Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4952/2024 R.G., vertente
TRA Parte 1 nata a [...] il [...], C.F: C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIAZZA RAFFAELE, C.F: C.F. 2 e dall'Avv. IVANOHE DANILO MOTTA (C.F. C.F. 3 ), in virtù di mandato in atti;
Appellante
[1
]E
, C.F.: P.IVA 1 in Controparte_1
,
, p.iva:persona del legale rappresentante p.t., nonché Controparte_2 P.IVA 2 , in persona del legale rappresentante p.t.;
Appellati Contumaci
FATTO E DIRITTO
Parte 1Con atto notificato in data 06.11.2024 proponeva formale appello avverso la sentenza n. 3624/2024, pubblicata il 07/10/2024 dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, notificata in pari data, nell'ambito del procedimento civile R.G.
n. 196/2016, con la quale il Giudice così provvedeva: "Dichiara cessata la materia del
[...]
revoca; 2) Compensa le spese di lite tra Parte 1 e l'opposta società; 3)
Dichiara prescritto il diritto azionato nei confronti della Controparte_2 e, pertanto, rigetta la domanda da essa formulata nei confronti della terza chiamata;
4)
Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni;
5) Condanna [...] Parte_1 al pagamento delle spese processuali nei confronti Controparte_3 che ha chiamato in giudizio, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre al rimborso spese forfetarie del 15%, IVA e CPA come per legge".
L'appellante spiegava, innanzi all'adita Corte di Appello di Napoli, le seguenti testuali conclusioni: “1) Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo telematico emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sezione Civile nel procedimento RG N.
7918/2015 il 29.10.2015 n. 2085/2015 portante l'invito a pagare la somma € 7978,24
e ciò per le motivazioni indicate dichiarando la cessata materia del contendere tra
CP 1 per aver Parte 1 e Controparte_1
provveduto al versamento alla stessa della somma concordata con riserva di riceverne il ristoro dalla assicurazione terza chiamata in causa;
2) Accogliersi CP 4
la formulata domanda riconvenzionale, in solido anche nei confronti del terzo chiamato in causa, condannare la Controparte_5 al pagamento della somma di cui alla polizza assicurativa versata in atti € 10.000 valore della Autovettura Rubata ed assicurata da CP 4 oltre interessi e rivalutazione per il ristoro del fermo nonché in subordine alla restituzione della somma di € 4000,00 per ratei ovvero condannarsi assicurativi versati alla stessa CP 6 poi CP 4 la CP_4 a rimborsare alla o a chi di ragione la somma Parte 1
garantita in polizza incendio e furto con vittoria di spese ed onorari di causa paria ad
€10,000 per ogni grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritti avvocati antistatari". Instaurato il contraddittorio non si costituivano le appellate Controparte_7
benchè regolarmente evocate in
[...] Controparte_2
grado di appello.
In giudizio non venivano depositate note scritte, ai sensi dell'art 127 ter cpc, per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 22.05.2025 per cui la causa veniva rinviata all'udienza immediatamente successiva del 29.05.2025.
All'udienza del 29.05.2025 nessuno compariva e la causa veniva riservata in decisione senza termini.
Orbene, in conseguenza del mancato deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza cartolare del 22.05.2025 e della mancata comparizione all'udienza in presenza del 29.05.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1,
c.p.c.
Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico della parte costituita che le ha anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30.05.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio