Articolo 15 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
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15 gennaio 1994
Art. 15. (Contabilita' speciali dell'ANAS) 1. Nel bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilita' speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilita', dall' articolo 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , nonche' quelle previste dall' articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'articolo 2, sesto comma , del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51 . 2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma 1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 31, limitatamente ai commi quarto e quinto, della legge n. 59/1961 (Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e' il seguente:
"Presso ogni sezione di Tesoreria delle province, ove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilita', funziona una contabilita' speciale intestata ai dirigenti degli uffici medesimi.
Dette contabilita' speciali sono istituite per depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qualsiasi specie ed anche per le spese contrattuali, per contributi di Enti e Amministrazioni vari nell'esecuzione dei lavori, e per i risarcimenti di danni arrecati da terzi".
- Il testo dell' art. 9 del D.L. n. 19/1977 (Decadenza della Societa' autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) a completare le opere, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/1977 , e' il seguente:
"Art. 9. - Per l'espletamento dei compiti connessi con la successione dell'A.N.A.S. alla S.A.R.A., il direttore generale dell'Azienda si avvale dei fondi somministrati con ordinativi diretti commutabili in quietanze di contabilita' speciale a lui intestata.
Ai fondi cosi' somministrati si applicano le disposizioni dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689 ".
- Si riporta qui di seguito il testo dei primi sei commi dell' art. 2 del D.L. n. 813/1978 (Disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/1979 :
"L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti, risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978, relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per spostamenti ed attraversamenti, all'esecuzione dei lavori di costruzione nonche' alla fornitura di materiali e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere affidate in concessione alle societa' 'Autostrada del Brennero', 'Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza', 'Autostrada TrentoValdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo', 'Autostrada TorinoIvrea-Valle d'Aosta', 'Autostrade Centro Padane', 'Autostrade Valdostane', 'Autostrada dei Fiori', 'Autostrada LigureToscana', 'Autocamionale della Cisa' nonche' i consorzi per le autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i suddetti enti concessionari trasmettono all'A.N.A.S. l'elenco dei creditori annotando per ciascuno la data di scadenza del termine per l'adempimento del rispettivo credito. Contemporaneamente gli enti medesimi devono produrre ogni certificazione e documento atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori, anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti.
L'A.N.A.S. si avvale delle documentazioni trasmesse e provvede alla liquidazione ed al pagamento dei creditori compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma, in ordine cronologico per ciascuna concessionaria, tenendo conto delle scadenze indicate negli elenchi di cui al precedente comma. Detto pagamento, in attesa della legge di riassetto del settore autostradale, viene effettuato per le imprese esecutrici dei lavori di costruzione nonche' per i fornitori di materiali e servizi nella misura del 70 per cento dell'ammontare dei crediti accertati.
I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante.
In particolare:
a) per il pagamento dei crediti relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree provvede per l'intero ammontare sulla base dello amichevole accordo gia' intervenuto tra le parti, sempreche' l'indennita' non sia superiore a quella calcolata applicando i criteri indicati dalla vigente normativa sulle espropriazioni per pubblica utilita', ovvero sulla base delle stime previste dall' art. 14 della legge 29 gennaio 1977, n. 10 , nel caso in cui non sia stata accettata l'indennita' offerta o infine sulla base di quanto disposto nella sentenza definitiva relativa ad un eventuale giudizio instauratosi;
b) per i crediti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione;
per i pagamenti in conto per lavori eseguiti provvede sulla base di certificati di pagamento corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dagli altri prescritti documenti giustificativi nonche' sulla base dei certificati emessi ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 , per gli eventuali acconti per revisione dei prezzi contrattuali;
per i pagamenti a saldo per lavori eseguiti provvede sulla base del conto finale corredato da tutti i prescritti documenti giustificativi e dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonche', per la corresponsione del saldo revisionale, sulla base degli elaborati revisionali debitamente approvati. Nessun pagamento puo' essere effettuato a valere sui fondi di cui all'ultimo comma del presente articolo per vetenze sorte con le imprese esecutrici dei lavori sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo per maggiori compensi oltre quelli determinati negli atti contrattuali.
Agli adempimenti necessari per i compiti indicati nei precedenti commi provvede il direttore generale dell'A.N.A.S. con i fondi somministrati in base all'ultimo comma del presente articolo con ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilita' speciale a lui intestate ai quali non si applica il limite stabilito dall'art. 56 della legge di contabilita' di Stato.".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994