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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/02/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 13781/2020
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. AMBROSIO RENATO attore e
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
assistito e difeso dall'Avv. DEMO GIORGIO convenuto
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Contrariis reiectis;
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
Previa ogni declaratoria del caso;
Respinta ogni istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA Disporre, se ritenuto opportuno, la rimessione della causa in istruttoria al fine di ammettere ogni incombente probatorio richiesto e non ammesso;
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare la civile responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c del convenuto in ordine Controparte_1 alla causazione del sinistro de quo;
2. Condannare di conseguenza il convenuto al risarcimento dei danni tutti, Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso compresi quelli indicati in atti, subiti tutti dal signor nella misura accertanda e Parte_1 determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché di tutti i danni patrimoniali elencati in atti , oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi dal fatto al soddisfo, fatta salva la rivalsa di enti mutualistici e/o previdenziali per le prestazioni eventualmente effettuate a favore del danneggiato;
3. Condannare inoltre il convenuto alla rifusione di tutte le spese (legali e tecniche, di CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Salvis juribus
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione Rigettare, per le causali di cui in atti, tutte le domande svolte dal sig. nei Parte_1 confronti del sig. , mandando assolto il convenuto da CP_1 qualsivoglia avversaria pretesa. Con il favore di onorari e spese di giudizio oltre 15% rimborso forfettario ex DM 55/14, CPA e IVA come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21/07/2020 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Torino, il sig.
[...]
per sentirlo condannare, previo accertamento della sua CP_1 responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza delle lesioni riportate in occasione dell'aggressione avvenuta ad opera del sig.
nella sera del 25 maggio 2017. CP_1
Con comparsa di risposta del 1 dicembre 2020 si costituiva il convenuto sig. chiedendo il respingimento di tutte le domande attoree CP_1 perché infondate.
All'udienza del 4/01/21 come da richiesta delle parti il Giudice assegnava i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando la 10/06/21 per l'ammissione dei mezzi di prova. Con provvedimento del 22/6/21 venivano ammesse le prove orali che si svolgevano nel corso delle udienze del 16/11/21; 29/03/22; 02/05/22 e 17/06/22. Con pag. 2/15 provvedimento del 30/06/22 all'esito della prova orale veniva disposta
CTU medico legale sulla persona dell'attore. La relazione peritale veniva depositata dal medico legale incaricato Dott.ssa in Persona_1 data 20/01/2023. Nel corso dell'udienza del 7/02/23 venivano discusse ipotesi conciliative. All'udienza del 28/02/23 verificato il mancato buon fine delle trattative la causa veniva rinviata alla data del 06/03/24 per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 23/07/24 la causa veniva trattenuta in decisione de assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive.
L'attore chiede il risarcimento dei danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza delle lesioni riportate in occasione della presunta aggressione avvenuta ad opera del sig. nella sera del 25 maggio 2017. Invoca il CP_1 legale di parte attrice l'art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colpo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” E' onere di parte attrice, che invoca il risarcimento, provare il fatto, nel caso di cui ci si occupa, di tipo doloso, oltre a dover provare il danno ed in nesso causale fra i due. In presenza di una fattispecie qualificata dall'attore-danneggiato come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata medesima l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto e, segnatamente, del nesso di causalità tra la condotta del soggetto che si assume danneggiante e l'evento dannoso, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva. (Corte appello Catanzaro sez. I, 19/02/2018, n.343). Parimenti è onere di parte convenuta, nel caso di specie, fornire la prova degli elementi che integrano la legittima difesa invocata per escludere la responsabilità del fatto eventualmente commesso.
pag. 3/15 Primariamente occorre dire che non rileva il fatto che la denuncia operata in sede penale sia stata oggetto di un provvedimento di archiviazione. Gli elementi che caratterizzano la valutazione dei fatti operata dal diritto civile e quella operata dal diritto penale sono differenti. Il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Cassazione civile sez. III, 03/02/2023, n.3368). Nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale (Cass. Civ. 18/10/22 n. 30496).
Dall'esame della documentazione prodotta con particolare riferimento alla deposizione della GN , Testimone_1 terza estranea, rilasciata nell'imminenza dei fatti, risulta che fu il ad aggredire il . Risulta che la GN CP_1 Parte_1
riferì al sig. di essere stata picchiata dal sig. Pt_2 Per_2
ma questa circostanza non è stata vista da Parte_1 nessuno nemmeno dal marito che si trovava vicino a lei sul posto. Non è provato che il agì per primo Parte_1 picchiando la GN e non è nemmeno verosimile che Pt_2 la GN sia stata percossa senza essere stata vista Pt_2
pag. 4/15 dal marito. Nessun dubbio sulla testimonianza indicata dato che, se è vero che i fatti ai quali la GN ha Tes_1 assistito sono avvenuti alle 21 mentre lei si trovava sul balcone di casa, è stato accertato che nel mese di maggio 2017 la visibilità era buona ed il balcone della testimone si trova in posizione favorevole per vedere con chiarezza l'ingresso del fabbricato dove si trovavano le parti al momento dei fatti di causa. Di nessun ausilio, alla ricostruzione dei fatti, è stata la deposizione dell'allora amministratore del condominio ed altresì irrilevante al fine dell'accertamento della dinamica della lite la dichiarazione resa dalla madre del sig. che è arrivata sul posto chiamata dalla GN Parte_1
quando la lite era già in corso. Riferisce ai Tes_1 carabinieri la GN che sul posto erano presenti Tes_1 solo le parti in lite ma diverse persone hanno assistito dai balconi. Alla luce della presente dichiarazione si esaminano le testimonianze rese in udienza.
La GN , nel corso dell'udienza del 16/11/2021, Tes_1 illustra al giudice nelle fotografie prodotte (Rif. Foto n. 9 di parte attrice) qual è il suo balcone dal quale è visibile il luogo ove sono avvenuti i fatti. Alla luce delle fotografie prodotte appare che il balcone, ove era posizionata la teste, consente di vedere il luogo della lite e cioè il vialetto interno del cortile. Dalla posizione di cui si è detto la teste afferma di avere visto il sig. sferrare un pugno al Sig. e poi è CP_1 Parte_1 arrivata la madre che la teste dichiara di avere allertato. Non sa dire se i pugni siano stati più di uno ma è certa di avere visto un pugno sferrato dal convenuto ai danni dell'attore. La teste ricorda anche la circostanza del vaso che a suo dire è stato scagliato sempre dal convenuto verso l'attore. Questa teste non ha saputo riferire delle conseguenze del pugno se non riferendo di avere visto delle persone che soccorrevano il sig. . Parte_1
pag. 5/15 La testimonianza del teste ricostruisce i fatti Testimone_2 accaduti dopo che è stato sferrato il pugno dato che il teste riferisce di aver visto la mamma del sig. a terra e Parte_1 dunque riferisce dei fatti accaduti dopo che la GN
è arrivata nel cortile condominiale. Questa Per_3 testimonianza è utile anche per capire se l'allora bambino abbia assistito ai fatti. A dire del teste il Persona_4 ragazzo era sul pianerottolo, quando lui e/o la moglie lo hanno trovato e fatto entrare in casa, ma non è chiaro dove fosse il ragazzo prima di entrare nell'androne e dunque di sostare sul pianerottolo.
La testimonianza della GN conferma il motivo Per_3 dei fatti poi occorsi che è la presenza del gatto di proprietà della stessa GN nelle parti comuni. La GN Per_3 riferisce di essere stata insultata ma detta circostanza non è stata udita da altri. La teste nulla può dire dei fatti Per_3 che, alla luce della testimonianza della GN , si Tes_1 sono verificati prima del suo arrivo in cortile. La GN
, madre dell'attore, riferisce di avere visto il Per_3 CP_1 dare due pugni al figlio ma detta circostanza non concorda con altre versioni date da soggetti terzi. La teste riferisce di aver visto il figlio che stava perdendo i sensi e che “ha buttato fuori del sangue”. Questa circostanza è invece concordante con la versione data anche dalla vicina ai carabinieri. La presenza di sangue dalla bocca concorda con la testimonianza della GN , dunque, la GN Tes_1
quando è scesa dall'abitazione al cortile ha visto il Per_3 figlio perdere sangue in ragione di fatti avvenuti prima del suo arrivo. La GN ha cercato di mettersi in mezzo come dalla stessa riferito ed è caduta a terra e questa circostanza coincide con quanto riportato dal teste estraneo alle Tes_2 parti ed ai fatti. Anche la circostanza del vaso scagliato è narrata dai diverse persone con rapporti di parentela ed pag. 6/15 anche estranei alle parti in lite. La teste , da ultimo, Per_3 riferisce che il Sig. ha avito un intervento alla Parte_1 bocca e per sei mesi ha interrotto le sue attività sportive.
La testimonianza della NO , compagna di parte Pt_2 convenuta, racconta gli antefatti confermando che le ragioni dei colloqui a mezzo del citofono erano riferiti al gatto di proprietà La GN riferisce che mentre Per_3 Pt_2 erano al citofono è arrivato il sig. intimando loro di Parte_1 andarsene;
ha riferito che è stato detto dal al sig. Parte_1
: “stai zitto e vattene a casa”. Questa circostanza deve CP_1 essere valutata anche in merito alla posizione del Sig. CP_1 ed alla sua possibilità di evitare lo scontro che è invece avvenuto. La locuzione riferita non può essere valutata al pari di un'aggressione né fisica né verbale. La ricostruzione dei fatti relativi allo schiaffo ricevuto e allo schiaffo che il avrebbe dato al sig. è Parte_1 Controparte_1 testimoniata dalla sola GN la cui posizione non è di Pt_2 terzietà. La GN dice che il marito sig. Pt_2 CP_1
faceva scudo con il suo corpo per evitare che il
[...]
la schiaffeggiasse;
se così è stato non si comprende Parte_1 perché il marito ha dovuto domandarle se fosse stata colpita. Se ha fatto scudo con il suo corpo vuol dire che assisteva al fatto ma se le ha domandato cosa era successo, cioè se era stata colpita, vuol dire che nulla ha visto. Le due versioni contrastano. La versione della teste non è chiara e come tale deve essere valutata.
Conforta la tesi attorea, così come descritta dalla teste
, anche la testimonianza resa in data 29/03/22 Tes_1 dalla GN che affacciatasi dopo avere sentito delle Tes_3 urla vede due persone che si avventano contro il sig.
la teste ha anche assistito alla caduta della GN Pt_1
e all'episodio del vaso che, preso da terra, è stato Per_3 scagliato dal sig. contro il sig. Non è dato CP_1 Pt_1
pag. 7/15 sapere dove si trovava il balcone della GN non Tes_3 inquadrato nelle foto in atti, la quale dal racconto si è affacciata quando già era sopraggiunta anche la madre dell'attore e dunque in un momento successivo all'inizio della lite. A dire della teste l'atteggiamento del convenuto e della moglie è apparso aggressivo riferisce: “quello che mi ricordo bene è che questa coppia era bella agguerrita”. In un passaggio prima ha descritto i signori e come CP_1 Pt_2
“posseduti”. L'atteggiamento descritto non è di una persona che teme per l'incolumità propria o dei propri cari e si deve difendere.
Nel corso della stessa udienza viene sentito il sig. Per_4
figlio di parte convenuta, che all'epoca dei fatti
[...] aveva tredici anni. Il sig. riferisce di avere Persona_4 seguito i genitori e di avere visto il sig. , che Parte_1 proveniva dal portone, dare uno schiaffo al padre e alla madre e di averlo sentito dire ai genitori: “ tornatene a casa vattene a casa”. Il sig. dichiara di essersi trovato Persona_4 dietro la siepe quando sono avvenuti i fatti e poi che la madre lo ha affidato al sig. quando lo stesso è uscito fuori Tes_2 in cortile. Detta testimonianza contrasta con quella resa dal sig. il quale ha dichiarato che la moglie ha trovato il Tes_2 ragazzo sul pianerottolo e lo ha fatto entrare in casa. Un'altra incongruenza si nota a margine della risposta sul capo 7; il ragazzo dichiara che la madre del sig. era Parte_1 presente: “la madre era lì”. Dalla testimonianza della GN
anche nella versione raccontata ai carabinieri Tes_1
(l'unica raccolta nell'imminenza dell'accaduto) ci dice che la presenza della madre del sig. è successiva ai fatti Parte_1 iniziali in particolare al pugno inferto al . Parte_1
L'interrogatorio delle parti non ha fornito elementi determinanti alla ricostruzione dei fatti.
pag. 8/15 Il sig. fu ricoverato presso l'ospedale Le Molinette Parte_1 di Torino proprio in data 25 Maggio 2017 e gli fu diagnosticata una rottura maxillofacciale che rese necessario un intervento chirurgico alla mascella con degenza e dieta liquida.
Tutti gli elementi, della fattispecie di cui all'art. 2043 invocato, sono stati provati. E' stato provato il fatto ingiusto che si sostanzia nell'aggressione subita dal sig. ad Parte_1 opera del sig. . L'aggressione è avvenuta Controparte_1 da parte del sig. prima sferrando un pugno e CP_1 successivamente scagliando un vaso rettangolare. Entrambi gli elementi sono in rapporto di causa ad effetto con le lesioni, con perdita di sangue, riscontrate prima dalla madre dell'attore e poi riferite dagli altri condomini intervenuti per soccorrere le parti lese. Viene dichiarato dalla GN
che il sig. è stato soccorso dal sig. Tes_1 Parte_1
Il ricovero del sig. all'ospedale Molinette Pt_3 Parte_1 di Torino, lo stesso giorno dei fatti riferiti dai testimoni, corrobora la tesi del danno causalmente riconducibile ai fatti avvenuti nel cortile del condominio di Via XI Febbraio in Alpignano in data 25 Maggio 2017 alle ore 21:00 circa. Le cartelle cliniche e la documentazione medica come prodotta ha la funzione di provare il danno alla persona subito.
Non risulta parimenti provato l'elemento scriminante invocato dalla parte convenuta. Parte convenuta invoca la legittima difesa e quindi chiede che il suo comportamento venga valutato ai sensi dell'art. 2044 c.c.. L'attualità del pericolo di un'offesa ingiusta richiesta dall'art. 2044 c.c. si identifica con l'esistenza di una situazione di pericolo in corso al momento della reazione. In mancanza di tentativi di aggressione fisica ed in presenza di mere aggressioni verbali non può ritenersi integrato il presupposto (neppure putativo) del pericolo attuale di un'offesa ingiusta atteso che la scriminante pag. 9/15 della legittima difesa non è invocabile da parte di colui il quale reagisca ad una situazione di pericolo volontariamente determinata (Tribunale Milano sez. XI, 18/01/2023, n.329). Sulla scorta dei fatti come sopra evidenziati emerge non solo che in mancanza di tentativi di aggressione fisica e in presenza di sole aggressioni verbali e minacce non pare possa ritenersi integrato il presupposto (neppure putativo) del pericolo attuale di un'offesa ingiusta, ma altresì che, come si è detto, la 'reazione' conseguì ad un alterco provocato dallo stesso convenuto, il quale offeso dalle parole “vai a casa, vattene, tornate a casa” decise di rimanere e affrontare la lite. Il diverbio, sorto per futili motivi, avrebbe potuto essere evitato dal convenuto il quale era nella condizione di evitare lo scontro una volta accortosi che l'attore gli si avvicinava. La reazione fisica iniziale del pugno e successiva del lancio del vaso appaiono abnormi rispetto alla scelta di evitare lo scontro che pur era possibile. La legittima difesa, idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa. Mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex articolo 530comma 3 c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova. In particolare, in tema di risarcimento dei danni, l'articolo 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi ex ante pag. 10/15 (Cassazione civile sez. III, 18/08/2023, n.24848). Operando una valutazione dei fatti di causa con il criterio indicato dalla Suprema Corte non si può che escludere che il comportamento di parte convenuta integri il comportamento di chi si trovava nella condizione di dover offendere per difendere se o altri (la GN ) da un fatto ingiusto. Pt_2
Nemmeno la difesa appare proporzionata all'offesa. Quando il sig. è intervenuto nella conversazione, al citofono Parte_1 fra la madre e i signori e , gli stessi avrebbero CP_1 Pt_2 potuto evitare lo scontro solo non accettando la discussione innescata dall'incipit verbale “vattene a casa”. In quel momento non essendo in atto alcun insulto ingiuria o minaccia, nemmeno verbale, ma un atteggiamento prepotente, lo scontro poteva essere scongiurato con un atteggiamento di rifiuto della contesa che deve sempre essere preferibile. Nessuno degli elementi richiesti perché possa legittimamente invocarsi la legittima difesa è stato provato da parte convenuta. Questo giudice ritiene che, per escludere la responsabilità del convenuto, non possa essere invocata l'esimente della cd. legittima difesa, prevista dall'art. 2044 c.c.. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la norma predetta operi un rinvio implicito alle disposizioni che, in materia penale, regolano l'istituto della legittima difesa (Cass. N. 4492/09 e Cass. 2091/00). Viene in considerazione dunque il contenuto dell'art. l'art. 52 c.p., che, nella sua essenzialità, prevede che la legittima difesa operi allorché sussista un'aggressione altrui su un interesse della vittima o di altri, a condizione che tale interesse sia meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. In particolare, la legittima difesa idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito esige, nella sua essenzialità, il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale d'una offesa ingiusta, da un lato, e la pag. 11/15 proporzione tra l'offesa e la difesa, dall'altro (Cass. N. 18799/09). Nel caso che interessa la situazione di pericolo fu provocata dal convenuto e dalla compagna, descritti come persone aggressive dalla teste Emerge come nella Tes_3 vicenda sottoposta all'attenzione del Giudice il convenuto risulti animato dalla volontà di offendere e, poiché ha provocato o comunque accettato la situazione di pericolo nella quale volontariamente si è posto, la conseguenza è che il suo comportamento eventualmente di difesa non può dirsi necessitato. Per tutte le motivazioni indicate deve essere accolta la tesi attorea e respinta la tesi sostenuta dal convenuto.
In merito all'entità del danno subito, soccorre la relazione dell'ausiliario del Giudice e dunque la relazione medico legale della Dott.ssa Si ritiene debba essere Persona_1 risarcito il danno non patrimoniale nella sua componente biologica e morale in ragione dell'accertamento, se pur avvenuto solo in sede civile, del fatto di reato integrato nella fattispecie delle lesioni come disciplinata dall' 582 e ss. C.p.. Il risarcimento del danno morale a seguito di un reato comporta l'accertamento "incidenter tantum", da parte del giudice civile, dei presupposti del reato medesimo, anche in assenza di una decisione del giudice penale. Infatti se è vero che il danno morale è risarcibile qualora derivi da un reato, ciò non significa che il reato non debba essere accertato e il danno non debba essere provato: anche quando il danno morale è invocato quale conseguenza di un reato, è necessario che il giudice civile ne accerti i presupposti incidenter tantum, pur in mancanza di una decisione (Cass. Civ. 26/07/2024, n.21037). Tutti gli elementi della fattispecie di reato sono stati accertati in corso di causa mediante le deposizioni testimoniali ed anche con l'apporto dell'ausiliario pag. 12/15 del Giudice che ha esaminato la documentazione clinica e medica versata in atti..
I futili motivi che hanno originato i fatti di causa sono elemento che non può non essere considerato dal Giudicante nella quantificazione del danno occorso. Se pur non si è accolta la tesi della legittima difesa invocata dalla parte convenuta, nella liquidazione del danno come nella liquidazione delle spese di lite incluse le spese sostenute per la consulenza tecnica del CTU e di parte, si deve considerare il comportamento di parte attrice che non può qualificarsi totalmente neutro rispetto agli eventi.
Al fine della quantificazione del danno, si ritiene di fare ricorso, come base di calcolo, a parametri predeterminati e standardizzati che coincidono con le Tabelle del Tribunale di Milano per il calcolo del danno biologico e dell'inabilità temporanea come indicata nell'elaborato peritale dunque considerando un'invalidità permanente di punti. 4,5 e un'inabilità temporanea integrale per i 5 giorni di degenza e poi al 75% per giorni 10 al 50% per giorni 20 ed al 25% per gli ultimi 20 giorni. E' stato calcolato anche il danno morale ritenuto provato dalle dichiarazioni della madre del Sig.
dalle foto prodotte e dalla dichiarazione del sig. Parte_1
Doc. 14 di parte attrice non contestato. Persona_5
Sul punto è bene precisare che il danno non patrimoniale liquidato è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 pag. 13/15 novembre 2008 n. 26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004).
Alla luce delle considerazioni indicate il danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, subito dal Sig.
in seguito ai fatti avvenuti in data 25 Parte_1 maggio 2017 si quantifica in € 8.900,00. Vengono riconosciute le spese mediche nella misura di € 264,05 in quanto correlate con le cure in seguito ai fatti di causa. Sulla somma così liquidata dovranno calcolarsi rivalutazione ed interessi. Al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali. Le spese di CTU rimarranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna come resteranno a carico di parte attrice le spese di CTP. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e sono quantificate sulla base di tutte le considerazioni in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato nei confronti di Controparte_1
così provvede: condanna la parte convenuta sig.
[...]
al pagamento, in favore di parte Controparte_1
pag. 14/15 attrice , della somma di € 8.900, 00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno per le ragioni di cui in narrativa, oltre ad interessi e rivalutazione, con i criteri indicati ed oltre al rimborso delle spese mediche che si quantificano in € 264,045. Le spese del consulente del
Giudice resteranno definitivamente a carico di entrambe le parti in lite nella misura del 50& ciascuna come le spese di
CTP resteranno a carico dell'attore. Le spese di lite, del presente grado di giudizio, sono poste a carico di parte convenuta e si liquidano in € 4.500,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e C.p.a. come per legge oltre agli accessori quali CU Marca delega e tassa di registrazione della sentenza. Assorbita ogni altra questione e/o domanda.
Tribunale di Torino Quarta Sezione Civile, in data
11/02/2025.
Il Giudice Onorario
LAURA GUSSONI
pag. 15/15