Sentenza 15 marzo 2003
Massime • 1
In tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall'INPS, il termine di decadenza cosiddetto sostanziale previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (termine di un anno nel caso, come quello di specie, in cui sia richiesta la indennità di malattia), decorre, nella ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Pertanto, in caso di mancata pronuncia dell'INPS sulla domanda amministrativa, il termine stesso si computa a partire dal decorso di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda medesima (centoventi giorni per la pronuncia sulla domanda, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, oltre a novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ed ulteriori novanta per la decisione del ricorso, a norma dell'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IN, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASAL DEL PIOMBINO 29, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, che la rappresenta e difende, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2374/00 del Tribunale di LOCHI, depositata il 03/07/00 - R.G.N. 3918/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Locri, depositato il 1^.
8.1996. IN AR chiedeva la condanna dell'Inps alla corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi 6-14 settembre 1994, 28 settembre-12 ottobre 1994 e 7-28 dicembre 1994. L'Inps si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione e la decadenza annuale ex art. 4 d.l. 384/1992. Il Pretore rigettava la domanda, ritenendola inammissibile per l'intervenuta decadenza.
Proposto appello da parte da parte dell'assicurata, il Tribunale di Locri confermava la sentenza impugnata. Rilevava, in punto di fatto, che le certificazioni mediche erano state trasmesse nelle date 8 settembre, 29 settembre, 9 dicembre e 16 dicembre 1994, mentre il ricorso amministrativo era stato presentato il 13.12.1995. Tale ricorso doveva ritenersi tamquam non esset, in quanto proposto dopo il decorso del relativo termine di 90 giorni decorrente dai completamento dello spatium deliberandi di 120 giorni calcolati a partire dalia data delle domande amministrative, e cioè oltre il termine del 7.7.1995. Ne derivava che anche il procedimento amministrativo doveva ritenersi esaurito nella medesima data e, conseguentemente che la domanda giudiziale era intervenuta (il 1.8.1995) dopo il decorso del termine annuale di cui all'art. 4 d.l. n. 384/1992. La AR propone ricorso per cassazione.
L'Inps si è limitato a depositare procura alle liti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la AR denuncia violazione dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, dell'alt. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384. convertito dalla l. 14 novembre 1992 n. 438, dell'alt. 46
della l.
9.3.1989 n. 88, dell'art. 5 della l. 11.11.1983 n. 638 (recte: del d.l. 12.91983 n. 463, convertito da detta legge), della legge 29.2.1980 n. 33, unitamente a difetti di motivazione. Premesso che essa aveva proposto appello solo in riferimento all'indennità di malattia per i periodi 5-12 ottobre 1994 e 7-28 dicembre 1994, osserva che, essendo stato presentato tardivamente il ricorso amministrativo, si doveva ritenere applicabile la terza ipotesi di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, così come novellato dal d.l. n. 384/1992, sicché si sarebbe potuto ritenere verificata la decadenza solo dopo il decorso del termine massimo complessivo di legge per il completamento del procedimento amministrativo, costituito dal cumulo di 120 giorni per la formazione del silenzio rigetto sulla domanda, 90 giorni per la proposizione del ricorso e ulteriori 90 giorni per la decisione dello stesso, in definitiva risultava quindi non intervenuta la decadenza quanto alle domande presentate a partire dal 5.10.1994. Il ricorso è fondato.
È opportuno premettere che la ricorrente non ha posto in discussione in questa sede la declaratoria del giudice di appello secondo cui il ricorso amministrativo, per la sua tardività, doveva ritenersi come non proposto (tamquam non esset). Quindi deve verificarsi se il medesimo giudice abbia proceduto ad un corretto computo del termine di decadenza cd. sostanziale per la proposizione dell'azione in giudizio (quanto alla natura del termine deve tenersi presente la norma interpretativa di cui all'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103. convertito dalla l. 1 giugno 1991 n. 166: cfr. Corte cost. n. 20 del 1994), secondo la regola applicabile in caso di mancata proposizione del ricorso (senza che sia necessario esaminare quale sia effettivamente la disciplina applicabile in caso di tardiva proposizione del ricorso).
L'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 1992 n. 438, prevede tre diversi criteri di decorrenza dei termini (di tre o di un anno, a seconda del tipo di prestazione erogata dall'Inps), per la proposizione dell'azione in giudizio: 1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione: 3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Il terzo di detti criteri di decorrenza dei termini di decadenza in questione riguarda appunto l'ipotesi di mancata proposizione del ricorso e in sede interpretativa non si è dubitato che la disposizione faccia riferimento ai termini massimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo, in ipotesi di rituale svolgimento del medesimo. In concreto, in base al criterio suddetto, il termine (triennale o annuale) di decadenza decorre dopo il compimento di 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, rilevando il cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda, a norma dell'alt. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, di 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e di ulteriori 90 giorni per la decisione del medesimo, a norma dell'art. art. 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88 (cfr. Corte cost. 24 aprile 1996 n. 128 e Cass. 9 gennaio 1999 n. 152). Ha errato quindi il giudice a quo a ritenere che il termine di decadenza decorra già a partire dalle scadenze dei termini per la presentazione del ricorso amministrativo.
Devono ritenersi invece non coperti da decadenza i diritti in relazione ai quali al momento della proposizione dell'azione in giudizio non sia decorso il termine annuale di decadenza, computato a partire dal compimento del termine di trecento giorni dalla presentazione della relativa domanda (mentre non può ritenersi fondata, in base alla normativa appena esaminata, l'ipotesi più specifica, che appare anche adombrata dal ricorrente, secondo cui potrebbero avere rilevanza i singoli giorni di maturazione del diritto fatto valere, se successivi alla data della domanda). La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto: "II termine di decadenza cosiddetta sostanziale previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 de d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 1992 n. 438 (termine di un anno nel caso in cui sia richiesta all'INPS l'indennità di malattia), decorre, in ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, 'dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione', e, quindi, in concreto, in caso di mancata pronuncia dell'INPS sulla domanda amministrativa, il termine stesso si computa a partire dal decorso di complessivi giorni trecento dalla presentazione della domanda medesima (giorni centoventi per la pronuncia sulla domanda, ex art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, oltre a giorni novanta per la proposizione del ricorso amministrativo e giorni novanta per la decisione del ricorso, a norma dell'art. 46, commi 5 e 6, della l. 9 marzo 1989 n. 88)".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2003