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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2023/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANGIA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Via Marconi N. 136 65100 PESCARA, presso il difensore avv. MANGIA GIOVANNI ATTORE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 LL RI e dell'avv. LAACHIR YASMINE, elettivamente domiciliata in VIA CRETA 15 BRESCIA, presso il difensore avv. LL RI CONVENUTI CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'attore ha chiesto che il Tribunale dichiari che il sinistro, avvenuto in data 30.08.2022 alle ore 15:30 circa, è da attribuire alla responsabilità esclusiva del veicolo Fiat tg. FP 364 HF di proprietà di
[...]
assicurato con , con Controparte_3 Controparte_2 condanna dei medesimi, in solido ed in via alternativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, quantificati in € 34.258,62 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
La convenuta ha chiesto che il Tribunale dichiari che Controparte_2 il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. , rigettando la domanda dal Pt_1 medesimo formulata.
In subordine, accertato il grado di responsabilità delle parti coinvolte, considerata la condotta imprudente del sig. , limiti il risarcimento a lui dovuto sulla base di quanto emerso all'esito di Pt_1
pagina 1 di 9 perizia cinematica e medico legale, escludendo tutte le voci che rappresentano mere duplicazioni e decurtando, dalla somma dovuta, quanto eventualmente liquidato da Enti previdenziali, nonché gli importi già liquidati in corso di causa (€ 1275,00 per danno biologico temporaneo, € 3.340,00 per il danno biologico permanente ed € 50,00 per i danni al monopattino).
In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 5.6.2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio , proprietaria del veicolo Fiat tg.
[...] Controparte_1
FP 364 HF (cfr doc. 1), assicurato con (doc. 17-19) Controparte_2 chiedendo che il Tribunale condanni i convenuti al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito del sinistro avvenuto il 30.08.2022 alle ore 15:30 circa in Montesilvano, via Gran Paradiso, all'altezza di via Monte Amiata.
A sostegno della domanda ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre percorreva a bordo del suo monopattino Via Gran Paradiso con direzione monti - mare, giunto all'altezza di Via Monte Amiata a causa di un'autovettura proveniente dal senso di marcia opposto che aveva invaso del tutto la sua corsia di marcia, tagliandogli la strada, era caduto a terra riportando la frattura della clavicola dx, la frattura dello scafoide carpale dx e del capitello radiale dx, con policontusioni e trauma all'emicostato dx (cfr doc.1).
2. Nella contumacia della , con comparsa depositata l'11.7.2023 si Controparte_1
è costituita la , che assicurava il veicolo di proprietà Controparte_2 della contestando le avverse pretese ed assumendo che, in assenza di urto tra veicoli e di una CP_1 sola dedotta turbativa, probabilmente il conducente del veicolo convenuto non si era neppure reso conto dell'accaduto.
Nonostante alcuni testimoni avessero annotato la targa del veicolo e chiamato il 118, evidenziava che non era intervenuta nessuna autorità e l'attore aveva omesso di denunciare, il conducente del veicolo convenuto, per omissione di soccorso.
Considerato che i veicoli non si erano scontrati, come si evince dall'esito degli accertamenti svolti sulla scatola nera installata sul veicolo FIAT di proprietà della (cfr doc.8), ritenendo la dinamica CP_1 del sinistro non chiara ed assumendo che l'attore fosse caduto a terra da solo, senza eseguire alcuna Parte manovra di emergenza per evitare il danno che operava per conto della convenuta, aveva formulato al sig. , a soli fini conciliativi e sulla base della relazione medica del proprio Pt_1 fiduciario, un'offerta che teneva conto della responsabilità dell'assicurato in misura non superiore al
30%. pagina 2 di 9 Parte
aveva versato all'attore l'importo di € 50,00 per i danni riportati dal monopattino (doc.9).
Per le lesioni, sulla base della valutazione effettuata dal medico fiduciario, aveva offerto per il danno biologico temporaneo la somma di € 1.275,00, in attesa della dichiarazione ex art 142 CDA del
(doc.10) che aveva poi integrato con il versamento della somma di € 3.340,00 (doc.11) a titolo Pt_1 di danno biologico permanente, voci entrambe liquidate nella misura del 30% del danno.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, accertato il grado di responsabilità delle parti coinvolte, che il risarcimento venisse determinato considerando la condotta imprudente del sig.
, previa esclusione delle somme non spettanti, con decurtazione di quanto eventualmente Pt_1 liquidato da Enti previdenziali, tenuto conto degli importi già versati ante causa all'attore.
3. All'udienza dell'8.11.2023, in accoglimento dell'eccezione di nullità formulata dall'attore, era stato concesso alla parte convenuta termine sino alla data del 30/11/2023 per il rinnovo della procura, nella quale era stato erroneamente indicato, come ufficio giudiziario, il giudice di pace di Pescara anziché il tribunale dove la causa era stata introdotta.
4. Con ordinanza in data 22.1.2025, accertato che nel termine assegnato la convenuta non aveva provveduto al rinnovo della procura, era stata dichiara la contumacia di Controparte_2
non ritualmente costituita con idonea procura ed ammesse le prove per
[...] interrogatorio formale e testi, indicate dall'attore.
Era stata inoltre disposta CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attore.
5. La convenuta si era nuovamente costituita con Controparte_2 comparsa depositata il 27.6.2024 e alle udienze del 28.6.2024, del 22.1.2024 e del 9.4.2025 erano state assunte le prove capitolate dall'attrice e disposta la CTU medico legale finalizzata all'accertamento delle lesioni riportate dall'attore.
6. Il CTU aveva depositato la relazione in data 17.2.2025 e la causa era stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.12.2025, previa assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art 189 cpc.
7. In relazione alla validità della procura, depositata da parte convenuta in data 11.7.2023, unitamente all'atto di citazione, va evidenziato che, a seguito dell'eccezione formulata da parte attrice con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, l'istanza di un termine per il rinnovo della procura era stata formulata dalla stessa parte convenuta.
L'omesso deposito, nel termine assegnato, di una procura alle liti con l'esatta indicazione dell'ufficio giudiziario adito, aveva comportato la dichiarazione di nullità della procura, nella quale la parte aveva autorizzato il difensore a costituirsi davanti ad un diverso ufficio giudiziario.
Vanno quindi integralmente confermati i provvedimenti assunti nel corso dell'istruttoria.
pagina 3 di 9 8. Considerato che parte attrice aveva chiesto alla società di leasing convenuta, proprietaria del veicolo tg. FP 364 HF, di indicare il titolare del contratto di noleggio del veicolo, senza ottenere alcun riscontro, va confermato il provvedimento che aveva rigettato la richiesta formulata dalla
, di coinvolgere nel giudizio il conducente del veicolo Fiat tg. FP 364 HF. CP_4
Considerato che non vi è stata collisione tra le vetture, va confermata l'impossibilità di procedere a
CTU cinematica, attesa l'assenza di tracce sull'asfalto o di impronte d'urto rilevabili sui veicoli coinvolti.
La ricostruzione del sinistro andrà quindi effettuata solo sulle dichiarazioni rese dai testi, senza poter contrare sull'ausilio di una ricostruzione tecnica del sinistro, non effettuabile ex post, in assenza di elementi obiettivi idonei a tale scopo.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Al caso in esame è applicabile l'articolo 2054 cc, primo comma del Codice civile che, regolamentando la responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, prevede che il conducente del veicolo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Non è invece applicabile il secondo comma del medesimo articolo, che presuppone che vi sia stata collisione tra i veicoli coinvolti nel sinistro, circostanza non configurabile nel caso in esame.
B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio
b.1 Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi è emerso che l'attore percorreva, a bordo di un monopattino, Via Gran Paradiso quando, all'altezza di via Monte Amiata, dove la strada è in ripida discesa e fa una curva a gomito (cfr fotografia a pag. 6 della comparsa di costituzione) il conducente di una 500 X di colore bianco aveva invaso la corsia di marcia dell'attore che era caduto dal monopattino
(cfr dichiarazioni rese dai testi e , sentiti alle Testimone_1 Testimone_2 udienze del 28.6.2024, del 22.11.2024 e del 9.4.2025).
Il teste ha precisato di aver preso lui la targa della 500 che, dopo essere rientrata nella Testimone_2 sua corsia, aveva proseguito la marcia senza fermarsi.
Le dichiarazioni dei testi, sostanzialmente conformi relativamente alla condotta di guida del conducente del veicolo, si discostano in parte con riguardo alla condotta del conducente del monopattino che, per il teste procedeva tenendo la destra della sua corsia di marcia, mentre per il Tes_2 teste procedeva al centro della sua corsia di marcia. Tes_1
pagina 4 di 9 Il teste ha precisato che la vettura non andava piano e che la curva, che si vede nella foto a lui Tes_1 mostrata (foto allegata alla costituzione ) è in leggera contropendenza, con asfalto liscio CP_4
e va presa a bassa velocita, se no porta ad invadere la corsia opposta.
Ha poi confermato che, dopo l'invasione della sua corsia di marcia, il conducente del monopattino era caduto a terra, riportando diverse escoriazioni e, a suo parere, anche una spalla fuori uso.
Anche il teste che aveva visto la 500 X bianca invadere totalmente la corsia impegnata dal Tes_2 ragazzo, ha detto che l'attore, dopo l'invasione della sua corsia da parte della vettura, era caduto dal monopattino.
b.2 Emerge, all'esito della lettura delle concordi dichiarazioni dei testi che l'attore, mentre percorreva a bordo del suo monopattino via Gran Paradiso, nel punto in cui la strada fa una curva ed è in netta discesa, era caduto dopo l'invasione della carreggiata da parte della vettura Fiat 500 di proprietà della convenuta che procedeva nell'opposto senso di marcia. CP_1
Considerato che la condotta, assunta dal conducente della vettura, senz'altro idonea a determinare una turbativa nella circolazione dei mezzi, può aver indotto il conducente del monopattino, che aveva visto la sua corsia di marcia improvvisamente invasa da altro veicolo, a portarsi velocemente sulla destra, manovra che, in una strada stretta ed in discesa, con asfalto parzialmente sconnesso, è verosimile che abbia determinato la caduta dell'attore dal monopattino, sussistono i presupposti per addebitare il sinistro, in via esclusiva, al conducente del veicolo che, in violazione di quanto previsto dall'art. 143 del CdS, nell'affrontare la curva che si vede nella fotografia allegata (cfr pag. 6 della comparsa di costituzione) aveva invaso la corsia di marcia del monopattino, che proveniva nell'opposto senso di marcia.
C. Sull'entità del risarcimento spettante all'attore
c.1 Per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attore all'esito del sinistro, è stato nominato come
CTU il dott. al quale sono stati posti i seguenti quesiti: Persona_1
“1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dall'attore conseguenza dell'evento di cui è causa;
Parte_1
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso,
3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate;
pagina 5 di 9 4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
segnali
e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) accerti se l'attore sia stato o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;
6) indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondi criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato”
7) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.
Il CTU ha evidenziato che, a seguito del sinistro, l'attore era stato trasportato in presso il CP_5
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, dove era stato sottoposto ad accertamenti clinici e radiografici dai quali erano emerse le seguenti lesioni: frattura clavicola destra, frattura capitello radiale destro, frattura scafoide carpale destro, policontusione.
Al controllo del 5/9/2022 era stata data indicazione chirurgica per il trattamento della frattura della clavicola destra, ma il paziente aveva rifiutato il ricovero e si recato presso l'Ospedale di Popoli, dove era stato ricoverato in data 7/9/2022.
Il giorno seguente era stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi e dimesso il 10/9/2022.
Il 24/10/2022 era stato rimosso l'apparecchio gessato post-operatorio, con prescrizione di cure riabilitative.
In data 19/1/2023 si era nuovamente ricoverato, in Day Surgery per la rimozione del mezzo di sintesi.
Il CTU ha precisato che, attualmente, l'attore lamenta frequenti dolori all'arto superiore destro con riduzione della forza.
L'esame obiettivo evidenzia che la spalla destra presenta una cicatrice non deturpante di piccole dimensioni in regione anteriore, accorciamento di circa cm. 1 della lunghezza della clavicola, mobilità sui vari piani ridotta di circa un quarto della norma;
il gomito destro è in buon atteggiamento, stabile;
la motilità passiva appare ridotta di un quarto della norma sui vari piani;
il polso destro è in buon atteggiamento, stabile;
la motilità passiva appare ridotta di un quarto della norma sui vari piani.
Nulla a carico degli altri distretti anatomici. pagina 6 di 9 In risposta ai quesiti formulati ha precisato che:
1) dal sinistro sono derivate lesioni personali definite come “frattura clavicola destra, frattura capitello radiale destro, frattura scafoide carpale destro, policontusione” conseguenza dell'evento di cui è causa;
2) sussiste nesso causale tra le lesioni sopra indicate e l'evento dannoso di cui è causa;
3) le lesioni accertate hanno causato una incapacità temporanea parziale di 60 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e di altri 20 giorni al 25% con un danno biologico permanente valutabile nella misura del
7 %.
Le lesioni non avevano comportato limitazioni alle attività della vita quotidiana oltre a quelle espresse dalle percentuali di inabilità temporanea e permanente come sopra indicato.
5) l'attore era stato in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”, ma non a punto da dover riconsiderare quanto già riconosciuto come danno biologico permanente;
6) le lesioni biologiche permanenti accertate non sono suscettibili di miglioramenti o peggioramenti rilevanti;
7) sono state allegate spese mediche sostenute in proprio, regolarmente documentate e congrue pari a euro 143,12 e non sono prevedibili future spese di rilevanza tale da essere prese in considerazione.
c.2 Sulla base degli accertamenti svolti dal CTU è possibile procedere alla determinazione dell'importo spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno subito.
Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, alla luce delle percentuali di invalidità come sopra individuate (7%), risulta applicabile l'art. 139 D.Lgs. 209/2005.
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di mesi quattro) si è cronicizzata in invalidità permanente (18 anni), il danno non patrimoniale in questione è pari alla somma tabellare di € 12.300,69.
A tale importo deve sommarsi il danno da invalidità temporanea, pari ad € 3.932,60, liquidato nella somma di € 56,18 al giorno e ridotto proporzionalmente in misura pari alla percentuale di riduzione dell'invalidità temporanea parziale.
Quanto alla liquidazione del danno morale, va precisato che, in linea di principio, la Suprema Corte
(cfr. in tal senso, Cass. n.17209/2015) ha stabilito che il danno morale, per le micropermanenti, non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Diversamente opinando, sostiene la Corte, si arriverebbe non solo ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati pagina 7 di 9 mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato, ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (in termini simili da ultimo, Cass. n.5820/2019).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, considerata la sequela delle sofferenze patite dall'attore, alla luce della tipologia dell'intervento subito, che aveva richiesto l'applicazione e la successiva rimozione di mezzi di sintesi.
All'attore spetta quindi, a titolo di danno morale, l'importo tabellare di € 5.410,56.
All'attore andranno inoltre rimborsate le spese mediche, quantificate nell'importo complessivo di €
143,12.
c.3 Dall'importo finale spettante all'attore, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad €
21.786,97 (12.300,69+3.932,60+5.410,56+143,10), va detratto l'importo di € 4.615,00 (1.275,00 +
3.340,00) già versato dalla convenuta in data 21.3.2023 e in data 6.4.2023.
Considerato che per i danni al monopattino l'attore ha già ricevuto dalla la somma CP_2 di € 50,00 e che non sono state formulate dal medesimo ulteriori richieste di risarcimento per tale tipologia di danni, la somma risarcitoria attribuibile all'attore, a titolo del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alle lesioni subite è pari ad € 17.171,97, al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 30/12/2022 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della
Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno all'attrice, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
D. Sulla liquidazione delle spese pagina 8 di 9 d.1 Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, accertato all'esito del giudizio, seguono la soccombenza dei convenuti, tenuti in solido al pagamento.
d.2 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, con conseguente diritto dell'attrice agli eventuali conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 2023/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTATO che il sinistro avvenuto in data 30/08/2022 si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente della vettura di proprietà della convenuta assicurato con la CP_1 CP_2
ACCERTATO che il danno subito dall'attore, già decurtato dell'acconto ricevuto in corso di causa è pari ad
€.17.171,97 oltre accessori,
CONDANNA la e la in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a versare all'attore, a titolo risarcitorio la somma di €.17.171,97, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal
30/12/2022 sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA la e la alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese sostenute dall'attore che liquida in € 539,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2023/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MANGIA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Via Marconi N. 136 65100 PESCARA, presso il difensore avv. MANGIA GIOVANNI ATTORE contro
(C.F. ) CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 LL RI e dell'avv. LAACHIR YASMINE, elettivamente domiciliata in VIA CRETA 15 BRESCIA, presso il difensore avv. LL RI CONVENUTI CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'attore ha chiesto che il Tribunale dichiari che il sinistro, avvenuto in data 30.08.2022 alle ore 15:30 circa, è da attribuire alla responsabilità esclusiva del veicolo Fiat tg. FP 364 HF di proprietà di
[...]
assicurato con , con Controparte_3 Controparte_2 condanna dei medesimi, in solido ed in via alternativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, quantificati in € 34.258,62 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
La convenuta ha chiesto che il Tribunale dichiari che Controparte_2 il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. , rigettando la domanda dal Pt_1 medesimo formulata.
In subordine, accertato il grado di responsabilità delle parti coinvolte, considerata la condotta imprudente del sig. , limiti il risarcimento a lui dovuto sulla base di quanto emerso all'esito di Pt_1
pagina 1 di 9 perizia cinematica e medico legale, escludendo tutte le voci che rappresentano mere duplicazioni e decurtando, dalla somma dovuta, quanto eventualmente liquidato da Enti previdenziali, nonché gli importi già liquidati in corso di causa (€ 1275,00 per danno biologico temporaneo, € 3.340,00 per il danno biologico permanente ed € 50,00 per i danni al monopattino).
In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 5.6.2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio , proprietaria del veicolo Fiat tg.
[...] Controparte_1
FP 364 HF (cfr doc. 1), assicurato con (doc. 17-19) Controparte_2 chiedendo che il Tribunale condanni i convenuti al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito del sinistro avvenuto il 30.08.2022 alle ore 15:30 circa in Montesilvano, via Gran Paradiso, all'altezza di via Monte Amiata.
A sostegno della domanda ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre percorreva a bordo del suo monopattino Via Gran Paradiso con direzione monti - mare, giunto all'altezza di Via Monte Amiata a causa di un'autovettura proveniente dal senso di marcia opposto che aveva invaso del tutto la sua corsia di marcia, tagliandogli la strada, era caduto a terra riportando la frattura della clavicola dx, la frattura dello scafoide carpale dx e del capitello radiale dx, con policontusioni e trauma all'emicostato dx (cfr doc.1).
2. Nella contumacia della , con comparsa depositata l'11.7.2023 si Controparte_1
è costituita la , che assicurava il veicolo di proprietà Controparte_2 della contestando le avverse pretese ed assumendo che, in assenza di urto tra veicoli e di una CP_1 sola dedotta turbativa, probabilmente il conducente del veicolo convenuto non si era neppure reso conto dell'accaduto.
Nonostante alcuni testimoni avessero annotato la targa del veicolo e chiamato il 118, evidenziava che non era intervenuta nessuna autorità e l'attore aveva omesso di denunciare, il conducente del veicolo convenuto, per omissione di soccorso.
Considerato che i veicoli non si erano scontrati, come si evince dall'esito degli accertamenti svolti sulla scatola nera installata sul veicolo FIAT di proprietà della (cfr doc.8), ritenendo la dinamica CP_1 del sinistro non chiara ed assumendo che l'attore fosse caduto a terra da solo, senza eseguire alcuna Parte manovra di emergenza per evitare il danno che operava per conto della convenuta, aveva formulato al sig. , a soli fini conciliativi e sulla base della relazione medica del proprio Pt_1 fiduciario, un'offerta che teneva conto della responsabilità dell'assicurato in misura non superiore al
30%. pagina 2 di 9 Parte
aveva versato all'attore l'importo di € 50,00 per i danni riportati dal monopattino (doc.9).
Per le lesioni, sulla base della valutazione effettuata dal medico fiduciario, aveva offerto per il danno biologico temporaneo la somma di € 1.275,00, in attesa della dichiarazione ex art 142 CDA del
(doc.10) che aveva poi integrato con il versamento della somma di € 3.340,00 (doc.11) a titolo Pt_1 di danno biologico permanente, voci entrambe liquidate nella misura del 30% del danno.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, accertato il grado di responsabilità delle parti coinvolte, che il risarcimento venisse determinato considerando la condotta imprudente del sig.
, previa esclusione delle somme non spettanti, con decurtazione di quanto eventualmente Pt_1 liquidato da Enti previdenziali, tenuto conto degli importi già versati ante causa all'attore.
3. All'udienza dell'8.11.2023, in accoglimento dell'eccezione di nullità formulata dall'attore, era stato concesso alla parte convenuta termine sino alla data del 30/11/2023 per il rinnovo della procura, nella quale era stato erroneamente indicato, come ufficio giudiziario, il giudice di pace di Pescara anziché il tribunale dove la causa era stata introdotta.
4. Con ordinanza in data 22.1.2025, accertato che nel termine assegnato la convenuta non aveva provveduto al rinnovo della procura, era stata dichiara la contumacia di Controparte_2
non ritualmente costituita con idonea procura ed ammesse le prove per
[...] interrogatorio formale e testi, indicate dall'attore.
Era stata inoltre disposta CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attore.
5. La convenuta si era nuovamente costituita con Controparte_2 comparsa depositata il 27.6.2024 e alle udienze del 28.6.2024, del 22.1.2024 e del 9.4.2025 erano state assunte le prove capitolate dall'attrice e disposta la CTU medico legale finalizzata all'accertamento delle lesioni riportate dall'attore.
6. Il CTU aveva depositato la relazione in data 17.2.2025 e la causa era stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.12.2025, previa assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art 189 cpc.
7. In relazione alla validità della procura, depositata da parte convenuta in data 11.7.2023, unitamente all'atto di citazione, va evidenziato che, a seguito dell'eccezione formulata da parte attrice con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, l'istanza di un termine per il rinnovo della procura era stata formulata dalla stessa parte convenuta.
L'omesso deposito, nel termine assegnato, di una procura alle liti con l'esatta indicazione dell'ufficio giudiziario adito, aveva comportato la dichiarazione di nullità della procura, nella quale la parte aveva autorizzato il difensore a costituirsi davanti ad un diverso ufficio giudiziario.
Vanno quindi integralmente confermati i provvedimenti assunti nel corso dell'istruttoria.
pagina 3 di 9 8. Considerato che parte attrice aveva chiesto alla società di leasing convenuta, proprietaria del veicolo tg. FP 364 HF, di indicare il titolare del contratto di noleggio del veicolo, senza ottenere alcun riscontro, va confermato il provvedimento che aveva rigettato la richiesta formulata dalla
, di coinvolgere nel giudizio il conducente del veicolo Fiat tg. FP 364 HF. CP_4
Considerato che non vi è stata collisione tra le vetture, va confermata l'impossibilità di procedere a
CTU cinematica, attesa l'assenza di tracce sull'asfalto o di impronte d'urto rilevabili sui veicoli coinvolti.
La ricostruzione del sinistro andrà quindi effettuata solo sulle dichiarazioni rese dai testi, senza poter contrare sull'ausilio di una ricostruzione tecnica del sinistro, non effettuabile ex post, in assenza di elementi obiettivi idonei a tale scopo.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Al caso in esame è applicabile l'articolo 2054 cc, primo comma del Codice civile che, regolamentando la responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, prevede che il conducente del veicolo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Non è invece applicabile il secondo comma del medesimo articolo, che presuppone che vi sia stata collisione tra i veicoli coinvolti nel sinistro, circostanza non configurabile nel caso in esame.
B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio
b.1 Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi è emerso che l'attore percorreva, a bordo di un monopattino, Via Gran Paradiso quando, all'altezza di via Monte Amiata, dove la strada è in ripida discesa e fa una curva a gomito (cfr fotografia a pag. 6 della comparsa di costituzione) il conducente di una 500 X di colore bianco aveva invaso la corsia di marcia dell'attore che era caduto dal monopattino
(cfr dichiarazioni rese dai testi e , sentiti alle Testimone_1 Testimone_2 udienze del 28.6.2024, del 22.11.2024 e del 9.4.2025).
Il teste ha precisato di aver preso lui la targa della 500 che, dopo essere rientrata nella Testimone_2 sua corsia, aveva proseguito la marcia senza fermarsi.
Le dichiarazioni dei testi, sostanzialmente conformi relativamente alla condotta di guida del conducente del veicolo, si discostano in parte con riguardo alla condotta del conducente del monopattino che, per il teste procedeva tenendo la destra della sua corsia di marcia, mentre per il Tes_2 teste procedeva al centro della sua corsia di marcia. Tes_1
pagina 4 di 9 Il teste ha precisato che la vettura non andava piano e che la curva, che si vede nella foto a lui Tes_1 mostrata (foto allegata alla costituzione ) è in leggera contropendenza, con asfalto liscio CP_4
e va presa a bassa velocita, se no porta ad invadere la corsia opposta.
Ha poi confermato che, dopo l'invasione della sua corsia di marcia, il conducente del monopattino era caduto a terra, riportando diverse escoriazioni e, a suo parere, anche una spalla fuori uso.
Anche il teste che aveva visto la 500 X bianca invadere totalmente la corsia impegnata dal Tes_2 ragazzo, ha detto che l'attore, dopo l'invasione della sua corsia da parte della vettura, era caduto dal monopattino.
b.2 Emerge, all'esito della lettura delle concordi dichiarazioni dei testi che l'attore, mentre percorreva a bordo del suo monopattino via Gran Paradiso, nel punto in cui la strada fa una curva ed è in netta discesa, era caduto dopo l'invasione della carreggiata da parte della vettura Fiat 500 di proprietà della convenuta che procedeva nell'opposto senso di marcia. CP_1
Considerato che la condotta, assunta dal conducente della vettura, senz'altro idonea a determinare una turbativa nella circolazione dei mezzi, può aver indotto il conducente del monopattino, che aveva visto la sua corsia di marcia improvvisamente invasa da altro veicolo, a portarsi velocemente sulla destra, manovra che, in una strada stretta ed in discesa, con asfalto parzialmente sconnesso, è verosimile che abbia determinato la caduta dell'attore dal monopattino, sussistono i presupposti per addebitare il sinistro, in via esclusiva, al conducente del veicolo che, in violazione di quanto previsto dall'art. 143 del CdS, nell'affrontare la curva che si vede nella fotografia allegata (cfr pag. 6 della comparsa di costituzione) aveva invaso la corsia di marcia del monopattino, che proveniva nell'opposto senso di marcia.
C. Sull'entità del risarcimento spettante all'attore
c.1 Per l'accertamento delle lesioni riportate dall'attore all'esito del sinistro, è stato nominato come
CTU il dott. al quale sono stati posti i seguenti quesiti: Persona_1
“1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dall'attore conseguenza dell'evento di cui è causa;
Parte_1
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso,
3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate;
pagina 5 di 9 4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
segnali
e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) accerti se l'attore sia stato o meno in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;
6) indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondi criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato”
7) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.
Il CTU ha evidenziato che, a seguito del sinistro, l'attore era stato trasportato in presso il CP_5
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, dove era stato sottoposto ad accertamenti clinici e radiografici dai quali erano emerse le seguenti lesioni: frattura clavicola destra, frattura capitello radiale destro, frattura scafoide carpale destro, policontusione.
Al controllo del 5/9/2022 era stata data indicazione chirurgica per il trattamento della frattura della clavicola destra, ma il paziente aveva rifiutato il ricovero e si recato presso l'Ospedale di Popoli, dove era stato ricoverato in data 7/9/2022.
Il giorno seguente era stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi e dimesso il 10/9/2022.
Il 24/10/2022 era stato rimosso l'apparecchio gessato post-operatorio, con prescrizione di cure riabilitative.
In data 19/1/2023 si era nuovamente ricoverato, in Day Surgery per la rimozione del mezzo di sintesi.
Il CTU ha precisato che, attualmente, l'attore lamenta frequenti dolori all'arto superiore destro con riduzione della forza.
L'esame obiettivo evidenzia che la spalla destra presenta una cicatrice non deturpante di piccole dimensioni in regione anteriore, accorciamento di circa cm. 1 della lunghezza della clavicola, mobilità sui vari piani ridotta di circa un quarto della norma;
il gomito destro è in buon atteggiamento, stabile;
la motilità passiva appare ridotta di un quarto della norma sui vari piani;
il polso destro è in buon atteggiamento, stabile;
la motilità passiva appare ridotta di un quarto della norma sui vari piani.
Nulla a carico degli altri distretti anatomici. pagina 6 di 9 In risposta ai quesiti formulati ha precisato che:
1) dal sinistro sono derivate lesioni personali definite come “frattura clavicola destra, frattura capitello radiale destro, frattura scafoide carpale destro, policontusione” conseguenza dell'evento di cui è causa;
2) sussiste nesso causale tra le lesioni sopra indicate e l'evento dannoso di cui è causa;
3) le lesioni accertate hanno causato una incapacità temporanea parziale di 60 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e di altri 20 giorni al 25% con un danno biologico permanente valutabile nella misura del
7 %.
Le lesioni non avevano comportato limitazioni alle attività della vita quotidiana oltre a quelle espresse dalle percentuali di inabilità temporanea e permanente come sopra indicato.
5) l'attore era stato in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano”, ma non a punto da dover riconsiderare quanto già riconosciuto come danno biologico permanente;
6) le lesioni biologiche permanenti accertate non sono suscettibili di miglioramenti o peggioramenti rilevanti;
7) sono state allegate spese mediche sostenute in proprio, regolarmente documentate e congrue pari a euro 143,12 e non sono prevedibili future spese di rilevanza tale da essere prese in considerazione.
c.2 Sulla base degli accertamenti svolti dal CTU è possibile procedere alla determinazione dell'importo spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno subito.
Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, alla luce delle percentuali di invalidità come sopra individuate (7%), risulta applicabile l'art. 139 D.Lgs. 209/2005.
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di mesi quattro) si è cronicizzata in invalidità permanente (18 anni), il danno non patrimoniale in questione è pari alla somma tabellare di € 12.300,69.
A tale importo deve sommarsi il danno da invalidità temporanea, pari ad € 3.932,60, liquidato nella somma di € 56,18 al giorno e ridotto proporzionalmente in misura pari alla percentuale di riduzione dell'invalidità temporanea parziale.
Quanto alla liquidazione del danno morale, va precisato che, in linea di principio, la Suprema Corte
(cfr. in tal senso, Cass. n.17209/2015) ha stabilito che il danno morale, per le micropermanenti, non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Diversamente opinando, sostiene la Corte, si arriverebbe non solo ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati pagina 7 di 9 mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato, ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (in termini simili da ultimo, Cass. n.5820/2019).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, considerata la sequela delle sofferenze patite dall'attore, alla luce della tipologia dell'intervento subito, che aveva richiesto l'applicazione e la successiva rimozione di mezzi di sintesi.
All'attore spetta quindi, a titolo di danno morale, l'importo tabellare di € 5.410,56.
All'attore andranno inoltre rimborsate le spese mediche, quantificate nell'importo complessivo di €
143,12.
c.3 Dall'importo finale spettante all'attore, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad €
21.786,97 (12.300,69+3.932,60+5.410,56+143,10), va detratto l'importo di € 4.615,00 (1.275,00 +
3.340,00) già versato dalla convenuta in data 21.3.2023 e in data 6.4.2023.
Considerato che per i danni al monopattino l'attore ha già ricevuto dalla la somma CP_2 di € 50,00 e che non sono state formulate dal medesimo ulteriori richieste di risarcimento per tale tipologia di danni, la somma risarcitoria attribuibile all'attore, a titolo del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alle lesioni subite è pari ad € 17.171,97, al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 30/12/2022 (approssimativa epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della
Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno all'attrice, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
D. Sulla liquidazione delle spese pagina 8 di 9 d.1 Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, accertato all'esito del giudizio, seguono la soccombenza dei convenuti, tenuti in solido al pagamento.
d.2 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, con conseguente diritto dell'attrice agli eventuali conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 2023/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTATO che il sinistro avvenuto in data 30/08/2022 si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente della vettura di proprietà della convenuta assicurato con la CP_1 CP_2
ACCERTATO che il danno subito dall'attore, già decurtato dell'acconto ricevuto in corso di causa è pari ad
€.17.171,97 oltre accessori,
CONDANNA la e la in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, a versare all'attore, a titolo risarcitorio la somma di €.17.171,97, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal
30/12/2022 sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così come determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA la e la alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione delle spese sostenute dall'attore che liquida in € 539,00 per esborsi ed in € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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