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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11563 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 11883 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico IC LO ZZ ha pronunciato all'esito della riserva della causa
di appello in decisione all'udienza dell' 1/12/2025 ai sensi dell'art. 352 ultimo
comma c.p.c. e quindi secondo le forme ordinarie la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11883/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Monte Faito n. 136 presso l'avv. Pasquale Tammaro, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
con partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli alla via CP_1 P.IVA_1
Francesco Solimena n. 93 presso l'avv. Fabrizio Maione, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI : 2
parte appellata conclude come da verbale di udienza dell'1/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1
proposto appello contro la sentenza n. 39145/2022 , resa all'esito del processo contrassegnato dal numero di ruolo 33990/2019 R.G. e depositata il 16/11/2022 dal
Giudice di Pace di Napoli, avente come contenuto il rigetto della domanda risarcitoria attorea. Invero il aveva proposto domanda di risarcimento del danno per le Pt_1
lesioni procurate da una caduta verificatasi all'interno di una stazione della metropolitana di Napoli, gestita dalla caduta asseritamente dovuta a sua CP_1
volta alla presenza di materiale trasparente e scivoloso presente sulle scale . Per
l'appunto il Giudice di Pace aveva respinto la richiesta di risarcimento, formulata con tutta evidenza ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto della non attendibilità dei due testimoni indicati dall'attore ed escussi in udienza.
Il ha impugnato tale sentenza di primo grado sostenendo l'erroneità della Pt_1
valutazione effettuata dal Giudice di Pace, e la a sua volta ha contestato la CP_1
fondatezza dell'appello. Quindi nel corso del presente giudizio di gravame parte appellante ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti e la controparte ha accettato la sua dichiarazione, chiedendo altresì una pronuncia di compensazione delle spese. Rimessa
in decisione la presente controversia nelle forme del nuovo rito Cartabia di appello, va preso atto della rinuncia dell'appellante, che determina l'estinzione del processo di secondo grado e quindi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in conformità
all'accordo raggiunto in tal senso tra le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede : 3
a ) dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
b ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Napoli, 10/12/2025
Il G.U.
IC LO ZZ
Proc. 11883 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico IC LO ZZ ha pronunciato all'esito della riserva della causa
di appello in decisione all'udienza dell' 1/12/2025 ai sensi dell'art. 352 ultimo
comma c.p.c. e quindi secondo le forme ordinarie la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11883/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Monte Faito n. 136 presso l'avv. Pasquale Tammaro, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
con partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli alla via CP_1 P.IVA_1
Francesco Solimena n. 93 presso l'avv. Fabrizio Maione, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI : 2
parte appellata conclude come da verbale di udienza dell'1/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1
proposto appello contro la sentenza n. 39145/2022 , resa all'esito del processo contrassegnato dal numero di ruolo 33990/2019 R.G. e depositata il 16/11/2022 dal
Giudice di Pace di Napoli, avente come contenuto il rigetto della domanda risarcitoria attorea. Invero il aveva proposto domanda di risarcimento del danno per le Pt_1
lesioni procurate da una caduta verificatasi all'interno di una stazione della metropolitana di Napoli, gestita dalla caduta asseritamente dovuta a sua CP_1
volta alla presenza di materiale trasparente e scivoloso presente sulle scale . Per
l'appunto il Giudice di Pace aveva respinto la richiesta di risarcimento, formulata con tutta evidenza ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto della non attendibilità dei due testimoni indicati dall'attore ed escussi in udienza.
Il ha impugnato tale sentenza di primo grado sostenendo l'erroneità della Pt_1
valutazione effettuata dal Giudice di Pace, e la a sua volta ha contestato la CP_1
fondatezza dell'appello. Quindi nel corso del presente giudizio di gravame parte appellante ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti e la controparte ha accettato la sua dichiarazione, chiedendo altresì una pronuncia di compensazione delle spese. Rimessa
in decisione la presente controversia nelle forme del nuovo rito Cartabia di appello, va preso atto della rinuncia dell'appellante, che determina l'estinzione del processo di secondo grado e quindi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in conformità
all'accordo raggiunto in tal senso tra le stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede : 3
a ) dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
b ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Napoli, 10/12/2025
Il G.U.
IC LO ZZ