Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la revoca del provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni sportive opera "ex nunc" e, non producendo effetti retroattivi, le violazioni precedentemente commesse conservano rilevanza penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2014, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/11/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3200
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 1943/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia;
nel procedimento nei confronti di:
IN ND, n. a Treviso il 01/11/1974;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 24/10/2013;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Venezia ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia con cui, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, la stessa ha assolto IN ND dal reato di cui alla L. n. 401 del 1989, artt. 1 e 6 per avere violato il provvedimento del Questore di Treviso del 15/09/2009 con cui si era disposto, nei suoi confronti, il divieto di accesso agli impianti sportivi trovandosi all'interno dell'impianto sportivo di Busa di Vigonza durante l'incontro di calcio Vigontina - Treviso in data 20/09/09. La Corte ha ritenuto che, in forza del provvedimento di archiviazione intervenuto per i fatti posti alla base del provvedimento questorile, vi fosse stata una carenza di istruttoria risoltasi in un travisamento del fatto con conseguente illegittimità del provvedimento, pur formalmente vigente all'epoca della condotta di reato posta in essere.
2. Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge laddove si è ritenuta l'insussistenza del reato per il fatto che il provvedimento del Questore, legittimo al momento di sua emissione, sia stato successivamente revocato, essendosi accertata l'estraneità di IN alle accuse di coinvolgimento nell'ipotizzato delitto di rissa. Nè l'assunto del collegio potrebbe essere valorizzato ipotizzando una sorta di reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale di tipo putativo per averne l'imputato soggettivamente ritenuto l'ontologica arbitrarietà.
3. In data 4/11/2014 ha presentato memoria IN ND per il tramite del proprio Difensore osservando, fondamentalmente, che la revoca del provvedimento questorile, pur intervenuta successivamente alla data di commissione del fatto per effetto del provvedimento di archiviazione del G.i.p., comporta che il provvedimento fosse a suo tempo stato emanato in presenza di eccesso di potere, con conseguente necessità di una sua disapplicazione. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Va premesso che è incontroverso che, al momento della condotta di inosservanza posta in essere dall'imputato, il provvedimento del Questore di Treviso, regolarmente notificato all'interessato e, per quanto risultante dalla sentenza di primo grado, convalidato con riguardo all'imposto obbligo di presentazione alla p.g., era pienamente operante;
di ciò da atto la stessa sentenza impugnata che aggiunge, però, che, in data 23/11/2009, il medesimo Questore di Treviso, prendendo atto dell'intervenuto decreto di archiviazione del 05/10/2009 relativamente al reato di rissa in occasione di manifestazione sportiva che aveva fondato il provvedimento questorile, provvedeva alla revoca di quest'ultimo in ossequio a quanto previsto dalla L. n. 410 del 1989, art. 6, comma 5; e sempre la sentenza impugnata, pur dando correttamente atto della decorrenza della revoca unicamente ex nunc, con conseguente caducazione del provvedimento unicamente a far data dal 23/11/2009, giunge a concludere per l'insussistenza del fatto ascritto a IN sul presupposto, sostanzialmente, di un "travisamento del fatto" dovuto a carenze istruttorie che, viziando ab origine il provvedimento, ne avrebbe comportato l'illegittimità. Tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa.
Deve anzitutto ribadirsi che la revoca del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive non può che operare, come riconosciuto dalla stessa Corte veneziana, ex nunc : e ciò, oltre a derivare dal principio generale per cui la revoca dovuta a situazioni sopravvenute non può avere, evidentemente, effetto retroattivo, appare imposto in particolare dal fatto che il provvedimento questorile si perfeziona, ed è efficace, sin dal momento della sua notifica, non avendo il legislatore neppure previsto, per il provvedimento di divieto di accesso, la necessità della convalida ad opera del giudice (convalida che, comunque, con riguardo invece al provvedimento dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di p.g., una volta pronunciata dal g.i.p., opera ex tunc, sempre con riferimento alla notifica intervenuta in precedenza e con effetti di definitività non più suscettibili di essere posti in discussione : cfr. Sez. 3, n. 39408 del 26/09/2007, Gioppato, Rv. 238022; Sez. 3, n. 15261 del 12/03/2009, D'Angelo, Rv. 243261). Nè, va aggiunto, conclusioni di segno contrario potrebbero provenire dalle decisioni di questa Corte secondo cui, con riferimento alla diversa materia delle misure di prevenzione, la revoca del decreto applicativo delle stesse per difetto originario di pericolosità sociale opererebbe ex tunc;
infatti, anche in tale ambito, si è avuto modo di precisare che la revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano ex tunc, e cioè dal momento dell'emanazione della misura, soltanto allorché sono pronunciati per motivi di legittimità (non configurabili, invece, nella specie), mentre hanno efficacia ex nunc, e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosita sociale del prevenuto, in tale seconda ipotesi restando fermi gli effetti dell'originario decreto sino alla sua rimozione, sì che la violazione degli obblighi con esso imposti, commessa antecedentemente alla revoca, integra il reato previsto dall'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (cfr., Sez. fer., n. 35899 del 29/07/2004, Alvaro, Rv.
229777; Sez. 1, n. 5978 del 13/03/2000, Sgobba, Rv. 216016). Del resto, la efficacia ex tunc della revoca delle misure di prevenzione trova fondamento, a differenza del provvedimento di specie, nell'efficacia esecutiva soltanto "provvisoria" del decreto applicativo sicché la revoca, deliberata all'esito del procedimento di gravame, per ritenuta carenza originaria dei requisiti di legge, ha effetti rescindenti del decreto impugnato (cfr. Sez. 6, n. 45868 del 15/05/2012, Meligeni, Rv. 253982; Sez. 1, n. 44601 del 11/11/2008, Pagano, Rv. 241911).
5. Tanto premesso, dunque, questi stessi postulati, non solo non discussi, ma, evidentemente, condivisi dalla stessa Corte territoriale, laddove si è appunto evocata l'efficacia ex nunc del provvedimento di revoca, avrebbero dovuto condurre a ritenere non sindacabile a posteriori il provvedimento del questore di divieto di accesso agli impianti sportivi.
Sennonché la sentenza impugnata, richiamando non meglio indicate carenze istruttorie ("pare alla Corte che la motivazione adottata dalla Procura della Repubblica di Treviso desse atto di tali carenze istruttorie nell'attribuzione del fatto al IN") e precisando che il ritardo nell'adozione del provvedimento di revoca, pur sulla base di una situazione di fatto comunque preesistente, non potrebbe riverberarsi in danno dell'imputato, è pervenuta, al contrario, a ritenere, nei fatti, tamquam non esset il provvedimento in violazione di quanto presupposto dal sistema sin qui ricordato e di quanto lo stesso art. 6, comma 5, cit., appare implicitamente stabilire. Se, infatti, lo stesso legislatore ha ricompreso tra i fatti suscettibili di giustificare la revoca ex nunc del provvedimento questorile anche i "provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (tra cui appunto l'archiviazione del procedimento per il reato a fondamento dell'ordine questorile) è evidente come questi ultimi, non possono, al contempo, sia pure attraverso la considerazione di un travisamento del fatto che gli stessi provvedimenti, a posteriori, rivelerebbero, giustificare una inefficacia ex tunc dell'ordine questorile. In altri termini, valorizzare carenze istruttorie (peraltro desunte dal solo fatto dell'intervenuta archiviazione quando invece tale provvedimento potrebbe, a fronte della motivazione dubitativa sul punto della Corte territoriale, essere stato motivato da altre ragioni) per fondarvi un travisamento del fatto, non altro significa, se non, in definitiva, contravvenire allo stesso dato normativo. Nè la sentenza spiega perché, senza che il provvedimento sia stato ritenuto affetto da violazione di legge, incompetenza, ed eccesso di potere, il travisamento del fatto dovrebbe eventualmente condurre alla illegittimità del provvedimento (comunque non agevolmente evocabile laddove lo stesso legislatore, come già detto, ha configurato espressamente i provvedimenti dell'autorità giudiziaria come causa unicamente di "revoca") e, dunque, semmai, alla disapplicazione del medesimo (peraltro, a quanto pare di comprendere, non operata, nella specie, dalla Corte territoriale). Nè, ancora, può condividersi il ragionamento sul fatto che il ritardo nell'adozione del provvedimento di archiviazione (richiesto il 19/9 e pronunciato il 5/10/09) non dovrebbe andare a detrimento dell'interessato, presupponendo una tale argomentazione un indebito privilegio del momento della richiesta e non di quello, ,n realtà determinante, dell'adozione del decreto di archiviazione.
6. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia che procederà a nuovo esame ne. rispetto dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015