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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.353/022 di ruolo generale dell'anno
2022 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del Presidente del CdA nonché legale Parte_1
rappresentante con gli avv.ti Massimiliano Campeis e Giovanni Parte_2
De Cal e domiciliata presso lo studio degli stessi in Udine come da mandato in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di CP_1
con gli avv.ti Antonello Calabrese e Controparte_2
Daniela De Francesco e domiciliati presso lo studio degli stessi in Bologna come da procura allegata alla comparsa di costituzione risposta.
-CONVENUTI-
Con la chiamata in causa di
in persona del suo Procuratore speciale Dott. Controparte_3 Per_1
come da procura notarile repertorio n. 90485 Serie 1T registrato presso
[...] l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio TP2 il 27.10.2021,
atto Notaio di Milano,con gli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Persona_2
Brunetti con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
-TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
NEL MERITO:
- a) accertato e dichiarato l'inadempimento di e Controparte_4
del rag. agli incarichi conferiti loro da accerti e dichiari il Parte_3 Parte_1
Tribunale la risoluzione per inadempimento dei convenuti stessi di tali incarichi;
- b) condanni in ogni caso il Tribunale e il rag. Controparte_4
, in solido fra loro, a corrispondere a titolo restitutorio e/o risarcitorio a Parte_3
i compensi che sono stati loro corrisposti in esecuzione degli incarichi Parte_1
per cui è causa, pari ad euro 11.500,00, oltre ad I.V.A., ovvero alla diversa somma
– anche maggiore – che dovesse risultare secondo giustizia, oltre agli interessi dal giorno del pagamento (avvenuto in data 27/11/2014 quanto ad euro 4.880,00, I.V.A.
inclusa, e in data 17/6/2015 quanto ad euro 9.307,00, I.V.A. inclusa: docc. 36-37) al saldo;
- c) condanni il Tribunale ed il rag. Controparte_4 [...]
a risarcire, in solido fra loro, ad i danni alla stessa arrecati per Pt_3 Parte_1
effetto del loro inadempimento agli incarichi oggetto di causa, in misura pari ad euro
235.885,00, ovvero alla diversa misura – anche maggiore – che dovesse risultare secondo giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del fatto al saldo;
- d) in via subordinata, condanni il Tribunale Parte_4
[...] ed il rag. , in solido fra loro, a risarcire a i danni alla stessa Parte_3 Parte_1
arrecati per effetto del loro inadempimento agli incarichi oggetto di causa, a titolo di perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa nella misura che dovesse risultare secondo giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dì del fatto al saldo;
- e) rigetti il Tribunale ogni domanda ed eccezione avversaria, ivi compresa quella
ex art. 1227 c.c., siccome infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
- f) condanni, in ogni caso, il Tribunale i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione a favore di delle spese di lite. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insta – ove ritenuto necessario e senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio gravante sui convenuti, controvertendosi di responsabilità contrattuale, né rinuncia agli effetti della non contestazione ex art. 115 c.p.c. – per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da , a prova Pt_1
diretta e contraria, con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.,
rispettivamente di data 23/12/2022 e 12/1/2023, ad oggi non ancora ammesse e/o con i testi indicati e non ancora escussi. E quindi:
- A) Si chiede l'ammissione di prova per interpello del rag. , anche Persona_3
quale legale rappresentante di , e per testi sui seguenti capitoli di prova: CP_5
1) “Vero che , a partire dall'anno 2010, ha conferito al rag. e a Pt_1 Parte_3
l'incarico di svolgere attività di consulenza fiscale in favore della Società CP_5
stessa, nonché di predisporre i suoi bilanci di esercizio, e che la medesima ha successivamente rinnovato ogni anno tale incarico sino al 25/2/2021 (docc. 38;
44)”;
2) “Vero che nell'anno 2013, oltre all'incarico di cui al capitolo che precede, Pt_1
ha conferito al rag. e a anche l'incarico di redigere il progetto di Parte_3 CP_5
3 fusione per incorporazione di assistendo la Società in Controparte_6
tale operazione
3) “Vero che il rag. , in precedenza collaboratore del rag. , sin Parte_3 Per_4
dal 1999 ha prestato attività di consulenza fiscale a favore di , attraverso la Pt_1
Sa.Ma. & Associati S.r.l., di cui era socio e amministratore (doc. 56)”;
4) “Vero che il rag. , successivamente al conferimento dell'incarico di cui Per_4
al capitolo 1) che precede, si è occupato per conto di di trasmettere Pt_1
telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi della Società
predisposta con la collaborazione del rag. e di (doc. 45)”; Parte_3 CP_5
5) “Vero che nel 2013 il rag. rivestiva la carica di sindaco di e Per_4 Pt_1
che ha mantenuto tale incarico fino al 5/8/2014, quando è deceduto (doc. 39)”;
6) “Vero che, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di
[...]
in , alla fine del 2013 il rag. e hanno Controparte_6 Pt_1 Parte_3 CP_5
consigliato alla Società di presentare istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8,
D.P.R. n. 600/1973 per la disapplicazione dell'art. 172, comma 7, D.P.R. n.
917/1986 e il riporto in capo ad delle perdite pregresse di Pt_1 [...]
; Controparte_6
7) “Vero che in tale occasione il rag. e hanno dichiarato che Parte_3 CP_5
sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di cui al capitolo che precede, in quanto l'operazione di fusione fra Pt_1 Controparte_7
perseguiva economie di scala e la società incorporata era operativa”;
[...]
8) “Vero che ha quindi incaricato il rag. e di predisporre Pt_1 Parte_3 CP_5
e presentare l'istanza di interpello di cui ai capitoli che precedono e di curare gli adempimenti relativi al riporto, da parte della Società, delle perdite pregresse di
; Controparte_6
4 9) “Vero che il rag. e , in sede di predisposizione già del bilancio Parte_3 CP_5
2013 e, poi, dei bilanci successivi, hanno suggerito ad di iscrivere nel Pt_1
proprio bilancio presenti nel bilancio della società incorporata, per complessivi euro
201.300,00 (docc. 5; 46)”;
10) “Vero che per le prestazioni di consulenza fiscale continuativa relativa all'anno
2014, nonché per la predisposizione dell'interpello disapplicativo di cui ai capitoli 6-
8 che precedono, ha corrisposto al rag. e a un compenso di Pt_1 Pt_3 CP_5
euro 11.500,00, oltre ad I.V.A. (docc. 30-31; 36-37)”;
11) “Vero che il rag. e , su incarico di , negli anni 2015- Parte_3 CP_5 Pt_1
2020 hanno redatto e trasmesso le dichiarazioni dei redditi della Società stessa,
nonché predisposto e depositato i bilanci della medesima, mantenendo l'appostazione del credito relativo all'anticipazione delle imposte relative alle perdite di (docc. 47-49)”; Controparte_6
12) “Vero che, successivamente alla trasmissione dell'istanza di interpello di cui ai capitoli 6-8 che precedono, a seguito delle richieste di aggiornamento avanzate da sul relativo esito, il rag. e hanno dichiarato che Pt_1 Parte_3 CP_5
l'Agenzia delle Entrate non aveva inviato ancora la propria risposta e che ciò è stato indicato anche nei bilanci di relativi agli esercizi 2014 e 2015 (doc. 47)”; Pt_1
13) “Vero che anche negli anni da 2015 a 2020 il rag. e hanno Parte_3 CP_5
consigliato ad di attendere l'esito dell'interpello di cui ai capitoli 6-8 che Pt_1
precedono, prima di utilizzare le perdite di a riduzione Controparte_6
del proprio reddito imponibile e che la Società si è attenuta a tali indicazioni”;
14) “Vero che dal 2014 al 2020 il rag. e hanno dichiarato a Parte_3 CP_5
che le perdite fiscali di erano utilizzabili da Pt_1 Controparte_6
parte della Società”;
5 15) “Vero che anche in data 23/2/2021, a seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata dall'impiegata amministrativa di , sig.ra il rag. Pt_1 Parte_5 [...]
e hanno suggerito di ripresentare l'interpello e confermato, anche Pt_3 CP_5
con successiva P.E.C. di data”;
16) “Vero che nel mese di aprile 2021 ha chiesto al dott. di Pt_1 CP_8
verificare l'utilizzabilità delle perdite derivanti dall'operazione di fusione fra e Pt_1
e che questi ha suggerito di inviare un'istanza di accesso Controparte_9
agli atti all'Agenzia delle Entrate e di verificare l'esito dell'interpello di cui ai capitoli
6-8, che precedono”;
17) “Vero che solamente in data 20/4/2021 – a seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti inviata in data 12/4/2021 – ha appreso dal Pt_1
dott. che, con provvedimento comunicato al rag. e a CP_8 Parte_3
in data 1/9/2014, l'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato inammissibile CP_5
l'interpello dagli stessi proposto per conto di , sussistendovi carenze Pt_1
informative e documentali, che i termini per fruire dei benefici fiscali derivanti dall'utilizzo delle perdite di erano decorsi, che non era Controparte_6
possibile presentare nuovi interpelli, né riportare le perdite nel modello unico o chiedere il rimborso delle maggiori tasse pagate, essendo decorsi 48 mesi dal versamento, e che il diritto di era prescritto (docc. 8-9; 50; 57)”; Pt_1
18) “Vero che costituita in data 7/10/2004, era Controparte_6
proprietaria del punto vendita di dell'esercizio commerciale di Controparte_9
rivendita al dettaglio di prodotti surgelati all'insegna “Fresco & Vario” e che gestiva tale punto vendita a seguito della conclusione di contratti di utilizzo del marchio e di fornitura con (doc. 51-52)”; Pt_1
19) “Vero che ha gestito il punto vendita “Fresco & Controparte_6
6 Vario” di ininterrottamente dal 7/10/2004 al 30/6/2013 e che, in Controparte_9
tale periodo, ha impiegato quattro dipendenti, sostenendo costi per il personale di euro 109.227 nel 2010, di euro 98.020 nel 2011 e di euro 123.447 nel 2012, ha realizzato un fatturato di euro 764.168 nel 2010, di euro 713.990,00 nel 2011, di euro 743.795 nel 2012 e di euro 733.438,00 nel 2013 ed aveva immobilizzazioni materiali per euro 290.795 ed immateriali per euro 91.009,00 (docc. 17-24; 26; 51)”;
- 20) “Vero che dall'1/1/2013 al 30/6/2013 ha Controparte_6
realizzato ricavi per euro 350.551,00 e sostenuto costi per prestazioni lavorative per euro 66.578,00 (docc. 17-24)”;
- 21) “Vero che, anche successivamente all'operazione di fusione per incorporazione fra e il punto vendita di Pt_1 Controparte_6
all'insegna “Fresco & Vario” è stato gestito direttamente da Controparte_9
e che lo stesso è a tutt'oggi ancora in attività (docc. 48; 53; 54; 58-59)”; Pt_1
- 22) “Vero che ad oggi il punto vendita “Fresco & Vario” di Controparte_9
realizza ricavi per euro 980.000,00 circa all'anno ed occupa quattro lavoratori dipendenti, sig.ri , e Controparte_10 CP_11 Persona_5 Per_6
(docc. 54, pagg. 176-185; 58)”,
[...]
Indicandosi quali testi i sig.ri: c/o da Parte_5 Parte_1 Testimone_1
RE di PI (TV); ER AT da LF TO (TV); CP_10
, e c/o
[...] CP_11 Persona_5 Persona_6 Parte_1
unità locale di LF TO (TV); dott. da Pordenone (PN); CP_8
dott.ssa da Pordenone (PN). Persona_7
- B) si chiede che il Giudice voglia disporre il richiamo del C.T.U. a chiarimenti e/o che lo stesso integri l'elaborato peritale a fronte dei rilievi e per le ragioni indicate nelle osservazioni all'elaborato peritale del C.T.P., dott. , e nelle note di Per_8
7 trattazione scritta relative all'udienza del 12/9/2024, da intendersi qui integralmente ritrascritte e riportate.
- C) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi già indicati a prova diretta.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
NEL MERITO:
– respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del rag.
[...]
e di in quanto inammissibili e/o Pt_3 Controparte_4
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
– ordinare ad ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutte le fatture Parte_1
pervenute alla medesima dal rag. e/o dallo e/o da Per_4 Parte_6
professionisti afferenti al medesimo nelle annualità 2013 e 2014, con evidenza della relativa registrazione contabile;
IN OGNI CASO:
– dichiarare obbligata, e dunque condannare, la chiamata in garanzia CP_3
a tenere indenne e manlevare il rag. e
[...] Parte_3 Controparte_4
da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero loro derivare
[...]
dal presente giudizio, inclusi gli oneri per l'assistenza tecnica e la difesa legale,
rimborsando quanto dallo stesso anticipato a tale titolo.
Con vittoria di spese e compenso per la difesa e l'assistenza in giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA:
8 In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente;
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità
del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal convenuto tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e della sussistenza di altre polizze contratte per il medesimo periodo di vigenza rispetto a quella negoziata con l'esponente;
In ogni caso : con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, che grava sulla controparte, si chiede essere ammessi a prova per interpello della parte convenuta – o meglio del suo legale rappresentante – sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che lo Studio da me rappresentato è assicurato per la rc professionale con
Aig come si evince dai documenti 1 e 2 che mi vengono rammostrati dal fascicolo di parte Aig, a far data dal 26.02.2020 al 26.02.2021 e successivo rinnovo dal
26.02.2021 al 26.02.2022 con data di retroattività 26.02.2015;
2. Vero che all'atto della prima stipula abbiamo omesso di segnalare la conoscenza di circostanze note pregresse;
3. Vero che al momento della richiesta di rinnovo si genera automaticamente il mini questionario che mi viene rammostrato quale documento 3 che mi viene
9 rammostrato dal fascicolo di parte Aig nel quale è indicato financo il fatturato;
4. Vero che questo è avvenuto nonostante la pretesa “consulenza” oggetto di responsabilità del presente giudizio risalga agli anni 2013 / 2014;
5. Vero che la circostanza sarebbe stata nota al Rag. ; Per_4
6. Vero che il Rag. non è mai stato parte dello;
Per_4 Controparte_12
7. Vero che nessun compenso è stato percepito dalla parte dello per CP_12
le asserite “consulenze” rese dal Rag. ; Per_4
8.Vero che l'interpello per cui è causa pare essere stato redatto a seguito della redazione della contabilità afferente l'anno 2013 curata in maniera esclusiva dal
Rag. (unico ed esclusivo commercialista della società attrice); Per_4
9. Veri che solo nell'autunno 2014 – a seguito della prematura scomparsa del Rag.
Per_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di svolgere dal Parte_1
1980 prevalentemente l'attività di commercio di prodotti alimentari, in particolare dal
2000 anche l'attività di vendita al dettaglio al consumatore finale di prodotti surgelati, avendo aperto diversi punti vendita, utilizzando il marchio “Fresco &
Vario”, riferiva che nel corso dell'anno 2013 aveva conferito a
[...]
e al rag. , che già da anni era il professionista di Controparte_4 Parte_3
riferimento della società, l'incarico di svolgere attività di consulenza fiscale e contabile continuativa, nonché di curare l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società già partecipata da Controparte_6
e proprietaria del punto vendita “Fresco & Vario” di . Pt_1 Controparte_9
10 Che a seguito della conclusione di tale operazione, i convenuti, ai quali era stato rinnovato l'incarico di consulenza fiscale continuativa anche per l'anno 2014,
consigliavano alla deducente di presentare istanza di interpello ex art. 37-bis,
comma 8, D.P.R. n. 600/1973, volta ad ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 172, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 e permettere così alla società attrice di riportare a sé le perdite pregresse di , conseguendone CP_6
i relativi benefici fiscali, il tutto sul presupposto che l'incorporazione era motivata da effettive e comprovate ragioni economico-industriali, confermando, altresì, che vi erano tutte le condizioni perché l'istanza potesse trovare accoglimento, in quanto rispettava i “requisiti di vitalità” richiesti dalla normativa tributaria. CP_6
I medesimi convenuti in data 9/6/2014 procedevano a trasmettere la predetta istanza a mezzo p.e.c. alla Direzione Regionale del TO dell'Agenzia delle
Entrate, suggerendo, inoltre, ad di iscrivere nel proprio bilancio crediti per Pt_1
“imposte anticipate”, riferiti alle perdite fiscali di , per complessivi euro CP_6
201.300,001.
Tuttavia, successivamente nulla facevano sapere in merito all'esito dell'istanza e,
più volte interpellati, comunicavano di non avere alcuna informazione in merito e che nessuna risposta era mai pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, invitando ad attendere e a non utilizzare, nelle more, le perdite della società Pt_1
incorporata a riduzione del proprio reddito imponibile, confidando in un mutamento dell'orientamento del Fisco per ripresentare l'interpello.
Che l'attrice a seguito di istanza agli atti del 12/4/2021, apprendeva non solo che l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso il proprio provvedimento già in data
1/9/2014, quindi nel pieno rispetto del termine di 90 giorni dall'invio della richiesta,
ma che la stessa, avendo riscontrato – oltre al riferimento, nelle conclusioni, ad
11 un'errata norma giuridica – «carenze informative e documentali tali da non consentire
una corretta valutazione del caso prospettato» non essendo state né allegate, né
dimostrate «le condizioni che potrebbero legittimare la disapplicazione della normativa
richiamata quanto all'andamento dei ricavi, al costo del personale, all'ammontare del
patrimonio netto e alle perdite fiscali eventualmente riportabili», dichiarando l'inammissibilità della domanda, stante «l'insufficienza e genericità delle affermazioni
di parte istante, come pure la carenza della documentazione prodotta, che risulta
inidonea a comprovare la sussistenza e la permanenza di ragioni oggettive in grado di
escludere l'applicazione della normativa speciale».
Essendo a detta dell'attrice, ormai troppo tardi per riproporre la richiesta d'interpello,
ovvero per fruire dei benefici fiscali derivanti dall'utilizzo delle perdite della società
incorporata, conveniva in causa gli odierni convenuti, ravvisando Parte_1
negligenza ed imperizia sia con riferimento al procedimento avviato con la predisposizione dell'istanza di interpello, ove peraltro avevano anche mentito alla cliente, sia relativamente all'attività di consulenza fiscale prestata e previo accertamento dei suddetti adempimenti, istavano per la risoluzione dell'incarico professionale, con condanna in solido di entrambi a corrispondere a titolo restitutorio e/o risarcitorio a i compensi che erano stati loro corrisposti Parte_1
in esecuzione degli incarichi per cui è causa, pari ad euro 11.500,00, oltre ad I.V.A.,
ovvero alla diversa somma – anche maggiore – che fosse risultata di giustizia, oltre agli interessi dal giorno del pagamento al saldo, nonché a rifondere i danni patiti che venivano quiddati in €.235.885,00 od altra diversa somma, con interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, prospettando una perdita di chance per essere stata l'attrice definitivamente privata, a causa dell'inadempimento dei convenuti, della possibilità
12 di conseguire il beneficio fiscale, ottenendo una valutazione nel merito da parte dell'agenzia delle Entrate ed anche della possibilità di decidere se utilizzare o meno le perdite dell'incorporata anche a prescindere dall'esito positivo dell'interpello,
istavano per il risarcimento del danno a tale titolo, da liquidarsi in via equitativa,
applicando una riduzione del danno cosiddetto “pieno”.
Si costituivano in causa e che Parte_3 Controparte_4
contestando gli assunti attorei in punto an debeatur e quantum, riferivano di aver prestato assistenza nell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della
Co società partecipata LF Alimentari sulla base di un progetto poi da essi elaborato ma poi corretto e validato dal rag. commercialista di Per_4
riferimento di il quale aveva ritenuto di non utilizzare le perdite fiscali Parte_1
pregresse dell'incorporata non risultando integrati i requisiti normativi rilevanti a tal fine, appostando nel bilancio 2014 per l'esercizio 2013, crediti per imposte anticipate pari ad €.201.300,00.
Che i convenuti avevano predisposto l'istanza di interpello ex art.37 bis ottavo comma Dpr 600/1973, provvedendo al relativo inoltro, senza tuttavia percepire alcun compenso e solo dopo il 4.8.2014, quando veniva a mancare il rag. , i Per_4
deducenti divenivano i consulenti di , inoltre in assenza di un riscontro da Pt_1
parte dell'Agenzia delle Entrate, prudenzialmente si erano astenuti dall'intervenire sia in ordine all'iscrizione in bilancio di crediti per imposte anticipate, sia in ordine all'utilizzo delle perdite evidenziate da in riduzione del Controparte_6
reddito imponibile della società attrice.
Pertanto, precisavano che se una responsabilità poteva essere invocata, questa andava riferita al rag. ; che non era mai stata recapitata da parte dell'Agenzia Per_4
delle Entrate alcuna risposta all'interpello; che ad ogni buon conto, nel caso di
13 specie non potevano ritenersi integrati tutti i presupposti prescritti dall'art.172
comma settimo TUIR in quanto non era superato il limite del patrimonio netto e non erano state operate le svalutazioni sul valore di iscrizione delle partecipazioni;
che,
anzi, prudenzialmente i convenuti confermando le scelte del precedente professionista, non avevano riportato le perdite in relazione all'operazione di fusione effettuata in quanto, diversamente opinando, la società attrice sarebbe potuta incorrere, con elevata probabilità, nell'accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate, dovendo far fronte alle relative conseguenze, negando, infine, la sussistenza dei presupposti per invocare una perdita di chance.
I convenuti, ad ogni buon conto, chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa a titolo di manleva, della società avendo con la stessa Controparte_3
stipulato una polizza per la responsabilità civile e professionale dei commercialisti e consulenti del lavoro, emessa in data 27.2.2020 e rinnovata il 16.2.2021 e concludevano come riportato in comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva in causa la chiamata la quale eccepiva la carenza di copertura:
1. Per non aver esercitato l'attività contestata il soggetto assicurato ma un soggetto estraneo e cioè il rag. che non risultava nell'elenco nominativo degli assicurati Per_4
addizionali;
2. che la polizza conteneva una clausola claims made ossia una retroattività di 5
anni e, quindi, essendo stata stipulata nel febbraio 2020 andava a ricoprire gli eventi al più verificatisi entro il 26.02.2015 mentre il caso de quo riguardava una attività verificatasi nel 2013 o nel 2014 pertanto al di fuori della copertura assicurativa non essendoci, quindi, i presupposti per l'accoglimento di una domanda di garanzia.
Poi la deducente, genericamente, affermava che nella denegata ipotesi in cui fosse
14 stata ritenuta operante la copertura assicurativa si sarebbero dovute applicare le altre condizioni relative a massimali, franchigia, tipologia dei danni reclamati e diritto di gestione della lite in capo alla compagnia.
Infine, eccepiva ex art. 1227 cc il concorso da parte dell'attrice alla produzione dell'evento, attesa l'inerzia che aveva dimostrato nel reclamare gli asseriti danni,
non essendosi apparentemente attivata per contenere gli stessi.
Istruita a mezzo prova orale e disposta Ctu, la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolare all'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
1.Reiterazione della richiesta di rimessione in termini.
Preliminarmente va rilevato che con istanza depositata il 16.1.2025, quando la causa era già stata trattenuta in decisione, ha richiesto di essere Parte_1
rimessa in termini per produrre la documentazione fornita dall'Agenzia delle Entrate
in data 18.12.2024 a seguito di interpello disapplicativo ordinario ex art.11 comma 1
lett a) l.n.212/2000 e di interpello disapplicativo ex art.11 comma 1 lett d) stessa normativa, rispettivamente sull'utilizzabilità da parte dell'attrice nel caso concreto delle perdite della società incorporata e di compensazione delle perdite fiscali maturate da Controparte_6
Rimessa la causa sul ruolo, previa sospensione dei termini per il deposito degli atti conclusivi con decorrenza dalla data del provvedimento (20.1.2025) ed instaurato il contraddittorio sul punto, con ordinanza del 5.2.2025 questo Ufficio così statuiva:
“ Il Giudice letta l'istanza di parte attrice del 16.1.2025;
previa rimessione della causa sul ruolo per permettere una regolare instaurazione del
contraddittorio con sospensione dei termini ex art.190 cpc;
15 preso atto delle note fornite dalle altre parti in causa;
rilevato che la produzione dimessa dall'attrice con la predetta nota deve considerarsi
tardiva posto che godeva, sin da principio, della piena facoltà di acquisire il Parte_1
parere del Fisco sulle questioni oggetto di interpello, attività che ben avrebbe potuto fare
prima di avviare il presente contenzioso;
che secondariamente avrebbe, al più, potuto rilevare la questione in sede di Ctu al fine di
favorire approfondimenti nel contraddittorio tecnico;
che neppure in sede di precisazione delle conclusioni è stata prospettata tale esigenza;
che, parimenti, per le ragioni esposte non ricorrono i presupposti di legge per la
rimessione in termini
P.Q.M.
1.dichiara inammissibile la produzione documentale dimessa dall'attrice con la nota del
16.1.2025 in quanto tardiva.
2.rigetta la richiesta di rimessione in termini, dedotta dalla medesima attrice.
3.dispone che i termini per il deposito degli atti conclusivi ricomincino a decorrere dalla
data di comunicazione della presente ordinanza, tenuto conto di quelli già maturati
prima della sospensione
Si comunichi
Treviso, 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ronzani”
Tali motivazioni vanno ribadite anche in questa sede, invero non vi era alcun fatto ostativo esterno alla volontà della parte e non determinato da quest'ultima (cfr.
Cass. civ. n.11029/2023, già citata dai convenuti), che abbia impedito ad Parte_1
di procedere sin dall'inizio alla presentazione degli interpelli, anzi un atteggiamento
16 prudente ed accorto avrebbe dovuto imporre tale cautela prima di instaurare il presente giudizio e la produzione tardiva non può, ovviamente, sopperire a tale inerzia.
2.Inadempimento
Dalle risultanze acquisite in causa, risulta provato che:
-i convenuti hanno prestato consulenza fiscale anche in occasione dell'operazione straordinaria di fusione tra la società LF partecipata e CP_6 Pt_1
[...
-il progetto di fusione è stato condiviso tra il rag. e lo studio e se è pur Pt_3 Per_4
vero che il rag. , poi deceduto, e/o il suo studio o altro professionista (Dott. Per_4
, si è occupato per conto di , di trasmettere telematicamente Per_9 Pt_1
all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, la stessa è stata predisposta con la collaborazione del rag. , come confermato dalla teste Parte_3 Parte_5
dipendente dell'attrice dal 1989, con mansioni amministrative la quale ha precisato:
“…E' vero la redazione del bilancio avveniva con la consulenza del rag. e anche Pt_3
Per_ del dott. . Noi come azienda abbiamo trasmesso un bilancio già pronto anche con le
riprese fiscali che sono alla base della stesura della dichiarazione dei redditi e questa
documentazione veniva sempre condivisa con il rag. Se c'era un dubbio e Pt_3
avevamo bisogno di una consulenza ci rivolgevamo allo studio del rag. .. Per Per_10
gli anni successivi, dopo il 2013 ho avuto come riferimento lo studio per valutare Pt_3
la posta di bilancio cioè il credito per le imposte anticipate di Controparte_6
-Del resto i medesimi convenuti, pacificamente, sono stati i professionisti che dopo un breve “interregno” hanno seguito l'attrice in attività di consulenza fiscale continuativa ed hanno provveduto a redigere ed inoltrare l'interpello disapplicativo di cui è causa, condividendo la scelta di iscrivere nel bilancio dell'attrice 2013 e poi nei
17 bilanci successivi i crediti “per imposte anticipate” riferiti alle perdite fiscali di già presenti nel bilancio della società incorporata per Controparte_6
complessivi €.201.300,00, come inequivocabilmente confermato in sede di interrogatorio formale dal rag. : “Premesso che il bilancio è stato redatto con la Pt_3
Per_ consulenza del dott. , non ho espresso parere negativo all'iscrizione delle imposte
anticipate e ho poi confermato tale scelta negli anni successivi”.
Ne consegue che le condotte per le quali l'attrice rivendica un danno risarcitorio sono certamente imputabili ai convenuti.
3.Danno
Ai fini della invocata responsabilità professionale si tratta ora di stabilire se le condotte poste in essere dai convenuti abbiano integrato un inadempimento contrattuale grave e comunque giuridicamente rilevante tale da generare un danno risarcibile.
Premesso che il concetto di perdita fiscale non deve essere confuso con il credito per imposte anticipate posto che solo queste ultime rappresentano il possibile risparmio fiscale ottenibile dalla riduzione dei redditi imponibili futuri mediante la compensazione con le perdite fiscali pregresse, dalla disposta Ctu le cui risultanze vanno condivise perché logiche, non contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento scientifico, è emerso che nel caso di specie:
a. sia la società attrice che la società avevano superato il Controparte_6
test di vitalità, tuttavia, il patrimonio netto contabile di pur Controparte_6
positivo, diventava negativo una volta decurtato delle erogazioni effettuate dai soci.
b. Da qui la necessità di presentare l'interpello disapplicativo visto che l'applicazione della normativa non consentiva la deduzione delle perdite fiscali della incorporata da parte dell'incorporante.
18 c. che l'istanza redatta ed inoltrata dai convenuti, come peraltro confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, presentava oggettivamente carenze formali anche sotto il profilo dell'approssimazione “nell'approccio alla richiesta avanzata”, come condivisibilmente affermato dal Ctu (cfr. pag. 20 elaborato peritale), manchevole,
peraltro, anche dei necessari elementi fattuali e dei dati contabili, tanto da essere ritenuta inammissibile.
d. che, pertanto, se ben articolato, l'interpello disapplicativo presentato da Pt_1
avrebbe potuto essere accolto dall'Agenzia delle Entrate.
e. che, tuttavia, come precisato dal Ctu, la riportabilità delle perdite da parte di non era limitata alla dichiarazione Unico 2014, tra l'altro emendabile entro il Pt_1
termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo al
2013, ossia comunque fino a settembre 2015, ma l'attrice avrebbe potuto riportare le predette perdite anche nelle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi di imposta successivi, utilizzando le perdite stesse per ridurre il reddito imponibile fino a concorrenza dell'80% dello stesso, con il 20% rinviato alle annualità successive e ciò “sine die” (cfr. pag.54 elaborato peritale), naturalmente sempre che gli esercizi futuri avessero fatto emergere dei redditi imponibili superiori alle perdite e sempre che le aliquote fiscali o le regole per la compensazione delle perdite fossero rimaste invariate.
f. Pertanto, secondo la valutazione del Ctu che si ritiene di far propria, è ragionevole presupporre che la società attrice possa ancora utilizzare le perdite fiscali acquisite per l'effetto della fusione per incorporazione, non ostando all'utilizzo delle medesime lo spirare di alcun termine prescrizionale o decadenziale, restando fermo l'obbligo di presentare l'istanza di interpello.
g. Si aggiunga che non acquista rilievo ai fini che qui interessano, il rischio di un
19 possibile rigetto dell'istanza di interpello o di verifica da parte dell'Agenzia delle
Entrate, infatti, nonostante la predetta istanza sia obbligatoria per superare il limite previsto dalla normativa antielusiva, avrebbe comunque la possibilità di Pt_1
utilizzare nella dichiarazione fiscale le perdite integralmente, ciò anche in assenza di un interpello, salvo, esporsi, eventualmente, all'azione di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e comunque potendo difendere tale scelta in sede
Per_1 contenziosa (cfr. pag. 17 e 41 perizia Dott. ).
Ne consegue che in assenza di un pregiudizio economico certo, mancano i presupposti per la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo ai convenuti.
Ciò comporta il rigetto non solo della domanda risarcitoria così come dedotta, ma anche della domanda di risoluzione dell'incarico professionale non ravvisandosi i presupposti di un inadempimento grave e/o giuridicamente rilevante, con consequenziale rigetto dell'istanza di ripetizione e/o restituzione delle somme versate a titolo di compenso.
4.Perdita di chance
Ciò premesso, ritiene il giudicante che nel caso di specie siano ravvisabili i presupposti di una perdita di chance da parte dell'attrice.
Invero, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità la perdita di chance: “Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed
autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in
presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di
un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un
danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di
derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più
probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della
20 nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della
responsabilità civile ( cfr. Cass., 8 luglio 2024, n. 18568)”.
Orbene, nel caso di specie tale componente di danno va individuata nella perdita dei vantaggi derivanti dalla disponibilità del denaro pagato in imposte “non dovute”,
stante la valutazione prognostica favorevole di cui sopra, cioè quale risultato
“diverso e migliore” ottenibile, ma definitivamente perduto da parte di nel Pt_1
senso che il risparmio fiscale si sarebbe già potuto ottenere negli anni precedenti,
con conseguente disponibilità di una maggiore liquidità.
Nel calcolo della perdita di chance considerando anche l'anno 2012 e 2013 il Ctu,
ha proposto tre metodi di calcolo:
1.la perdita di chance come costo del denaro non recuperato
2.la perdita di chance come perdita di un rendimento risk-free
3.la perdita di chance come minore vantaggio derivante dalla riduzione dell'aliquota
CP_
.
Pare più pertinente al caso di specie l'utilizzo del criterio di cui al punto 3. cioè
l'abbattimento certo e definitivo del risparmio di imposta ottenibile compensando le perdite pregresse anche considerando, per le ragioni esposte in perizia, le annualità
2012 e 2013 e quindi pari ad €.30.021,74, tuttavia, considerata l'alea sottesa alle varie alternative che avrebbero potuto verificarsi, si condivide il calcolo proposto dal
Ctu che individua una probabilità stimata nella misura del 75%, di talchè, la quantificazione della perdita di chance risulta pari ad €.22.516,30.
Ne è condivisibile il calcolo suggerito dall'attrice alle pagg.22 e 23 della comparsa conclusionale, infatti, la soluzione proposta cumula in modo inammissibile i tre criteri individuati dal Ctu che logicamente sono alternativi tra loro, mentre la percentuale del 75% collegata alla probabilità di conseguimento del vantaggio, è
21 stata erroneamente interpretata da come rischio di soccombenza in un Parte_1
possibile procedimento tributario, ne consegue che i convenuti in solido tra loro vanno condannati a pagare all'attrice la somma sopra indicata oltre interessi al tasso legale da giugno 2014 al saldo effettivo.
5. Spese di lite
Le spese di lite riferite a tale rapporto processuale seguono il principio della soccombenza ma vanno liquidate in relazione all'importo riconosciuto.
Le spese di Ctu nella somma già liquidata vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
6. Domanda di garanzia
L'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa secondo l'eccezione di cui al punto 1. come sopra riportata, sollevata dalla terza chiamata, non merita accoglimento.
Invero, è pacifico per le ragioni sopra esposte che le condotte asseritamente fonte di responsabilità sono state poste in essere dai convenuti in solido tra loro:
[...]
in qualità di assicurato ed espressamente Controparte_4 Parte_3
indicato come assicurato “Addizionale” nell'elenco nominativo degli “Assicurati
Addizionali”, pertanto l'assunto di è privo di fondamento. Controparte_3
Tuttavia, la domanda di garanzia dedotta dai convenuti nei confronti di quest'ultima non può trovare accoglimento.
Infatti, la polizza assicurativa contiene una clausola claims made secondo la quale per i fatti denunciati la copertura assicurativa retroagisce fino al 26.02.2015.
Orbene, nel caso di specie i fatti generatori della riscontrata ed accertata perdita di
chance vanno collocati al momento della presentazione dell'interpello, giugno 2014
e quindi non può ritenersi operante la copertura assicurativa.
22 Né è condivisibile l'argomentazione esposta dai convenuti invocando la previsione di cui all'art.2 comma 8 Dpr 22.7.1998 n.322 (cfr. da ultimo comparsa conclusionale e memoria di replica), atteso che la stessa potrebbe al più riguardare il danno economico da perdita del diritto ma non certamente “la perdita della possibilità di un
risultato migliore”.
7. Spese di lite
Le spese di lite riferite al predetto rapporto processuale, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto della questione trattata, secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione della domanda attorea, condanna
[...]
n proprio e in persona CP_1 Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare, in solido tra loro, all'attrice la somma di €.22.516,30, con interessi al tasso legale da giugno 2014 al saldo effettivo.
Rigetta per il resto.
2)Condanna i convenuti in solido tra loro, a rifondere ad le spese del Parte_1
presente giudizio che liquida nella somma di €.5.077,00 per compenso professionale, oltre, spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
3)Pone le spese di Ctu nella somma già liquidata, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
4)Rigetta la domanda di garanzia dedotta dai convenuti nei confronti della terza
23 chiamata.
5)Condanna in proprio e CP_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...]
rifondere a le spese del presente giudizio, riferite a tale rapporto Controparte_3
processuale, che liquida nella somma di €.2.540,00 per compenso professionale,
oltre, spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 19.4.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
24
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott.ssa
Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.353/022 di ruolo generale dell'anno
2022 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
in persona del Presidente del CdA nonché legale Parte_1
rappresentante con gli avv.ti Massimiliano Campeis e Giovanni Parte_2
De Cal e domiciliata presso lo studio degli stessi in Udine come da mandato in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
CONTRO
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di CP_1
con gli avv.ti Antonello Calabrese e Controparte_2
Daniela De Francesco e domiciliati presso lo studio degli stessi in Bologna come da procura allegata alla comparsa di costituzione risposta.
-CONVENUTI-
Con la chiamata in causa di
in persona del suo Procuratore speciale Dott. Controparte_3 Per_1
come da procura notarile repertorio n. 90485 Serie 1T registrato presso
[...] l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio TP2 il 27.10.2021,
atto Notaio di Milano,con gli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Persona_2
Brunetti con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
-TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
NEL MERITO:
- a) accertato e dichiarato l'inadempimento di e Controparte_4
del rag. agli incarichi conferiti loro da accerti e dichiari il Parte_3 Parte_1
Tribunale la risoluzione per inadempimento dei convenuti stessi di tali incarichi;
- b) condanni in ogni caso il Tribunale e il rag. Controparte_4
, in solido fra loro, a corrispondere a titolo restitutorio e/o risarcitorio a Parte_3
i compensi che sono stati loro corrisposti in esecuzione degli incarichi Parte_1
per cui è causa, pari ad euro 11.500,00, oltre ad I.V.A., ovvero alla diversa somma
– anche maggiore – che dovesse risultare secondo giustizia, oltre agli interessi dal giorno del pagamento (avvenuto in data 27/11/2014 quanto ad euro 4.880,00, I.V.A.
inclusa, e in data 17/6/2015 quanto ad euro 9.307,00, I.V.A. inclusa: docc. 36-37) al saldo;
- c) condanni il Tribunale ed il rag. Controparte_4 [...]
a risarcire, in solido fra loro, ad i danni alla stessa arrecati per Pt_3 Parte_1
effetto del loro inadempimento agli incarichi oggetto di causa, in misura pari ad euro
235.885,00, ovvero alla diversa misura – anche maggiore – che dovesse risultare secondo giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dal dì del fatto al saldo;
- d) in via subordinata, condanni il Tribunale Parte_4
[...] ed il rag. , in solido fra loro, a risarcire a i danni alla stessa Parte_3 Parte_1
arrecati per effetto del loro inadempimento agli incarichi oggetto di causa, a titolo di perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa nella misura che dovesse risultare secondo giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dì del fatto al saldo;
- e) rigetti il Tribunale ogni domanda ed eccezione avversaria, ivi compresa quella
ex art. 1227 c.c., siccome infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in atti;
- f) condanni, in ogni caso, il Tribunale i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione a favore di delle spese di lite. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si insta – ove ritenuto necessario e senza che ciò implichi accettazione dell'inversione dell'onere probatorio gravante sui convenuti, controvertendosi di responsabilità contrattuale, né rinuncia agli effetti della non contestazione ex art. 115 c.p.c. – per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da , a prova Pt_1
diretta e contraria, con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.,
rispettivamente di data 23/12/2022 e 12/1/2023, ad oggi non ancora ammesse e/o con i testi indicati e non ancora escussi. E quindi:
- A) Si chiede l'ammissione di prova per interpello del rag. , anche Persona_3
quale legale rappresentante di , e per testi sui seguenti capitoli di prova: CP_5
1) “Vero che , a partire dall'anno 2010, ha conferito al rag. e a Pt_1 Parte_3
l'incarico di svolgere attività di consulenza fiscale in favore della Società CP_5
stessa, nonché di predisporre i suoi bilanci di esercizio, e che la medesima ha successivamente rinnovato ogni anno tale incarico sino al 25/2/2021 (docc. 38;
44)”;
2) “Vero che nell'anno 2013, oltre all'incarico di cui al capitolo che precede, Pt_1
ha conferito al rag. e a anche l'incarico di redigere il progetto di Parte_3 CP_5
3 fusione per incorporazione di assistendo la Società in Controparte_6
tale operazione
3) “Vero che il rag. , in precedenza collaboratore del rag. , sin Parte_3 Per_4
dal 1999 ha prestato attività di consulenza fiscale a favore di , attraverso la Pt_1
Sa.Ma. & Associati S.r.l., di cui era socio e amministratore (doc. 56)”;
4) “Vero che il rag. , successivamente al conferimento dell'incarico di cui Per_4
al capitolo 1) che precede, si è occupato per conto di di trasmettere Pt_1
telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi della Società
predisposta con la collaborazione del rag. e di (doc. 45)”; Parte_3 CP_5
5) “Vero che nel 2013 il rag. rivestiva la carica di sindaco di e Per_4 Pt_1
che ha mantenuto tale incarico fino al 5/8/2014, quando è deceduto (doc. 39)”;
6) “Vero che, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di
[...]
in , alla fine del 2013 il rag. e hanno Controparte_6 Pt_1 Parte_3 CP_5
consigliato alla Società di presentare istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8,
D.P.R. n. 600/1973 per la disapplicazione dell'art. 172, comma 7, D.P.R. n.
917/1986 e il riporto in capo ad delle perdite pregresse di Pt_1 [...]
; Controparte_6
7) “Vero che in tale occasione il rag. e hanno dichiarato che Parte_3 CP_5
sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di cui al capitolo che precede, in quanto l'operazione di fusione fra Pt_1 Controparte_7
perseguiva economie di scala e la società incorporata era operativa”;
[...]
8) “Vero che ha quindi incaricato il rag. e di predisporre Pt_1 Parte_3 CP_5
e presentare l'istanza di interpello di cui ai capitoli che precedono e di curare gli adempimenti relativi al riporto, da parte della Società, delle perdite pregresse di
; Controparte_6
4 9) “Vero che il rag. e , in sede di predisposizione già del bilancio Parte_3 CP_5
2013 e, poi, dei bilanci successivi, hanno suggerito ad di iscrivere nel Pt_1
proprio bilancio presenti nel bilancio della società incorporata, per complessivi euro
201.300,00 (docc. 5; 46)”;
10) “Vero che per le prestazioni di consulenza fiscale continuativa relativa all'anno
2014, nonché per la predisposizione dell'interpello disapplicativo di cui ai capitoli 6-
8 che precedono, ha corrisposto al rag. e a un compenso di Pt_1 Pt_3 CP_5
euro 11.500,00, oltre ad I.V.A. (docc. 30-31; 36-37)”;
11) “Vero che il rag. e , su incarico di , negli anni 2015- Parte_3 CP_5 Pt_1
2020 hanno redatto e trasmesso le dichiarazioni dei redditi della Società stessa,
nonché predisposto e depositato i bilanci della medesima, mantenendo l'appostazione del credito relativo all'anticipazione delle imposte relative alle perdite di (docc. 47-49)”; Controparte_6
12) “Vero che, successivamente alla trasmissione dell'istanza di interpello di cui ai capitoli 6-8 che precedono, a seguito delle richieste di aggiornamento avanzate da sul relativo esito, il rag. e hanno dichiarato che Pt_1 Parte_3 CP_5
l'Agenzia delle Entrate non aveva inviato ancora la propria risposta e che ciò è stato indicato anche nei bilanci di relativi agli esercizi 2014 e 2015 (doc. 47)”; Pt_1
13) “Vero che anche negli anni da 2015 a 2020 il rag. e hanno Parte_3 CP_5
consigliato ad di attendere l'esito dell'interpello di cui ai capitoli 6-8 che Pt_1
precedono, prima di utilizzare le perdite di a riduzione Controparte_6
del proprio reddito imponibile e che la Società si è attenuta a tali indicazioni”;
14) “Vero che dal 2014 al 2020 il rag. e hanno dichiarato a Parte_3 CP_5
che le perdite fiscali di erano utilizzabili da Pt_1 Controparte_6
parte della Società”;
5 15) “Vero che anche in data 23/2/2021, a seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata dall'impiegata amministrativa di , sig.ra il rag. Pt_1 Parte_5 [...]
e hanno suggerito di ripresentare l'interpello e confermato, anche Pt_3 CP_5
con successiva P.E.C. di data”;
16) “Vero che nel mese di aprile 2021 ha chiesto al dott. di Pt_1 CP_8
verificare l'utilizzabilità delle perdite derivanti dall'operazione di fusione fra e Pt_1
e che questi ha suggerito di inviare un'istanza di accesso Controparte_9
agli atti all'Agenzia delle Entrate e di verificare l'esito dell'interpello di cui ai capitoli
6-8, che precedono”;
17) “Vero che solamente in data 20/4/2021 – a seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti inviata in data 12/4/2021 – ha appreso dal Pt_1
dott. che, con provvedimento comunicato al rag. e a CP_8 Parte_3
in data 1/9/2014, l'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato inammissibile CP_5
l'interpello dagli stessi proposto per conto di , sussistendovi carenze Pt_1
informative e documentali, che i termini per fruire dei benefici fiscali derivanti dall'utilizzo delle perdite di erano decorsi, che non era Controparte_6
possibile presentare nuovi interpelli, né riportare le perdite nel modello unico o chiedere il rimborso delle maggiori tasse pagate, essendo decorsi 48 mesi dal versamento, e che il diritto di era prescritto (docc. 8-9; 50; 57)”; Pt_1
18) “Vero che costituita in data 7/10/2004, era Controparte_6
proprietaria del punto vendita di dell'esercizio commerciale di Controparte_9
rivendita al dettaglio di prodotti surgelati all'insegna “Fresco & Vario” e che gestiva tale punto vendita a seguito della conclusione di contratti di utilizzo del marchio e di fornitura con (doc. 51-52)”; Pt_1
19) “Vero che ha gestito il punto vendita “Fresco & Controparte_6
6 Vario” di ininterrottamente dal 7/10/2004 al 30/6/2013 e che, in Controparte_9
tale periodo, ha impiegato quattro dipendenti, sostenendo costi per il personale di euro 109.227 nel 2010, di euro 98.020 nel 2011 e di euro 123.447 nel 2012, ha realizzato un fatturato di euro 764.168 nel 2010, di euro 713.990,00 nel 2011, di euro 743.795 nel 2012 e di euro 733.438,00 nel 2013 ed aveva immobilizzazioni materiali per euro 290.795 ed immateriali per euro 91.009,00 (docc. 17-24; 26; 51)”;
- 20) “Vero che dall'1/1/2013 al 30/6/2013 ha Controparte_6
realizzato ricavi per euro 350.551,00 e sostenuto costi per prestazioni lavorative per euro 66.578,00 (docc. 17-24)”;
- 21) “Vero che, anche successivamente all'operazione di fusione per incorporazione fra e il punto vendita di Pt_1 Controparte_6
all'insegna “Fresco & Vario” è stato gestito direttamente da Controparte_9
e che lo stesso è a tutt'oggi ancora in attività (docc. 48; 53; 54; 58-59)”; Pt_1
- 22) “Vero che ad oggi il punto vendita “Fresco & Vario” di Controparte_9
realizza ricavi per euro 980.000,00 circa all'anno ed occupa quattro lavoratori dipendenti, sig.ri , e Controparte_10 CP_11 Persona_5 Per_6
(docc. 54, pagg. 176-185; 58)”,
[...]
Indicandosi quali testi i sig.ri: c/o da Parte_5 Parte_1 Testimone_1
RE di PI (TV); ER AT da LF TO (TV); CP_10
, e c/o
[...] CP_11 Persona_5 Persona_6 Parte_1
unità locale di LF TO (TV); dott. da Pordenone (PN); CP_8
dott.ssa da Pordenone (PN). Persona_7
- B) si chiede che il Giudice voglia disporre il richiamo del C.T.U. a chiarimenti e/o che lo stesso integri l'elaborato peritale a fronte dei rilievi e per le ragioni indicate nelle osservazioni all'elaborato peritale del C.T.P., dott. , e nelle note di Per_8
7 trattazione scritta relative all'udienza del 12/9/2024, da intendersi qui integralmente ritrascritte e riportate.
- C) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi già indicati a prova diretta.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
NEL MERITO:
– respingere tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del rag.
[...]
e di in quanto inammissibili e/o Pt_3 Controparte_4
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
– ordinare ad ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di tutte le fatture Parte_1
pervenute alla medesima dal rag. e/o dallo e/o da Per_4 Parte_6
professionisti afferenti al medesimo nelle annualità 2013 e 2014, con evidenza della relativa registrazione contabile;
IN OGNI CASO:
– dichiarare obbligata, e dunque condannare, la chiamata in garanzia CP_3
a tenere indenne e manlevare il rag. e
[...] Parte_3 Controparte_4
da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero loro derivare
[...]
dal presente giudizio, inclusi gli oneri per l'assistenza tecnica e la difesa legale,
rimborsando quanto dallo stesso anticipato a tale titolo.
Con vittoria di spese e compenso per la difesa e l'assistenza in giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA:
8 In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti dell'esponente;
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità
del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal convenuto tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e della sussistenza di altre polizze contratte per il medesimo periodo di vigenza rispetto a quella negoziata con l'esponente;
In ogni caso : con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: Senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, che grava sulla controparte, si chiede essere ammessi a prova per interpello della parte convenuta – o meglio del suo legale rappresentante – sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che lo Studio da me rappresentato è assicurato per la rc professionale con
Aig come si evince dai documenti 1 e 2 che mi vengono rammostrati dal fascicolo di parte Aig, a far data dal 26.02.2020 al 26.02.2021 e successivo rinnovo dal
26.02.2021 al 26.02.2022 con data di retroattività 26.02.2015;
2. Vero che all'atto della prima stipula abbiamo omesso di segnalare la conoscenza di circostanze note pregresse;
3. Vero che al momento della richiesta di rinnovo si genera automaticamente il mini questionario che mi viene rammostrato quale documento 3 che mi viene
9 rammostrato dal fascicolo di parte Aig nel quale è indicato financo il fatturato;
4. Vero che questo è avvenuto nonostante la pretesa “consulenza” oggetto di responsabilità del presente giudizio risalga agli anni 2013 / 2014;
5. Vero che la circostanza sarebbe stata nota al Rag. ; Per_4
6. Vero che il Rag. non è mai stato parte dello;
Per_4 Controparte_12
7. Vero che nessun compenso è stato percepito dalla parte dello per CP_12
le asserite “consulenze” rese dal Rag. ; Per_4
8.Vero che l'interpello per cui è causa pare essere stato redatto a seguito della redazione della contabilità afferente l'anno 2013 curata in maniera esclusiva dal
Rag. (unico ed esclusivo commercialista della società attrice); Per_4
9. Veri che solo nell'autunno 2014 – a seguito della prematura scomparsa del Rag.
Per_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di svolgere dal Parte_1
1980 prevalentemente l'attività di commercio di prodotti alimentari, in particolare dal
2000 anche l'attività di vendita al dettaglio al consumatore finale di prodotti surgelati, avendo aperto diversi punti vendita, utilizzando il marchio “Fresco &
Vario”, riferiva che nel corso dell'anno 2013 aveva conferito a
[...]
e al rag. , che già da anni era il professionista di Controparte_4 Parte_3
riferimento della società, l'incarico di svolgere attività di consulenza fiscale e contabile continuativa, nonché di curare l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società già partecipata da Controparte_6
e proprietaria del punto vendita “Fresco & Vario” di . Pt_1 Controparte_9
10 Che a seguito della conclusione di tale operazione, i convenuti, ai quali era stato rinnovato l'incarico di consulenza fiscale continuativa anche per l'anno 2014,
consigliavano alla deducente di presentare istanza di interpello ex art. 37-bis,
comma 8, D.P.R. n. 600/1973, volta ad ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 172, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 e permettere così alla società attrice di riportare a sé le perdite pregresse di , conseguendone CP_6
i relativi benefici fiscali, il tutto sul presupposto che l'incorporazione era motivata da effettive e comprovate ragioni economico-industriali, confermando, altresì, che vi erano tutte le condizioni perché l'istanza potesse trovare accoglimento, in quanto rispettava i “requisiti di vitalità” richiesti dalla normativa tributaria. CP_6
I medesimi convenuti in data 9/6/2014 procedevano a trasmettere la predetta istanza a mezzo p.e.c. alla Direzione Regionale del TO dell'Agenzia delle
Entrate, suggerendo, inoltre, ad di iscrivere nel proprio bilancio crediti per Pt_1
“imposte anticipate”, riferiti alle perdite fiscali di , per complessivi euro CP_6
201.300,001.
Tuttavia, successivamente nulla facevano sapere in merito all'esito dell'istanza e,
più volte interpellati, comunicavano di non avere alcuna informazione in merito e che nessuna risposta era mai pervenuta dall'Agenzia delle Entrate, invitando ad attendere e a non utilizzare, nelle more, le perdite della società Pt_1
incorporata a riduzione del proprio reddito imponibile, confidando in un mutamento dell'orientamento del Fisco per ripresentare l'interpello.
Che l'attrice a seguito di istanza agli atti del 12/4/2021, apprendeva non solo che l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso il proprio provvedimento già in data
1/9/2014, quindi nel pieno rispetto del termine di 90 giorni dall'invio della richiesta,
ma che la stessa, avendo riscontrato – oltre al riferimento, nelle conclusioni, ad
11 un'errata norma giuridica – «carenze informative e documentali tali da non consentire
una corretta valutazione del caso prospettato» non essendo state né allegate, né
dimostrate «le condizioni che potrebbero legittimare la disapplicazione della normativa
richiamata quanto all'andamento dei ricavi, al costo del personale, all'ammontare del
patrimonio netto e alle perdite fiscali eventualmente riportabili», dichiarando l'inammissibilità della domanda, stante «l'insufficienza e genericità delle affermazioni
di parte istante, come pure la carenza della documentazione prodotta, che risulta
inidonea a comprovare la sussistenza e la permanenza di ragioni oggettive in grado di
escludere l'applicazione della normativa speciale».
Essendo a detta dell'attrice, ormai troppo tardi per riproporre la richiesta d'interpello,
ovvero per fruire dei benefici fiscali derivanti dall'utilizzo delle perdite della società
incorporata, conveniva in causa gli odierni convenuti, ravvisando Parte_1
negligenza ed imperizia sia con riferimento al procedimento avviato con la predisposizione dell'istanza di interpello, ove peraltro avevano anche mentito alla cliente, sia relativamente all'attività di consulenza fiscale prestata e previo accertamento dei suddetti adempimenti, istavano per la risoluzione dell'incarico professionale, con condanna in solido di entrambi a corrispondere a titolo restitutorio e/o risarcitorio a i compensi che erano stati loro corrisposti Parte_1
in esecuzione degli incarichi per cui è causa, pari ad euro 11.500,00, oltre ad I.V.A.,
ovvero alla diversa somma – anche maggiore – che fosse risultata di giustizia, oltre agli interessi dal giorno del pagamento al saldo, nonché a rifondere i danni patiti che venivano quiddati in €.235.885,00 od altra diversa somma, con interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, prospettando una perdita di chance per essere stata l'attrice definitivamente privata, a causa dell'inadempimento dei convenuti, della possibilità
12 di conseguire il beneficio fiscale, ottenendo una valutazione nel merito da parte dell'agenzia delle Entrate ed anche della possibilità di decidere se utilizzare o meno le perdite dell'incorporata anche a prescindere dall'esito positivo dell'interpello,
istavano per il risarcimento del danno a tale titolo, da liquidarsi in via equitativa,
applicando una riduzione del danno cosiddetto “pieno”.
Si costituivano in causa e che Parte_3 Controparte_4
contestando gli assunti attorei in punto an debeatur e quantum, riferivano di aver prestato assistenza nell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della
Co società partecipata LF Alimentari sulla base di un progetto poi da essi elaborato ma poi corretto e validato dal rag. commercialista di Per_4
riferimento di il quale aveva ritenuto di non utilizzare le perdite fiscali Parte_1
pregresse dell'incorporata non risultando integrati i requisiti normativi rilevanti a tal fine, appostando nel bilancio 2014 per l'esercizio 2013, crediti per imposte anticipate pari ad €.201.300,00.
Che i convenuti avevano predisposto l'istanza di interpello ex art.37 bis ottavo comma Dpr 600/1973, provvedendo al relativo inoltro, senza tuttavia percepire alcun compenso e solo dopo il 4.8.2014, quando veniva a mancare il rag. , i Per_4
deducenti divenivano i consulenti di , inoltre in assenza di un riscontro da Pt_1
parte dell'Agenzia delle Entrate, prudenzialmente si erano astenuti dall'intervenire sia in ordine all'iscrizione in bilancio di crediti per imposte anticipate, sia in ordine all'utilizzo delle perdite evidenziate da in riduzione del Controparte_6
reddito imponibile della società attrice.
Pertanto, precisavano che se una responsabilità poteva essere invocata, questa andava riferita al rag. ; che non era mai stata recapitata da parte dell'Agenzia Per_4
delle Entrate alcuna risposta all'interpello; che ad ogni buon conto, nel caso di
13 specie non potevano ritenersi integrati tutti i presupposti prescritti dall'art.172
comma settimo TUIR in quanto non era superato il limite del patrimonio netto e non erano state operate le svalutazioni sul valore di iscrizione delle partecipazioni;
che,
anzi, prudenzialmente i convenuti confermando le scelte del precedente professionista, non avevano riportato le perdite in relazione all'operazione di fusione effettuata in quanto, diversamente opinando, la società attrice sarebbe potuta incorrere, con elevata probabilità, nell'accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate, dovendo far fronte alle relative conseguenze, negando, infine, la sussistenza dei presupposti per invocare una perdita di chance.
I convenuti, ad ogni buon conto, chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa a titolo di manleva, della società avendo con la stessa Controparte_3
stipulato una polizza per la responsabilità civile e professionale dei commercialisti e consulenti del lavoro, emessa in data 27.2.2020 e rinnovata il 16.2.2021 e concludevano come riportato in comparsa di costituzione e risposta.
Si costituiva in causa la chiamata la quale eccepiva la carenza di copertura:
1. Per non aver esercitato l'attività contestata il soggetto assicurato ma un soggetto estraneo e cioè il rag. che non risultava nell'elenco nominativo degli assicurati Per_4
addizionali;
2. che la polizza conteneva una clausola claims made ossia una retroattività di 5
anni e, quindi, essendo stata stipulata nel febbraio 2020 andava a ricoprire gli eventi al più verificatisi entro il 26.02.2015 mentre il caso de quo riguardava una attività verificatasi nel 2013 o nel 2014 pertanto al di fuori della copertura assicurativa non essendoci, quindi, i presupposti per l'accoglimento di una domanda di garanzia.
Poi la deducente, genericamente, affermava che nella denegata ipotesi in cui fosse
14 stata ritenuta operante la copertura assicurativa si sarebbero dovute applicare le altre condizioni relative a massimali, franchigia, tipologia dei danni reclamati e diritto di gestione della lite in capo alla compagnia.
Infine, eccepiva ex art. 1227 cc il concorso da parte dell'attrice alla produzione dell'evento, attesa l'inerzia che aveva dimostrato nel reclamare gli asseriti danni,
non essendosi apparentemente attivata per contenere gli stessi.
Istruita a mezzo prova orale e disposta Ctu, la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolare all'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
1.Reiterazione della richiesta di rimessione in termini.
Preliminarmente va rilevato che con istanza depositata il 16.1.2025, quando la causa era già stata trattenuta in decisione, ha richiesto di essere Parte_1
rimessa in termini per produrre la documentazione fornita dall'Agenzia delle Entrate
in data 18.12.2024 a seguito di interpello disapplicativo ordinario ex art.11 comma 1
lett a) l.n.212/2000 e di interpello disapplicativo ex art.11 comma 1 lett d) stessa normativa, rispettivamente sull'utilizzabilità da parte dell'attrice nel caso concreto delle perdite della società incorporata e di compensazione delle perdite fiscali maturate da Controparte_6
Rimessa la causa sul ruolo, previa sospensione dei termini per il deposito degli atti conclusivi con decorrenza dalla data del provvedimento (20.1.2025) ed instaurato il contraddittorio sul punto, con ordinanza del 5.2.2025 questo Ufficio così statuiva:
“ Il Giudice letta l'istanza di parte attrice del 16.1.2025;
previa rimessione della causa sul ruolo per permettere una regolare instaurazione del
contraddittorio con sospensione dei termini ex art.190 cpc;
15 preso atto delle note fornite dalle altre parti in causa;
rilevato che la produzione dimessa dall'attrice con la predetta nota deve considerarsi
tardiva posto che godeva, sin da principio, della piena facoltà di acquisire il Parte_1
parere del Fisco sulle questioni oggetto di interpello, attività che ben avrebbe potuto fare
prima di avviare il presente contenzioso;
che secondariamente avrebbe, al più, potuto rilevare la questione in sede di Ctu al fine di
favorire approfondimenti nel contraddittorio tecnico;
che neppure in sede di precisazione delle conclusioni è stata prospettata tale esigenza;
che, parimenti, per le ragioni esposte non ricorrono i presupposti di legge per la
rimessione in termini
P.Q.M.
1.dichiara inammissibile la produzione documentale dimessa dall'attrice con la nota del
16.1.2025 in quanto tardiva.
2.rigetta la richiesta di rimessione in termini, dedotta dalla medesima attrice.
3.dispone che i termini per il deposito degli atti conclusivi ricomincino a decorrere dalla
data di comunicazione della presente ordinanza, tenuto conto di quelli già maturati
prima della sospensione
Si comunichi
Treviso, 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ronzani”
Tali motivazioni vanno ribadite anche in questa sede, invero non vi era alcun fatto ostativo esterno alla volontà della parte e non determinato da quest'ultima (cfr.
Cass. civ. n.11029/2023, già citata dai convenuti), che abbia impedito ad Parte_1
di procedere sin dall'inizio alla presentazione degli interpelli, anzi un atteggiamento
16 prudente ed accorto avrebbe dovuto imporre tale cautela prima di instaurare il presente giudizio e la produzione tardiva non può, ovviamente, sopperire a tale inerzia.
2.Inadempimento
Dalle risultanze acquisite in causa, risulta provato che:
-i convenuti hanno prestato consulenza fiscale anche in occasione dell'operazione straordinaria di fusione tra la società LF partecipata e CP_6 Pt_1
[...
-il progetto di fusione è stato condiviso tra il rag. e lo studio e se è pur Pt_3 Per_4
vero che il rag. , poi deceduto, e/o il suo studio o altro professionista (Dott. Per_4
, si è occupato per conto di , di trasmettere telematicamente Per_9 Pt_1
all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, la stessa è stata predisposta con la collaborazione del rag. , come confermato dalla teste Parte_3 Parte_5
dipendente dell'attrice dal 1989, con mansioni amministrative la quale ha precisato:
“…E' vero la redazione del bilancio avveniva con la consulenza del rag. e anche Pt_3
Per_ del dott. . Noi come azienda abbiamo trasmesso un bilancio già pronto anche con le
riprese fiscali che sono alla base della stesura della dichiarazione dei redditi e questa
documentazione veniva sempre condivisa con il rag. Se c'era un dubbio e Pt_3
avevamo bisogno di una consulenza ci rivolgevamo allo studio del rag. .. Per Per_10
gli anni successivi, dopo il 2013 ho avuto come riferimento lo studio per valutare Pt_3
la posta di bilancio cioè il credito per le imposte anticipate di Controparte_6
-Del resto i medesimi convenuti, pacificamente, sono stati i professionisti che dopo un breve “interregno” hanno seguito l'attrice in attività di consulenza fiscale continuativa ed hanno provveduto a redigere ed inoltrare l'interpello disapplicativo di cui è causa, condividendo la scelta di iscrivere nel bilancio dell'attrice 2013 e poi nei
17 bilanci successivi i crediti “per imposte anticipate” riferiti alle perdite fiscali di già presenti nel bilancio della società incorporata per Controparte_6
complessivi €.201.300,00, come inequivocabilmente confermato in sede di interrogatorio formale dal rag. : “Premesso che il bilancio è stato redatto con la Pt_3
Per_ consulenza del dott. , non ho espresso parere negativo all'iscrizione delle imposte
anticipate e ho poi confermato tale scelta negli anni successivi”.
Ne consegue che le condotte per le quali l'attrice rivendica un danno risarcitorio sono certamente imputabili ai convenuti.
3.Danno
Ai fini della invocata responsabilità professionale si tratta ora di stabilire se le condotte poste in essere dai convenuti abbiano integrato un inadempimento contrattuale grave e comunque giuridicamente rilevante tale da generare un danno risarcibile.
Premesso che il concetto di perdita fiscale non deve essere confuso con il credito per imposte anticipate posto che solo queste ultime rappresentano il possibile risparmio fiscale ottenibile dalla riduzione dei redditi imponibili futuri mediante la compensazione con le perdite fiscali pregresse, dalla disposta Ctu le cui risultanze vanno condivise perché logiche, non contraddittorie e sorrette da adeguato approfondimento scientifico, è emerso che nel caso di specie:
a. sia la società attrice che la società avevano superato il Controparte_6
test di vitalità, tuttavia, il patrimonio netto contabile di pur Controparte_6
positivo, diventava negativo una volta decurtato delle erogazioni effettuate dai soci.
b. Da qui la necessità di presentare l'interpello disapplicativo visto che l'applicazione della normativa non consentiva la deduzione delle perdite fiscali della incorporata da parte dell'incorporante.
18 c. che l'istanza redatta ed inoltrata dai convenuti, come peraltro confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, presentava oggettivamente carenze formali anche sotto il profilo dell'approssimazione “nell'approccio alla richiesta avanzata”, come condivisibilmente affermato dal Ctu (cfr. pag. 20 elaborato peritale), manchevole,
peraltro, anche dei necessari elementi fattuali e dei dati contabili, tanto da essere ritenuta inammissibile.
d. che, pertanto, se ben articolato, l'interpello disapplicativo presentato da Pt_1
avrebbe potuto essere accolto dall'Agenzia delle Entrate.
e. che, tuttavia, come precisato dal Ctu, la riportabilità delle perdite da parte di non era limitata alla dichiarazione Unico 2014, tra l'altro emendabile entro il Pt_1
termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo al
2013, ossia comunque fino a settembre 2015, ma l'attrice avrebbe potuto riportare le predette perdite anche nelle dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi di imposta successivi, utilizzando le perdite stesse per ridurre il reddito imponibile fino a concorrenza dell'80% dello stesso, con il 20% rinviato alle annualità successive e ciò “sine die” (cfr. pag.54 elaborato peritale), naturalmente sempre che gli esercizi futuri avessero fatto emergere dei redditi imponibili superiori alle perdite e sempre che le aliquote fiscali o le regole per la compensazione delle perdite fossero rimaste invariate.
f. Pertanto, secondo la valutazione del Ctu che si ritiene di far propria, è ragionevole presupporre che la società attrice possa ancora utilizzare le perdite fiscali acquisite per l'effetto della fusione per incorporazione, non ostando all'utilizzo delle medesime lo spirare di alcun termine prescrizionale o decadenziale, restando fermo l'obbligo di presentare l'istanza di interpello.
g. Si aggiunga che non acquista rilievo ai fini che qui interessano, il rischio di un
19 possibile rigetto dell'istanza di interpello o di verifica da parte dell'Agenzia delle
Entrate, infatti, nonostante la predetta istanza sia obbligatoria per superare il limite previsto dalla normativa antielusiva, avrebbe comunque la possibilità di Pt_1
utilizzare nella dichiarazione fiscale le perdite integralmente, ciò anche in assenza di un interpello, salvo, esporsi, eventualmente, all'azione di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e comunque potendo difendere tale scelta in sede
Per_1 contenziosa (cfr. pag. 17 e 41 perizia Dott. ).
Ne consegue che in assenza di un pregiudizio economico certo, mancano i presupposti per la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo ai convenuti.
Ciò comporta il rigetto non solo della domanda risarcitoria così come dedotta, ma anche della domanda di risoluzione dell'incarico professionale non ravvisandosi i presupposti di un inadempimento grave e/o giuridicamente rilevante, con consequenziale rigetto dell'istanza di ripetizione e/o restituzione delle somme versate a titolo di compenso.
4.Perdita di chance
Ciò premesso, ritiene il giudicante che nel caso di specie siano ravvisabili i presupposti di una perdita di chance da parte dell'attrice.
Invero, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità la perdita di chance: “Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed
autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in
presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di
un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un
danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di
derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più
probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della
20 nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della
responsabilità civile ( cfr. Cass., 8 luglio 2024, n. 18568)”.
Orbene, nel caso di specie tale componente di danno va individuata nella perdita dei vantaggi derivanti dalla disponibilità del denaro pagato in imposte “non dovute”,
stante la valutazione prognostica favorevole di cui sopra, cioè quale risultato
“diverso e migliore” ottenibile, ma definitivamente perduto da parte di nel Pt_1
senso che il risparmio fiscale si sarebbe già potuto ottenere negli anni precedenti,
con conseguente disponibilità di una maggiore liquidità.
Nel calcolo della perdita di chance considerando anche l'anno 2012 e 2013 il Ctu,
ha proposto tre metodi di calcolo:
1.la perdita di chance come costo del denaro non recuperato
2.la perdita di chance come perdita di un rendimento risk-free
3.la perdita di chance come minore vantaggio derivante dalla riduzione dell'aliquota
CP_
.
Pare più pertinente al caso di specie l'utilizzo del criterio di cui al punto 3. cioè
l'abbattimento certo e definitivo del risparmio di imposta ottenibile compensando le perdite pregresse anche considerando, per le ragioni esposte in perizia, le annualità
2012 e 2013 e quindi pari ad €.30.021,74, tuttavia, considerata l'alea sottesa alle varie alternative che avrebbero potuto verificarsi, si condivide il calcolo proposto dal
Ctu che individua una probabilità stimata nella misura del 75%, di talchè, la quantificazione della perdita di chance risulta pari ad €.22.516,30.
Ne è condivisibile il calcolo suggerito dall'attrice alle pagg.22 e 23 della comparsa conclusionale, infatti, la soluzione proposta cumula in modo inammissibile i tre criteri individuati dal Ctu che logicamente sono alternativi tra loro, mentre la percentuale del 75% collegata alla probabilità di conseguimento del vantaggio, è
21 stata erroneamente interpretata da come rischio di soccombenza in un Parte_1
possibile procedimento tributario, ne consegue che i convenuti in solido tra loro vanno condannati a pagare all'attrice la somma sopra indicata oltre interessi al tasso legale da giugno 2014 al saldo effettivo.
5. Spese di lite
Le spese di lite riferite a tale rapporto processuale seguono il principio della soccombenza ma vanno liquidate in relazione all'importo riconosciuto.
Le spese di Ctu nella somma già liquidata vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro.
6. Domanda di garanzia
L'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa secondo l'eccezione di cui al punto 1. come sopra riportata, sollevata dalla terza chiamata, non merita accoglimento.
Invero, è pacifico per le ragioni sopra esposte che le condotte asseritamente fonte di responsabilità sono state poste in essere dai convenuti in solido tra loro:
[...]
in qualità di assicurato ed espressamente Controparte_4 Parte_3
indicato come assicurato “Addizionale” nell'elenco nominativo degli “Assicurati
Addizionali”, pertanto l'assunto di è privo di fondamento. Controparte_3
Tuttavia, la domanda di garanzia dedotta dai convenuti nei confronti di quest'ultima non può trovare accoglimento.
Infatti, la polizza assicurativa contiene una clausola claims made secondo la quale per i fatti denunciati la copertura assicurativa retroagisce fino al 26.02.2015.
Orbene, nel caso di specie i fatti generatori della riscontrata ed accertata perdita di
chance vanno collocati al momento della presentazione dell'interpello, giugno 2014
e quindi non può ritenersi operante la copertura assicurativa.
22 Né è condivisibile l'argomentazione esposta dai convenuti invocando la previsione di cui all'art.2 comma 8 Dpr 22.7.1998 n.322 (cfr. da ultimo comparsa conclusionale e memoria di replica), atteso che la stessa potrebbe al più riguardare il danno economico da perdita del diritto ma non certamente “la perdita della possibilità di un
risultato migliore”.
7. Spese di lite
Le spese di lite riferite al predetto rapporto processuale, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto della questione trattata, secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione, tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)In accoglimento, per quanto di ragione della domanda attorea, condanna
[...]
n proprio e in persona CP_1 Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare, in solido tra loro, all'attrice la somma di €.22.516,30, con interessi al tasso legale da giugno 2014 al saldo effettivo.
Rigetta per il resto.
2)Condanna i convenuti in solido tra loro, a rifondere ad le spese del Parte_1
presente giudizio che liquida nella somma di €.5.077,00 per compenso professionale, oltre, spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
3)Pone le spese di Ctu nella somma già liquidata, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
4)Rigetta la domanda di garanzia dedotta dai convenuti nei confronti della terza
23 chiamata.
5)Condanna in proprio e CP_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...]
rifondere a le spese del presente giudizio, riferite a tale rapporto Controparte_3
processuale, che liquida nella somma di €.2.540,00 per compenso professionale,
oltre, spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso 19.4.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
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