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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5308 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5199/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5199 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
23.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ti Paola Angotti e Maria Mansi.
APPELLANTE
E
C.F. C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Simonetti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le ragioni sopra esposte, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattese, in riforma della Sentenza impugnata, in via pregiudiziale e preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e/o sospensione della Sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa, nel merito accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado che si trascrivono di seguito: “dichiarare nulla la delibera
20/07/2017 del Consiglio di Amministrazione della con la Controparte_2 quale è stato escluso dalla qualità di socio il Sig. Con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_1 del doppio grado di giudizio e accessori come per legge”.
2
L'appellata ha così concluso:
“Respingere l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa, nonchè
Preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello del Signor Parte_1
in quanto redatto in violazione di quanto sancito dall'art. 342 c.p.c. per tutte le motivazioni espresse in
[...] narrativa. Nel merito respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e confermare la statuizione di Primo Grado.
Vittoria di spese del presente grado di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Parte_1
” (d'ora in poi anche solo ), avente quale Controparte_2 CP_1
oggetto sociale l'edificazione di una serie di villette in località Formello, da assegnare, una volta realizzate, in proprietà ai soci, già prenotatari, chiedendo di dichiarare nulla la delibera del 20.7.2017 con cui il Consiglio di Amministrazione della cooperativa lo aveva escluso dalla qualità di socio.
Nella delibera era deliberato che era escluso «dalla qualifica di socio della Parte_1
Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2533 c.c. e art. 15 n. 2 dello statuto della Cooperativa,
per aver la S.V. posto in essere gravi inadempienze consistenti nel mancato frazionamento del mutuo
edilizio gravante sulla Cooperativa e nella mancata stipula notarile necessaria per l'assegnazione
dell'alloggio prenotato al n. 7 e sito in Formello, Località Le Rughe, viale Grecia n. 9 (anche per mezzo
del suo procuratore speciale Avv. Giuseppe Cosentino, nominato all'uopo, che ci legge per
conoscenza…».
L'attore eccepiva l'inefficacia di tale provvedimento di esclusione, che non sarebbe mai stato formalmente comunicato a lui, bensì solo all'avv. Giuseppe Cosentino, suo procuratore speciale, presso il quale, tuttavia, l'attore non avrebbe mai eletto domicilio.
Inoltre contestava la validità della delibera perché lo statuto della Cooperativa si limitava,
all'art. 15 n. 2, a prevedere molto genericamente la possibilità di esclusione del socio «per 3 gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti e dal rapporto mutualistico», in violazione dell'art. 2473 bis c.c. che faceva riferimento alla previsione di specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. La
clausola di esclusione sopra citata, invece, non contenendo prescrizioni specifiche, come invece richiesto dall'art. 2473 bis c.c., sarebbe stata affetta da nullità.
In ogni caso, a prescindere dalla validità della clausola, la delibera era invalida perché on sorretta da una giusta causa. Il contestato inadempimento non era grave perché Parte_1
aveva manifestato le proprie, momentanee difficoltà economiche che gli impedivano di procedere nell'immediatezza al frazionamento del mutuo e alla stipula del rogito notarile,
e che tale ritardo non aveva generato alcun danno alla società, che, al momento della sua esclusione, era ancora in attesa dell'acquisto dell'immobile da parte di un altro socio.
2. Si costituiva in giudizio la Cooperativa, chiedendo il rigetto della domanda attorea e domandando, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del rapporto mutualistico, la condanna dell'attore al rilascio dell'immobile sito in
Formello, Viale Grecia n. 9, int. 7.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5075/2020, rigettava la domanda principale di e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l'avvenuta Parte_1
risoluzione di diritto del rapporto mutualistico tra la e e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, condannava quest'ultimo al rilascio dell'immobile sopra citato.
4. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto efficace la comunicazione all'avv. Giuseppe Cosentino, nominato procuratore ad negotia con atto di procura con cui però espressamente il domicilio era eletto in Formello, viale Grecia n. 9.
Inoltre era errato l'assunto secondo cui comunque la ricezione tardiva della delibera da parte del socio, ricevuta con raccomandata, valeva comunque a integrare il requisito di efficacia, essendo stata ricevuta la raccomandata dopo l'introduzione del presente giudizio.
4 Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva respinto l'eccezione della clausola statutaria che elencava i casi di esclusione, escludendone la genericità solo perché la clausola ricalcava l'art. 2533, comma 2, c.c..
Inoltre era generica la motivazione del Tribunale circa l'esistenza di un grave inadempimento di un obbligo specifico, essendosi il Tribunale limitato a rilevare l'inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 12 dello statuto della Cooperativa, di acquistare la villetta, già in precedenza assegnata, senza considerare che si trattava di un mero ritardo dovuto a una difficoltà economica a sostenere l'esborso di circa 9.000 euro per le spese notarili. Peraltro la stessa aveva in precedenza comunicato che il CP_1
frazionamento avrebbe dovuto essere effettuato entro luglio 2018, data di cessazione della
, mentre l'esclusione era stata deliberata nel luglio 2017. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva accolto le richieste della convenuta di dichiarazione di risoluzione del contratto e di condanna al rilascio dell'immobile, in assenza di una domanda riconvenzionale ritualmente formulata.
Inoltre la risoluzione non avrebbe potuto essere pronunciata in assenza di una previa formale intimazione ad adempiere, nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto.
5. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. Il primo motivo d'appello è infondato.
L'art. 2533 c.c. prescrive unicamente che il socio può proporre opposizione contro la deliberazione di esclusione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Non sono
5 previste formalità particolari per la comunicazione, tanto che la giurisprudenza di legittimità afferma che, ai fini del decorso del termine per proporre l'opposizione medesima,
nemmeno è necessaria la comunicazione di addebiti rigorosamente enunciati, dovendo l'esigenza di specificità della contestazione ritenersi soddisfatta allorquando le indicazioni fornite consentano di individuare le ragioni dell'esclusione, così da porre l'associato in condizione di predisporre la difesa (v. Cass. n. 22605/2021).
Nel caso in esame la tempestiva e puntuale proposizione dell'atto di opposizione è
sintomatica dell'effettiva conoscenza da parte del signor Parte_1
7. Il secondo motivo d'appello è infondato.
In primo luogo è valida la clausola di cui all'art. 15 dello Statuto, in quanto la stessa prevede gli stessi casi di esclusione previsti dall'art. 2533 c.c. che è norma speciale rispetto all'art. 2473 bis c.c..
Nessuna altra norma di legge prevede che lo Statuto debba ulteriormente specificare i casi di esclusione, mentre, tramite il richiamo alla gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale in capo a ogni singolo socio, si fa riferimento all'art. 12 del medesimo Statuto nel quale sono elencate analiticamente le obbligazioni del socio stesso tra cui l'obbligo di “ accollarsi la quota di ammortamento del mutuo e dei contratti della cooperativa
per l'acquisto e la costruzione degli stabili, per la parte relativa degli appartamenti a ciascuno di essi
assegnati” di cui alla lett. a) e l'obbligo della “stretta osservanza dei deliberati dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione”.
La condotta dell'appellante costituisce grave violazione dei predetti obblighi.
Difatti l'attività della Cooperativa è regolata dal Testo Unico, R.D. n. 1165/1938 che prevede un iter per l'acquisizione esclusiva della proprietà di ciascuno degli alloggi da parte dei soci, che presuppone il frazionamento del mutuo il quale a sua volta poteva verificarsi solo a seguito di rilascio di nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici,
provvedimento emesso con protocollo n. 10439 del 13.4.2012 per la durata di tre anni.
6 Mentre tutti gli altri soci si sono attivati e hanno proceduto al frazionamento del mutuo,
solo non ha provveduto tempestivamente, nonostante non abbia contestato di Parte_1
essere venuto a conoscenza del rilascio del nulla osta triennale da parte del Ministero e anzi abbia ammesso di avere ricevuto la diffida ad adempiere con mail del 31.5.2016 con cui si rappresentava che, nell'inerzia di ormai era scaduto il nulla osta ministeriale e, Parte_1
ricordando che tale inerzia comportava la necessità di tenere aperta la cooperativa si chiedeva anche a di attivarsi per il riottenimento del nulla osta ministeriale. Parte_1
Nonostante tale formale diffida non adempieva né presentava delle valide Parte_1
giustificazioni dell'inadempimento.
Non rileva quindi in sé la data finale di naturale scadenza della cooperativa, quanto il pregiudizio all'interesse della cooperativa di concludere la sua attività entro termini ragionevoli, evitando ulteriori spese e aggravi di procedure.
8. Infine è infondato il terzo motivo d'appello dato che dal tenore delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio si evince chiaramente che la convenuta, oltre a chiedere il rigetto delle domande avversarie, chiede altresì di confermare lo scioglimento del vincolo sociale e si conseguenza di dichiarare “la risoluzione
dei rapporti mutualistici sottostanti e pendenti ex art. 2533 c.c., pertanto la decadenza del Signor
dall'assegnazione dell'alloggio prenotato e sito in Formello, Viale Grecia n. 9 Parte_1
interno 7; 3) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della “ 67” CP_1 Controparte_2
r.l. all'immediato rilascio in suo favore dell'immobile prenotato dal Signor
[...] [...]
e sito in Formello, Viale Grecia n. 9 interno 7”. Parte_1
La risoluzione rappresenta comunque conseguenza dell'esclusione dalla Cooperativa la quale, come già sopra rilevato, è stata preceduta da una formale diffida a rimuovere l'inadempimento.
7 9. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate,
ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità
della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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