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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/05/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con verbale di udienza del 28/02/2025, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'01/04/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4416 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata ad [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Domenico
Ventura, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Scaramella, n. 15/bis, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dai Funzionari CP_2
dott. e dott. , elettivamente domiciliati ai fini del presente CP_3 Controparte_4
giudizio presso l , Controparte_5
via Monticelli-loc Fuorni;
PEC: Email_2
1 Resistente
OGGETTO: altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso depositato telematicamente il 29/08/2024, agiva nei confronti Parte_1
del dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, al fine di ottenere il CP_6
riconoscimento del suo diritto all'inclusione nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale per Collaboratrice Scolastica per l'a.s. 2024/2025, presso una delle scuole della Provincia di Salerno, in particolare, presso l'I.C. di Buccino, per il ricongiungimento al coniuge e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia in via cautelare, la declaratoria di illegittimità e la conseguente disapplicazione, della graduatoria provvisoria del 26/07/2024 n. 18292 e di quella definitiva dell'01/08/2024 n. 18840, con cui sono state pubblicate le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale A.T.A.,
nonché del Decreto dell'08/08/2024 n. 19470 del con cui sono state disposte le CP_6
assegnazioni provvisorie interprovinciali per l'a.s. 2024/2025 per il personale A.T.A. e del
Decreto del 27/08/2024 n. 20611 del con cui sono state disposte le assegnazioni CP_6
interprovinciali per l'a.s. 2024/2025 per il personale A.T.A. Collaboratore Scolastico.
In punto di fatto, affermava:
- di rivestire la qualifica di Collaboratrice Scolastica di ruolo con contratto a tempo indeterminato dell'1.9.2021 presso l'I.C. Einstein di Reggio Emilia;
- di aver prestato, nell'a.s. 2023/2024 fino al 31.8.2024, servizio presso l'I.C. Statale Ripa di
Eboli in assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge;
- di aver presentato domanda per ottenere l'assegnazione provvisoria del personale A.T.A.
anche per l'a.s. 2024/2025 presso la Provincia di Salerno e, in particolare, presso l'I.C. di
Buccino, ricomprendente l'I.C. di LO e il Comune di Buccino, oltre che presso le
2 scuole vicine e viciniori, indicate in ordine di preferenza in domanda, per ricongiungimento al coniuge, assegnazione regolarmente concessa per l'anno 2023/2024;
- di essere stata esclusa dalla graduatoria provvisoria del 26/07/2024 n. 18292 e da quella definitiva dell'01/08/2024 n. 18840, nonché dagli allegati Decreti nn. 19470 dell'08/08/2024
e 20611 del 27/08/2024, con cui venivano disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali, per carenza dei requisiti di cui all'art. 17, comma 3 e 4, e nota 2 annessa alla tabella di valutazione del C.C.N.I. vigente;
- di aver proposto reclamo entro i termini previsti;
- di essersi vista confermare l'esclusione dalla graduatoria definitiva, pubblicata con nota prot. 19470 dell'08/08/2024, pur essendo essa in contrasto con l'assegnazione provvisoria concessa per l'a.s. 2023/2024.
Dopo aver richiamato la disciplina prevista in materia di assegnazioni provvisorie dall'art. 17
del C.C.N.I., rimarcava il suo diritto ad ottenere l'assegnazione presso i Distretti e le scuole indicati in ordine preferenza nella domanda, possedendo tutti i requisiti e avendo specificamente indicato il comune di ricongiungimento.
In particolare valorizzava la previsione di cui all'art. 7 del C.C.N.I., applicabile anche al personale A.T.A., che consentiva di indicare una scuola del Comune viciniore oppure una con sede di organico in altro Comune anche viciniore avente una sede nel Comune di ricongiungimento, allorquando, come nel caso di specie, nel Comune di ricongiungimento non vi erano scuole esprimibili.
Evidenziava, altresì, l'assenza di trasparenza e la difficoltà per il candidato nell'individuare il Comune da indicare nella domanda, stante l'insussistenza di un elenco dei Comuni
viciniori per l'assegnazione presso la Provincia di Salerno, comune viciniore che nel caso di specie era sicuramente il Comune di Buccino.
3 La inoltre, aveva indicato come prima sede l'I.C. di Buccino e, in subordine, il Comune Pt_1
di Buccino, essendo le scuole situate nel Comune di LO dipendenti dall'I.C. di
Buccino.
In ogni caso, tale indicazione non poteva giustificare l'esclusione del candidato dalle graduatorie ma, al più, incidere sull'attribuzione dei 24 punti aggiuntivi previsti per il Comune
di ricongiungimento.
Quindi, dopo aver rappresentato la gravità del danno subito, dovendo sopportare costi elevanti per il mantenimento fuori sede ed essendo, peraltro, invalida civile e beneficiaria della L. n. 194/1994, rassegnava le seguenti conclusioni:
<< …Voglia il Tribunale adito ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 adottare, nei confronti
della Amministrazione convenuta tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di
condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati:
I^- accertare e dichiarare e quindi riconoscere il diritto soggettivo perfetto della ricorrente
alla inclusione nella graduatoria definitiva assegnazione provvisoria interprovinciale
predisposta dal Controparte_7
per l'a/s 2024/2025 su una dei Comuni e delle Scuole in Provincia
[...]
di Salerno, indicate in ordine di preferenza in domanda nella specie il Comune e l'IC di
Buccino a cui è aggregata la scuola di LO per l'a.s. 2024/25;
II^- Dichiarare illegittima la Graduatoria definitiva del 1.8.2024 n.18840 del Dirigente del
[...]
, con cui sono state pubblicate le Controparte_8
assegnazioni provvisorie interprovinciali degli ATA Collaboratori scolastici da cui risulta
l'esclusione della ricorrente ed il diniego opposto alla sua assegnazione nei Distretti e nelle
Scuole in Provincia di Salerno indicate in ordine di preferenza in domanda nella specie il
Comune e l'IC di Buccino a cui è aggregata la scuola di LO per l'a.s. 2024/25;
4 III^- Dichiarare illegittima la sua mancata inclusione e quindi della esclusione dalla
graduatoria provvisoria e definitiva antiprovinciale de quo e sopra citate dove non figura fra
gli aventi diritto alla assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/25 per il motivo suddetto;
IV^ - per la disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti suddetti del
[...]
ossia della sua esclusione dalla graduatoria interprovinciale Controparte_9
provvisoria 27.7.2024 n.18292 e dalla graduatoria interprovinciale definiva suddetta del
1.8.2024 n.18840 e dell'8.8.2024 n.19470 e del Decreto 27.8.2024 n.20611 per l'a/s
2024/2025 che ha disposto le assegnazioni provvisorie in cui non figura la ricorrente.
V^- Condannare il ad adottare il provvedimento di Controparte_10
attribuzione dell'assegnazione provvisoria della ricorrente per l'a/s 2024/2025 presso il
Comune e l'I.C. di Buccino o/e dell'I.C di LO, aggregata all'IC di Buccio ovvero
presso il Comune o la Scuola indicata in ordine di preferenza in domanda per il
ricongiungimento al coniuge o ad una scuola viciniore.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
2. Instaurato il contraddittorio con l'Amministrazione resistente, quest'ultima si costituiva con memoria difensiva depositata in data 08/11/2024 evidenziando l'infondatezza della pretesa della ricorrente.
In particolare, rappresentava che:
- era stata assunta come Collaboratrice Scolastica con contratto a tempo Parte_1
indeterminato a decorrere dall'01/09/2021 presso l'I.C. “Einstein” di Reggio Emilia;
- la ricorrente, avendo interesse a prestare servizio nella Provincia di Salerno, presentava domanda di mobilità per l'a.s. 2023/2024 e, non essendo riuscita ad ottenere il trasferimento definitivo per mancanza di posti, formulava domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2023/2024, regolarmente ottenuta;
- per l'a.s. 2024/2025 presentava una nuova domanda di mobilità e, non avendo maturato il trasferimento, presentava anche domanda di assegnazione interprovinciale;
5 - contrariamente a quanto effettuato nelle precedenti domande di mobilità e di assegnazione provvisoria, tuttavia, la per l'a.s. 2024/2025 aveva espresso la prima preferenza per Pt_1
l'I.C. Buccino e, in via gradata, n. 14 preferenze per vari Comuni e Distretti provinciali, senza mai indicare la preferenza per il Comune di ricongiungimento, ossia il Comune di LO,
né per quello viciniore, ossia il Comune di Colliano;
- la domanda di assegnazione era stata valutata in ottemperanza ai dettami normativi disciplinati dal C.C.N.I. sulle assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022, prorogato sulla base di specifica intesa contrattuale;
- la ricorrente, legittimamente esclusa per violazione delle norme contrattuali, presentava specifico reclamo, tempestivamente riscontrato dall'Amministrazione procedente.
In punto di diritto andava evidenziata, dunque, la conformità dell'operato dell'Amministrazione alle prescrizioni di cui all'art. 17, commi 3, 4 e 5 del C.C.N.I. prorogato dell'08/07/2020, nonché all'allegato n. 5 e, in particolare, alla nota n. 2.
La suddetta normativa, infatti, imponeva alla di indicare quale prima preferenza quella Pt_1
per il proprio Comune di ricongiungimento, ossia il Comune di LO, e, dal momento che in tale Comune non vi erano istituzioni scolastiche esprimibili, quella per il primo
Comune viciniore, ossia il Comune di Colliano.
Pertanto, come già rappresentato in sede di riscontro al reclamo presentato il 29/07/2024,
la era stata legittimamente esclusa dalla graduatoria degli aspiranti alle assegnazioni Pt_1
provvisorie, non avendo indicato, a differenza della domanda presentata nel 2023, tra le proprie preferenze né il Comune di LO, né quello di Colliano.
Parte resistente aveva evidenziato, altresì, l'impossibilità di applicare analogicamente la normativa di cui agli artt. 7 e 17 del Contratto Collettivo, relativi al personale docente, nonché
la normativa relativa alle operazioni di utilizzazione del personale A.T.A., sottoposte ad una
ratio completamente differente e fondate su presupposti diversi.
6 Ribadiva, quindi, che la normativa applicabile al personale A.T.A. per le operazioni di assegnazione provvisoria era unicamente quella prevista dagli art. 17 e ss. e dall'allegato n. 5 del C.C.N.I. vigente.
La peraltro, doveva essere a conoscenza della normativa relativa alla modalità di Pt_1
compilazione della domanda, avendo predisposto correttamente le domande di assegnazione e di mobilità per l'anno 2023, e, in caso di dubbi, ben avrebbe potuto consultare le tabelle di vicinorietà disposte direttamente dal e pubblicate sul sito web CP_6
dell'Amministrazione centrale, relative ad ogni Provincia della penisola, o chiedere il sostegno del sindacato o dei funzionari dell' che l'avrebbero indirizzata nella Parte_2
scelta giusta nella compilazione della domanda.
Riteneva, altresì, destituite di fondamento le affermazioni relative all'invalidità della ricorrente, non avendo la ichiarato tali patologie al momento della compilazione della Pt_1
domanda, nonché quelle attinenti alla sua situazione economico-patrimoniale,
completamente estranee alla finalità dell'istituto dell'assegnazione provvisoria, ossia il ricongiungimento familiare.
Sulla base di quando esposto ed argomentato, quindi, concludeva chiedendo:
<< In via principale e nel merito: respingere le domande svolte dalla e dichiarare la Pt_1
legittimità della procedura di mobilità annuale 2024/2025, per i motivi di cui al presente
atto>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Esaurita la fase cautelare, con il rigetto della domanda ex art. 700 c.p.c. per difetto di
fumus, si perveniva, dunque, all'udienza di discussione dell'01/04/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
7 La ricorrente provvedeva quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre nulla depositava il CP_6
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in primo luogo, affermato che, diversamente da quanto prefigurato nell'ordinanza cautelare resa in data 27.9.2024, va ritenuta sussistente la competenza territoriale del
Tribunale di Salerno.
E, infatti, occorre prendere atto che, facendo seguito ad un precedente orientamento di segno diverso, a partire dagli anni 2018-2019 si è consolidata un'interpretazione che interpreta la previsione normativa di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c. – secondo cui la competenza per territorio si radica presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto – nel senso che essa è da ritenersi estesa anche al caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, posto che la competenza per territorio va sempre determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio (Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 506 del 11/01/2019, nonché Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6458 del
15/03/2018; Cass. 5481/2019 e Cass. 3340/2020).
Ne consegue che essendo la ricorrente al momento del deposito del ricorso cautelare
(29.08.2024) in assegnazione provvisoria presso l'I.C. Statale Ripa di Eboli, sebbene titolare presso l'I.C. Einstein di Reggio Emilia, va riconosciuta la competenza territoriale del
Tribunale di Salerno.
8 2. Occorre, poi, riaffermare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di ius postulandi formulata
Cont dalla difesa della ricorrente nei confronti dei Funzionari del firmatari dell'atto di costituzione dell'amministrazione scolastica.
E, infatti, va fatta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui <in materia di
difesa della P.A., qualora l'autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio da un
funzionario delegato, non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi
principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato,
la sottoscrizione del ricorso e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua
qualità. Ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei
poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti relativi al loro ufficio si presume,
costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi>> (Cass. n.
19027/2011 e negli stessi termini Cass. n. 10867/2018; Cass. n. 6169/2016; Cass. n.
4963/2016). In particolare, come ben osservato da Cass. n. 4963/2016, in base all'art. 417-
bis c.p.c., legittimati a rappresentare in giudizio la pubblica amministrazione sono tutti i dipendenti, anche senza particolare qualifica o particolari requisiti e, poiché lo jus postulandi
è attribuito direttamente dalla legge, non è necessario il conferimento di un mandato generale o speciale da parte dell'Amministrazione, in considerazione della sussistenza di un rapporto organico tra l'Amministrazione stessa ed il proprio rappresentante in giudizio
(Cass. n. 606/2019).
Non vi è stata, dunque, nel caso di specie, alcuna delega in senso tecnico da parte
Cont dell'Avvocatura dello Stato a specifici funzionari del , ma è stato semplicemente posto in essere un atto con valenza interna, attuativo del comma 2 del citato art. 417-bis c.p.c., di semplice coordinamento tra l'Avvocatura e l'amministrazione interessata, volto a rendere
Cont noto l'intento dell'Avvocatura erariale di lasciare ai Funzionari del il compito di svolgere la difesa dell'amministrazione nel presente giudizio.
9 Del resto la qualità di rappresentante in giudizio assunta dal funzionario non deve essere documentata da atti di delega o di mandato, essendo sufficiente che il funzionario dichiari la sua qualità e nessuna rilevanza può assumere la diversità del soggetto che ha sottoscritto il ricorso rispetto al funzionario che ha assunto la difesa in giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 10867 del 07/05/2018).
3. Passando all'esame del merito delle questioni oggetto del giudizio, va ritenuta l'infondatezza delle doglianze articolate da parte attrice.
I dati di fatto della vicenda sono sostanzialmente incontroversi, non essendovi alcun contrasto in ordine al contenuto della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale presentata per l'a.s. 2024/2025 dalla ricorrente e non essendovi dubbio in Parte_1
ordine alla circostanza che ella non abbia indicato in detta domanda tra le sedi prescelte, a differenza di quanto fatto sia nelle domande di mobilità presentate per gli aa.ss. 2023/2024
e 2024/2025 e sia nella domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s.
2023/2024, quella degli istituti aventi sede nel comune di Colliano (oltre a non aver indicato espressamente una preferenza per il comune di LO).
Le divergenze, dunque, si concentrano essenzialmente su tre profili: a) quello dell'esegesi delle disposizioni del C.C.N.I. che regolamentano specificamente l'istituto dell'assegnazione provvisoria con specifico riguardo al caso del ricongiungimento al coniuge laddove non vi siano istituti scolastici indicabili aventi sede nel comune di ricongiungimento, mentre vi sia nel comune di ricongiungimento un plesso distaccato di un istituto che abbia, però, sede in diverso comune;
b) quello della possibilità di ritenere assorbita l'indicazione in domanda del comune di ricongiungimento (nella specie LO) mediante l'inserimento di un Istituto
avente sede di altro comune (nella specie nel comune di Buccino) che abbia, però, un plesso distaccato nel comune di ricongiungimento;
c) quello della sostanziale impossibilità per la
Cont ricorrente, in carenza di un'adeguata pubblicizzazione della stessa ad opera del , di avere conoscenza della “tabella di viciniorietà” relativa ai comuni dei vari distretti della
10 provincia di Salerno per stabilire effettivamente, al di là di ogni soggettiva ed empirica valutazione, quali siano i comuni, e, quindi, gli istituti scolastici, che il reputa CP_1
viciniori tra loro.
Ebbene, relativamente a tutti e tre i profili suddetti deve ritenersi che le doglianze che parte attrice ha rivolto all'operato dell'amministrazione scolastica non siano convincenti.
3.1. Partendo dal primo profilo va premesso che l'istituto contrattuale di cui si discute (cioè
l'assegnazione provvisoria) è legislativamente previsto dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297/1994,
il quale testualmente prevede:
Art. 475 - Assegnazioni provvisorie di sede - 1. Il personale direttivo e docente delle scuole
materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione
secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda,
essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
2. Può
essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti
gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei
termini stabiliti.
3. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti
comunque disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Non sono consentite assegnazioni
provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.
5. La concessione delle
assegnazioni provvisorie di sede è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge
o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per
gravi esigenze di salute. Hanno altresì titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede
gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
6. La disposizione di cui al comma
5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali.
7. Le assegnazioni
provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare
né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale
docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
11 La normativa di fonte primaria è, poi, integrata dalle disposizioni della Contrattazione
Collettiva e, specificamente, dall'art. 17 del C.C.N.I., il quale, nelle parti di interesse, prevede
(le sottolineature sono dello scrivente):
<Art. 17 - Assegnazioni provvisorie
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo
di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o
affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
2. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente
destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia,
si prescinde dall'iscrizione anagrafica. Per la precedenza di cui punto IV dell'art.18 il
domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della
residenza.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti
i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio
previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel
caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre
dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che
compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le
assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione
provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare
nella domanda il comune di ricongiungimento.
12 Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti,
deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla
indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a
sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i
comuni suddivisi in più distretti.
4. L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il
distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria
solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.
5. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non
comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi,
l'ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze
analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento (…).>>.
E' importante, poi, dare anche conto di quanto previsto dall'allegato n. 5 al C.C.N.I., laddove,
in primo luogo, è specificato che per il ricongiungimento al coniuge sono attribuiti a colui che richiede l'assegnazione provvisoria n. 24 punti e che “In caso di parità di precedenze e di
punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”, ma, soprattutto, alla nota 2) è
specificamente stabilito che: <(2) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari
a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente
con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si
chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale
dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. (…). Tale punteggio spetta anche
per il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze
espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche
esprimibili dal personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere
A), B), C), D) sono cumulabili tra loro>>.
13 A fronte di tali riferimenti normativi, deve essere in primo luogo affermato che non può
reputarsi applicabile all'istituto dell'assegnazione provvisoria interprovinciale del personale
ATA l'art. 7 del C.C.N.I., richiamato da parte ricorrente, il quale riguarda specificamente la regolamentazione dell'istituto dell'assegnazione provvisoria con riferimento al personale docente. Né tale norma reca principi di carattere generale estensibili anche al personale tecnico-amministrativo, posto che il C.C.N.I., come si dirà di qui ad un momento, contempla distinte disposizioni che riguardano esclusivamente il personale docente e quello non docente;
si tratta di norme che, pur essendo in larga parte simili, presentano per taluni aspetti dei significativi elementi di diversità, sicché proprio per tale ragione non consentono alcuna applicazione estensiva delle regole sull'assegnazione provvisoria dall'una all'altra categoria, soprattutto nelle poche parti che volutamente sono state disciplinate in modo non coincidente.
Ciò detto, risulta assai evidente, dalla lettura del testo delle diposizioni che regolamentano le modalità di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria del personale ATA,
come il punteggio (di 24 punti) riconosciuto dal C.C.N.I. per l'avvicinamento al coniuge sia attribuibile solo a condizione che il richiedente abbia debitamente indicato tra le preferenze espresse nella domanda anche il comune di riavvicinamento, che nella specie era
LO, oppure, in mancanza di “istituzioni scolastiche esprimibili”, il comune viciniore,
che nella specie era Colliano.
Il punteggio in questione, invece, non può essere attribuito nel caso in cui – come è accaduto nella fattispecie – manchi nella domanda dell'ATA richiedente l'assegnazione provvisoria sia l'indicazione del comune di ricongiungimento, sia l'indicazione del comune viciniore, sia l'indicazione analitica di istituti scolastici aventi sede nel comune di ricongiungimento o in quello viciniore.
Di conseguenza nel caso di specie, in base alla normativa di fonte primaria e di fonte pattizia applicabile al caso di specie, non avendo la ricorrente indicato in domanda, tra Parte_1
14 le sedi richieste, il comune di LO né avendo fatto richieste afferenti al comune viciniore, che secondo la tabella ministeriale è quello di Colliano, deve ritenersi che l'amministrazione le abbia correttamente negato l'attribuzione dei 24 punti, stante, appunto l'omesso inserimento in domanda di indicazioni essenziali per l'attribuzione del punteggio in parola.
3.2. Passando al secondo punto da esaminare occorre dire che non può essere ritenuta equipollente all'indicazione del Comune di ricongiungimento o all'indicazione di un istituto scolastico avente sede nel Comune di ricongiungimento, l'indicazione in domanda – come fatto dalla ricorrente – di un istituto scolastico avente sede in un Comune diverso sia da quello di ricongiungimento che di quello viciniore e che abbia soltanto un plesso secondario nel Comune di ricongiungimento.
E, infatti, in primo luogo, per le ragioni appena illustrate, può trovare applicazione quanto previsto dal comma 8 dell'art. 7 del CCNI (secondo cui: “Nel caso in cui nel comune di
ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un
comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non
viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento”), in quanto – come visto – trattasi di una disposizione che riguarda il personale docente e non può operare relativamente alle domande di assegnazione provvisoria del personale ATA.
In secondo luogo, nel caso di specie l'Istituto I.C. di Buccino, cioè quello indicato dalla ricorrente, ha diverse sedi distaccate, non soltanto nel comune di LO ma anche in altri comuni, sicché certamente si tratta di indicazione equivoca e non appropriata, come tale inidonea a soddisfare i requisiti per l'attribuzione del punteggio invocato.
Il requisito, infine, non può dirsi soddisfatto neppure mediante la preferenza espressa ellitticamente per l'intero Distretto n. 7, in cui è ricompreso il Comune di Colliano. Tale non specifica modalità di formulazione della preferenza, difatti, risulta ugualmente inadeguata e non rispettosa della normativa contrattuale la quale, come detto, richiede l'indicazione
15 analitica tra le preferenze espresse del Comune di ricongiungimento al coniuge oppure, nel caso in cui in quest'ultimo non esistano istituzioni scolastiche esprimibili, del Comune
viciniore, che nella specie è quello di Colliano, e non può dirsi rispettata dall'indicazione omnicomprensiva di un intero Distretto relativo ad una molteplicità di Comuni, pur se in detto
Distretto sia per avventura ricompreso anche il Comune di residenza o quello viciniore.
L'indicazione omnicomprensiva del distretto di residenza è, invero, contemplata dalla richiamata disposizione pattizia solo per l'ipotesi di Comuni suddivisi in più distretti (“distretti sub-comunali”) e, cioè, solo nei casi in cui la dimensione del Comune sia più ampia di quella dei distretti che in esso sono istituiti (in sostanza si riferisce alle grandi città come Roma,
Milano, Napoli, etc.) e, di conseguenza, non vale a sanare l'omesso inserimento in domanda della corretta indicazione puntuale del Comune di residenza e di quello viciniore.
3.3. Non risultano, infine, idonee a condurre alla possibile attribuzione alla ricorrente del punteggio per riavvicinamento al coniuge, le doglianze attinenti all'inadeguata pubblicizzazione ed all'intempestivo aggiornamento delle tabelle di viciniorietà della provincia di Salerno.
Pur ammettendo, difatti, la fondatezza delle doglianze di parte attrice in ordine all'astratta difficoltà di reperimento delle tabelle di viciniorietà ed all'inadempienza da parte dell'amministrazione all'obbligo di provvedere al loro aggiornamento, nondimeno non si tratterebbe di elementi in grado di giustificare l'errore commesso.
E, infatti, le circostanze anzidette, da un lato, non giustificano il fatto che la ricorrente abbia presentato la domanda in modo erroneo e non rispettoso del dettato del CCNI, indicando
Comuni scelti in modo sostanzialmente arbitrario, senza previamente assumere dall'amministrazione le dovute informazioni in ordine ai rapporti di viciniorietà tra i vari comuni.
D'altro lato, nel caso in esame deve ritenersi che la ricorrente avesse aliunde già acquisito in precedenza la conoscenza di dette tabelle, posto che aveva già presentato, nell'anno
16 scolastico precedente ed in quello in corso, ben due domande di mobilità ed una di assegnazione provvisoria indicando in esse, correttamente, tra le sedi prescelte, il comune di Colliano, cioè quello effettivamente viciniore rispetto a LO (comune di ricongiungimento).
In pratica nel caso in esame la doglianza in parola finisce per tradursi solamente in un addebito di inefficienza e inadempienza amministrativa dell' resistente;
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addebito il quale, tuttavia, al di là della fondatezza o meno delle doglianze, non ha avuto –
o, comunque, non è stato adeguatamente dimostrato aver avuto – un riflesso diretto sulla posizione della ricorrente, atteso che quest'ultima prima della presentazione della domanda odierna ne ha presentate altre tre similari compilate sempre in maniera corretta,
dimostrando nei fatti di aver avuto debita conoscenza delle tabelle di cui si discute.
Cont Si tenga conto, inoltre, che proprio il dato che le tabelle non siano state aggiornate dal con la frequenza prevista dalla normativa, lungi dal costituire un elemento giustificativo della presentazione di domande formulate in modo erroneo, costituisce un fattore di stabilità della previsione che gioca a favore sia della agevole reperibilità (eventualmente presso qualsiasi patronato) da parte degli utenti che della pregressa conoscenza da parte degli interessati delle indicazioni in esse contenute.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve pervenirsi al rigetto delle domande di parte attrice.
4. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite deve ritenersi che la novità e la controvertibilità delle questioni trattate costituiscano eccezionali motivi giustificativi dell'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4416 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
17 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Salerno, 1.5.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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