Articolo 36 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
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Versione
14 agosto 1908
Art. 36.

Salvo il disposto dell'art. 74 della leggo 31 marzo 1904, n. 140, e dell'art. 34 della presente, e ferma in queste parti l'applicazione delle tasse di bollo ed ipotecarie, secondo le norme vigenti, sono estese a favore della Cassa provinciale di credito agrario, per la Basilicata, le disposizioni contenute nell' art. 26 della legge 29 marzo 1906, n. 100 , pel credito agrario in Sicilia.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908