Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Inammissibile
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/04/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02958/2025REG.PROV.COLL.
N. 02321/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2321 del 2024, proposto da
Comune di Montalto delle Marche, Comune di Ortezzano, Comune di Montelparo, Comune di Altidona, Comune di Petritoli, Comune di Monte Vidon Combatte, Comune di Carassai, Comune di Montefiore dell'Aso, Comune di Montedinove, Comune di Rotella, Comune di Comunanza, Comune di Montefalcone Appennino, Comune di Santa Vittoria in Matenano, Comune di Monte Rinaldo, Comune di Campofilone, Comune di Pedaso, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale De Bellis, Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
4r S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
Provincia di Ascoli Piceno, non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 8187 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e di 4r S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I Comuni ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 8187 del 2023, deducendo i seguenti motivi di doglianza:
Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395 c.p.c. – Eccesso di potere .
La Regione Marche e la 4r S.r.l. si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ciò posto è opportuno evidenziare come, in tema di revocazione delle sentenze, questa Sezione (sentenza n. 9639 del 2024) ha precisato che:
“a) l'errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l'errore di percezione sull'esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell'omessa pronuncia su una censura o su un'eccezione (Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587);
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
d) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
e) l'errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l'attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
3. Con un unico motivo di ricorso, i Comuni ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato, in particolare con “riguardo al paragrafo 8 della sentenza, si contesta l’omesso esame di un importante elemento di fatto consistente nella non adeguatezza dello studio di
impatto atmosferico prodotto dalla Società richiedente l’autorizzazione (che è stata rilasciata)”.
I ricorrenti rilevano “l’elemento di fatto inerente alla non attendibilità dei dati rappresentati in progetto dalla Società 4R, dal momento che l’ARPAM, pur non avendo richiesto la riformulazione del progetto con l’utilizzo di dati attendibili, si è – comunque – espressa (ma in ciò limitandosi in maniera non legittima) ad impartire una specifica prescrizione (che rende evidente il senso non favorevole ai dati presentati col progetto e, quindi, il suo parere non favorevole rispetto agli stessi)”.
4. Tale censura è inammissibile, sulla base delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, perché tende a contestare il merito della pronuncia di questo Consiglio di Stato che in realtà ha dichiarato inammissibile la specifica censura sollevata dai ricorrenti, non solo per la mancata notifica del ricorso ad Arpa, ma perché la medesima censura “esula dall’ambito del sindacato del giudice amministrativo esorbitando nella valutazione tecnico discrezionale effettuata dall’Arpam, a cui sono istituzionalmente demandate le valutazioni tecniche ai sensi della l.r. n. 60 del 1997”.
5. Con riguardo al paragrafo 12 della sentenza, rilevano, inoltre, i ricorrenti che “la motivazione espressa si sostanzierebbe in un’affermazione non corretta (“Il motivo è infondato. Infatti, la Relazione denominata “Valutazione impatto atmosferico” prodotta dalla 4R in allegato alla nota del 18 dicembre 2020 (cfr. doc. n. 23 del fascicolo di primo grado r.g.n. n. 367/2021), afferma che “in base ai quantitativi gestiti, il nuovo impianto oggetto della presente valutazione non determina un incremento significativo dei flussi di traffico in ingresso ed uscita dall’insediamento che risulta pari a circa 8 veicoli/ora”) dal momento che la sentenza avrebbe affermato che l’infondatezza del motivo risulta dalla Relazione allegata alla domanda di autorizzazione (poi accolta col provvedimento impugnato in primo grado)”.
Anche tale censura è inammissibile perché tende a contestare nel merito la decisione di questo Consiglio di Stato che sul punto si è ampiamente diffuso e ha espressamente respinto la specifica censura sollevata dagli appellanti, richiamando la Relazione denominata “Valutazione impatto atmosferico” prodotta dalla 4R in allegato alla nota del 18 dicembre 2020, che è omogenea, quanto a conclusioni, rispetto al parere dell’ARPAM reso con nota prot. 35499 del 1° dicembre 2020. Il Collegio, inoltre, ha richiamato anche la nota di riscontro alle osservazioni del 7 maggio 2021 della Provincia di Ascoli Piceno che sono pienamente compatibili con gli altri atti sopra richiamati.
Non sussiste, dunque, alcuna omessa pronuncia avendo questo Consiglio di Stato adeguatamente argomentato sui motivi che hanno condotto alla reiezione del dodicesimo motivo di appello.
6. Né può integrare un errore di fatto revocatorio la considerazione che qualora “i dati di traffico indicati nella Relazione al progetto fossero errati, ciò si riverserebbe in una significativa carenza istruttoria (non solo procedimentale ma anche) processuale”.
La censura, oltre ad essere formulata in via ipotetica, tende a contestare comunque un errore di valutazione e un difetto di istruttoria che non assurgono ad errori di fatto revocatorio.
7. I ricorrenti, inoltre, contestano l’omesso esame del motivo di ricorso in appello sub D.1, “involvendo lo stesso un elemento di fatto relativo all’omessa partecipazione alla Conferenza di Servizi del Comune di Montelparo (nel cui territorio sono collocati alcuni ricettori delle emissioni provenienti dall’impianto in parola) ed alla collocazione di un ricettore che è stato posto in maniera non appropriata rispetto all’interferenza prodotta da una cresta collinare (di altezza variabile tra 500 e 600 metri) che rappresenta un evidente elemento oggettivo di condizionamento del flusso dell’aria che trasporta le emissioni, nel senso che, con buona evidenza, le emissioni rilevate dal predetto ricettore saranno prossime allo zero ove i flussi d’aria si abbattessero sul predetto ostacolo naturale mentre, invece, saranno prossimi ai valori reali ove dette correnti saranno in grado di superare detto ostacolo naturale”.
Anche tale motivo di ricorso è inammissibile.
La sentenza oggetto di revocazione si è specificamente pronunciata su tale censura al punto 4.1 della sentenza: “Ai sensi dell’art. 27 bis, comma 1, d.lgs. 152/2006 spetta all’amministrazione proponente individuare le amministrazioni deputate al rilascio delle “autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto”. L’ampia dizione del comma 2 del d.lgs. cit. prevede che l’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sia comunicata “a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto”, sicché se ne desume che non esiste una disposizione normativa che stabilisca in modo preciso, rigido e definitivo la distanza legale entro la quale vi sia un impatto ambientale talmente rilevante da dover coinvolgere tutti gli enti e tutte le amministrazioni presenti entro la stessa distanza dall’impianto. Conseguentemente la scelta compiuta dall’amministrazione nel caso di specie, vale a dire quella di invitare soltanto il Comune di Force, rientra nell’ampia discrezionalità che il legislatore ha rimesso all’amministrazione procedente di invitare alla Conferenza di servizi il Comune che sotto il profilo territoriale è interessato all’impianto mentre per quanto riguarda l’invito agli altri enti locali si tratta di una facoltà che, in modo non irrazionale (o quanto meno parte ricorrente non prova che in base agli impatti rilevanti avrebbero necessariamente dovuto essere invitati), l’Amministrazione procedente non ha esercitato. Trattandosi, perciò, di una facoltà, la mancanza del suo esercizio non è censurabile e non inficia il potere autorizzatorio che è stato esercitato a valle della Conferenza di servizi”.
8. In relazione poi “alla collocazione di un ricettore che è stato posto in maniera non appropriata rispetto all’interferenza prodotta da una cresta collinare” si tratta di censura inammissibile, perché la relativa doglianza proposta nell’atto di appello ha rappresentato un nuovo motivo non dedotto con il ricorso di primo grado, come ben evidenziato dalla 4r s.r.l. nella memoria depositata il 16 settembre 2024 e in relazione alla quale parti ricorrenti non hanno replicato.
Peraltro la sentenza revocanda, al punto 17, lettera b) della motivazione, ha precisato che “il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure e dalle domande ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le censure e le domande nuove proposte per la prima volta in questa sede, in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a.”.
I ricorrenti, dunque, tendono ancora una volta a rimettere inopinatamente in discussione quanto già deciso da questo Consiglio di Stato, al di fuori dei ristretti limiti in cui può essere proposto il ricorso per revocazione.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di € 8.000,00 (Ottomila/00) in favore rispettivamente della Regione Marche e della 4Rs.r.l., oltre accessori come per legge, da corrispondere in favore di ciascun soggetto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO