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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Baccelli
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I SI.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 5/2/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 28/10/1972 a Pisa (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Pisa dell'anno 1972, parte II, serie A, atto n. 50, in regime di comunione dei beni (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti); - dalla loro unione sono nati tre figli, (7/1/1975), (11/11/1982) e (23/3/1986), Per_1 Per_2 Per_3
oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con sentenza n. 51/2024 del 24/4/2024, resa nel procedimento R.G.N. 596/2024 (doc. 11);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- Il IG. e la SI.ra , entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciproco Pt_1 Pt_2
mantenimento.
- Le parti si impegnano con il presente atto a stipulare con il figlio un contratto a titolo Per_2 oneroso che regolamenti l'utilizzo del fondo in proprietà comune indivisa – sito in via Maiorca, 48,
Marina di Pisa- per lo svolgimento dell'attività di falegname del figlio, dietro corresponsione di un canone mensile. I canoni che verranno pagati mensilmente saranno riscossi e trattenuti, per l'intero loro ammontare dalla SI.ra ”. Pt_2
2. L'udienza di comparizione del 19/3/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SI.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (5/2/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 51/2024 del 24/4/2024; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Pisa, in data 28/10/1972 (anno 1972, parte II, serie A, atto
[...] Parte_2
n. 50);
- da atto che:
▪ i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
▪ le parti si impegnano a stipulare con il figlio un contratto a titolo oneroso che Per_2 regolamenti l'utilizzo del fondo in proprietà comune indivisa – sito in via Maiorca, 48,
Marina di Pisa, per lo svolgimento dell'attività di falegname del figlio, dietro corresponsione di un canone da versare mensilmente in favore di;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Pisa, il 12/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Baccelli
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I SI.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 5/2/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 28/10/1972 a Pisa (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Pisa dell'anno 1972, parte II, serie A, atto n. 50, in regime di comunione dei beni (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti); - dalla loro unione sono nati tre figli, (7/1/1975), (11/11/1982) e (23/3/1986), Per_1 Per_2 Per_3
oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con sentenza n. 51/2024 del 24/4/2024, resa nel procedimento R.G.N. 596/2024 (doc. 11);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“- Il IG. e la SI.ra , entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciproco Pt_1 Pt_2
mantenimento.
- Le parti si impegnano con il presente atto a stipulare con il figlio un contratto a titolo Per_2 oneroso che regolamenti l'utilizzo del fondo in proprietà comune indivisa – sito in via Maiorca, 48,
Marina di Pisa- per lo svolgimento dell'attività di falegname del figlio, dietro corresponsione di un canone mensile. I canoni che verranno pagati mensilmente saranno riscossi e trattenuti, per l'intero loro ammontare dalla SI.ra ”. Pt_2
2. L'udienza di comparizione del 19/3/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SI.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (5/2/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 51/2024 del 24/4/2024; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e a Pisa, in data 28/10/1972 (anno 1972, parte II, serie A, atto
[...] Parte_2
n. 50);
- da atto che:
▪ i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
▪ le parti si impegnano a stipulare con il figlio un contratto a titolo oneroso che Per_2 regolamenti l'utilizzo del fondo in proprietà comune indivisa – sito in via Maiorca, 48,
Marina di Pisa, per lo svolgimento dell'attività di falegname del figlio, dietro corresponsione di un canone da versare mensilmente in favore di;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Pisa, il 12/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina