessione della quota dell'immobile, la signora si impegna ad onorare l'intera Parte_1 rata di mutuo fino ad estinzione dello stesso dalla data di separazione fra i coniugi.”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/06/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 6/11/2005 a Tulcea (Romania), non trascritto in Italia, nel corso del quale non sono nati i figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
3 Ciò posto, all'udienza del 24/09/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e, conseguentemente, non rilevando la mancata trascrizione in Italia del matrimonio celebrato a Tulcea (Romania);
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Orbene, rilevata l'apposizione del visto dal P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in epigrafe;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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