Art. 14.
Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 11 e 12 disimpegnano, in conformita' dell'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.
Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 11 e 12 disimpegnano, in conformita' dell'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.