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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino - Piazza De Gasperi 03043 Cassino FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120140058642000 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720239118826432000 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2025 depositato il
26/02/2025
Richieste delle parti:
Il Ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese.
Il Resistente ha chiesto di dichiarare inammissibile la proposta opposizione per difetto di giurisdizione e per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nata a [...] il [...], residente in [...], Indirizzo_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone e contro il Comune di Cassino avverso l'intimazione di pagamento n. 097202391188264 32000, notificata il 22/11/2023, relativa alla cartella n.
09720120140058642000 emessa da Comune di Cassino – Polizia Urbana, notificata il 12/06/2012, di complessive € 69,35, così determinate: € 56,78 per Contravvenzione Codice della Strada;
€ 8,44 per recupero spese;
€ 4,13 per diritti di notifica, relativa all'anno 2007.
Deduceva di essere venuta a conoscenza del suddetto atto impugnato soltanto in data 22/11/2023 allorquando gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 097 2023 91188264 32 000 da parte della
Agenzia delle Entrate-Riscossione ed eccepiva vizio di decadenza, prescrizione del diritto a causa della mancanza di notifica dell'atto propedeutico, ed, in ogni caso, per intervenuta prescrizione dei relativi diritti di credito ed in ogni caso, anche qualora le cartelle risultassero validamente notificate, sosteneva che i relativi diritti di credito non erano dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva, quindi, in integrale accoglimento del ricorso l'annullamento della cartella di pagamento emessa dal Comune di Cassino, Polizia Urbana e dell'intimazione di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 22 novembre 2023, con vittoria di spese. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando le deduzioni, le eccezioni e le domande tutte, svolte dalla parte ricorrente, preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione del Giudice adito ex art. 2 DLGS 546/92 in relazione alle entrate non aventi natura tributaria, appartenenti alla giurisdizione tributaria, come nel caso delle sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura ex L. 689/81 ovvero delle somme dovute ai Comuni ai sensi della L. 689/81.
Nel caso di specie i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09720120140058642000 notificata in data
12/06/2012, erano tutti riferiti a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ex lege 689/81, sì che il ricorso va dichiarato inammissibile e, comunque, tardivamente proposto in violazione del termine perentorio di legge stabilito dall'art. 21 D. Lgs 546/92, essendo stata notificata l'Intimazione di pagamnento in data 18 gennaio 2024 a seguito di notifica avvenuta in data 06/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art.2 del dlgs 546/92 per tutte le entrate non aventi natura tributaria vi è carenza di giurisdizione della Giustizia Tributaria, come nel caso di specie, in quanto il ricorso proposto attiene a sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada. L'impugnazione andava, infatti, presentata innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
La Corte Costituzionale con sntenza n.36 del 2006 ha ribadito, orbene, con riferimento al rapporto tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria che la giurisdizione tributaria, “deve ritenersi imprescindibilmente collegata”alla “natura tributaria del rapporto” e non può essere ancorata “al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione”.
In ossequio a tale principio enunciato dalla Corte Costituzionale anche nelle successive pronunzie n. 64 e
130, la Corte di Cassazione ha espresso il proprio orientamento affermando che il giudice tributario potrà conoscere delle relative controversie in quanto le stesse siano attinenti ad una pretesa tributaria in considerazione del necessario collegamento alla natura tributaria del rapporto.(cfr. Cass., S.U. 5 giugno
2008, n. 14831).
Quanto ai crediti non aventi natura tributaria non può essere individuata nella giurisdizione tributaria quella competente a conoscere e decidere sull'impugnazione avente ad ogetto, come nel caso di specie, sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada.
L'ambito della giurisdizione tributaria deve infatti essere circoscritto alle controversie relative ai tributi di ogni genere, comprese quelle relative alle imposte catastali, canoni comunali e sanzioni amministrative legate a violazione di norme tributarie e ad atti finanziari, escluse quelle relative alle violazioni del codice della strada.
In considerazione della natura delle questioni trattate, relative ad interpretazione di legge, e della modesta entità del valore della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso: Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino - Piazza De Gasperi 03043 Cassino FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120140058642000 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720239118826432000 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2025 depositato il
26/02/2025
Richieste delle parti:
Il Ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento con vittoria di spese.
Il Resistente ha chiesto di dichiarare inammissibile la proposta opposizione per difetto di giurisdizione e per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nata a [...] il [...], residente in [...], Indirizzo_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone e contro il Comune di Cassino avverso l'intimazione di pagamento n. 097202391188264 32000, notificata il 22/11/2023, relativa alla cartella n.
09720120140058642000 emessa da Comune di Cassino – Polizia Urbana, notificata il 12/06/2012, di complessive € 69,35, così determinate: € 56,78 per Contravvenzione Codice della Strada;
€ 8,44 per recupero spese;
€ 4,13 per diritti di notifica, relativa all'anno 2007.
Deduceva di essere venuta a conoscenza del suddetto atto impugnato soltanto in data 22/11/2023 allorquando gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 097 2023 91188264 32 000 da parte della
Agenzia delle Entrate-Riscossione ed eccepiva vizio di decadenza, prescrizione del diritto a causa della mancanza di notifica dell'atto propedeutico, ed, in ogni caso, per intervenuta prescrizione dei relativi diritti di credito ed in ogni caso, anche qualora le cartelle risultassero validamente notificate, sosteneva che i relativi diritti di credito non erano dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Chiedeva, quindi, in integrale accoglimento del ricorso l'annullamento della cartella di pagamento emessa dal Comune di Cassino, Polizia Urbana e dell'intimazione di pagamento notificatagli dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 22 novembre 2023, con vittoria di spese. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando le deduzioni, le eccezioni e le domande tutte, svolte dalla parte ricorrente, preliminarmente eccependo la carenza di giurisdizione del Giudice adito ex art. 2 DLGS 546/92 in relazione alle entrate non aventi natura tributaria, appartenenti alla giurisdizione tributaria, come nel caso delle sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura ex L. 689/81 ovvero delle somme dovute ai Comuni ai sensi della L. 689/81.
Nel caso di specie i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09720120140058642000 notificata in data
12/06/2012, erano tutti riferiti a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ex lege 689/81, sì che il ricorso va dichiarato inammissibile e, comunque, tardivamente proposto in violazione del termine perentorio di legge stabilito dall'art. 21 D. Lgs 546/92, essendo stata notificata l'Intimazione di pagamnento in data 18 gennaio 2024 a seguito di notifica avvenuta in data 06/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art.2 del dlgs 546/92 per tutte le entrate non aventi natura tributaria vi è carenza di giurisdizione della Giustizia Tributaria, come nel caso di specie, in quanto il ricorso proposto attiene a sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada. L'impugnazione andava, infatti, presentata innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
La Corte Costituzionale con sntenza n.36 del 2006 ha ribadito, orbene, con riferimento al rapporto tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria che la giurisdizione tributaria, “deve ritenersi imprescindibilmente collegata”alla “natura tributaria del rapporto” e non può essere ancorata “al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione”.
In ossequio a tale principio enunciato dalla Corte Costituzionale anche nelle successive pronunzie n. 64 e
130, la Corte di Cassazione ha espresso il proprio orientamento affermando che il giudice tributario potrà conoscere delle relative controversie in quanto le stesse siano attinenti ad una pretesa tributaria in considerazione del necessario collegamento alla natura tributaria del rapporto.(cfr. Cass., S.U. 5 giugno
2008, n. 14831).
Quanto ai crediti non aventi natura tributaria non può essere individuata nella giurisdizione tributaria quella competente a conoscere e decidere sull'impugnazione avente ad ogetto, come nel caso di specie, sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada.
L'ambito della giurisdizione tributaria deve infatti essere circoscritto alle controversie relative ai tributi di ogni genere, comprese quelle relative alle imposte catastali, canoni comunali e sanzioni amministrative legate a violazione di norme tributarie e ad atti finanziari, escluse quelle relative alle violazioni del codice della strada.
In considerazione della natura delle questioni trattate, relative ad interpretazione di legge, e della modesta entità del valore della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso: Spese compensate.