Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1978, n. 863
Articolo 3
Versione
24 gennaio 1979
Art. 4.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante nel 1978 dall'attuazione del precedente articolo 3, primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 gennaio 1979