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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1761/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4619/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156074627000 IVA-ALIQUOTE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1719/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli avverso cartella di pagamento n. 07120240156074627000, con indicazione di IVA per l'anno 2023, per complessivi euro
4.308,15.
In realtà, nelle conclusioni si legge: “accertare la prescrizione e/o la decadenza del diritto di credito riportato nell' impugnata cartella di pagamento descritta in epigrafe”, per cui l'impugnazione si reputa riguardi l'intera cartella (relativa a due voci IVA).
L'istante ha dedotto che “la mancata puntuale notifica prima, degli avvisi di accertamento da cui scaturisce la cartella di pagamento, ha leso il diritto di difesa del ricorrente che non è stato messo in grado di formulare ed argomentare le proprie ragioni”.
Si è costituito l'ente impositore, producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
In primo luogo, va detto che nella specie si verte in tema di controllo automatizzato, per cui, già per questa ragione, il ricorso va disatteso in ordine alle eccezioni mosse circa la necessità di non meglio specificati avvisi di accertamento da notificare preliminarmente.
In ogni caso, va richiamato il principio secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo " (Cass. n. 33344 del 2019). L'obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2021, n. 26508).
Il principio è applicabile anche in tema di IVA ex art. 54 bis DPR n.633 del 1972 (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
31/01/2019, n. 2870).
Nella specie, si reputa non vi siano allegazioni specifiche sul punto.
Ma in ogni caso, neppure si ravvisano incertezze rilevanti.
Infine, parte resistente ha allegato comunicazioni preventive relative al primo e al terzo trimestre IVA.
Dunque, per tutti i riferiti elementi, ognuno autonomamente dirimente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza ma delle sole parti che siano ritualmente costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4619/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240156074627000 IVA-ALIQUOTE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1719/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli avverso cartella di pagamento n. 07120240156074627000, con indicazione di IVA per l'anno 2023, per complessivi euro
4.308,15.
In realtà, nelle conclusioni si legge: “accertare la prescrizione e/o la decadenza del diritto di credito riportato nell' impugnata cartella di pagamento descritta in epigrafe”, per cui l'impugnazione si reputa riguardi l'intera cartella (relativa a due voci IVA).
L'istante ha dedotto che “la mancata puntuale notifica prima, degli avvisi di accertamento da cui scaturisce la cartella di pagamento, ha leso il diritto di difesa del ricorrente che non è stato messo in grado di formulare ed argomentare le proprie ragioni”.
Si è costituito l'ente impositore, producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
In primo luogo, va detto che nella specie si verte in tema di controllo automatizzato, per cui, già per questa ragione, il ricorso va disatteso in ordine alle eccezioni mosse circa la necessità di non meglio specificati avvisi di accertamento da notificare preliminarmente.
In ogni caso, va richiamato il principio secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo " (Cass. n. 33344 del 2019). L'obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2021, n. 26508).
Il principio è applicabile anche in tema di IVA ex art. 54 bis DPR n.633 del 1972 (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
31/01/2019, n. 2870).
Nella specie, si reputa non vi siano allegazioni specifiche sul punto.
Ma in ogni caso, neppure si ravvisano incertezze rilevanti.
Infine, parte resistente ha allegato comunicazioni preventive relative al primo e al terzo trimestre IVA.
Dunque, per tutti i riferiti elementi, ognuno autonomamente dirimente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza ma delle sole parti che siano ritualmente costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.