Articolo 854 del Codice civile
Articolo 853Articolo 855
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19 aprile 1942
Art. 854.

(Notifica e trascrizione del piano di riordinamento).

Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso e' ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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