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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1518/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona dei magistrati dott. MO IO VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1518/2025 R.G.V.G. promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore, con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma.
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Premesso che, con ricorso depositato il 28 febbraio 2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 196/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
preso atto che la suddetta sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il giorno 11 dicembre 2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente accogliersi la comune domanda di divorzio;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte);
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ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare generale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle condizioni concordate dai ricorrenti, peraltro afferenti a diritti di natura disponibile;
rimarcato che nulla deve statuirsi in materia di spese processuali, tenuto conto della particolare natura del procedimento e dello stesso accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole già espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Sala Baganza (PR), il 15 giugno 1996, trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Sala Baganza (PR) al n. 14, p. 2, s. A, anno 1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, come riportate nel ricorso datato 19 febbraio 2025 e da ultimo riportate nelle note scritte autorizzate datate 5 dicembre 2025.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
MO IO VO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona dei magistrati dott. MO IO VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1518/2025 R.G.V.G. promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Linda Chiari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore, con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma.
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Premesso che, con ricorso depositato il 28 febbraio 2025, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 196/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
preso atto che la suddetta sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il giorno 11 dicembre 2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente accogliersi la comune domanda di divorzio;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte);
pagina 1 di 2
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare generale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle condizioni concordate dai ricorrenti, peraltro afferenti a diritti di natura disponibile;
rimarcato che nulla deve statuirsi in materia di spese processuali, tenuto conto della particolare natura del procedimento e dello stesso accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole già espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Sala Baganza (PR), il 15 giugno 1996, trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Sala Baganza (PR) al n. 14, p. 2, s. A, anno 1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, come riportate nel ricorso datato 19 febbraio 2025 e da ultimo riportate nelle note scritte autorizzate datate 5 dicembre 2025.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
MO IO VO
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