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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6333/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN TT Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. VA Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.5.2025 da
1) Parte_1
Nata a Seriate (BG) il 20/06/1983 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Marinoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Cosenza (CS) il 11/09/1979 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lucia Marinoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito: civile in: Cesate (MI) il 29/11/2014 (anno 2014 atto n. 15 parte 1) In comunione legale dei beni. Con i seguenti figli:
, C.F. , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 C.F._3
, C.F. , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, sita in Cesate (MI), Via Lorenzo Perosi 20, verrà venduta. All'uopo, è stato regolarmente registrato in data 08/03/2025 il compromesso con protocollo Agenzia delle Entrate n. 25030816341718951. La proposta di acquisto è stata accettata dai coniugi per € 498.000,00 e sono stati ricevuti euro 20 mila a titolo di caparra. Un secondo acconto verrà versato nel mese di giugno 2025 dell'importo di euro 30 mila. Il resto verrà liquidato al rogito che avverrà entro la data del 28 febbraio 2026. Tali somme verranno depositate sul c/c co-intestato Intesa San Paolo n. 07220/1000/00006309.
2) Le detrazioni per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale sita in Cesate (MI), Via Lorenzo Perosi 20, continueranno ad essere percepite dai Sig.ri e nella misura Pt_1 Pt_2 del 50% ciascuno, fino ad esaurimento delle stesse. Ove non fosse possibile, si stabilisce che in ogni caso il recupero fiscale sulle detrazioni per le ristrutturazioni verrà diviso al 50% con obbligo di rimborso reciproco.
3) I figli minori ed vivranno nella casa coniugale, fintanto che la stessa non Per_1 Pt_3 sarà venduta, con entrambi i genitori, nelle modalità qui di seguito indicate: - si procede a divisione temporanea dell'immobile come da planimetria allegata;
-il padre
[...]
vivrà con i figli nella porzione di immobile “A” composto da zona giorno con Parte_2 cucina e salotto, 3 camere, un bagno;
la madre vivrà nella porzione di immobile Parte_1
“B” monolocale con bagno;
-le pertinenze esterne saranno condivise nel rispetto reciproco.
4) A seguito della vendita della casa famigliare, i coniugi si impegnano a trasferire le proprie rispettive residenze in luoghi quanto più vicini per permettere la normale gestione della vita quotidiana dei minori, preferibilmente nel comune di attuale residenza o nei paesi limitrofi così da consentire ai minori di rimanere inseriti nel contesto sociale in cui vivono e di terminare i rispettivi cicli scolastici nel comune di Cesate fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).
5) I minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_3 collocazione paritaria presso ciascuno di essi. Anagraficamente rimarranno residenti presso l'abitazione coniugale fintanto che non verrà venduta. Successivamente allorquando i genitori reperiranno le rispettive nuove abitazioni, i minori trasferiranno la residenza presso la madre e il padre esprime il proprio nulla osta sin da ora.
6) Più precisamente a decorrere dalla vendita della casa familiare, ed Per_1 Pt_3 permarranno presso ciascuno dei genitori a settimane alterne dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo ovvero, salvo miglior accordo, a partite da altro giorno della settimana fino al giorno corrispondente della settimana successiva (es. da martedì a martedì o da mercoledì a mercoledì), quando il genitore presso cui si trovano li riaccompagnerà a scuola.
7) Il genitore collocatario, nei rispettivi tempi di permanenza, assumerà nell'interesse del figlio autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per il minore relative ad istruzione, educazione e salute verranno prese di comune accordo.
8) In periodo di sospensione scolastica i genitori terranno con sé i figli, a settimane alterne, dal lunedì alle ore 8.00/8.30 al lunedì successivo ore 8.00/8.30 (ovvero, salvo miglior accordo, a partite da altro giorno della settimana fino al giorno corrispondente della settimana successiva); nei periodi non coperti da scuola e campus, si manterrà lo stesso sistema di rotazione, salvo diverso accordo tra i coniugi.
9) Ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 31/05 di ogni anno, le due settimane che trascorrerà con i minori per le vacane estive. Ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 31/10 di ogni anno, la settimana che trascorrerà con i minori per le festività natalizie. Le vacanze di Pasqua verranno equamente divise come quelle natalizie mantenendo l'alternanza sul giorno di Pasqua e ET (Pasqua con un genitore, ET con l'altro).
10) La fruizione delle vacanze sospende la turnazione, che riprenderà al rientro dei minori.
11) Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'atro il luogo di villeggiatura, il nome della struttura ove alloggeranno e i recapiti telefonici.
12) Ciascun genitore potrà inoltre chiamare/videochiamare i propri figli nelle settimane di permanenza dell'altro genitore, in orario rispondente alle esigenze dei minori, nonché passare a trovarli e/o accompagnarli alle attività sportive previa comunicazione all'altro coniuge.
13) I genitori si impegnano a fare in modo che il giorno del compleanno dei bambini possa essere festeggiato con entrambi i genitori, insieme se possibile, ovvero con entrambi separatamente, dando modo ai figli di passare qualche ora della giornata anche con il genitore presso cui non sono collocati nella settimana in cui dovesse cadere il loro compleanno.
14) I genitori si adopereranno, inoltre, affinché per la Festa della Mamma e del Papà o per i compleanni dei genitori, i bambini possano trascorrere qualche ora con il genitore che festeggia la ricorrenza sopra indicata.
15) Tutte le altre festività e ponti verranno alternati fra i genitori.
16) Ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto dei figli nella settimana di propria competenza. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i coniugi e per esse si applicherà il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, intendendosi per straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
anche la mensa scolastica verrà divisa al 50% far i genitori;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per quanto non specificamente indicato o in caso di contrasto, la qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui alle Linee Guida del 14 novembre 2017 e del Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare condivise dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Milano.
17) L'assegno unico e/o ogni altro sussidio equivalente e/o inerente, verrà versato sul c/c co- intestato Intesa San Paolo n. 07220/1000/00006309, fino alla vendita della casa coniugale. Dal mese successivo, sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto si stabilisce, sin da ora, che la domanda di assegno unico già predisposta verrà modificata con l'inserimento dei rispettivi IBAN di ciascun genitore.
18) I coniugi si impegnano a versare mensilmente ciascuno l'importo di € 1.250,00 sul c/c co- intestato Intesa San Paolo n. 07220/1000/00006309 fino alla data della vendita della casa coniugale, in quanto necessario a sostenere tutte le spese comuni, come da report noto alle parti. Si precisa che tutte le utenze relative alla casa coniugale ivi indicate verranno accreditate su detto conto.
19) Entro il giorno seguente l'accredito del denaro ricavato dalla vendita della casa coniugale verranno estinti tutti i finanziamenti in essere, in particolare: - Finanziamento Findomestic numero 20220628972520; - Finanziamento Intesa San Paolo numero 17933408; - MUTUO CASA – DOMUS Intesa San Paolo numero 0E53011003516.
20) La vettura FH00NY intestata a rimarrà intestata allo stesso che potrà Parte_2 disporne in completa autonomia. La Sig.ra ha invece proceduto all'acquisto di Parte_1 un'ulteriore vettura del valore di euro 12.000,00 che verrà pagata per € 8.000,00 utilizzando le somme presenti sul c/c co-intestato Intesa San Paolo n. 07220/1000/00006309 mentre per la restante somma di € 4.000,00 con i propri risparmi.
21) Le rimanenze generate dalla vendita dell'immobile, una volta provveduto ad estinguere tutti i finanziamenti in essere, verranno ripartite al 50% tra i coniugi.
22) Al momento della vendita dell'immobile, i coniugi divideranno gli arredi, gli elettrodomestici e quant'altro ivi presente, in parti uguali, con l'unica precisazione che il tavolo BO in legno rimarrà a . Qualora lo stesso decidesse di venderlo la prelazione di Parte_2 acquisto sarà di . Il divano angolare, lo specchio della zona giorno, lavatrice e Parte_1 asciugatrice rimarranno a . Parte_1
23) Le parti si danno il consenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i coniugi e le minori. La mamma terrà le tessere sanitarie dei minori. Le carte di identità verranno tenute dal papà ed i passaporti dalla mamma.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cesate (MI) il 29/11/2014;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Così deciso in Milano, il 18.6.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. VA Di Peppe Dott. NN TT
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN TT Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. VA Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.5.2025 da
1) Parte_1
Nata a Seriate (BG) il 20/06/1983 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Marinoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Cosenza (CS) il 11/09/1979 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lucia Marinoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito: civile in: Cesate (MI) il 29/11/2014 (anno 2014 atto n. 15 parte 1) In comunione legale dei beni. Con i seguenti figli:
, C.F. , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 C.F._3
, C.F. , nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, sita in Cesate (MI), Via Lorenzo Perosi 20, verrà venduta. All'uopo, è stato regolarmente registrato in data 08/03/2025 il compromesso con protocollo Agenzia delle Entrate n. 25030816341718951. La proposta di acquisto è stata accettata dai coniugi per € 498.000,00 e sono stati ricevuti euro 20 mila a titolo di caparra. Un secondo acconto verrà versato nel mese di giugno 2025 dell'importo di euro 30 mila. Il resto verrà liquidato al rogito che avverrà entro la data del 28 febbraio 2026. Tali somme verranno depositate sul c/c co-intestato Intesa San Paolo n. 07220/1000/00006309.
2) Le detrazioni per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale sita in Cesate (MI), Via Lorenzo Perosi 20, continueranno ad essere percepite dai Sig.ri e nella misura Pt_1 Pt_2 del 50% ciascuno, fino ad esaurimento delle stesse. Ove non fosse possibile, si stabilisce che in ogni caso il recupero fiscale sulle detrazioni per le ristrutturazioni verrà diviso al 50% con obbligo di rimborso reciproco.
3) I figli minori ed vivranno nella casa coniugale, fintanto che la stessa non Per_1 Pt_3 sarà venduta, con entrambi i genitori, nelle modalità qui di seguito indicate: - si procede a divisione temporanea dell'immobile come da planimetria allegata;
-il padre
[...]
vivrà con i figli nella porzione di immobile “A” composto da zona giorno con Parte_2 cucina e salotto, 3 camere, un bagno;
la madre vivrà nella porzione di immobile Parte_1
“B” monolocale con bagno;
-le pertinenze esterne saranno condivise nel rispetto reciproco.
4) A seguito della vendita della casa famigliare, i coniugi si impegnano a trasferire le proprie rispettive residenze in luoghi quanto più vicini per permettere la normale gestione della vita quotidiana dei minori, preferibilmente nel comune di attuale residenza o nei paesi limitrofi così da consentire ai minori di rimanere inseriti nel contesto sociale in cui vivono e di terminare i rispettivi cicli scolastici nel comune di Cesate fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).
5) I minori ed verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_3 collocazione paritaria presso ciascuno di essi. Anagraficamente rimarranno residenti presso l'abitazione coniugale fintanto che non verrà venduta. Successivamente allorquando i genitori reperiranno le rispettive nuove abitazioni, i minori trasferiranno la residenza presso la madre e il padre esprime il proprio nulla osta sin da ora.
6) Più precisamente a decorrere dalla vendita della casa familiare, ed Per_1 Pt_3 permarranno presso ciascuno dei genitori a settimane alterne dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo ovvero, salvo miglior accordo, a partite da altro giorno della settimana fino al giorno corrispondente della settimana successiva (es. da martedì a martedì o da mercoledì a mercoledì), quando il genitore presso cui si trovano li riaccompagnerà a scuola.
7) Il genitore collocatario, nei rispettivi tempi di permanenza, assumerà nell'interesse del figlio autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per il minore relative ad istruzione, educazione e salute verranno prese di comune accordo.
8) In periodo di sospensione scolastica i genitori terranno con sé i figli, a settimane alterne, dal lunedì alle ore 8.00/8.30 al lunedì successivo ore 8.00/8.30 (ovvero, salvo miglior accordo, a partite da altro giorno della settimana fino al giorno corrispondente della settimana successiva); nei periodi non coperti da scuola e campus, si manterrà lo stesso sistema di rotazione, salvo diverso accordo tra i coniugi.
9) Ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 31/05 di ogni anno, le due settimane che trascorrerà con i minori per le vacane estive. Ciascun genitore comunicherà all'altro entro il 31/10 di ogni anno, la settimana che trascorrerà con i minori per le festività natalizie. Le vacanze di Pasqua verranno equamente divise come quelle natalizie mantenendo l'alternanza sul giorno di Pasqua e ET (Pasqua con un genitore, ET con l'altro).
10) La fruizione delle vacanze sospende la turnazione, che riprenderà al rientro dei minori.
11) Ciascun genitore avrà cura di comunicare all'atro il luogo di villeggiatura, il nome della struttura ove alloggeranno e i recapiti telefonici.
12) Ciascun genitore potrà inoltre chiamare/videochiamare i propri figli nelle settimane di permanenza dell'altro genitore, in orario rispondente alle esigenze dei minori, nonché passare a trovarli e/o accompagnarli alle attività sportive previa comunicazione all'altro coniuge.
13) I genitori si impegnano a fare in modo che il giorno del compleanno dei bambini possa essere festeggiato con entrambi i genitori, insieme se possibile, ovvero con entrambi separatamente, dando modo ai figli di passare qualche ora della giornata anche con il genitore presso cui non sono collocati nella settimana in cui dovesse cadere il loro compleanno.
14) I genitori si adopereranno, inoltre, affinché per la Festa della Mamma e del Papà o per i compleanni dei genitori, i bambini possano trascorrere qualche ora con il genitore che festeggia la ricorrenza sopra indicata.
15) Tutte le altre festività e ponti verranno alternati fra i genitori.
16) Ciascun genitore si occuperà del mantenimento diretto dei figli nella settimana di propria competenza. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i coniugi e per esse si applicherà il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, intendendosi per straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
anche la mensa scolastica verrà divisa al 50% far i genitori;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per quanto non specificamente indicato o in caso di contrasto, la qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui alle Linee Guida del 14 novembre 2017 e del Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare condivise dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Milano.
17) L'assegno unico e/o ogni altro sussidio equivalente e/o inerente, verrà versato sul c/c co- intestato Intesa San Paolo n. 07220/1000/00006309, fino alla vendita della casa coniugale. Dal mese successivo, sarà ripartito tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto si stabilisce, sin da ora, che la domanda di assegno unico già predisposta verrà modificata con l'inserimento dei rispettivi IBAN di ciascun genitore.
18) I coniugi si impegnano a versare mensilmente ciascuno l'importo di € 1.250,00 sul c/c co- intestato Intesa San Paolo n. 07220/1000/00006309 fino alla data della vendita della casa coniugale, in quanto necessario a sostenere tutte le spese comuni, come da report noto alle parti. Si precisa che tutte le utenze relative alla casa coniugale ivi indicate verranno accreditate su detto conto.
19) Entro il giorno seguente l'accredito del denaro ricavato dalla vendita della casa coniugale verranno estinti tutti i finanziamenti in essere, in particolare: - Finanziamento Findomestic numero 20220628972520; - Finanziamento Intesa San Paolo numero 17933408; - MUTUO CASA – DOMUS Intesa San Paolo numero 0E53011003516.
20) La vettura FH00NY intestata a rimarrà intestata allo stesso che potrà Parte_2 disporne in completa autonomia. La Sig.ra ha invece proceduto all'acquisto di Parte_1 un'ulteriore vettura del valore di euro 12.000,00 che verrà pagata per € 8.000,00 utilizzando le somme presenti sul c/c co-intestato Intesa San Paolo n. 07220/1000/00006309 mentre per la restante somma di € 4.000,00 con i propri risparmi.
21) Le rimanenze generate dalla vendita dell'immobile, una volta provveduto ad estinguere tutti i finanziamenti in essere, verranno ripartite al 50% tra i coniugi.
22) Al momento della vendita dell'immobile, i coniugi divideranno gli arredi, gli elettrodomestici e quant'altro ivi presente, in parti uguali, con l'unica precisazione che il tavolo BO in legno rimarrà a . Qualora lo stesso decidesse di venderlo la prelazione di Parte_2 acquisto sarà di . Il divano angolare, lo specchio della zona giorno, lavatrice e Parte_1 asciugatrice rimarranno a . Parte_1
23) Le parti si danno il consenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i coniugi e le minori. La mamma terrà le tessere sanitarie dei minori. Le carte di identità verranno tenute dal papà ed i passaporti dalla mamma.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cesate (MI) il 29/11/2014;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Così deciso in Milano, il 18.6.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. VA Di Peppe Dott. NN TT
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG