Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4859 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04859/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12779/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12779 del 2024, proposto da
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , LE CO e I.B.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bomarzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Pesciaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
delle ordinanze 16 agosto 2024, prot. n. 4881/2024 e 30 settembre 2024, n. 31.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bomarzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LU DO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 28 novembre 2024, l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Viterbo, il Geom. LE CO e la società I.B.C. s.r.l. hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a nove motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione degli artt. 34, 34-ter e 37, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione ”), si deduce l’illegittimità dell’operato del Comune resistente, il quale non avrebbe tenuto conto che lo status quo riscontrato con l’accesso ispettivo del 14 agosto 2024 sarebbe meramente provvisorio e dunque non avrebbe atteso la conclusione dei lavori per valutare la conformità degli interventi alla SCIA presentata dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Viterbo in data 23 novembre 2023.
1.2. Con il secondo (indicato con il numero 2.1 e rubricato come il primo mezzo), si lamenta l’erroneità del rilievo, contenuto negli atti gravati, secondo cui la scarpata sarebbe stata oggetto di opere di terrazzamento, dal momento che « le superficie sostanzialmente pianeggianti qualificate come “terrazzamenti” sono il prodotto (reversibile e transitorio) di movimenti di terra che al contempo risultano finalizzate, in coerenza con il progetto, a: – ricavare un piano orizzontale di transito e stazionamento dei mezzi d’opera impiegati; – essenziali al fine di assicurare le condizioni di sicurezza nella conduzione e utilizzo dei mezzi » (cfr. p. 7 del gravame).
1.3. Con il terzo (indicato con il numero 2.2 e rubricato “ Incompetenza. Violazione degli artt. 823, comma 2 e 2907 c.c. e degli artt. 34, 34-ter e 37, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione ”), si contestano i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno riscontrato che le opere di terrazzamento hanno coinvolto porzioni di terreni non in proprietà dell’Istituto ricorrente – nonché, per la realizzazione della viabilità di accesso al cantiere, dell’Università Agraria di Mugnano in Teverina – sulla scorta del seguente rilievo: « mentre, come premesso, le ravvisate “opere di terrazzamento” permangono legittime, nella loro provvisorietà, nella dimensione puramente amministrativa, qualora esse possano avere dato luogo, per mera ipotesi, a lesioni di diritti di terzi, è a questi ultimi che è riservata l’iniziativa onde ricevere tutela giudiziale, mentre l’Amministrazione preposta alla vigilanza edilizio-urbanistica risulta incompetente a adottare misure repressiva direttamente o indirettamente volte a realizzare una tutela della proprietà privata » (così il ricorso a p. 11).
1.4. Con il quarto (indicato con il numero 2.3 e rubricato “ Violazione degli artt. 34, 34-ter e 37, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione ”), si impugna il contenuto dell’ordinanza del 16 agosto 2024 nella parte in cui ha escluso che gli interventi realizzati possano classificarsi come “ modeste e puntuali movimentazioni di terreno con uso in sito del materiale mosso ”, avendo viceversa comportato “ il trasporto fuori cantiere mediante camion del materiale movimentato ”, in quanto si tratterebbe, ad avviso dei ricorrenti, di una circostanza “ congetturale e indimostrata ” e in ogni caso non rilevante, poiché “ quand’anche fosse stato eseguito il definitivo asporto di terre da scavo – e così non è – pur sempre la conformità dell’intervento, ai fini edilizi, sarebbe comunque data dalla corrispondenza dello stato di ultimazione alle previsioni progettuali ” (cfr. il gravame a p. 12).
1.5. Con il quinto (indicato con il numero 2.4 e rubricato come il precedente), si ribadisce, in relazione al passaggio dell’ordinanza del 30 settembre 2024 ove si legge che gli interventi eseguiti « hanno modificato il profilo del pendio in maniera sostanziale tale da richiedere rilevamenti geomeccanici, uno studio ed un monitoraggio sull’attuale stabilità del pendio nonché prove di resistenza sulla roccia oggetto di taglio », che la riscontrata modifica del pendio sarebbe rappresentativa di uno stato intermedio delle opere, destinato ad essere superato con il raggiungimento dello stato finale di progetto, impedito dal contestato intervento repressivo dell’amministrazione.
1.6. Con il sesto (indicato con il numero 3 e rubricato “ Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione ”), si contesta l’ordinanza di demolizione nella parte in cui afferma che gli interventi contestati “ hanno prodotto effetti tali da generare una trasformazione paesaggistica e variazioni sostanziali in termini estetici, modificando l’aspetto panoramico e gli elementi connotativi del paesaggio ”, tenuto conto che, da un lato, gli interventi de quibus sarebbero oggetto di autorizzazione paesaggistica e, dall’altro lato, ove ritenuti difformi dalla detta autorizzazione, l’ordinanza sarebbe in ogni caso generica e in ogni caso non considererebbe quanto rappresentato con il primo motivo, ossia la connotazione solo temporanea e provvisoria dello status quo preso a riferimento dal Comune con i provvedimenti impugnati.
1.7. Con il settimo (indicato con il numero 4 e rubricato “ Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione. Incompetenza ”), si denuncia l’erroneità dell’ordinanza di demolizione nella parte in cui riscontra l’avvenuto “ taglio con mezzi meccanici di un masso tufaceo posto ai piedi dell’angolo del sovrastante muro perimetrale del Cimitero di Mugnano in Teverina ” (posto che non si tratterebbe di un masso tufaceo, ma di un “ manufatto antropico formato da conci di tufo cementati ”), nonché l’illegittimità della stessa nella parte in cui sostiene che l’intervento de quo “ dal punto di visto statico, può aggravare la stabilità del muro, già compromesso con lesioni ed oggetto di monitoraggi ”, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere non sarebbe stata del Responsabile dell’Ufficio, ma, semmai, del Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54, T.U.E.L.
1.8. Con l’ottavo (indicato con il numero 5 e rubricato “ Violazione dell’art. 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione ”), si lamenta l’erroneità dell’ordinanza di demolizione nella parte in cui vi si afferma che gli interventi per cui è causa “ hanno portato alla luce tombe rupestri conseguentemente danneggiate dall’intervento ”, in quanto quella attinta dall’intervento sarebbe una cavità naturale già adibita a stalla.
1.9. Con il nono (indicato con il numero 6 e rubricato “ Violazione degli artt. 34, 34-ter e 37, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione ”), si contesta il contenuto dell’ordinanza del 30 settembre 2024, nella parte in cui si legge che i lavori avrebbero « comportato l’asportazione di piante oggetto di tutela quali querce e ulivi, in particolare per quest’ultimi si rimanda alla L.R. 1/09 e alla DGR 233/2019 », sul rilievo che si tratterebbe di una circostanza non dimostrata e che, quand’anche sussistente, costituirebbe “[un’] ipotetica violazione eventualmente assurgente ad illecito amministrativo ma insuscettibile di dare luogo a provvedimenti repressivi sotto il profilo edilizio-urbanistico ” (così l’atto introduttivo del presente giudizio a p. 18).
2. Il Comune di Bomarzo si è costituito in resistenza l’11 dicembre 2024.
3. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 23 dicembre 2024.
4. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, in vista della quale la sola parte resistente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va accolta, in primis , l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Bomarzo, relativamente all’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori per intervento edilizio in difformità dal titolo abilitativo SCIA prot. n. 8027/2023 del 16 agosto 2024, prot. n. 4881/2024, pronunciata ai sensi del terzo comma dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001 (ai sensi del quale “ qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere ”), essendo stato adottato il provvedimento definitivo con l’ordinanza di demolizione del 30 settembre 2024 ed essendo comunque decorsi 45 giorni dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori, risalente al 16 agosto 2024, a quello della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, risalente al 30 ottobre 2024.
1.1. Si rammenta, a questo riguardo, che, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori, qualora l’efficacia della stessa – come avvenuto nel caso di specie – sia già cessata, non sussistendo alcun interesse al suo annullamento (cfr., da ultimo, in questo senso, T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 16 ottobre 2025, n. 17864).
2. Per quanto riguarda l’Ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica del 30 settembre 2024, n. 31 di rimessione in pristino, in relazione alla quale i motivi proposti in ricorso possono essere, in ragione della loro connessione, congiuntamente esaminati, l’impugnazione è infondata.
3. Risulta agli atti che il Comune resistente, a seguito di sopralluogo effettuato il 31 agosto 2023, con il quale si rilevava “ la presenza di vegetazione spontanea e di erbe infestanti, segni di come il terreno sia soggetto ad incuria ed abbandono; il distacco di due massi che sono franati nel terreno sottostante; la presenza di una superficie di taglio, che non è stato possibile esaminare più dettagliatamente, poiché non era raggiungibile a causa della posizione in cui la stessa si trova ”, diffidava l’Istituto ricorrente, con nota dell’8 settembre 2023, “ a provvedere, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, al monitoraggio della stabilità del suddetto terreno ai fini dell’incolumità e della sicurezza di cose e persone, e qualora ricorra il caso, a mettere in atto tutti gli interventi necessari a tale fine e di trasmettere a questa Amministrazione Comunale relazione a firma di un tecnico abilitato attestante lo stato di sicurezza del terreno e/o degli interventi messi in atto opportunamente autorizzati ” (cfr. doc. 3 di parte resistente).
3.1. Il medesimo Istituto ha quindi presentato, in data 23 novembre 2023, SCIA avente ad oggetto “ lavori di riprofilatura del soprassuolo e sua messa in sicurezza ”, nella cui relazione tecnica è dato leggere, tra l’altro, che i lavori oggetto di tale titolo sarebbero consistiti “ nella delimitazione della proprietà con l’intento di interdire il libero accesso e da preservare l’incolumità dei terzi così come per quei fondi posti più a valle; nell’interpello delle proprietà limitrofe teso ad accedere più comodamente con i mezzi meccanici che verranno utilizzati dalla ditta esecutrice già designata; nel disgaggio controllato delle porzioni di roccia distaccate e/o rischio ribaltamento verso valle; nella ricostruzione del profilo naturale della linea di quota rispetto a quelle dei fondi circostanti, mediante limitate e circostanziate movimentazioni di terra in corrispondenza della zona interessata dal fenomeno fessurativo; nel taglio delle erbe ed arbusti infestanti, ivi compresa la potatura delle alberature esistenti ”.
3.2. Al contrario, dal materiale fotografico in atti, e segnatamente dai docc. 9 e 12 di parte resistente, risulta confermato (senza che sul punto parte ricorrente abbia svolto persuasive contestazioni, se non quella relativa alla natura provvisoria dello status quo riscontrato nel corso dell’attività ispettiva posta in essere dal Comune di Bomarzo, sulla quale v. infra ), quanto si legge nella Relazione della Soprintendenza resa all’esito del Sopralluogo del 4 settembre 2024, ossia che è stata posta in essere l’esecuzione di un esteso sbancamento del pendio con deposizione di terreni e rocce di risulta in due gradoni posizionati a mezzo pendio, con probabile funzione di pista di cantiere, che “ occupa alcune decine di metri in ampiezza del versante e buona parte della sua altezza ” (cfr. doc. 11 di parte resistente).
3.3. A questo riguardo, nella perizia integrativa ai verbali prot. n. 4846/2024 e n 5680/2024 del 4 dicembre 2024, prodotta dal Comune di Bomarzo sub doc. 12 (i cui contenuti sono stati invero genericamente contestati dai ricorrenti con la memoria del 17 dicembre 2024, ove non si fornisce alcuna plausibile ricostruzione alternativa degli esiti riscontrati nella suddetta perizia, se non contestandone in modo non specifico la metodologia), si dà atto degli esiti dei rilievi topografici svolti in loco in data 19 novembre 2024, dai quali emerge che “ Dal raffronto dei profili altimetrici in corrispondenza delle sezioni 1-2, 1-3, 5-1 e 1-1 si evince il maggior volume di scavo realizzato rispetto a quello dichiarato sia negli elaborati alla SCIA sia in quelli nella relazione paesaggistica. In particolare si stima una differenza di volumetria di scavo di circa 1.471,81 mc. ”, ribadendosi che “ l’intervento realizzato non [può] classificarsi come [avente ad oggetto] modeste e puntuali movimentazioni di terreno con uso in sito del materiale mosso, ma al contrario come movimentazioni di terra che hanno richiesto il trasporto fuori cantiere mediante camion del materiale movimentato ”.
3.4. Poste queste premesse, va rilevato che l’ordinanza di demolizione, richiamando l’art. 33 del D.P.R. 380/2001 (il cui comma 1 dispone che “ Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso ”), unitamente, tra gli altri, all’art. 16 della L.R. Lazio 15/2008, ha ritenuto che i lavori realizzati dall’Istituto ricorrente necessitassero, a monte, del previo rilascio del permesso di costruire.
3.5. Si tratta, in ragione della notevole consistenza dell’intervento che si ricava dagli atti richiamati, di una prospettazione coerente con le indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr., ad esempio, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 16 gennaio 2025, n. 795 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 18 aprile 2018, n. 2520, e i numerosi ulteriori richiami giurisprudenziali ivi contenuti. Cfr., altresì, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2023, n.774, la quale, pur riconducendo i lavori di movimento terra e di livellamento del terreno, comportanti una modifica della conformazione dell’area, alla nuova costruzione e non già alla ristrutturazione – per la quale, a maggior ragione, deve essere richiesto il permesso di costruire – vale in ogni caso a corroborare la correttezza dell’operato dell’amministrazione, nella parte in cui ha affermato, con il provvedimento impugnato, che “ la SCIA presentata con prot. n. 8027/2023 e successiva integrazione prot. n. 733/2024, risulta essere un titolo edilizio inidoneo all’entità e alla tipologia delle opere realizzate ”).
3.6. A fronte di tali elementi, le prospettazioni dei ricorrenti, contenute tanto nel ricorso che nella perizia sub doc. 11, relative alla provvisorietà della situazione presa a riferimento dai provvedimenti gravati, sono sprovviste di prova, in quanto non si fanno carico di dimostrare, anche al netto della deduzione secondo cui il Comune non avrebbe correttamente calcolato la misura e l’entità degli sbancamenti effettuati (cfr. supra il paragrafo 3.3 della parte in diritto della presente sentenza), ovvero della ritenuta natura necessariamente provvisoria della strada di cantiere, l’ an , il quando e il quomodo della riconduzione dello stato dei luoghi alla conformità con gli interventi descritti nella SCIA del 2023, dove, come già rilevato, si faceva riferimento a una mera “ riprofilatura del soprassuolo ” che avrebbe richiesto (a differenza di quanto riscontrato tanto dal Comune di Bomarzo che dalla Soprintendenza) solo “ limitate e circostanziate movimentazioni di terra in corrispondenza della zona interessata dal fenomeno fessurativo ” (v. supra il paragrafo 3.1 della presente parte in diritto).
4. Le considerazioni sinora svolte relativamente al profilo edilizio degli interventi realizzati – da ritenersi nel complesso quali opere che dovevano essere autorizzate mediante permesso di costruire e non già mediante SCIA – è idoneo di per sé a giustificare il contenuto precettivo dell’ordinanza impugnata.
4.1. Ne consegue che non mette conto delibare le ulteriori doglianze proposte dai ricorrenti relativamente agli aspetti paesaggistici, posto che un loro eventuale accoglimento non condurrebbe in ogni caso all’accoglimento dell’impugnazione.
4.2. Analoghe considerazioni vanno svolte sia con riguardo alla doglianza secondo cui, a fronte del riscontro di problemi di staticità, il Comune avrebbe dovuto agire mediante ordinanza contingibile e urgente (dal momento che ciò non influisce sulla validità del provvedimento vincolato che ordina la rimozione delle opere abusive sul piano edilizio), sia in ordine alle contestazioni circa il danneggiamento di una tomba rupestre e l’asportazione di piante oggetto di tutela quali querce e ulivi, poiché gli stessi, anche ove accolti, non influirebbero sulla legittimità dell’ordine di demolizione comminato, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. 380/2001 e 16 della L.R. Lazio 15/2008.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato parzialmente inammissibile, quanto all’impugnazione dell’Ordinanza di sospensione dei lavori per intervento edilizio in difformità dal titolo abilitativo SCIA prot. n. 8027/2023 del 16 agosto 2024, prot. n. 4881/2024 e, per il resto, va respinto nel merito.
6. Le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico dei ricorrenti in solido tra loro, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, respingendolo per il resto.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NE NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
LU DO AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DO AN | NE NG |
IL SEGRETARIO