Articolo 14 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 settembre 1962
Art. 14.
Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 11 e 12 disimpegnano, in conformita' dell'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962