TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/07/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Marsala n. 855/2021 del 22.12.2021, emesso nell'ambito del procedimento R.G. n. 2576/2021, notificato il 3 gennaio 2022, con il quale è stato ingiunto alla Sig.ra il pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della somma di Euro 7.020,51, oltre gli interessi al saggio legale dalla scadenza delle fatture
[...] indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento e di Euro 540,00 per compensi di avvocato, di Euro 145,50 per spese vive, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Domanda riconvenzionale E 7.000,00
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
N. RGC 371 - 2022 vertente tra con l'Avv. MUSSO e con l'Avv. Bellia Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
con l'Avv. FIRENZE GIOVANNI Parte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
IN FATTO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo Parte_2
di €. 7.020,51 nei confronti della sig.ra er lavori di realizzazione, fornitura Parte_1
ed installazione di Impianti termici, idrici, elettrici ed elettronici effettuati presso l'abitazione appartenente alla debitrice e sita nella via XX Settembre di Campobello di Mazara, e ciò a fronte della somma totale di €. 23.024,42. Il Tribunale di Marsala, accogliendo il ricorso, ha emesso il relativo
1 decreto ingiuntivo oggi opposto condannando la sig.ra al pagamento dell'ulteriore somma Pt_1
di €. 540,00 per compensi ed €. 145,50 per spese del procedimento monitorio, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Con atto di citazione notificato il 10.02.2022 la sig.ra ha proposto opposizione ed ha Pt_1
dedotto:
- che la somma dovuta ammonta ad €. 1.550,22 e non anche a quella indicata in ricorso;
- che alcuni lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte ed altri non sarebbero stati consegnati;
- che alcuni importi farebbero riferimento ad una duplicazione di voci ed alcune forniture sarebbero a carico della ditta creditrice;
- che alcuni lavori sarebbero stati effettuati in maniera difforme rispetto a quanto concordato e che l'opposta avrebbe provocato danni all'immobile.
Ha concluso chiedendo: revocare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare quale titolare Parte_2
della ditta di alla corretta esecuzione e fornitura di quanto allo stesso Parte_2 Parte_2
appaltato, o al risarcimento per equivalente;
condannare quale titolare della ditta Parte_2 [...]
di al risarcimento dei danni tutti da lui causati e, quindi, al pagamento Pt_2 Parte_2
dell'importo di Euro 7.000,00, ovvero a quell'altro importo maggiore o minore accertato in corso di causa.
Si è costituita parte opposta con comparsa responsiva deducendo -la nullità della citazione per genericità della stessa;
la decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 1667 cc;
l'infondatezza delle difese rappresentate dall'opponente e chiedendo: preliminarmente e per le motivazioni meglio specificate in narrativa dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 co. 3 n. 4) c.p.c….. in subordine e nel merito, ma senza rinuncia dalle
2 superiori eccezioni preliminari, dichiarando preliminarmente la decadenza dell'azione ex art. 1667 c.c.
formulata dall'opponente per mancanza di denunzia dei vizi e/o delle difformità nei termini di legge,
rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra , pretestuosa ed infondata in Parte_1
fatto e in diritto e con essa anche la domanda riconvenzionale formulata con l'atto introduttivo del giudizio, perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova. Per l'effetto, confermando il d.i. oggi opposto, condannare al pagamento della somma di €. 7.020,51 per sorte Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria sino a saldo nonché alle spese e ai compensi professionali per la fase monitoria liquidate dal Tribunale in ulteriori €. 685,50 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa
come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente procedimento
Con la memoria ex art. 183.6 sub 1 cpc parte opponente ha precisato le proprie domande chiedendo:
accertare e dichiarare che le forniture, le installazioni e le lavorazioni da effettuarsi presso l'abitazione dell'opponente di cui ai preventivi n. 82, 84, 85, 86, 87, 89 e 90 sono state concordate con l'opposto per un totale di Euro 17.554,13;
accertare e dichiarare che alla data di proposizione del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, e fino a pagamento a seguito di ordinanza di provvisoria esecutorietà, l'opponente aveva pagato quanto concordato con i preventivi/contratti n. 82, 84, 85, 86, 87, 89 e 90;
accertare e dichiarare che i lavori e le forniture per la climatizzazione dell'abitazione dell'opponente di cui al preventivo n. 87 dell'11.7.2020, sono stati pagati dall'opponente a consuntivo a fronte della fattura n. 28 del 13.2.2021 di Euro 1.176,18 (Euro 1.069,25 in preventivo);
accertare e dichiarare che i lavori e forniture relative all'impianto del gas dell'abitazione dell'opponente di cui al preventivo n. 86 dell'11.7.2020, sono stati pagati dall'opponente a consuntivo a fronte della fattura n. 27 del 13.2.2021 di Euro 560,10 (Euro 509,18 in preventivo)
3 accertare e dichiarare che la fornitura e l'installazione di caldaia di 30 kw di cui a preventivo n. 89 del
12.7.2020, e la fornitura e l'installazione di radiatori nell'abitazione dell'opponente, di cui a preventivo n. 90 del 12.7.2020, sono state pagate dall'opponente a consuntivo a fronte della fattura n. 26 del
13.2.2021 di Euro 5.797,63 (complessivi Euro 5.955,82 in preventivo);
accertare e dichiarare che le forniture e le installazioni indicate nella fattura n. 76 sono le medesime di quelle indicate nei preventivi n. 82, 84 e 85 e che consistono nelle forniture e nelle lavorazioni come eseguite dall'opposto e che sono state pagate a fronte della fattura n. 183 e a fronte dell'ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che riguardo al preventivo n. 82 prima voce l'opposto è rimasto del tutto inadempiente alla fornitura e all'installazione di n. 70 placche standard in plastica colore bianco accessorie delle cassette portafrutti forniti e installati dall'opposto in esecuzione del relativo contratto e, quindi l'inadempimento dell'opposto alle obbligazioni assunte o l'indebita pretesa riguardo a quanto non fornito;
accertare e dichiarare che le forniture e le installazioni tutte indicate nella fattura n. 74 sono state concordate tra le parti in causa per il prezzo di Euro 600,00; accertare e dichiarare che le forniture,
con le relative installazioni, indicate nella prima voce della fattura n. 75 sono state parzialmente fornite riguardo ai punti luce e non fornite riguardo alle placche indicati e, quindi l'inadempimento dell'opposto alle obbligazioni assunte in corso dei lavori o l'indebita pretesa riguardo a quanto non fornito;
accertare e dichiarare che l'opposto ha fornito e installato caldaia di 6,9 kw in luogo di quella concordata di 30 kw e che la stessa è risultata sottodimensionata e che ciò ha causato cattivo funzionamento suo e dell'impianto nella produzione di acqua calda e di calore per riscaldamento;
accertare e dichiarare che l'opposto non ha mai formalmente consegnato i lavori all'opponente, che l'opposto ha occultato, almeno fino alla data di pagamento della fattura n. 26 del 13.2.2021 avvenuto
4 il 16.2.2021 e mai ricevuta prima del pagamento stesso, la diversa fornitura di caldaia, che l'opponente ha preso contezza delle forniture e delle lavorazioni solo in data 17.3.2021, allorquando si trasferì con la famiglia nell'immobile ristrutturato, e che l'opposto, su richiesta dell'opponente del
14, 15 e 16 aprile 2021 riguardante il malfunzionamento della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, intervenne nei giorni iniziali della settimana successiva a rimedio e assumendo l'obbligo di emenda dell'opera per il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e della caldaia che aveva fornito, installando un motore/circolatore esterno di cui a fattura n. 75 voci da 2 a 6, e, che il malfunzionamento della caldaia non è stato risolto;
accertare e dichiarare che il guasto al circolatore interno della caldaia di cui alla fattura n. 73 sostituito in data 18.06.2021 è derivato dal sottodimensionamento della stessa;
accertare e dichiarare che il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento ha causato e causa disagi e costi all'opponente e alla sua famiglia;
accertare e dichiarare che i costi di fornitura e installazione del motore/circolatore esterno di cui a fattura 75 e del circolatore interno di cui a fattura 73 restano a carico dell'opposto per operatività della garanzia dell'appaltatore che lo stesso deve assicurare o, in subordine, che i costi per il circolatore esterno devono essere sopportati dalla casa produttrice della macchina per garanzia del produttore;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente per le fatture n.73, 74, 75 e 76;
accertare e dichiarare la riduzione di quanto previsto in fattura n. 75 rispetto ai punti luce consegnati e installati;
accertare e dichiarare la riduzione di quanto previsto in fattura n. 74 da Euro 1.953,95 a
Euro 600,00;
revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto,
rigettare tutte le domande avversarie;
in via riconvenzionale,
5 accertare e dichiarare l'inadempimento dell'opposto riguardo alle forniture e lavori non consegnate originarie o aggiuntive (tutte le placche e parte dei punti luce) e alla fornitura e installazione della caldaia concordata di 30 kw e installata di 6,9 kw e alle lavorazioni di ripristino della parete ammalorata in ragione del cattivo montaggio del sifone del lavabo del piano terra dell'abitazione; per l'effetto, condannare l'opposto:
a rimuovere la caldaia installata per sostituirla con quella con caratteristiche idonee al riscaldamento e alla produzione di acqua calda per l'appartamento (come quella prevista in preventivo n. 89 del
12.7.2020);
a ripristinare le condizioni della parete quali erano prima delle infiltrazioni causate dalla non corretta installazione del sifone del lavabo del piano terra dell'abitazione;
a consegnare le placche nel numero corrispondente ai 70 punti luce di cui alla lavorazione originaria
(preventivo 82 fattura 183), e ai punti luce aggiuntivi, di cui alla fattura 75, nella misura consegnata e installata, inferiore alle 74 unità indicate nella stessa fattura;
ovvero, sempre in via di adempimento, a pagare per l'equivalente nella misura da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU, quanto necessario: per gli interventi di rimozione e sostituzione caldaia e adeguamento impianto di riscaldamento, comprensivo di smaltimento, opere edili e impiantistiche connesse fino a pieno ripristino dei luoghi;
per gli interventi di ripristino della parete rigonfiata e ingiallita del lavabo posto a piano terra dell'edificio; per l'acquisto di n. 70 placche di cui a preventivo n. 82 e fatture n. 76 e 183 e delle altre nel numero da accertarsi in riferimento alla fornitura aggiuntiva dei punti luce come da fattura n. 75 e nei limiti di quanto fornito e installato;
al pagamento dell'importo di Euro 7.000,00 o quell'altro importo maggiore o minore che sarà
determinato in corso di causa, anche a titolo equitativo, a titolo di risarcimento danni derivanti dal
6 disagio subito per il cattivo funzionamento della caldaia e dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda e per i conseguenti danni da disagio subiti;
Condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi di lite
La causa -previa concessione della provvisoria esecutorietà limitatamente alla somma non contestata pari ad E 1.550,22- è stata istruita tramite acquisizione della documentazione depositata dalle parti,
interrogatori formali, escussioni testimoniali e ctu e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
In diritto
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di nullità della citazione non risultando omessa né
assolutamente incerta l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, tenuto conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento sia all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione sia ai documenti allegati (nel caso di specie: preventivi) e rilevato che -nonostante la concisa enunciazione- il convenuto è stato posto in condizione di apprestare le proprie difese.
Ancora in via preliminare deve respingersi l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate da parte opponente con memoria ex art. 183.6 sub 1 cpc. Nel caso di specie, infatti, le domande ampliate da parte opposta in detto atto sono da qualificarsi quali emendatio libelli risultando modificato rispetto a quelle inizialmente proposte soltanto il petitum per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cassazione Sezioni Unite n. 12310/2015).
Inoltre, sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di decadenza dall'azione ex art 1667
cc.
Il contratto di appalto intercorso inter partes infatti prevede ex plurimis la fornitura e il posizionamento di “n. 70 placche standard in plastica non tenuta stagno” come da fattura n. 76
7 Nel caso di specie dall'accertamento effettuato dal CTU risulta lapalissiano come non siano state consegnate né posizionate le placche di cui al preventivo n. 82/2020.
Ebbene, "... le norme speciali in materia di appalto (articoli 1667, 1668, 1669 del Codice Civile)
integrano, ma non escludono, i principi generali sull'inadempimento contrattuale. Questi ultimi trovano applicazione quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali, ovvero quando l'appaltatore non esegue integralmente l'opera, si rifiuta di consegnarla o procede con ritardo.
Pertanto, in caso di contestazione della mancata ultimazione dell'opera, non è possibile applicare la disciplina della garanzia per vizi, che presuppone il totale compimento dell'opera stessa (cfr. Corte di
Cassazione n. 15502/2018 del 13-06-2018).
In ultimo deve respingersi la richiesta (reiterata con le note da ultimo depositate da parte opposta)
di acquisizione del certificato di agibilità poiché documento non influente ai fini del decidere.
Nel merito le domande formulate da parte attrice vanno accolte nei ristretti limiti di seguito evidenziati.
La ctu espletata in corso di causa ed i chiarimenti resi -esenti da vizi logico-giuridici con conclusioni,
dunque, pienamente condivisibili- hanno accertato che:
in relazione agli interventi eseguiti a favore della sig.ra dalla ditta Parte_1 [...]
sull'unità immobiliare sita a Campobello di Mazara nella via XX Settembre Parte_2
n.28/30, consistenti nella fornitura, installazione e messa in opera degli impianti elettrico, di riscaldamento, idrico, gas e di climatizzazione, dopo aver individuato le lavorazioni eseguite dall'impresa, stabilito le esatte quantità rilevate presso la suddetta abitazione e confrontato i prezzi unitari riportati nelle fatture con il Prezzario Regione Sicilia 2020 è stato possibile affermare che gli importi riportati nelle seguenti fatture: Fatt. n.183-EL del 28-11-2020, Fatt. n.26-EL del 13-02-2021,
Fatt. n.27-EL del 13-02-2021, Fatt. n.28-EL del 13-02-2021 (non azionate con decreto ingiuntivo nde)
8 Fatt. n.73- EL del 28- 06-2021, Fatt. n.74-EL del 28-06-2021, Fatt. n.75-EL del 28-06-2021 , Fatt. n.76-
EL del 28-06-2021, (poste alla base del decreto ingiuntivo per un totale di E 7.020,51 nde) sono corretti e congrui;
che le uniche anomalie riscontrate riguardano: − il prezzo della caldaia di euro 1073,60, che da preventivo doveva essere la mod. Semateck 4 Condensing 30kw S 30 kw R Parte_3
26,5 istantanea, mentre di fatto è stata installata una caldaia di minore potenza, la Parte_3
od. Semateck 24 S1 istantanea, avente da listino un prezzo inferiore rispetto alla prima;
− la
[...]
non presenza di n°70 PLACCHE STANDARD IN PLASTICA COLORE BIANCO riportate sia in preventivo che in fattura;
che la potenza termica necessaria per riscaldare in modo efficiente ed efficace l'immobile in oggetto dev'essere maggiore od uguale a 23,61 kW. Pertanto, sulla scorta dei suddetti calcoli è possibile affermare che la Caldaia Duval mod. Semateck 24 S1 istantanea, con la potenza Parte_3
nominale di riscaldamento di 6,00 – 18,3 kw, non è adeguata, in quanto sottodimensionata rispetto all'immobile ove l'impianto è stato installato e in relazione al numero di utenze e di radiatori collegati all'impianto stesso. Anche i radiatori in alcuni punti della casa risultano essere sottodimensionati;
che nel caso specifico è probabile che la caldaia sia andata in blocco per abbassamento di pressione dovuta alla presenza di perdite di acqua nelle tubature in corrispondenza delle centraline. Affinché la caldaia funzioni correttamente il livello di pressione deve attestarsi tra 1,5 e 2 bar;
che un'altra probabile causa che ha mandato in blocco la caldaia può essere stata la canna fumaria precedentemente installata, in quanto permetteva l'ingresso delle acque meteoriche all'interno della caldaia stessa;
che visti i risultati del calcolo di dimensionamento della caldaia fatto in precedenza, la caldaia che più
soddisfa il fabbisogno dell'immobile ove l'impianto è stato installato in relazione al volume da
9 riscaldare ed in relazione al numero di utenze e di radiatori collegati all'impianto stesso, è ovviamente la caldaia od. Semateck 4 Condensing 30kw S30; Parte_3
che alla luce degli accertamenti eseguiti e di quanto asserito in precedenza l'unico intervento necessario per migliorare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento è la rimozione e sostituzione della caldaia esistente con una caldaia murale a condensazione delle medesime caratteristiche tecniche, ma di potenza pari o superiore a 30kW. L'intervento di rimozione,
smaltimento e sostituzione viene quantificato come segue:
1. Rimozione e smaltimento caldaia esistente: Euro 100,00; 2. Sostituzione di caldaia esistente compreso manodopera: Euro 2.500,00; per un totale di 2.600,00 euro oltre iva (10%);
che le spese necessarie per l'eliminazione dell'umidità di risalita e del danno riscontrato sono pari ad euro 1.000,00;
che le voci riportate in fattura riferite alla canna fumaria ed al circolatore sono le seguenti: −
PROLUNGA SCARICO FUMI MASCHIO FEMMINA LUNGHEZZA 100CM DIAM. 60/100 PER CALDAIE A
CONDENSAZIONE - 2 pz - COSTO: € 58,00; − CURVA A 90° ARIA/FUMI DIAMETRO 60/100 PER CALDAIE
A CONDENSAZIONE - 2 pz - COSTO: € 50,00; − COLLARI 100 COLORE BIANCO - Controparte_1
2 pz - COSTO: € 10,48; − CIRCOLATORE AGGIUNTO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
COLLOCATO NEL COLLETTORE LAVANDERIA € 170,00; − FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE
FILETTATTA E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE CIRCOLATORE € 90,00; Andando a sommare i singoli importi si ha euro 378,48 che sommata all'iva del 10% si ottiene un totale di 416,33
euro (cfr. integrazione alla ctu);
Quanto all'importo dovuto mentre parte opposta ha provato l'esecuzione delle opere di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo (cfr. verbale audizione teste con eccezione di quanto Tes_1
appresso si dirà per le placche) non vi è invece prova della duplicazione di costi come dedotta da
10 parte opponente rispetto ai lavori commissionati (cfr. escussioni dei testi ammessi e produzione documentale di parte opposta).
Va dunque comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna:
-della parte opposta in favore di parte opponente:
alla rimozione, allo smaltimento e alla dismissione della caldaia installata nell'immobile oggetto del giudizio ed alla sostituzione della stessa con quella di marca e modello previsti nel preventivo n. 89 del 12.7.2020 (oppure, ove quest'ultima non fosse più in commercio, con caldaia avente le medesime caratteristiche e potenza di quella indicata in detto preventivo);
al ripristino delle condizioni della parete quali erano prima delle infiltrazioni causate dalla non corretta installazione del sifone del lavabo del piano terra dell'abitazione mediante l'esecuzione degli interventi indicati nella relazione di CTU a pag. 17;
alla consegna delle placche nel numero corrispondente ai 70 punti luce di cui al preventivo 82
del 9.7.2020;
della parte opponente in favore di parte opposta al pagamento della somma di € 4.553,46 data dalla differenza tra il totale ingiunto (€ 7.020,51) detratte le seguenti somme: € 416,33 ed € 500,50 (in considerazione della inutilità dell'intervento “correttivo” inerente il circolatore posto in essere da ed € 1.550,22, versati dalla in esecuzione dell'ordinanza con cui è stata Parte_2 Pt_1
disposta la provvisoria esecutorietà per il quantum da ella non contestato (precisando che all'importo sopra calcolato di E 4.553,46 vanno aggiunti gli interessi dalla data della domanda al soddisfo).
Quanto alle ulteriori domande formulate da parte opponente (ribadito ove occorra il rigetto dell'istanza inerente l'eliminazione delle “perdite” delle centraline di cui all'impianto elettrico poichè
tardivamente proposta -cfr. ordinanza del 26.10.2024) occorre pure rigettare quella (generica) di
11 risarcimento danni (per E 7.000) poiché non supportata da alcun idoneo riscontro probatorio
(precisando che la on ha articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo). Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e -ad esito della disposta revoca del decreto ingiuntivo oltre che in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività posta in essere- si liquidano al minimo ex D.M. n. 55/14 in complessivi E 1.278 (di cui € 213 per Fase Studio,
€ 213 per Fase introduttiva, € 426 per Fase Istruttoria/Trattazione ed € 426 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori di legge -ove dovuti- e oltre spese per cu, marca e notifiche.
Le spese di ctu -liquidate come da separato provvedimento- vanno poste in solido a carico dell'opponente e dell'opposta, ciò anche in considerazione dell'avvenuto accertamento di elementi di interesse di entrambe le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 855/2021 reso dal Tribunale di Marsala il 22.12.2021;
-condanna parte opposta in favore di parte opponente:
alla rimozione, allo smaltimento e alla dismissione della caldaia installata nell'immobile oggetto del giudizio ed alla sostituzione della stessa con quella di marca e modello previsti nel preventivo n. 89 del 12.7.2020 (oppure, ove quest'ultima non fosse più in commercio, con caldaia avente le medesime caratteristiche e potenza di quella indicata in detto preventivo);
12 al ripristino delle condizioni della parete quali erano prima delle infiltrazioni causate dalla non corretta installazione del sifone del lavabo del piano terra dell'abitazione mediante l'esecuzione degli interventi indicati nella relazione di CTU a pag. 17;
alla consegna delle placche nel numero corrispondente ai 70 punti luce di cui al preventivo 82
del 9.7.2020;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.553,46 data dalla differenza tra il totale ingiunto (€ 7.020,51) detratti i seguenti importi: € 416,33 ed € 500,50 (in considerazione della inutilità dell'intervento “correttivo” inerente il circolatore posto in essere da ed € 1.550,22, versati dalla in esecuzione dell'ordinanza con cui è stata Parte_2 Pt_1
disposta la provvisoria esecutorietà per il quantum da ella non (precisando che all'importo sopra calcolato di E 4.553,46 vanno aggiunti gli interessi dalla data della domanda al soddisfo);
condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di E 1.278 per compensi (di cui € 213 per Fase Studio, € 213 per Fase introduttiva, € 426 per Fase
Istruttoria/Trattazione ed € 426 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori di legge -ove dovuti- e oltre spese per cu, marca e notifiche.
Spese della ctu come da separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Marsala, 9/07/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
13
[...] indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento e di Euro 540,00 per compensi di avvocato, di Euro 145,50 per spese vive, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Domanda riconvenzionale E 7.000,00
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
N. RGC 371 - 2022 vertente tra con l'Avv. MUSSO e con l'Avv. Bellia Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
con l'Avv. FIRENZE GIOVANNI Parte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
IN FATTO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo Parte_2
di €. 7.020,51 nei confronti della sig.ra er lavori di realizzazione, fornitura Parte_1
ed installazione di Impianti termici, idrici, elettrici ed elettronici effettuati presso l'abitazione appartenente alla debitrice e sita nella via XX Settembre di Campobello di Mazara, e ciò a fronte della somma totale di €. 23.024,42. Il Tribunale di Marsala, accogliendo il ricorso, ha emesso il relativo
1 decreto ingiuntivo oggi opposto condannando la sig.ra al pagamento dell'ulteriore somma Pt_1
di €. 540,00 per compensi ed €. 145,50 per spese del procedimento monitorio, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Con atto di citazione notificato il 10.02.2022 la sig.ra ha proposto opposizione ed ha Pt_1
dedotto:
- che la somma dovuta ammonta ad €. 1.550,22 e non anche a quella indicata in ricorso;
- che alcuni lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte ed altri non sarebbero stati consegnati;
- che alcuni importi farebbero riferimento ad una duplicazione di voci ed alcune forniture sarebbero a carico della ditta creditrice;
- che alcuni lavori sarebbero stati effettuati in maniera difforme rispetto a quanto concordato e che l'opposta avrebbe provocato danni all'immobile.
Ha concluso chiedendo: revocare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare quale titolare Parte_2
della ditta di alla corretta esecuzione e fornitura di quanto allo stesso Parte_2 Parte_2
appaltato, o al risarcimento per equivalente;
condannare quale titolare della ditta Parte_2 [...]
di al risarcimento dei danni tutti da lui causati e, quindi, al pagamento Pt_2 Parte_2
dell'importo di Euro 7.000,00, ovvero a quell'altro importo maggiore o minore accertato in corso di causa.
Si è costituita parte opposta con comparsa responsiva deducendo -la nullità della citazione per genericità della stessa;
la decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 1667 cc;
l'infondatezza delle difese rappresentate dall'opponente e chiedendo: preliminarmente e per le motivazioni meglio specificate in narrativa dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 co. 3 n. 4) c.p.c….. in subordine e nel merito, ma senza rinuncia dalle
2 superiori eccezioni preliminari, dichiarando preliminarmente la decadenza dell'azione ex art. 1667 c.c.
formulata dall'opponente per mancanza di denunzia dei vizi e/o delle difformità nei termini di legge,
rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra , pretestuosa ed infondata in Parte_1
fatto e in diritto e con essa anche la domanda riconvenzionale formulata con l'atto introduttivo del giudizio, perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova. Per l'effetto, confermando il d.i. oggi opposto, condannare al pagamento della somma di €. 7.020,51 per sorte Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria sino a saldo nonché alle spese e ai compensi professionali per la fase monitoria liquidate dal Tribunale in ulteriori €. 685,50 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa
come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente procedimento
Con la memoria ex art. 183.6 sub 1 cpc parte opponente ha precisato le proprie domande chiedendo:
accertare e dichiarare che le forniture, le installazioni e le lavorazioni da effettuarsi presso l'abitazione dell'opponente di cui ai preventivi n. 82, 84, 85, 86, 87, 89 e 90 sono state concordate con l'opposto per un totale di Euro 17.554,13;
accertare e dichiarare che alla data di proposizione del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, e fino a pagamento a seguito di ordinanza di provvisoria esecutorietà, l'opponente aveva pagato quanto concordato con i preventivi/contratti n. 82, 84, 85, 86, 87, 89 e 90;
accertare e dichiarare che i lavori e le forniture per la climatizzazione dell'abitazione dell'opponente di cui al preventivo n. 87 dell'11.7.2020, sono stati pagati dall'opponente a consuntivo a fronte della fattura n. 28 del 13.2.2021 di Euro 1.176,18 (Euro 1.069,25 in preventivo);
accertare e dichiarare che i lavori e forniture relative all'impianto del gas dell'abitazione dell'opponente di cui al preventivo n. 86 dell'11.7.2020, sono stati pagati dall'opponente a consuntivo a fronte della fattura n. 27 del 13.2.2021 di Euro 560,10 (Euro 509,18 in preventivo)
3 accertare e dichiarare che la fornitura e l'installazione di caldaia di 30 kw di cui a preventivo n. 89 del
12.7.2020, e la fornitura e l'installazione di radiatori nell'abitazione dell'opponente, di cui a preventivo n. 90 del 12.7.2020, sono state pagate dall'opponente a consuntivo a fronte della fattura n. 26 del
13.2.2021 di Euro 5.797,63 (complessivi Euro 5.955,82 in preventivo);
accertare e dichiarare che le forniture e le installazioni indicate nella fattura n. 76 sono le medesime di quelle indicate nei preventivi n. 82, 84 e 85 e che consistono nelle forniture e nelle lavorazioni come eseguite dall'opposto e che sono state pagate a fronte della fattura n. 183 e a fronte dell'ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che riguardo al preventivo n. 82 prima voce l'opposto è rimasto del tutto inadempiente alla fornitura e all'installazione di n. 70 placche standard in plastica colore bianco accessorie delle cassette portafrutti forniti e installati dall'opposto in esecuzione del relativo contratto e, quindi l'inadempimento dell'opposto alle obbligazioni assunte o l'indebita pretesa riguardo a quanto non fornito;
accertare e dichiarare che le forniture e le installazioni tutte indicate nella fattura n. 74 sono state concordate tra le parti in causa per il prezzo di Euro 600,00; accertare e dichiarare che le forniture,
con le relative installazioni, indicate nella prima voce della fattura n. 75 sono state parzialmente fornite riguardo ai punti luce e non fornite riguardo alle placche indicati e, quindi l'inadempimento dell'opposto alle obbligazioni assunte in corso dei lavori o l'indebita pretesa riguardo a quanto non fornito;
accertare e dichiarare che l'opposto ha fornito e installato caldaia di 6,9 kw in luogo di quella concordata di 30 kw e che la stessa è risultata sottodimensionata e che ciò ha causato cattivo funzionamento suo e dell'impianto nella produzione di acqua calda e di calore per riscaldamento;
accertare e dichiarare che l'opposto non ha mai formalmente consegnato i lavori all'opponente, che l'opposto ha occultato, almeno fino alla data di pagamento della fattura n. 26 del 13.2.2021 avvenuto
4 il 16.2.2021 e mai ricevuta prima del pagamento stesso, la diversa fornitura di caldaia, che l'opponente ha preso contezza delle forniture e delle lavorazioni solo in data 17.3.2021, allorquando si trasferì con la famiglia nell'immobile ristrutturato, e che l'opposto, su richiesta dell'opponente del
14, 15 e 16 aprile 2021 riguardante il malfunzionamento della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, intervenne nei giorni iniziali della settimana successiva a rimedio e assumendo l'obbligo di emenda dell'opera per il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e della caldaia che aveva fornito, installando un motore/circolatore esterno di cui a fattura n. 75 voci da 2 a 6, e, che il malfunzionamento della caldaia non è stato risolto;
accertare e dichiarare che il guasto al circolatore interno della caldaia di cui alla fattura n. 73 sostituito in data 18.06.2021 è derivato dal sottodimensionamento della stessa;
accertare e dichiarare che il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento ha causato e causa disagi e costi all'opponente e alla sua famiglia;
accertare e dichiarare che i costi di fornitura e installazione del motore/circolatore esterno di cui a fattura 75 e del circolatore interno di cui a fattura 73 restano a carico dell'opposto per operatività della garanzia dell'appaltatore che lo stesso deve assicurare o, in subordine, che i costi per il circolatore esterno devono essere sopportati dalla casa produttrice della macchina per garanzia del produttore;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente per le fatture n.73, 74, 75 e 76;
accertare e dichiarare la riduzione di quanto previsto in fattura n. 75 rispetto ai punti luce consegnati e installati;
accertare e dichiarare la riduzione di quanto previsto in fattura n. 74 da Euro 1.953,95 a
Euro 600,00;
revocare quindi il decreto ingiuntivo opposto,
rigettare tutte le domande avversarie;
in via riconvenzionale,
5 accertare e dichiarare l'inadempimento dell'opposto riguardo alle forniture e lavori non consegnate originarie o aggiuntive (tutte le placche e parte dei punti luce) e alla fornitura e installazione della caldaia concordata di 30 kw e installata di 6,9 kw e alle lavorazioni di ripristino della parete ammalorata in ragione del cattivo montaggio del sifone del lavabo del piano terra dell'abitazione; per l'effetto, condannare l'opposto:
a rimuovere la caldaia installata per sostituirla con quella con caratteristiche idonee al riscaldamento e alla produzione di acqua calda per l'appartamento (come quella prevista in preventivo n. 89 del
12.7.2020);
a ripristinare le condizioni della parete quali erano prima delle infiltrazioni causate dalla non corretta installazione del sifone del lavabo del piano terra dell'abitazione;
a consegnare le placche nel numero corrispondente ai 70 punti luce di cui alla lavorazione originaria
(preventivo 82 fattura 183), e ai punti luce aggiuntivi, di cui alla fattura 75, nella misura consegnata e installata, inferiore alle 74 unità indicate nella stessa fattura;
ovvero, sempre in via di adempimento, a pagare per l'equivalente nella misura da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di CTU, quanto necessario: per gli interventi di rimozione e sostituzione caldaia e adeguamento impianto di riscaldamento, comprensivo di smaltimento, opere edili e impiantistiche connesse fino a pieno ripristino dei luoghi;
per gli interventi di ripristino della parete rigonfiata e ingiallita del lavabo posto a piano terra dell'edificio; per l'acquisto di n. 70 placche di cui a preventivo n. 82 e fatture n. 76 e 183 e delle altre nel numero da accertarsi in riferimento alla fornitura aggiuntiva dei punti luce come da fattura n. 75 e nei limiti di quanto fornito e installato;
al pagamento dell'importo di Euro 7.000,00 o quell'altro importo maggiore o minore che sarà
determinato in corso di causa, anche a titolo equitativo, a titolo di risarcimento danni derivanti dal
6 disagio subito per il cattivo funzionamento della caldaia e dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda e per i conseguenti danni da disagio subiti;
Condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi di lite
La causa -previa concessione della provvisoria esecutorietà limitatamente alla somma non contestata pari ad E 1.550,22- è stata istruita tramite acquisizione della documentazione depositata dalle parti,
interrogatori formali, escussioni testimoniali e ctu e successivamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
In diritto
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di nullità della citazione non risultando omessa né
assolutamente incerta l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, tenuto conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento sia all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione sia ai documenti allegati (nel caso di specie: preventivi) e rilevato che -nonostante la concisa enunciazione- il convenuto è stato posto in condizione di apprestare le proprie difese.
Ancora in via preliminare deve respingersi l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate da parte opponente con memoria ex art. 183.6 sub 1 cpc. Nel caso di specie, infatti, le domande ampliate da parte opposta in detto atto sono da qualificarsi quali emendatio libelli risultando modificato rispetto a quelle inizialmente proposte soltanto il petitum per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cassazione Sezioni Unite n. 12310/2015).
Inoltre, sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di decadenza dall'azione ex art 1667
cc.
Il contratto di appalto intercorso inter partes infatti prevede ex plurimis la fornitura e il posizionamento di “n. 70 placche standard in plastica non tenuta stagno” come da fattura n. 76
7 Nel caso di specie dall'accertamento effettuato dal CTU risulta lapalissiano come non siano state consegnate né posizionate le placche di cui al preventivo n. 82/2020.
Ebbene, "... le norme speciali in materia di appalto (articoli 1667, 1668, 1669 del Codice Civile)
integrano, ma non escludono, i principi generali sull'inadempimento contrattuale. Questi ultimi trovano applicazione quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali, ovvero quando l'appaltatore non esegue integralmente l'opera, si rifiuta di consegnarla o procede con ritardo.
Pertanto, in caso di contestazione della mancata ultimazione dell'opera, non è possibile applicare la disciplina della garanzia per vizi, che presuppone il totale compimento dell'opera stessa (cfr. Corte di
Cassazione n. 15502/2018 del 13-06-2018).
In ultimo deve respingersi la richiesta (reiterata con le note da ultimo depositate da parte opposta)
di acquisizione del certificato di agibilità poiché documento non influente ai fini del decidere.
Nel merito le domande formulate da parte attrice vanno accolte nei ristretti limiti di seguito evidenziati.
La ctu espletata in corso di causa ed i chiarimenti resi -esenti da vizi logico-giuridici con conclusioni,
dunque, pienamente condivisibili- hanno accertato che:
in relazione agli interventi eseguiti a favore della sig.ra dalla ditta Parte_1 [...]
sull'unità immobiliare sita a Campobello di Mazara nella via XX Settembre Parte_2
n.28/30, consistenti nella fornitura, installazione e messa in opera degli impianti elettrico, di riscaldamento, idrico, gas e di climatizzazione, dopo aver individuato le lavorazioni eseguite dall'impresa, stabilito le esatte quantità rilevate presso la suddetta abitazione e confrontato i prezzi unitari riportati nelle fatture con il Prezzario Regione Sicilia 2020 è stato possibile affermare che gli importi riportati nelle seguenti fatture: Fatt. n.183-EL del 28-11-2020, Fatt. n.26-EL del 13-02-2021,
Fatt. n.27-EL del 13-02-2021, Fatt. n.28-EL del 13-02-2021 (non azionate con decreto ingiuntivo nde)
8 Fatt. n.73- EL del 28- 06-2021, Fatt. n.74-EL del 28-06-2021, Fatt. n.75-EL del 28-06-2021 , Fatt. n.76-
EL del 28-06-2021, (poste alla base del decreto ingiuntivo per un totale di E 7.020,51 nde) sono corretti e congrui;
che le uniche anomalie riscontrate riguardano: − il prezzo della caldaia di euro 1073,60, che da preventivo doveva essere la mod. Semateck 4 Condensing 30kw S 30 kw R Parte_3
26,5 istantanea, mentre di fatto è stata installata una caldaia di minore potenza, la Parte_3
od. Semateck 24 S1 istantanea, avente da listino un prezzo inferiore rispetto alla prima;
− la
[...]
non presenza di n°70 PLACCHE STANDARD IN PLASTICA COLORE BIANCO riportate sia in preventivo che in fattura;
che la potenza termica necessaria per riscaldare in modo efficiente ed efficace l'immobile in oggetto dev'essere maggiore od uguale a 23,61 kW. Pertanto, sulla scorta dei suddetti calcoli è possibile affermare che la Caldaia Duval mod. Semateck 24 S1 istantanea, con la potenza Parte_3
nominale di riscaldamento di 6,00 – 18,3 kw, non è adeguata, in quanto sottodimensionata rispetto all'immobile ove l'impianto è stato installato e in relazione al numero di utenze e di radiatori collegati all'impianto stesso. Anche i radiatori in alcuni punti della casa risultano essere sottodimensionati;
che nel caso specifico è probabile che la caldaia sia andata in blocco per abbassamento di pressione dovuta alla presenza di perdite di acqua nelle tubature in corrispondenza delle centraline. Affinché la caldaia funzioni correttamente il livello di pressione deve attestarsi tra 1,5 e 2 bar;
che un'altra probabile causa che ha mandato in blocco la caldaia può essere stata la canna fumaria precedentemente installata, in quanto permetteva l'ingresso delle acque meteoriche all'interno della caldaia stessa;
che visti i risultati del calcolo di dimensionamento della caldaia fatto in precedenza, la caldaia che più
soddisfa il fabbisogno dell'immobile ove l'impianto è stato installato in relazione al volume da
9 riscaldare ed in relazione al numero di utenze e di radiatori collegati all'impianto stesso, è ovviamente la caldaia od. Semateck 4 Condensing 30kw S30; Parte_3
che alla luce degli accertamenti eseguiti e di quanto asserito in precedenza l'unico intervento necessario per migliorare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento è la rimozione e sostituzione della caldaia esistente con una caldaia murale a condensazione delle medesime caratteristiche tecniche, ma di potenza pari o superiore a 30kW. L'intervento di rimozione,
smaltimento e sostituzione viene quantificato come segue:
1. Rimozione e smaltimento caldaia esistente: Euro 100,00; 2. Sostituzione di caldaia esistente compreso manodopera: Euro 2.500,00; per un totale di 2.600,00 euro oltre iva (10%);
che le spese necessarie per l'eliminazione dell'umidità di risalita e del danno riscontrato sono pari ad euro 1.000,00;
che le voci riportate in fattura riferite alla canna fumaria ed al circolatore sono le seguenti: −
PROLUNGA SCARICO FUMI MASCHIO FEMMINA LUNGHEZZA 100CM DIAM. 60/100 PER CALDAIE A
CONDENSAZIONE - 2 pz - COSTO: € 58,00; − CURVA A 90° ARIA/FUMI DIAMETRO 60/100 PER CALDAIE
A CONDENSAZIONE - 2 pz - COSTO: € 50,00; − COLLARI 100 COLORE BIANCO - Controparte_1
2 pz - COSTO: € 10,48; − CIRCOLATORE AGGIUNTO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
COLLOCATO NEL COLLETTORE LAVANDERIA € 170,00; − FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE
FILETTATTA E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE CIRCOLATORE € 90,00; Andando a sommare i singoli importi si ha euro 378,48 che sommata all'iva del 10% si ottiene un totale di 416,33
euro (cfr. integrazione alla ctu);
Quanto all'importo dovuto mentre parte opposta ha provato l'esecuzione delle opere di cui alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo (cfr. verbale audizione teste con eccezione di quanto Tes_1
appresso si dirà per le placche) non vi è invece prova della duplicazione di costi come dedotta da
10 parte opponente rispetto ai lavori commissionati (cfr. escussioni dei testi ammessi e produzione documentale di parte opposta).
Va dunque comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna:
-della parte opposta in favore di parte opponente:
alla rimozione, allo smaltimento e alla dismissione della caldaia installata nell'immobile oggetto del giudizio ed alla sostituzione della stessa con quella di marca e modello previsti nel preventivo n. 89 del 12.7.2020 (oppure, ove quest'ultima non fosse più in commercio, con caldaia avente le medesime caratteristiche e potenza di quella indicata in detto preventivo);
al ripristino delle condizioni della parete quali erano prima delle infiltrazioni causate dalla non corretta installazione del sifone del lavabo del piano terra dell'abitazione mediante l'esecuzione degli interventi indicati nella relazione di CTU a pag. 17;
alla consegna delle placche nel numero corrispondente ai 70 punti luce di cui al preventivo 82
del 9.7.2020;
della parte opponente in favore di parte opposta al pagamento della somma di € 4.553,46 data dalla differenza tra il totale ingiunto (€ 7.020,51) detratte le seguenti somme: € 416,33 ed € 500,50 (in considerazione della inutilità dell'intervento “correttivo” inerente il circolatore posto in essere da ed € 1.550,22, versati dalla in esecuzione dell'ordinanza con cui è stata Parte_2 Pt_1
disposta la provvisoria esecutorietà per il quantum da ella non contestato (precisando che all'importo sopra calcolato di E 4.553,46 vanno aggiunti gli interessi dalla data della domanda al soddisfo).
Quanto alle ulteriori domande formulate da parte opponente (ribadito ove occorra il rigetto dell'istanza inerente l'eliminazione delle “perdite” delle centraline di cui all'impianto elettrico poichè
tardivamente proposta -cfr. ordinanza del 26.10.2024) occorre pure rigettare quella (generica) di
11 risarcimento danni (per E 7.000) poiché non supportata da alcun idoneo riscontro probatorio
(precisando che la on ha articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo). Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e -ad esito della disposta revoca del decreto ingiuntivo oltre che in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività posta in essere- si liquidano al minimo ex D.M. n. 55/14 in complessivi E 1.278 (di cui € 213 per Fase Studio,
€ 213 per Fase introduttiva, € 426 per Fase Istruttoria/Trattazione ed € 426 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori di legge -ove dovuti- e oltre spese per cu, marca e notifiche.
Le spese di ctu -liquidate come da separato provvedimento- vanno poste in solido a carico dell'opponente e dell'opposta, ciò anche in considerazione dell'avvenuto accertamento di elementi di interesse di entrambe le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 855/2021 reso dal Tribunale di Marsala il 22.12.2021;
-condanna parte opposta in favore di parte opponente:
alla rimozione, allo smaltimento e alla dismissione della caldaia installata nell'immobile oggetto del giudizio ed alla sostituzione della stessa con quella di marca e modello previsti nel preventivo n. 89 del 12.7.2020 (oppure, ove quest'ultima non fosse più in commercio, con caldaia avente le medesime caratteristiche e potenza di quella indicata in detto preventivo);
12 al ripristino delle condizioni della parete quali erano prima delle infiltrazioni causate dalla non corretta installazione del sifone del lavabo del piano terra dell'abitazione mediante l'esecuzione degli interventi indicati nella relazione di CTU a pag. 17;
alla consegna delle placche nel numero corrispondente ai 70 punti luce di cui al preventivo 82
del 9.7.2020;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 4.553,46 data dalla differenza tra il totale ingiunto (€ 7.020,51) detratti i seguenti importi: € 416,33 ed € 500,50 (in considerazione della inutilità dell'intervento “correttivo” inerente il circolatore posto in essere da ed € 1.550,22, versati dalla in esecuzione dell'ordinanza con cui è stata Parte_2 Pt_1
disposta la provvisoria esecutorietà per il quantum da ella non (precisando che all'importo sopra calcolato di E 4.553,46 vanno aggiunti gli interessi dalla data della domanda al soddisfo);
condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di E 1.278 per compensi (di cui € 213 per Fase Studio, € 213 per Fase introduttiva, € 426 per Fase
Istruttoria/Trattazione ed € 426 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori di legge -ove dovuti- e oltre spese per cu, marca e notifiche.
Spese della ctu come da separato decreto a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Marsala, 9/07/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
13