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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il provvedimento del 18.1.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(CF: rappresentata e difesa, giusto man- Parte_1 P.IVA_1
dato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Marcello Di Matteo
( ) presso il cui studio in Vallo della Lucania, alla Via G. C.F._1
Frate 7, elett.te domicilia.
OPPONENTE
E
partita iva , elettivamente domiciliata in Napoli, CP_1 P.IVA_2
alla Via G. Carducci, 42 presso lo Studio degli avvocati Luigi Pacileo, codice fi-
scale e Bruno Pacileo, codice fiscale C.F._2 [...]
, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione.
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OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.852 portata dalla fattura n. 21672 del 15 febbraio 2023, con scadenza 6 marzo 2023 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
L'opponente ha dedotto che: all'atto della richiesta di d.i. il credito vantato non era scaduto;
il rapporto tra le parti è cessato in data 31.7.2020 senza alcuna pendenza;
la ricostruzione postuma dei consumi, effettuata unilateralmente ex adverso in epoca successiva alla sostituzione del misuratore, non è opponibile al deducente;
in ogni caso é spirato il termine di prescrizione biennale introdotto dalla
L.205\2017 atteso che trattasi di maggiori consumi relativi al periodo agosto
2018-luglio 2020;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che: la fattura n. 21672/2023 di € 27.852,14, oggetto di ingiunzione, non attiene ai consumi ordinari ma a consumi ricalcolati dal distributore in ragione della verifi-
ca n. 38915102 del 03/12/2022, eseguita da quest'ultimo presso il punto di forni-
tura POD IT001E80009095, intestato alla , durante la quale, Parte_1
veniva rilevato il “Prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal
17/01/2018 al 31/08/2020 effettuato attraverso manomissione degli apparati di misura con le modalità meglio specificate nel verbale allegato”; secondo unanime giurisprudenza il requisito dell'esigibilità, pur se non presente al momento del deposito del ricorso, deve sussistere almeno alla scadenza del termine per l'opposizione (cfr. Cass. 19 novembre 1969, n. 3760; Cass., 14 no- vembre 1967, in Foro it., 1970, c. 65 ss);
il rapporto di fornitura di energia elettrica di cui al POD IT001E80009095, inte-
stato alla CF: è cessato con il fornitore, Parte_1 P.IVA_1 [...]
il 30.06.2021 ma la fattura posta dalla a supporto della Parte_2 CP_1
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pretesa monitoria è relativa ai consumi usufruiti dal cliente finale nel periodo agosto 2018-luglio 2020;
la prescrizione biennale, ex art. 1, co. 4, L. n. 205/2017 opera nei soli confronti degli utenti “domestici” e delle c.d. “microimprese”, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ovvero di quelle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato an-
nuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
l'opponente non ha fornito la prova del possesso dei requisiti dimensionali e pa- trimoniali atti a dimostrare l'appartenenza alla categoria delle microimprese;
la sostituzione del misuratore è avvenuta ad opera del distributore;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
Tanto premesso si osserva che il credito vantato era esigibile al momento della scadenza del termine per l'opposizione e tanto legittima la richiesta di pagamento in quanto l'opposizione a d.i. introduce, come è noto, un giudizio a cognizione ordinaria in cui va valutata la fondatezza della pretesa e non la mera ammissibili-
tà del d.i..
Il credito vantato riguarda forniture effettuate prima della cessazione del rapporto per cui la stessa risulta irrilevante.
L'eccezione di prescrizione del credito vantato va rigettata in quanto l'opponente invoca la prescrizione breve introdotta dalla normativa citata ma non ha provato,
come sarebbe stato suo onere, di possedere i requisiti necessari per poter essere considerata microimpresa e, quindi, fruire della prescrizione biennale.
La ricostruzione dei consumi è stata effettuata sulla base della manomissione del misuratore riscontrata dal distributore, manomissione che l'opponente non ha mai contestato né ha provveduto alla chiamata in causa del distributore suddetto.
Il verbale relativo alla manomissione del misuratore ha valore di atto pubblico essendo stato redatto da incaricati di pubblico servizio e, pertanto, fa fede fino a querela di falso.
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La sostituzione del contatore è irrilevante in quanto il credito riguarda consumi pregressi.
Le contestazioni sul ricalcolo, infine, sono del tutto generiche.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositi-
vo.
Non vi sono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n.
2158/23 proposta da nei confronti di con atto di ci- Parte_1 CP_1
tazione notificato il 6.3.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.261 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 10.2.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
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