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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/11/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1512/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Monasterace, alla Via Nazionale, presso lo studio dell'Avv.
AC AL che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BONICIOLI LILIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48; resistente
OGGETTO: pagamento ratei assegno di invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri in data 19.11.2022 veniva riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa del
12.10.2020; dedotto che l' non le riconosceva la prestazione sul presupposto che CP_1
dovesse optare tra l'assegno mensile di assistenza e l'assegno ordinario di invalidità in godimento da mese di settembre 2021; dedotto che dal mese di ottobre 2020, data di presentazione della domanda amministrativa relativa all'assegno mensile di assistenza, al settembre 2021, data da cui ha percepito l'AOI, non era titolare di alcun reddito;
allegato di essere in possesso per detto periodo di tutti i requisiti di legge per il godimento della prestazione;
lamentato che l' non le ha corrisposto i ratei CP_1
dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. 118/71 dovuti dal 12.10.2020 al mese di agosto 2021, nonostante abbia notificato all'ente atto di precetto;
ha concluso chiedendo “al Sig. Giudice Adito, di voler provvedere, anche per mezzo di una disponenda CT , alla quantificazione della prestazione previdenziale dovuta in favore della ricorrente dal 2.10.2020 sino al mese di agosto 2021, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento al pagamento dei ratei dell'assegno mensile di invalidità civile, art 13 legge 118/1971 in favore della ricorrente relativamente al periodo 12.10.2020 al mese di agosto 2021, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, oltre alle spese della presente procedura, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Si è costituito in giudizio l' deducendo di aver provveduto al pagamento dei CP_1
ratei spettanti per l'anno 2020 e chiedendo per i restanti ratei il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei ratei di assegno mensile di invalidità per il periodo intercorrente tra il 12.10.2020 e il mese di agosto
2021, in ragione del riconoscimento in suo favore della sussistenza del relativo requisito sanitario a mezzo di decreto di omologa adottato dal Tribunale di Locri in data 19.11.2022.
L' , costituendosi in giudizio ha dedotto: - di non aver liquidato la prestazione in CP_1
quanto la ricorrente, pur più volte sollecitata, non ha esercitato l'opzione tra l'assegno mensile di assistenza e l'AOI; - di essere stato messo nelle condizioni di liquidare l'assegno mensile di assistenza solo a seguito della notifica del ricorso in cui la ricorrente, limitando la propria pretesa sino al mese di agosto 2021, avrebbe implicitamente optato per l'AOI e di aver per tale motivo provveduto a liquidare in suo favore, in data 4.2.2025, i ratei di assegno relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020; - che la ricorrente non ha diritto al pagamento dei ratei relativi all'anno 2021 per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge, atteso che il reddito di riferimento sarebbe quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente, cui andrebbero sommati redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati.
2. In primo luogo, appare opportuno esaminare le questioni relative all'intervenuto pagamento da parte dell' dei ratei di assegno mensile per i mesi di novembre e CP_2
dicembre 2020, rispetto ai quali, avendo riconosciuto la circostanza anche il ricorrente, può essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere.
Residua la questione inerente alle spese processuali da liquidarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, rispetto alle quali si provvederà oltre.
3. Con riferimento alla domanda relativa alla corresponsione dei ratei di assegno per i mesi da gennaio 2021 ad agosto 2021, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L' ha dedotto il superamento del limite reddituale da parte della ricorrente. CP_1 Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall sul punto, il reddito di CP_1
riferimento è esclusivamente quello personale della ricorrente e sullo stesso non incide in alcun modo il reddito percepito dal coniuge, per come espressamente chiarito dall'art. 14 septies d.l. 663/79, conv. in l. con mod. dalla legge n. 33/80, che dispone “Con la stessa decorrenza (1 luglio 1980 nda) di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
Si aderisce difatti all'orientamento pacificamente affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “a norma di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, contiene più che una unificazione delle "condizioni" previste per le due prestazioni assistenziali una mera riproduzione dell'originaria dizione dell'art. 13 e non ha inteso abrogare la disposizione speciale dettata per l'assegno di invalidità, con riferimento al limite reddituale per accedere alla prestazione, introdotta dall'art.
l'art. 14 septies, comma 5 cit. Del resto che il Legislatore abbia sempre ritenuto che, anche dopo la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, per l'assegno di invalidità si dovesse far riferimento solo al reddito personale dell'invalido è chiaramente dimostrato dalla lettera del successivo intervento di cui al D.L. n. 28 giugno 2013, n.
76, conv. nella L. 9 agosto 2013, n. 99, che all'art. 10, comma 5 ha inserito dopo il
D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, comma 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che "Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di (sui Alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12
è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte". La disposizione si completa con il successivo comma 6 il quale stabilisce che "La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, comma 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui ai comma 5”. Come chiarito in varie pronunzie di questa Corte (ord. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013 cui ne sono succedute numerose altre), con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa
(da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice. Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purché il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso. In sostanza, resta confermato anche alla luce del D.L. n. 76 del 2013 conv. in L. n. 99 del 2013 che per
l'assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n.
247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte” (cfr. Cass. 24979/2022; nello stesso senso, Cass. 9562/2021).
Dalla lettura delle Certificazioni uniche depositate in atti dalla parte ricorrente, nonché del prospetto di liquidazione depositato dallo stesso emerge CP_1 chiaramente che per l'anno 2021 il reddito personale della ricorrente non ha assolutamente superato il limite reddituale previsto dalla legge per il medesimo anno ai fini della fruizione dell'assegno mensile di assistenza.
Ne consegue che, sussistendone i presupposti di legge, l' deve essere CP_1
condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dovuti a titolo di assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 l. 118/71, per i mesi da gennaio 2021 ad agosto 2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991, dal dovuto al soddisfo.
4. Con riferimento di lite si evidenzia che l' è da ritenersi soccombente tanto CP_1
con riferimento ai ratei di assegno per i mesi di novembre e dicembre 2020, in ragione del principio di soccombenza virtuale, tanto con riferimento ai ratei successivi.
Relativamente al primo punto si evidenzia difatti che il diritto all'AOI è insorto in capo alla ricorrente a decorrere dal settembre 2021, pertanto, non è dato comprendere per quale motivo l' non abbia provveduto a liquidare i ratei dovuti sino a tale CP_1
data in favore della ricorrente, pur in assenza dell'esercizio del diritto di opzione tra i due trattamenti che, in ogni caso, avrebbe potuto esplicare i propri effetti solo per il periodo successivo al settembre 2021.
Anche con riferimento ai ratei relativi all'anno 2021, l' è pienamente CP_1
soccombente, avendo illegittimamente omesso la corresponsione dei ratei dovuti.
Per tali motivi le spese di lite vengono integralmente poste a carico dell' e CP_1
liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate. 1312
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l.
118/71 per i mesi di novembre e dicembre 2020; - In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 per il periodo da gennaio 2021 ad agosto 2021 e per l'effetto condanna l' , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre accessori per come in parte motiva;
- DA l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 06/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1512/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Monasterace, alla Via Nazionale, presso lo studio dell'Avv.
AC AL che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BONICIOLI LILIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. CP_1
48; resistente
OGGETTO: pagamento ratei assegno di invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri in data 19.11.2022 veniva riconosciuta in suo favore la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa del
12.10.2020; dedotto che l' non le riconosceva la prestazione sul presupposto che CP_1
dovesse optare tra l'assegno mensile di assistenza e l'assegno ordinario di invalidità in godimento da mese di settembre 2021; dedotto che dal mese di ottobre 2020, data di presentazione della domanda amministrativa relativa all'assegno mensile di assistenza, al settembre 2021, data da cui ha percepito l'AOI, non era titolare di alcun reddito;
allegato di essere in possesso per detto periodo di tutti i requisiti di legge per il godimento della prestazione;
lamentato che l' non le ha corrisposto i ratei CP_1
dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. 118/71 dovuti dal 12.10.2020 al mese di agosto 2021, nonostante abbia notificato all'ente atto di precetto;
ha concluso chiedendo “al Sig. Giudice Adito, di voler provvedere, anche per mezzo di una disponenda CT , alla quantificazione della prestazione previdenziale dovuta in favore della ricorrente dal 2.10.2020 sino al mese di agosto 2021, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento al pagamento dei ratei dell'assegno mensile di invalidità civile, art 13 legge 118/1971 in favore della ricorrente relativamente al periodo 12.10.2020 al mese di agosto 2021, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, oltre alle spese della presente procedura, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Si è costituito in giudizio l' deducendo di aver provveduto al pagamento dei CP_1
ratei spettanti per l'anno 2020 e chiedendo per i restanti ratei il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei ratei di assegno mensile di invalidità per il periodo intercorrente tra il 12.10.2020 e il mese di agosto
2021, in ragione del riconoscimento in suo favore della sussistenza del relativo requisito sanitario a mezzo di decreto di omologa adottato dal Tribunale di Locri in data 19.11.2022.
L' , costituendosi in giudizio ha dedotto: - di non aver liquidato la prestazione in CP_1
quanto la ricorrente, pur più volte sollecitata, non ha esercitato l'opzione tra l'assegno mensile di assistenza e l'AOI; - di essere stato messo nelle condizioni di liquidare l'assegno mensile di assistenza solo a seguito della notifica del ricorso in cui la ricorrente, limitando la propria pretesa sino al mese di agosto 2021, avrebbe implicitamente optato per l'AOI e di aver per tale motivo provveduto a liquidare in suo favore, in data 4.2.2025, i ratei di assegno relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020; - che la ricorrente non ha diritto al pagamento dei ratei relativi all'anno 2021 per superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge, atteso che il reddito di riferimento sarebbe quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente, cui andrebbero sommati redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati.
2. In primo luogo, appare opportuno esaminare le questioni relative all'intervenuto pagamento da parte dell' dei ratei di assegno mensile per i mesi di novembre e CP_2
dicembre 2020, rispetto ai quali, avendo riconosciuto la circostanza anche il ricorrente, può essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere.
Residua la questione inerente alle spese processuali da liquidarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, rispetto alle quali si provvederà oltre.
3. Con riferimento alla domanda relativa alla corresponsione dei ratei di assegno per i mesi da gennaio 2021 ad agosto 2021, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L' ha dedotto il superamento del limite reddituale da parte della ricorrente. CP_1 Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall sul punto, il reddito di CP_1
riferimento è esclusivamente quello personale della ricorrente e sullo stesso non incide in alcun modo il reddito percepito dal coniuge, per come espressamente chiarito dall'art. 14 septies d.l. 663/79, conv. in l. con mod. dalla legge n. 33/80, che dispone “Con la stessa decorrenza (1 luglio 1980 nda) di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
Si aderisce difatti all'orientamento pacificamente affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui “a norma di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, contiene più che una unificazione delle "condizioni" previste per le due prestazioni assistenziali una mera riproduzione dell'originaria dizione dell'art. 13 e non ha inteso abrogare la disposizione speciale dettata per l'assegno di invalidità, con riferimento al limite reddituale per accedere alla prestazione, introdotta dall'art.
l'art. 14 septies, comma 5 cit. Del resto che il Legislatore abbia sempre ritenuto che, anche dopo la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, per l'assegno di invalidità si dovesse far riferimento solo al reddito personale dell'invalido è chiaramente dimostrato dalla lettera del successivo intervento di cui al D.L. n. 28 giugno 2013, n.
76, conv. nella L. 9 agosto 2013, n. 99, che all'art. 10, comma 5 ha inserito dopo il
D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, comma 6 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che "Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di (sui Alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12
è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte". La disposizione si completa con il successivo comma 6 il quale stabilisce che "La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, comma 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui ai comma 5”. Come chiarito in varie pronunzie di questa Corte (ord. n. 27812 del 2013, n. 28565 del 2013 cui ne sono succedute numerose altre), con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa
(da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice. Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purché il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso. In sostanza, resta confermato anche alla luce del D.L. n. 76 del 2013 conv. in L. n. 99 del 2013 che per
l'assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n.
247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte” (cfr. Cass. 24979/2022; nello stesso senso, Cass. 9562/2021).
Dalla lettura delle Certificazioni uniche depositate in atti dalla parte ricorrente, nonché del prospetto di liquidazione depositato dallo stesso emerge CP_1 chiaramente che per l'anno 2021 il reddito personale della ricorrente non ha assolutamente superato il limite reddituale previsto dalla legge per il medesimo anno ai fini della fruizione dell'assegno mensile di assistenza.
Ne consegue che, sussistendone i presupposti di legge, l' deve essere CP_1
condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dovuti a titolo di assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 l. 118/71, per i mesi da gennaio 2021 ad agosto 2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991, dal dovuto al soddisfo.
4. Con riferimento di lite si evidenzia che l' è da ritenersi soccombente tanto CP_1
con riferimento ai ratei di assegno per i mesi di novembre e dicembre 2020, in ragione del principio di soccombenza virtuale, tanto con riferimento ai ratei successivi.
Relativamente al primo punto si evidenzia difatti che il diritto all'AOI è insorto in capo alla ricorrente a decorrere dal settembre 2021, pertanto, non è dato comprendere per quale motivo l' non abbia provveduto a liquidare i ratei dovuti sino a tale CP_1
data in favore della ricorrente, pur in assenza dell'esercizio del diritto di opzione tra i due trattamenti che, in ogni caso, avrebbe potuto esplicare i propri effetti solo per il periodo successivo al settembre 2021.
Anche con riferimento ai ratei relativi all'anno 2021, l' è pienamente CP_1
soccombente, avendo illegittimamente omesso la corresponsione dei ratei dovuti.
Per tali motivi le spese di lite vengono integralmente poste a carico dell' e CP_1
liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate. 1312
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l.
118/71 per i mesi di novembre e dicembre 2020; - In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 per il periodo da gennaio 2021 ad agosto 2021 e per l'effetto condanna l' , CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre accessori per come in parte motiva;
- DA l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 06/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi