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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. 41/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. Manuela Saracino Presidente relatore dott. Elvira Palma Consigliere dott. Manuela Saracino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello tra
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. VIMBORSATI ANNA CHIARA
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI NON COSTITUITI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 14.7.2022 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda con la quale chiedeva, nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e della controinteressata , di “dichiarare il suo
[...] Controparte_2 diritto di essere confermata presso l'istituto IPSSAR “Perotti” di Bari con decorrenza dall'1.9.2021 e, per l'effetto, obbligare l' all'adozione di ogni provvedimento CP_3 idoneo a disporre in ogni caso la sua assegnazione presso l'IPSSAR Perotti con decorrenza dall'1.9.2021”; in subordine, “dichiarare il diritto alla differenza stipendiale tra l'attuale retribuzione e quella spettante presso l'istituto Romanazzi di seconda fascia obbligando il
convenuto alla liquidazione delle relative differenze retributive”. CP_1
2. Con ricorso del 14.01.2023 ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado la
Pt_1
Il e non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio.
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza collegiale del 04.12.2023 era presente l'avv. Giannuzzi
Cardone che, in sostituzione dell'avv. Vimborsati, chiedeva termine per poter depositare il ricorso notificato;
la Corte, pertanto, rinviava la causa all'udienza del 22.10.2024 per la discussione.
Successivamente, all'udienza del 22.10.2024, l'avv. Domenico Lanzole, in sostituzione dell'avv. Vimborsati, chiedeva un nuovo termine al fine di consentire il deposito dell'appello notificato;
la Corte concedeva il termine e rinviava all'udienza del 29.05.2025 per il deposito del gravame notificato.
All'udienza del 29.05.2025 nessuno compariva e, pertanto, la Corte rinviava la controversia all'udienza del 03.06.2025 ex art. 309 c.p.c., con provvedimento regolarmente comunicato al difensore dell'appellante.
All'odierna udienza del 3.6.2025 è comparso il procuratore di parte appellante, sostituito dall'Avv. Domenico Lanzole, che ha chiesto la decisione della causa.
Il Collegio ha quindi deciso la causa mediante lettura della presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436 bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n.
197 del 2022.
4. Come già rilevato, le parti appellate non si sono costituite.
L'appellante non ha mai depositato il ricorso in appello notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, datato 21 febbraio 2023, nonostante abbia chiesto ed ottenuto ben due rinvii dell'udienza per provvedere a tale incombente.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da
2 ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte.
Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Alla stregua di tale orientamento, l'appello va quindi dichiarato improcedibile.
5. Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese alla luce della mancata costituzione delle parti appellate.
6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 14.01.2023 avverso la sentenza n. 2187/22 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 14.07.2022, nei confronti del e di Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2 dichiara improcedibile l'appello; dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 03/06/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
3
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. Manuela Saracino Presidente relatore dott. Elvira Palma Consigliere dott. Manuela Saracino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello tra
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. VIMBORSATI ANNA CHIARA
APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
APPELLATI NON COSTITUITI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 14.7.2022 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda con la quale chiedeva, nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e della controinteressata , di “dichiarare il suo
[...] Controparte_2 diritto di essere confermata presso l'istituto IPSSAR “Perotti” di Bari con decorrenza dall'1.9.2021 e, per l'effetto, obbligare l' all'adozione di ogni provvedimento CP_3 idoneo a disporre in ogni caso la sua assegnazione presso l'IPSSAR Perotti con decorrenza dall'1.9.2021”; in subordine, “dichiarare il diritto alla differenza stipendiale tra l'attuale retribuzione e quella spettante presso l'istituto Romanazzi di seconda fascia obbligando il
convenuto alla liquidazione delle relative differenze retributive”. CP_1
2. Con ricorso del 14.01.2023 ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado la
Pt_1
Il e non si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio.
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza collegiale del 04.12.2023 era presente l'avv. Giannuzzi
Cardone che, in sostituzione dell'avv. Vimborsati, chiedeva termine per poter depositare il ricorso notificato;
la Corte, pertanto, rinviava la causa all'udienza del 22.10.2024 per la discussione.
Successivamente, all'udienza del 22.10.2024, l'avv. Domenico Lanzole, in sostituzione dell'avv. Vimborsati, chiedeva un nuovo termine al fine di consentire il deposito dell'appello notificato;
la Corte concedeva il termine e rinviava all'udienza del 29.05.2025 per il deposito del gravame notificato.
All'udienza del 29.05.2025 nessuno compariva e, pertanto, la Corte rinviava la controversia all'udienza del 03.06.2025 ex art. 309 c.p.c., con provvedimento regolarmente comunicato al difensore dell'appellante.
All'odierna udienza del 3.6.2025 è comparso il procuratore di parte appellante, sostituito dall'Avv. Domenico Lanzole, che ha chiesto la decisione della causa.
Il Collegio ha quindi deciso la causa mediante lettura della presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, a norma dell'art. 436 bis c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio ex art. 35 del d.lgs. n. 149 cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380 lettera a), della l. n.
197 del 2022.
4. Come già rilevato, le parti appellate non si sono costituite.
L'appellante non ha mai depositato il ricorso in appello notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, datato 21 febbraio 2023, nonostante abbia chiesto ed ottenuto ben due rinvii dell'udienza per provvedere a tale incombente.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da
2 ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte.
Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Alla stregua di tale orientamento, l'appello va quindi dichiarato improcedibile.
5. Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese alla luce della mancata costituzione delle parti appellate.
6. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 14.01.2023 avverso la sentenza n. 2187/22 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 14.07.2022, nei confronti del e di Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2 dichiara improcedibile l'appello; dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 03/06/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
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