Articolo 76 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
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14 agosto 1908
Art. 76.

Gli Istituti di cui al 1° comma dell'articolo precedente, i quali siano disposti ad assumere le sovvenzioni di mutui, potranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e somministrazione delle sovvenzioni stesse, con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale, da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La responsabilita' degli Istituti facenti parte del Consorzio e' limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio fara' parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Il 10 per cento degli utili di ciascun esercizio sara' destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potra' essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato; nelle stesse proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite e sara' distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attivita' del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva

La gestione del Consorzio sara' sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la esercitera' con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908