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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7088 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
OL, ha pronunciato all'udienza di discussione dell'8.10.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1164/2025 R.G.
TRA
rappresentati e difesi, giusta mandato in atti dall'avv.to Stefano Pannone Parte_1
Ricorrente
E
in qualità di Presidente p.t. rappresentato e difeso dal funzionario dott. Giacomo Caiazza
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2025 la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver presentato in data 18/07/2023 domanda volta ad ottenere l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge
18/1980; che, nella seduta del 19/3/24, la Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità
Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità, le riconosceva (con verbale definitivo) uno stato invalidante pari al 100% con necessità di assistenza continua a decorrere dal 18/7/23, giusta verbale in atti;
che ai fini della liquidazione della prestazione, inviava telematicamente all' , a mezzo CP_1 del patronato Enasc, il cosiddetto modello AP70 ; che con provvedimento del 25/5/24 (TE08) l' CP_1 emetteva provvedimento di liquidazione della prestazione cat. INV.Civ. n. 044-510007262663 quantificando in euro 5294,60 i ratei di indennita' di accompagnamento maturati dall' 1/8/2023 al 31/5/2024; che a decorrere dall' 1/6/24 l' erogava il rateo mensile di indennità' di CP_1 accompagnamento;
che tuttavia, a tutt'oggi, malgrado i numerosi solleciti presso i competenti uffici
, l' non aveva corrisposto alcunché' a titolo di arretrati per il periodo dal 1/8/23 al CP_1 CP_2
31/5/24; che ella dall' 1/8/23 al 31/5/24 non era mai stata ricoverata presso strutture pubbliche o a totale carico della Stato e non aveva mai percepito prestazioni analoghe alla indennita' di accompagnamento, come da dichiarazione sostitutiva di notorieta' allegata. CP_ Tutto ciò dedotto, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, l' fosse condannato al pagamento della somma di euro 5294,60 oltre accessori di legge, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento spettanti per il periodo dal 1.08.2023 al 31.05.2024, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio l' dando atto CP_1 che era stato eseguito il pagamento in data 3.2.2025 della somma richiesta in ricorso a titolo di arretrati a titolo di indennità di accompagnamento, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza dell' 08.10.2025 le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed il Gl decideva la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto il pagamento della prestazione oggetto di lite in via amministrativa in data 3.2.2025.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere .
Orbene, tenuto conto che il pagamento degli arretrati della prestazione dell'indennità di accompagnamento è stato effettuato dall' in data 3.2.2025 , ovvero dopo il deposito del CP_1 ricorso e nel giorno stesso della sua notifica ( 3.2.2025) le spese di lite sono compensate nella misura della metà e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, in ragione dell'oggetto della controversia e senza liquidazione della fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Daniela OL, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere CP_ Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura residua che liquida in euro 890,00 oltre ad Iva e Cap come per legge e rimborso forfettario come per legge con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario
Così deciso in Napoli, 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela OL