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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
UR VU (C.F. - PEC C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio Email_1 in Crotone alla via Torino, 122
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_1 C.F._2
IO TI (C.F. – PEC , congiuntamente e C.F._3 Email_2 disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Ribecco (C.F. – PEC C.F._4
, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Crotone alla Email_3
Via Cutro, 58/B
Appellato Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare:
1) che il signor ha conferito incarico all' CP_1 Parte_1
per lavori di ristrutturazione di una unità immobiliare al 3 piano di Parte_1 un fabbricato sito in Crotone alla via Cutro, identificativo catastale foglio 33/A part. 589 sub.
25;
2) accertare e dichiarare che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'
[...]
e dai suoi prestatori d'opera; Parte_1
3) accertare e dichiarare che il signor non ha corrisposto all'Impresa quanto CP_1 dovuto;
4) confermare in toto il decreto ingiuntivo n.233/2014 emesso dal Tribunale di Crotone;
5) per l'effetto condannare il signor al pagamento in favore dell'impresa CP_1 [...] della somma di euro 22.000,00= oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo o della maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa;
6) con condanna alle spese e competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Per CP_1
“[…] chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Civile, contraris reiectis, accolga le seguenti:
CONCLUSIONI
- rigettare il predetto appello proposto dall' e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado n. 35/2020, pronunciata in data 9.1.2020 dal Tribunale di
Crotone – Sezione Civile nella causa civile n. 1231/2014 R.G.
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze professionali di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 febbraio 2020, l'
[...] ha proposto appello avvero la sentenza n. 35/2020 Parte_1
– resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Crotone in data 7 gennaio 2020, pubblicata in data 9 gennaio 2020 – con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2014, emesso dal Tribunale di Crotone in data 16-18 aprile
2014 per la complessiva somma di € 22.000,00, portata dalla fattura n. 66/2004, derivante dal contratto di appalto dell'8 marzo 2004, stipulato inter partes per lavori di ristrutturazione di una unità immobiliare, posta al terzo piano di un fabbricato sito in Crotone alla via Cutro, identificativo catastale foglio 33/A, part. 589, sub. 251.
Giova precisare che il Tribunale – rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di notifica, sulla base della ritenuta sanatoria del vizio mediante tempestiva e regolare notifica dell'atto di citazione – ha accolto l'opposizione, affermando l'assenza di prova del credito azionato, stante la mancata istanza di verificazione a fronte del disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente e valutando poi non sufficienti ai fini probatori la fattura e la prova orale raccolta, ritenute inidonee a dimostrare l'esistenza del contratto, il suo contenuto, la certezza del credito.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, con il quale ha lamentato che il Giudice avesse erroneamente ignorato prove documentali e testimoniali a sostegno della sua richiesta.
Nello specifico, ha sostenuto che l'esistenza del credito era desumibile dalla incontestata esecuzione dei lavori di ristrutturazione, da quanto dichiarato dal teste nella sua qualità di Tes_1 ingegnere direttore dei lavori e dall'interrogatorio formale dell'opponente.
Con comparsa depositata in data 26 maggio 2020 si è costituito , il quale, CP_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza. 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2014, CP_1 emesso dal Tribunale di Crotone in data in data 16.04.2014, depositato in data 18.04.2014;
2. condanna l'“ , in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore dell'opponente, in complessivi € 2.547,50, di cui
€2.417,50per compensi, ed € 130,00 per spese, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti. Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.” La Corte, con ordinanza del 9 febbraio 2021, in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 9 febbraio 2021, ha rinviato all'udienza del 13 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'8 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Non costituisce oggetto di dubbio il dato evidenziato dal Tribunale in relazione alla assenza di prova scritta del contratto di appalto asseritamente intercorso tra le parti.
E tanto in ragione della già evidenziata mancata proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata depositata nel corso del primo grado del giudizio;
in verità, il Tribunale ha dato atto della espressa volontà in tal senso manifestata dalla parte opposta.
Il thema decidendum è allora focalizzato sulla verifica dei dati raccolti – testimonianze e interrogatorio formale dell'opponente – in sede istruttoria, ritenuti insufficienti dal GOP del
Tribunale di Crotone a fondare la domanda di adempimento.
Giova osservare che il primo giudice ha genericamente valutato non adeguata la prova orale, non dedicando alcun accenno all'esplicitazione del merito delle proprie valutazioni.
Il testo della decisione in esame, infatti, al di là della generica affermazione resa in tal senso, contiene solo il riferimento alla insussistente valenza probatoria della fattura, stante la sua formazione unilaterale.
Tanto, se da un lato legittima la critica mossa dalla appellante in punto di insufficienza Pt_3 della motivazione, dall'altro impone di operare la rivalutazione dei dati raccolti.
In ossequio al principio devolutivo, mette allora conto osservare che l'appellante ha sostenuto che:
a) il , a fronte della incontestata esecuzione dei lavori, non aveva indicato chi tanto CP_1 avesse compiuto al posto della creditrice opposta;
b) l'opponente non aveva formalmente risposto alle missive a lui indirizzate al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione e non aveva quindi contestato le relative richieste;
c) il Giudice non aveva valutato quanto riferito dall'Ing. direttore dei lavori, in ordine Tes_1 al fatto che il avesse incaricato la ditta opposta della esecuzione delle opere;
CP_1
d) il Tribunale non aveva tenuto in conto quanto riferito dal fornitore della in Parte_1 punto di scelta dei materiali utilizzati per l'esecuzione della ristrutturazione da parte dell'opponente.
In definitiva, la parte appellante ha sostenuto che “da un attento esame dei testi è evidente che proprio il principio del ricostruire in termini di ragionevole probabilità è stato ampiamente assolto, nel mentre il giudicante afferma il contrario”.
L'appello non ha pregio.
Sulla scorta del principio ormai granitico (Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533) secondo il quale è specifico onere della parte che reclama l'adempimento quello di provare la sussistenza del titolo tanto legittimante, deve confermarsi quanto statuito dal primo Giudice.
In disparte la già rilevata insufficienza della motivazione della decisione in parte qua, è doveroso osservare che nel compendio istruttorio versato dal fascicolo non emerge in alcuna misura che sia intervenuto un accordo diretto tra il e la ditta appellante. CP_1
L'odierno appellato ha espressamente escluso una simile circostanza ed essa non può certamente ritenersi provata sulla scorta di quanto dichiarato dall'ingegner costui, infatti, Tes_1 non ha in alcuna misura affermato di aver assistito alla stipula del contratto - quand'anche verbale
- tra le odierne parti in causa;
si è limitato a riferire delle circostanze apprese de relato e in particolare di quanto a lui comunicato dalla Parte_1
[...]
In atti, poi, non è contenuto alcun documento che rechi in qualche misura la possibilità di attribuire il compito di eseguire i lavori alla odierna appellante da parte del . CP_1
Né a diversa conclusione può condurre la deposizione del fornitore dei materiali impiegati per la ristrutturazione e scelti dall'odierno appellato: certamente tale dato appare rilevante e documenta che il era consapevole della esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ma non CP_1 vale certamente a dimostrare che egli abbia conferito l'incarico alla . Parte_1
Merita di essere considerato, per come correttamente rivelato dalla Difesa dell'appellato, che l'acquisto da parte dell'opponente dell'immobile era stato effettuato nella consapevolezza della sua peculiare condizione: “in ristrutturazione”. Tanto non consente affatto di ritenere, per come sostenuto dall'impresa appellante, che ciò validi la sua pretesa: la tesi in questione ha la stessa valenza di quella contraria secondo la quale la scelta dei materiali ben potrebbe essere stata operata sulla scorta di un impegno all'esecuzione dei lavori assunto dal venditore dell'immobile in ristrutturazione.
Sulla scorta di quanto procede, in conclusione, non appare dotata di fondata ragione la domanda di adempimento azionata dalla . Parte_1
E tanto impone di confermare il pronunciato della sentenza di prime cure, seppure con la integrazione motivazionale sopra indicata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali: vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento a quanto dettato dal
D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 26.000, parametro minimo avuto riguardo alla semplicità delle questioni;
con distrazione.
Si impone in ultimo la necessità di dare atto dell'esistenza dell'obbligo per l'appellante di versare una somma pari a quanto già corrisposto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2020, avverso la sentenza n. 35/2020, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Crotone in data 7 gennaio 2020, pubblicata in data 9 gennaio 2020, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di , che liquida in euro 2.906 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore IO TI e dell'Avv. Pasquale Ribecco
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre
2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
UR VU (C.F. - PEC C.F._1
, elettivamente domiciliata presso il di lui studio Email_1 in Crotone alla via Torino, 122
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_1 C.F._2
IO TI (C.F. – PEC , congiuntamente e C.F._3 Email_2 disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Ribecco (C.F. – PEC C.F._4
, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Crotone alla Email_3
Via Cutro, 58/B
Appellato Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare:
1) che il signor ha conferito incarico all' CP_1 Parte_1
per lavori di ristrutturazione di una unità immobiliare al 3 piano di Parte_1 un fabbricato sito in Crotone alla via Cutro, identificativo catastale foglio 33/A part. 589 sub.
25;
2) accertare e dichiarare che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'
[...]
e dai suoi prestatori d'opera; Parte_1
3) accertare e dichiarare che il signor non ha corrisposto all'Impresa quanto CP_1 dovuto;
4) confermare in toto il decreto ingiuntivo n.233/2014 emesso dal Tribunale di Crotone;
5) per l'effetto condannare il signor al pagamento in favore dell'impresa CP_1 [...] della somma di euro 22.000,00= oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dal dovuto e fino al soddisfo o della maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa;
6) con condanna alle spese e competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Per CP_1
“[…] chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro – Sezione Civile, contraris reiectis, accolga le seguenti:
CONCLUSIONI
- rigettare il predetto appello proposto dall' e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado n. 35/2020, pronunciata in data 9.1.2020 dal Tribunale di
Crotone – Sezione Civile nella causa civile n. 1231/2014 R.G.
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze professionali di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 febbraio 2020, l'
[...] ha proposto appello avvero la sentenza n. 35/2020 Parte_1
– resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Crotone in data 7 gennaio 2020, pubblicata in data 9 gennaio 2020 – con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2014, emesso dal Tribunale di Crotone in data 16-18 aprile
2014 per la complessiva somma di € 22.000,00, portata dalla fattura n. 66/2004, derivante dal contratto di appalto dell'8 marzo 2004, stipulato inter partes per lavori di ristrutturazione di una unità immobiliare, posta al terzo piano di un fabbricato sito in Crotone alla via Cutro, identificativo catastale foglio 33/A, part. 589, sub. 251.
Giova precisare che il Tribunale – rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di notifica, sulla base della ritenuta sanatoria del vizio mediante tempestiva e regolare notifica dell'atto di citazione – ha accolto l'opposizione, affermando l'assenza di prova del credito azionato, stante la mancata istanza di verificazione a fronte del disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente e valutando poi non sufficienti ai fini probatori la fattura e la prova orale raccolta, ritenute inidonee a dimostrare l'esistenza del contratto, il suo contenuto, la certezza del credito.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto un unico ed articolato motivo, con il quale ha lamentato che il Giudice avesse erroneamente ignorato prove documentali e testimoniali a sostegno della sua richiesta.
Nello specifico, ha sostenuto che l'esistenza del credito era desumibile dalla incontestata esecuzione dei lavori di ristrutturazione, da quanto dichiarato dal teste nella sua qualità di Tes_1 ingegnere direttore dei lavori e dall'interrogatorio formale dell'opponente.
Con comparsa depositata in data 26 maggio 2020 si è costituito , il quale, CP_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza. 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2014, CP_1 emesso dal Tribunale di Crotone in data in data 16.04.2014, depositato in data 18.04.2014;
2. condanna l'“ , in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore dell'opponente, in complessivi € 2.547,50, di cui
€2.417,50per compensi, ed € 130,00 per spese, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti. Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.” La Corte, con ordinanza del 9 febbraio 2021, in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 9 febbraio 2021, ha rinviato all'udienza del 13 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'8 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, la causa è stata assegnata a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, le parti costituite hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
Non costituisce oggetto di dubbio il dato evidenziato dal Tribunale in relazione alla assenza di prova scritta del contratto di appalto asseritamente intercorso tra le parti.
E tanto in ragione della già evidenziata mancata proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata depositata nel corso del primo grado del giudizio;
in verità, il Tribunale ha dato atto della espressa volontà in tal senso manifestata dalla parte opposta.
Il thema decidendum è allora focalizzato sulla verifica dei dati raccolti – testimonianze e interrogatorio formale dell'opponente – in sede istruttoria, ritenuti insufficienti dal GOP del
Tribunale di Crotone a fondare la domanda di adempimento.
Giova osservare che il primo giudice ha genericamente valutato non adeguata la prova orale, non dedicando alcun accenno all'esplicitazione del merito delle proprie valutazioni.
Il testo della decisione in esame, infatti, al di là della generica affermazione resa in tal senso, contiene solo il riferimento alla insussistente valenza probatoria della fattura, stante la sua formazione unilaterale.
Tanto, se da un lato legittima la critica mossa dalla appellante in punto di insufficienza Pt_3 della motivazione, dall'altro impone di operare la rivalutazione dei dati raccolti.
In ossequio al principio devolutivo, mette allora conto osservare che l'appellante ha sostenuto che:
a) il , a fronte della incontestata esecuzione dei lavori, non aveva indicato chi tanto CP_1 avesse compiuto al posto della creditrice opposta;
b) l'opponente non aveva formalmente risposto alle missive a lui indirizzate al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione e non aveva quindi contestato le relative richieste;
c) il Giudice non aveva valutato quanto riferito dall'Ing. direttore dei lavori, in ordine Tes_1 al fatto che il avesse incaricato la ditta opposta della esecuzione delle opere;
CP_1
d) il Tribunale non aveva tenuto in conto quanto riferito dal fornitore della in Parte_1 punto di scelta dei materiali utilizzati per l'esecuzione della ristrutturazione da parte dell'opponente.
In definitiva, la parte appellante ha sostenuto che “da un attento esame dei testi è evidente che proprio il principio del ricostruire in termini di ragionevole probabilità è stato ampiamente assolto, nel mentre il giudicante afferma il contrario”.
L'appello non ha pregio.
Sulla scorta del principio ormai granitico (Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533) secondo il quale è specifico onere della parte che reclama l'adempimento quello di provare la sussistenza del titolo tanto legittimante, deve confermarsi quanto statuito dal primo Giudice.
In disparte la già rilevata insufficienza della motivazione della decisione in parte qua, è doveroso osservare che nel compendio istruttorio versato dal fascicolo non emerge in alcuna misura che sia intervenuto un accordo diretto tra il e la ditta appellante. CP_1
L'odierno appellato ha espressamente escluso una simile circostanza ed essa non può certamente ritenersi provata sulla scorta di quanto dichiarato dall'ingegner costui, infatti, Tes_1 non ha in alcuna misura affermato di aver assistito alla stipula del contratto - quand'anche verbale
- tra le odierne parti in causa;
si è limitato a riferire delle circostanze apprese de relato e in particolare di quanto a lui comunicato dalla Parte_1
[...]
In atti, poi, non è contenuto alcun documento che rechi in qualche misura la possibilità di attribuire il compito di eseguire i lavori alla odierna appellante da parte del . CP_1
Né a diversa conclusione può condurre la deposizione del fornitore dei materiali impiegati per la ristrutturazione e scelti dall'odierno appellato: certamente tale dato appare rilevante e documenta che il era consapevole della esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ma non CP_1 vale certamente a dimostrare che egli abbia conferito l'incarico alla . Parte_1
Merita di essere considerato, per come correttamente rivelato dalla Difesa dell'appellato, che l'acquisto da parte dell'opponente dell'immobile era stato effettuato nella consapevolezza della sua peculiare condizione: “in ristrutturazione”. Tanto non consente affatto di ritenere, per come sostenuto dall'impresa appellante, che ciò validi la sua pretesa: la tesi in questione ha la stessa valenza di quella contraria secondo la quale la scelta dei materiali ben potrebbe essere stata operata sulla scorta di un impegno all'esecuzione dei lavori assunto dal venditore dell'immobile in ristrutturazione.
Sulla scorta di quanto procede, in conclusione, non appare dotata di fondata ragione la domanda di adempimento azionata dalla . Parte_1
E tanto impone di confermare il pronunciato della sentenza di prime cure, seppure con la integrazione motivazionale sopra indicata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali: vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento a quanto dettato dal
D.M. 55/2014 e dal D.M. 147/2022, causa del valore compreso sino ad euro 26.000, parametro minimo avuto riguardo alla semplicità delle questioni;
con distrazione.
Si impone in ultimo la necessità di dare atto dell'esistenza dell'obbligo per l'appellante di versare una somma pari a quanto già corrisposto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2020, avverso la sentenza n. 35/2020, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Crotone in data 7 gennaio 2020, pubblicata in data 9 gennaio 2020, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di , che liquida in euro 2.906 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore IO TI e dell'Avv. Pasquale Ribecco
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano