Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
362 /2024
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 362/2024 R .G. tra rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mladovan presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dussin e Leonardo Bolla presso il cui CP_1 studio ha eletto domicilio
Resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente, già dipendente di dal maggio 2000 quale operaio di livello C2 del CCNL CP_1
Metalmeccanica, ha impugnato il licenziamento disciplinare irrogatogli il 30 agosto 2023 per un fatto accaduto il 20 giugno precedente lamentandone la ritorsività, l'insussistenza del fatto, la consumazione del potere disciplinare, la violazione del principio di tempestività della violazione
La causa è stata istruita documentalmente.
2. La vicenda che ha determinato il licenziamento è una lite intercorsa tra Parte_1 ed il collega il 20 giugno 2023 ed essa è sfociata, oltre che nel licenziamento CP_2 dell'odierno ricorrente del 30 agosto oggi impugnato, nel licenziamento di del 18 CP_2 luglio 2023 al quale, nello stesso giorno, è seguito il verbale di conciliazione con rinuncia all'impugnazione ed accordo per la cessazione del rapporto con pagamento di €9500,00 a titolo di incentivo all'esodo.
Tra i fatto storico ed i detti esiti, del 30 agosto e del 18 luglio, il procedimento disciplinare si è snodato nei seguenti passaggi:
-il 27 giugno sono state comunicate ai due lavoratori le contestazioni disciplinari che, rispettivamente e nella loro essenzialità, recitano ”il 20.6.2023 verso le ore 14.10, a seguito delle ripetute accuse di non pulire l'impianto che le venivano rivolte dal sig. , lei CP_2 gli rispondeva “sei un demente” e “con te non parlo che sei un demente”, “vai via perché sei un demente…;lei ed il sig. avete quindi iniziato a dileggiare le reciproche famiglie (moglie, CP_2 figli) in dialetto meridionale. I toni si facevano via via sempre più accesi, fino a quando lei ed il sig. vi siete avvicinati l'uno all'altro e vi sfidavate faccia a faccia. A quel punto il CP_2 responsabile di reparto sig. , che aveva assistito alla scena, Parte_2 interveniva repentinamente, si metteva in mezzo…impedendo che vi colpiste a vicenda e vi diceva “lasciate stare le cose di famiglia”. Dopo l'intervento la situazione si tranquillizzava……”(contestazione ) e (contestazione a ): “il giorno 20/6/23 Parte_1 CP_2 nell'orario di cambio turno verso le ore 13.55/14.00 lei stava parlano con il sig.
[...] presso l'impianto REB12. In quel momento si stava avvicinando tranquillamente il Parte_3 sig. e lei, con tono alterato, accusava il sig. di lasciare sempre Parte_1 Parte_1
l'impianto sporco.Il sig. negava. Tuttavia a fronte dell'insistenza delle sue
Parte_1 accuse…il sig. si scusava. Lei tuttavia continuava a lamentarsi della sporcizia con il
Parte_1 sig. che si manteneva calmo…Verso le ore 14.10 lei, dopo essersi cambiato ed
Parte_1 uscito dagli spogliatoi, telefonava al responsabile di reparto sig. Parte_2 pregandolo di raggiungerla…in quanto voleva riferirgli della discussione avuta pochi minuti prima con il sig. . Quando arrivava il sig. i stava ancora accusando il sig.
Parte_1 Pt_2
sulle condizioni di sporcizia dell'impianto. Il sig. a seguito della sua Parte_1 Parte_1 ennesima accusa le rispondeva “sei un demente”, vai via perché sei un demente” e “non parlo con te che sei un demente” per proseguire, poi, negli stessi termini della contestazione a (reciproco dileggio dei familiari, innalzamento dei toni ed avvicinamento dei corpi, Parte_1 intervento di e ritorno alla normalità). Pt_2
La contestazione di contiene, però, tale seconda parte.”2)lei nel tardo pomeriggio del CP_2
20/6/23 scriveva un messaggio al sig. avvisandolo che aveva dolori alla gamba a Pt_2 seguito dei calci ricevuti dal sig. , era quindi andato al pronto soccorso e le avevano Parte_1 dato una prognosi di sei giorni…ci inviava quindi una certificazione medica di infortunio che sarebbe accaduto il 20/6/23 “ dove risultava refertata “contusione gamba destra in riferite percosse”.” Tuttavia”, prosegue la contestazione, “all'esito degli accurati e doverosi accertamenti interni svolti dall'azienda sulla dinamica dell'asserito infortunio è risultato che i fatti da lei affermati (calci ricevuti dal collega) non si sono verificati e che dunque l'accusa di aggressione da lei mossa contro il sig. è falsa. Tale sua condotta se Parte_1 confermata è di estrema gravità, anche perché ha esposto…..il sig. al rischio di Parte_1 subire un procedimento disciplinare volto al suo licenziamento per fatti in realtà mai commessi”.
Il -rispettivamente- 14 e 18 luglio erano state effettuate le audizioni a difesa di e CP_2
. Parte_1
Entrambi avevano raccontato che la lite si era svolta in due momenti, al momento del cambio turno quando aveva accusato di lasciare il macchinario sporco con CP_2 Parte_1 successivo veloce scambio di offese (con la precisazione che ha specificato che CP_2
lo aveva dileggiato in quanto portatore di handicap) , e dopo il cambio turno alla Parte_1 presenza di convocato da , quando aveva terminato la propria giornata Pt_2 CP_2 CP_2 lavorativa e fruiva invece di una breve pausa. Parte_1
Le due versioni non sono invece corrispondenti per quanto riguarda ciò che era accaduto durante detta seconda fase;
ha, infatti, ribadito di avere ricevuto i calci in presenza di CP_2 al quale erano stati anche mostrati i conseguenti segni (così come all'ing.
Pt_2 Per_1 mentre ha, tra l'altro, affermato “ offeso mia mamma e mia Parte_1 CP_3 moglie…IA ( n.d.r.) è intervenuto dicendo di non offendere la famiglia. Mentre lui mi
Pt_2 ha detto quelle parole io mi sono arrabbiato e ho stretto i pugni allargando le braccia e solo allora ho detto “sei un demente”.In quel momento c'era già in mezzo. Mentre lui veniva
Pt_2 verso di me, con in mezzo, ho alzato leggermente il piede a per difendermi, senza
Pt_2 toccarlo”.
Come detto, lo stesso giorno dell'audizione di veniva comunicato il licenziamento a Parte_1
stesso giorno- impugnazione e verbale di conciliazione dal contenuto sopra Controparte_4 detto (che il licenziamento del 18 luglio 2023 di derivi dal fatto che qui ci occupa è CP_2 Con ampiamente ammesso e presupposto anche da tutta la difesa di ed è quindi indiscutibile;
tuttavia per completezza va qui evidenziato che la lettera di licenziamento di , che non CP_2 contiene il minimo riferimento ad alcun fatto,invece di richiamare la contestazione 27 giugno e confutare le difese orali da rese, richiama una contestazione datata e consegnata nella CP_2 diversa data 10 luglio 2023 e non seguita da giustificazione alcuna, come se si trattasse di un licenziamento per causa diversa da quanto qui ci occupa).
il 26/7/23 veniva invece raggiunto da una nuova contestazione che, dopo aver Parte_1 esordito “le contestiamo le seguenti condotte emerse successivamente alla consegna della precedente contestazione disciplinare datata 27/6/23” sposa, sostanzialmente, la versione offerta da in quanto:-afferma che, durante la prima fase, aveva offeso “con le CP_2 Parte_1 parole “demente”, “sei scemo”, “hai la 104” il sig. che è affetto da handicap fisico e rientra Pt_4 nelle categorie protette”;-accusa, quanto alla seconda fase, il ricorrente di avere, oltre che
“minacciato fisicamente il sig. con la mimica del corpo”, di averlo colpito con due calci CP_2 causandogli “inabilità temporanea assoluta al lavoro …prorogata fino al 2/7/23”.
Tale la -documentale, e quindi, pacifica- successione degli eventi del complessivo procedimento disciplinare, è innegabile che con la seconda contestazione mossa a Parte_5 sostiene la versione dei fatti opposta a quella dalla stessa sostenuta nell' -unica-
[...] CP_1 Con contestazione mossa a e le spiegazioni che ha fornito a tale completo CP_2 capovolgimento di fronte (la versione ritenuta calunniosa nella contestazione rivolta a è CP_2 diventata la contestazione rivolta a ) sono senz'altro deboli. Parte_1 Con Qualunque significato si voglia attribuire al comportamento di (che, secondo , Pt_2 dapprima aveva riferito che nessun calcio era stato dato e, in seguito, di non ricordare i fatti), da ciò si trae solo l'inutilità del caporeparto ai fini della ricostruzione dei fatti ma non certo anche argomenti a favore dell'una o dell'altra ricostruzione. Con Neanche le affermazioni -che valorizza particolarmente- di nel corso Parte_1 dell'audizione a difesa hanno particolare rilievo chè se alzare un piede ed allargare le braccia, anche con le mani strette a pugno (quando, pacificamente, pugni non ne sono stati sferrati) è tutt'affatto diverso da tirare calci, di talchè nessuna valenza confessoria le dette dichiarazioni rivestono, la finalità difensiva rispetto alle accuse di in tali dichiarazioni oggettivamente CP_2 rinvenibile si spiega con la ovvia ( aveva accusato l'antagonista di averlo colpito già CP_2 durante la lite, alla presenza di conoscenza, da parte di , della versione di Pt_2 Parte_1
, senza che dalla constatazione dell'esistenza di una tale finalità alcunchè possa CP_2 desumersi sulla corrispondenza al vero di nessuna delle versioni in gioco. Con Né, a prescindere dalle difese di , sono ravvisabili elementi atti a ritenere provato che abbia effettivamente sferrato addirittura due calci a nel detto contesto. Parte_1 CP_2
L'escoriazione che risulta sia dalla fotografia che dai certificati medici in atti (docc. 10,13,27) non presenta caratteri tali da essere univocamente collegabile ad un calcio tanto che anche i certificati medici si limitano a riportare la versione di senza ulteriori valutazioni. CP_2
La circostanza che la contestazione a , e la prima contestazione di , sia stata CP_2 Parte_1 Con elevata quando aveva già visionato fotografie, certificati medici ed anche direttamente la gamba di (che l'aveva mostrata non solo a ma anche a e -forse- all'ing. CP_2 Pt_2 Pt_6
conferma la pochezza dimostrativa di quell'escoriazione e, per altro ma concorrente Per_1 verso, evidenzia anche l'inutilità di qualunque approfondimento istruttorio.
Ed infatti una volta preso atto che quanto visto direttamente da e aveva Pt_6 Per_1 Per_2 Con indotto a ritenere che nessun calcio fosse stato sferrato e che la mutata valutazione riposa su dati indipendenti dalle informazioni fornite da costoro, è chiaro che nessun nuovo elemento può da essi provenire, mentre la irrimediabile compromissione del giudizio di attendibilità di
(in definitiva unico testimone ai fatti) è insita nelle ondivaghe dichiarazioni già rese. Pt_2
Quanto sopra comporta l'assenza di prova circa l'avere scalciato contro ma Parte_1 CP_2 non anche che il licenziamento sia, per ciò solo, ritorsivo o comunque inficiato da una qualche nullità.
Desta senz'altro forte perplessità che sia stato licenziato per un fatto incompatibile CP_2
(addirittura opposto) con quello che ha determinato il licenziamento di ed anche la Parte_1 fulminea velocità con la quale licenziamento, impugnazione e verbale di conciliazione Scala -
Img si sono succeduti è assai singolare e nessuna ragionevolmente convincente spiegazione ha ricevuto.
Tuttavia è anche da considerarsi che, se il mutamento di valutazione da parte del datore di lavoro si è verificata per effetto delle dichiarazioni difensive di (come la resistente Parte_1 assume), tali dichiarazioni sono state in effetti rese il pomeriggio del 18 luglio quando la vicenda di era definita (o si stava rapidamente definendo) e, se non è qui valutabile CP_2
l'interesse che può ben avere avuto a chiudere alle condizioni stabilite il rapporto CP_2 Con Con lavorativo con , neanche la assenza di condivisione per la decisiva valorizzazione di Con delle dichiarazioni difensive di può spingersi a qualificare la valutazione di Parte_1 come pretestuosa, anziché come -per l'appunto- non condivisibile perché priva di sufficienti basi logiche.
Per le stesse ragioni, non si ritiene possano dirsi violati i principi di immediatezza e di “ne bis in idem”, in quanto la seconda contestazione del 22 luglio è fondata sulle dichiarazioni del 18 luglio che in ottica datoriale (non condivisa, ma neanche così tanto implausibile da costituire, da sola, prova che tutta la vicenda sia stata artatamente strumentalizzata all'esclusivo scopo di eliminare dall'organico entrambi i dipendenti come, in sostanza, il ricorrente assume) hanno concretato una decisiva nuova acquisizione che ha determinato una contestazione (i calci) oggettivamente diversa dalla precedente.
Esclusi quindi i presupposti per la tutela del 1° comma dell'art. 18 (e per le tutele previste per i vizi procedurali), neanche può dirsi che il fatto contestato sia, materialmente o giuridicamente, insussistente.
E' vero, infatti, che la lite vi è stata e che si è lasciato andare ad ingiurie esorbitanti Parte_1 le ragioni della lite ed al contesto lavorativo, oltre che – ma solo forse- allusive allo stato peculiare di , chè le parole “scemo” e “demente” si leggono anche nella prima CP_2 contestazione (quando la ricostruzione era stata effettuata anche in base a quanto dichiarato da collega (non più presente nella seconda fase) e non sono neanche esplicitamente Per_3 negate (anzi, la parola “demente” è stata confermata anche dal ricorrente).
E' anche vero che la lite era -pacificamente- stata scatenata dall'iniziativa assunta da di PT
(pesantemente, stante l'estensione delle ingiurie financo a madre e moglie) rimproverare il collega per avere lasciato sporca una certa macchina e che -ancora pacificamente-era stato di nuovo a rinfocolare l'alterco ormai sopito ritornando a rintuzzare il collega prima di PT uscire dallo stabilimento ( a differenza di aveva, infatti, terminato la sua PT Parte_1 giornata lavorativa) ed addirittura sollecitando l'intervento di (così essendo semmai a Pt_2
addebitabile di avere distolto dal lavoro il caporeparto), quasi a volersi procurare un PT testimone nel caso che la propria nuova iniziativa litigiosa avesse potuto scatenare l'altrui intemperanza.
E, tuttavia, la prontezza di nell'andare reiteratamente in collera ribattendo futile Parte_1 offesa su futile offesa in un alterco nato da un fatto trascurabile (e potenzialmente ripetibile in ogni momento) e senza che neanche la presenza del capo reparto abbia potuto esplicare dissuasione, impedisce di ritenere il fatto disciplinarmente irrilevante sia sotto il profilo oggettivo
(anche se era stato a distogliere dal suo lavoro, la bellicosità di non PT Pt_2 Parte_1 ha certo aiutato a ridurre al minimo l'intralcio all'ordinario svolgimento del lavoro) che sotto quello soggettivo (una certa incapacità a tenere a freno gli impulsi che può sfociare nell'insubordinazione è, nel fatto, innegabilmente leggibile).
Il fatto contestato è, pertanto, solo parzialmente non provato e, per la parte provata, è disciplinarmente rilevante ma esso non giustifica la massima sanzione espulsiva.
Parte resistente invoca l'art, 10 lettera B CCNL, che prevede il licenziamento senza preavviso per “il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:----h)rissa all'interno dei reparti di lavorazione”.
Si osserva sul punto che, oltre a non essere la lettera h qui pertinente in quanto il passaggio alle “vie di fatto” è ipotesi rimasta indimostrata, la lettera h non sarebbe invocabile neanche se il calcio fosse stato provato;
ed infatti l'inequivoco riferimento a “delitto a termine di legge” smentisce la tesi del resistente secondo la quale il termine “rissa” sarebbe usato in senso atecnico, ed impone invece di ritenere integrata la previsione pattizia di cui alla lettera H solo in presenza di alterco sfociato in vie di fatto con la partecipazione di tre persone.
Fermo, naturalmente, che anche l'alterco fisico non sfociante in un fatto-reato potrebbe giustificare il licenziamento se determinante “grave nocumento morale o materiale” per l'azienda, nel caso di specie tale grave nocumento non è ravvisabile, e neanche l'esame dei precedenti disciplinari può ammantare il fatto di particolare gravità; i due precedenti che possono considerarsi specifici sono, infatti, oltre che lievi (e neanche tanto chiaramente esposti) troppo risalenti ed intervallati nel tempo per essere idonei a delineare un temperamento realmente inaffidabile (si tratta di un episodio di spintonamenti del 2011 e di altro episodio di non ben specificate intemperanze verbali per questioni di lavoro del 2018).
Applicabile la tutela ex art. 18 comma 5, l'anzianità di servizio (23 anni), le dimensioni Con dell'azienda (oltre 190 dipendenti nel 2023), la scarsa linearità del comportamento di nel corso del procedimento disciplinare (refluisce sul presente caso anche il licenziamento di
, sia in quanto nella sostanza fondato su un fatto che lo stesso datore di lavoro ha, con la CP_2 motivazione del licenziamento di , implicitamente riconosciuto non vero, sia in Parte_1 quanto formalizzato in una lettera che contiene dati fuorvianti quanto a data di contestazione e ad iniziative difensive del lavoratore) orientano la quantificazione dell'indennità nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari –incontestatamente- ad €
2309,72; oltre ad essere dovuta l'indennità di mancato preavviso da quantificarsi in base alle previsioni del CCNL applicato.
La condanna alle spese, che si liquidano come da dispositivo in base alle tabelle di legge , segue la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del licenziamento impugnato e condanna al pagamento a favore di dell'indennità risarcitoria CP_1 Parte_1 pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
condanna al pagamento a favore d dell'indennità di mancato CP_1 Parte_1 preavviso ed al pagamento delle spese processuali che liquida in €7277,00 oltre oneri di legge per competenze professionali.
Treviso, 6/2/25
Il G.L.
Dott.ssa Roberta Poirè