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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
(ex Sezione distaccata di Caserta)
In composizione monocratica, in persona della dr.ssa Vittoria Contino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 701190/2012 vertente
TRA
sito in Caserta alla via Perlasca n. 35 (CF: Parte_1
), in persona dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Dessì Giuseppe, presso il cui studio sito in Caserta alla via Cesare Battisti
n. 69 elettivamente domicilia
- Attore -
NEI CONFRONTI DI
(P.I.: ), in persona ON P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parente, presso il cui studio sito in Caserta alla via Daniele n. 47 elettivamente domicilia
- Convenuta-
Oggetto: risoluzione contrattuale e risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
25.09.2024, svolta con la modalità cartolare nonché come da comparse conclusionali
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La presente sentenza è redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 cpc, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con espresso rinvio ad atti, verbali e documenti di causa.
Tanto premesso, si rileva che con atto di citazione il ND attoreo conveniva in giudizio l'Impresa Edile al fine di dichiarare ON risolto il contratto di appalto dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al fabbricato del “ ” sottoscritto il 15.04.2004, Parte_1 Pt_1 per inadempimento dell'Impresa, a fronte dell'inesatta e incompleta esecuzione dei lavori e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 64.320,73, quale costo determinato dal Ctu in sede di
TP, per l'eliminazione dei vizi causati nell'esecuzione dei lavori e per il completamento degli stessi, nonché al pagamento della somma di Euro
188.500,00 a titolo di penale prevista nel contratto di appalto, per l'illegittima sospensione dell'esecuzione dei lavori nel periodo dal
01.10.2006 al 12-18/12/2011 (data di risoluzione del contratto comunicata a mezzo racc.ta dal . Parte_1
Si costituiva l'impresa edile di , la quale eccepiva ON
l'infondatezza della domanda attorea per i seguenti motivi: a) prescrizione dell'azione ex art.1667 c.c. e decadenza per la mancata contestazione dei vizi e difetti nel termine dei sessanta giorni;
b) inesistenza dei presunti vizi e/o difformità dell'opera; c) non imputabilità all'impresa edile del ritardo nell'esecuzione dei lavori, in difetto di pagamento tempestivo da parte della committenza;
d) eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. per il mancato pagamento delle proprie spettanze;
e) mancanza nel contratto della doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c. in ordine alla omessa facoltà di sospensione dei lavori, da parte della ditta, per il caso di ritardo nei pagamenti dalla committenza.
La convenuta chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea;
contestava inoltre l'importo di Euro 64.320,73 richiesto da parte attrice per la cattiva esecuzione dei lavori, in quanto il Ctu aveva riconosciuto per l'eliminazione dei vizi solo l'importo di Euro 26.538,20 (peraltro contestato),
2 mentre l'ulteriore importo di Euro 37.782,23 riguardava difetti di costruzione congeniti dello stabile condominiale che il consulente stesso in sede di Atp non aveva addebitato all'impresa.
La ditta di AV CO si opponeva, altresì, alla condanna della penale pari ad euro 188.500,00 in quanto il ritardo nell'esecuzione dei lavori non era imputabile all'appaltatore e la sospensione dei lavori era giustificata dal mancato pagamento delle proprie spettanze, da parte della committenza.
Nello stesso tempo spiegava domanda riconvenzionale, per la condanna del committente al pagamento della somma di euro 90.768,31, di Parte_1 cui euro 62.568,31 a titolo di saldo per i lavori effettuati e non pagati dal euro 3.200,00 a titolo di lavori di scavo e posa in opera di Parte_1 cassette e cavidotto, nonché euro 25.000,00 a titolo di mancato utile per l'impresa, oltre interessi e rivalutazione alla luce del contratto di appalto.
In via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda attorea per i soli vizi di esecuzione, chiedeva una compensazione con i propri crediti, con condanna del al pagamento della residua somma. Parte_1
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda avanzata dal è Parte_1 solo in parte fondata, nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza per la mancata denuncia dei vizi e/o difformità nel termine dei sessanta giorni, nonché
l'eccezione di prescrizione di cui all'art.1667 c.c., sollevate da parte convenuta.
Invero la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha chiarito che in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, trovano applicazione le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone la diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine (Cass. civ. n.
4511/2019 e Cass. civ. n. 20184/2019).
Dunque, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente
3 all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ.
Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass. n. 13983/2011; conformi, ex multis, Cass. n. 1186/2015;
Cass. n. 9198/2018; Cass. n. 4511/2019).
Sotto diverso profilo, come chiarito dalla giurisprudenza, occorre anche considerare che “il termine di decadenza non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. Tale termine può essere quindi postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e per stabilire il corretto collegamento causale tra gli stessi” (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 05/05/2021, n.1422).
Nel caso in esame è solo con l'espletata TP che il committente Parte_1 ha avuto piena contezza dei vizi, delle relative cause e duqnue della loro riconducibilità all'operato della ditta appaltatrice.
Pertanto, le eccezioni di prescrizione e decadenza vanno rigettate.
Nel merito, va osservato che l'attore, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 64.320,73, di cui euro 26.538,20 quale costo necessario per eliminare i vizi evidenziati nell'elaborato peritale del Ctu in sede di Atp ed euro 37.782,53, quale costo per l'esecuzione dei lavori di completamento.
4 Ebbene, nel merito si intende aderire alle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU ing. nell'ambito del richiamato giudizio di TP con RG n. Per_1
5196/2009.
Il consulente ha infatti depositato ben tre relazioni, compiendo i necessari accertamenti sui luoghi e fornendo esaustive risposte anche alle osservazioni delle parti, così pervenendo a conclusioni logiche, coerenti, esaustive e prive di evidenti contraddizioni o lacune.
Ciò posto, dalla CTU è emerso che l'Impresa di aveva ON eseguito buona parte delle opere previste nell'appalto con il Parte_1
: tuttavia, restavano da completare altre categorie di opere,
[...] soprattutto afferenti al vano scala e alla base dell'edificio (cfr. pag. 19 punto n. 37 della prima relazione di CTU del 18.10.2010, in cui si dà atto della
“costruzioni parziale vano contatori … Mancano invece del tutto le lavorazioni previste per le pareti poste a piano terra e prospicienti la strada il parcheggio nonché il cortile interno. Anche i lavori inerenti il vano scala sono incompleti…”. Si richiama altresì pag. 22 di detta relazione, in cui il CTU dà atto della “… mancata protezione e mancato completamento del vano contatore;
mancata tinteggiatura della superficie del vano scala;
mancata tinteggiatura di ringhiere e del vano ascensore;
mancata sostituzione del portoncino d'ingresso…”).
Inoltre dalla CTU è emersa la sussistenza di alcuni vizi nelle opere eseguite dalla ditta appaltatrice, lamentati dal (cfr. pag. 31 e ss della Parte_1 relazione del 18.10.2010).
In particolare detti vizi afferiscono alle facciate (esfoliazioni superficiali della tinteggiatura, microfessurazioni e rigonfiamenti).
Alcuni di detti fenomeni non sono addebitabili alla , ma piuttosto alla CP_2 presenza di scarichi di fumi delle caldaie. Altre (in particolare l'esfoliazione e le bollature della pittura sulle facciate) sono invece da addebitare ad una esecuzione non a regola d'arte dei lavori, in quanto vanno ascritte ad una non idonea preparazione della superficie di supporto della tinteggiatura
(cfr. pag. 32).
5 Anche le micro-cavillature a ragnatela nella rasatura, così come il manifestarsi di lesioni in corrispondenza delle ornie di marmo, possono essere imputate alla , in quanto vanno ascritte alla qualità del CP_2 materiale utilizzato (“…la malta utilizzata per la rasatura non è riuscita a compensare il fenomeno naturale del ritiro. Pertanto anche tale vizio va ascritto alla ”). Il ctu ha invece chiarito che le lesioni nei punti di CP_3 contatto tra vecchi e nuovi intonaci sono inevitabili, venendo in rilievo materiali diversi e comunque trattandosi di opere realizzate in epoche diverse.
Anche per la tinteggiatura delle ringhiere, il ctu ha evidenziato che la presenza di ruggine non possa essere ascritta esclusivamente al tempo trascorso.
Sono stati riscontrati anche vizi al vano scala: “… presenza di cassette di derivazione (impianti elettrici, tv e telefonici) prive di coperchi di chiusura e di scomparti di separazione;
corpi illuminanti privi di protezione;
mancata e inadeguata protezione del vano che ospita i contatori Enel;
disomogeneità delle zoccolature in marmo integrative utilizzate;
non conformità di quanto allo stato realizzato alle norme in materia di impianti elettrici utilizzatori. Tali carenze sono da scriversi essenzialmente ai lavori non completati da parte dell'impresa…”. (cfr. pag. 38 della prima relazione).
Con riferimento al terrazzo di copertura, non sono emerse particolari criticità se non per una limitatissima zona posta nell'angolo sud ovest dell'edificio, sulla quale occorre intervenire. Il ctu ha chiarito che i piccoli ristagni di acqua sono da ricondursi essenzialmente all'incremento di spessore della guaina che si realizza allorquando le strisce del manto impermeabile vengono accavallate lungo le giunzioni. In linea generale, tuttavia, le prove di allagamento hanno dimostrato un rapido e adeguato smaltimento delle acque verso i punti di convogliamento e che la guaina non presenta vistosi difetti.
6 Per l'eliminazione di detti vizi il CTU ha stimato un costo pari ad €
26.538,20 (importo rideterminato nella parte terza della consulenza, del
28.7.2011, a seguito della valutazione delle osservazioni delle parti).
Per la compiuta descrizione dei lavori a farsi per l'eliminazione dei vizi riscontrati alle facciate, ai balconi, al vano scala e al manto di copertura del fabbricato, si rimanda alla prima relazione del 18.10.2010 nel giudizio di TP (in particolare pagg. 43 e ss. capitolo H) e al computo metrico di cui al relativo all.to 6, con le integrazioni e rettifiche rese dal CTU in sede di osservazioni nella terza relazione del 28.7.2011 (alla pagina 15).
Detti importi, tuttavia, non comprendono i lavori a farsi per il completamento delle opere e, soprattutto, per quelli necessari ad eliminare le lesioni di intonaco più gravi accertate dal Ctu, per le quali esistono una serie di concause.
Ed infatti, con riferimento alle lesioni, piuttosto consistenti, presenti nei punti di contatto tra tamponamento e strutture in conglomerato cementizio armato, visibili in particolare in corrispondenza degli elementi a sbalzo dei solai, il CTU ha evidenziato una serie di concause, non tutte imputabili all'operato della . CP_2
Per la loro individuazione e per la definizione degli interventi ad esse correlati, è stato necessario effettuare le indagini sugli elementi strutturali, in quanto urgenti ed indispensabili anche per la verifica statica dell'intero edificio, i cui esiti sono stati riportati nella seconda relazione del
09.05.2011.
Il Consulente ha sul punto appurato che “…..i quadri fessurativi manifestatesi in corrispondenza delle strutture debbano ascriversi essenzialmente ad una serie di concause: -scarso ancoraggio delle tamponature agli elementi strutturali verticali e orizzontali;
- scarsa qualità del conglomerato;
inidoneità della soluzione progettuale adottata per
l'insorgere dei lamentati fenomeni”.
7 L'ing. ha aggiunto che “la soluzione adottata per le sarciture delle Per_1 lesioni non era idonea ad eliminare i fenomeni illustrati e riconducibili anche
a movimenti differenziali tra struttura e tompagni”.
Per eliminare gli inconvenienti lamentati, il Ctu ha indicato l'intervento da eseguire che deve garantire “la perfetta ammorsatura dei tompagni alle strutture, nonché utilizzare intonaci applicati con reti in fibre polipropileniche
o in fibre di vetro estese fino a 20-30 cm oltre le zone interessate delle lesioni”.
Per la quantificazione dell'intervento, il consulente ha stimato un costo complessivo dei lavori pari ad euro 37.782,53, oltre iva e spese tecniche, redigendo anche un computo metrico.
Ebbene, detta somma, nonostante la presenza di diverse concause, può essere imputata alla convenuta. CP_2
Sul punto si richiamano le risposte del CTU alle osservazioni delle parti
(parte terza della relazione, depositata il 28.7.2011).
In sostanza il CTU ha individuato vizi costruttivi risalenti alla edificazione del fabbricato, che hanno contribuito a determinare il quadro fessurativo oggetto di contestazione (vizi quali “…scarso ancoraggio delle tamponature alla struttura in c.a.; disomogeneità dei materiali;
disuniformità delle resistenze del conglomerato cementizio, con evidenza in alcune parti di scarsa qualità dello stesso;
spessori di intonaco estremamente variabili;
mancato allineamento tra strutture e tompagni”).
Tuttavia lo stesso CTU ha chiarito che questi vizi non sono l'unico fattore causale delle lesioni tra strutture e tompagni. Ha infatti accertato che la genesi delle lesioni di intonaco debba farsi risalire, oltre ai vizi congeniti del fabbricato appena richiamati, anche “alla non corretta esecuzione dell'intervento posto in essere dalla D.L.” (cfr. Ctu parte terza “Sintetica valutazione sulle Osservazioni delle parti” pag. 22; cfr. altresì pag. 13 della seconda parte della relazione, depositata il 9.5.2011, in cui il ctu dà atto che “la soluzione adottata per la sarcitura delle lesioni sopra descritte, certamente non era idonea per eliminare i fenomeni sopra illustrati e riconducibili anche a movimenti differenziali tra tompagni e struttura. …”).
8 Nel rispondere alle osservazioni dele parti, inoltre, il CTU ha chiarito che se, come riferito dalle parti stesse, è stata usata la rete in fibra di vetro su tutte le parti interessate, “non può che ipotizzarsi anche una cattiva esecuzione delle opere, in quanto la presenza della rete avrebbe dovuto attenuare di molto, se non addirittura eliminare, i quadri fessurativi riscontrati.” (cfr. pag. 22 della terza parte della relazione).
Va inoltre osservato che il CTU ha ritenuto scevro da critiche l'operato posto in essere dalla direzione dei lavori (si richiamano sul punto le conclusioni alla pag. 41 e pag. 48 punto “F” della prima relazione del 18.10.2010).
In sostanza, sebbene sia emersa la presenza di fattori causali connessi alla tipologia costruttiva del fabbricato, è emersa anche una sicura inidoneità delle soluzioni adottate e del materiale utilizzato: dette concause vanno ascritte alla ditta convenuta, non essendo riconducibili a difetti o caratteristiche strutturali del fabbricato e a fronte di un corretto operato del D.L., scevro da censure.
Per i lavori a farsi per dette gravi lesioni si rimanda al computo metrico di cui all'all.to n 2 della seconda relazione del 9.5.2011, per un costo complessivo di euro 37.782,53.
Alla luce di dette considerazioni, la convenuta l' ON
va condannata al pagamento, in favore del committente,
[...] Parte_1 della somma complessiva i euro 64.320,73, quale costo determinato dal
CTU per l'eliminazione dei vizi causati nell'esecuzione dei lavori.
Al contrario non può trovare accoglimento la richiesta di pagamento di euro
188.500,00 formulata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 12 del contratto di appalto, a titolo di penale per l'illegittima sospensione dei lavori, a decorrere dalla data del 1/10/2006 alla data della raccomandata di risoluzione contrattuale, inviata dalla stessa committente.
Invero il contratto di appalto stipulato tra il ND e la ditta appaltatrice prevede, all'art.12, che “Per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori di cui al precedente articolo, sempre che il ritardo sia imputabile
9 all'Appaltatore, questi è passibile di una penale di € 100,00 (euro cento) da trattenersi senza alcuna formalità sulla rata di saldo”.
Dalla documentazione in atti emerge che il con racc. A/R del Parte_1
12-18/12/2011, comunicava all'appaltatrice la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stessa ditta, sulla base degli accertamenti compiuti in sede di TP.
Orbene, sul punto si osserva che il consulente ha evidenziato che i ritardi accumulati fino al momento della sospensione operata dall'impresa erano riconducibili : 1) ai ritardi nell'intervento da parte di Enel e Telecom per lo spostamento delle linee di loro competenza;
2) alla Committenza stessa, che non aveva provveduto tempestivamente al pagamento delle spettanze per gli enti distributori di energia e ad assumere le decisioni richieste dalla D.L.;
3) alle lavorazioni disposte dal per la ripavimentazione Controparte_4 di Via Perlasca.
Del resto dagli atti emerge, pacificamente, che durante l'esecuzione dei lavori venivano approvate delle varianti predisposte dal direttore dei lavori che comportavano un'interruzione e in ogni caso un rallentamento nell'esecuzione dei lavori.
A ciò si aggiunga che, sempre con riferimento all'applicazione della penale, in sede di prova testimoniale, sia il direttore dei lavori Arch. Persona_2 che il precedente amministratore del , hanno Controparte_5 affermato che il mancato completamento dell'opera alla data del
28.02.2006 era dipeso a) dalla mancata fornitura di materiale da parte del b) dal mancato spostamento da parte dell'Enel e della Telecom Parte_1 dei cavi elettrici;
c) dall'indecisione del in ordine ad alcune Parte_1 lavorazioni, circostanza peraltro confermata dal deliberato dell'assemblea del 22.05.2008.
Va sul punto evidenziato che, nel contratto di appalto, le modifiche al progetto originario richieste nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte del committente determinano lo sconvolgimento del piano dei lavori cui è
10 ancorato il termine stabilito convenzionalmente in contratto;
pertanto, affinché la penale per il ritardo conservi efficacia, le parti dovranno fissare un nuovo termine;
in mancanza, incombe al committente, il quale persegue il risarcimento dei danni da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la dimostrazione del colpevole ritardo addebitabile all'appaltatore (in tal senso cfr. Tribunale Sassari sez. I, 13/04/2021, n.371) .
Nel caso in esame si ritiene non raggiunta la prova di un ritardo colpevole dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
Con riferimento alla sospensione dei lavori, va quindi esaminata la domanda di risoluzione avanzata dal e l'eccezione di Parte_1 inadempimento, ex art 1460 cc sollevata dalla ditta appaltatrice.
Occorre esaminare i reciproci inadempimenti, al fine di valutare quale abbia determinato, sul piano causale, la rottura dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, in un valutazione complessiva degli obblighi e delle condotte tenute dalle parti.
Sul punto la convenuta eccepisce di aver sospeso i lavori nel settembre
2006 per la notevole esposizione debitoria raggiunta dal Parte_1
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che all'ottobre 2006 il era debitore, a titolo di corrispettivo dei lavori svolti fino ad Parte_1 allora, dell'importo di euro 144.908,28 come da certificato di pagamento n.
1 del 13.10.2006, sottoscritto dal D.L. e dallo stesso ND.
Emergono, inoltre, prima di allora, diversi solleciti di pagamento della ditta
(cfr. missive in atti).
Tuttavia emerge anche che diverse somme sono state corrisposte nei mesi successivi dal (cfr. bonifici allegati alle memorie istruttorie n. Parte_1
2 di cui all'art 183 co. 6 cpc di parte attrice).
L'impresa edile ha infatti prodotto in atti il certificato di pagamento n.1 datato 13.10.2006, sottoscritto dal committente e dal DL, ove si certifica un credito a favore della stessa convenuta di euro 144.908,28, all'ottobre
2006.
11 La stessa convenuta ha nello stesso tempo riconosciuto di aver ricevuto, tra giugno 2007 e settembre 2008, parte di detto importo, per euro
67.214,46 .
La corresponsione di dette somme emerge, altresì, dalle ricevute di pagamento (bonifici) depositati dal Parte_1
Non vi è invece prova del pagamento dell'ulteriore importo dovuto, richiesto dalla convenuta nella domanda riconvenzionale, per euro 62.568,31.
Ed infatti, anche considerando i bonifici agli atti, non vi è prova del pagamento di ulteriori somme.
In sintesi:
- al settembre 2006 (ovvero al momento di sospensione dei lavori) erano stati effettuati dalla ditta lavori non pagati per euro 144.908,28 (come da certificato di pagamento n 1 del 13.10.2006);
- nell'anno successivo (tra giugno 2007 e settembre 2008) il Parte_1 pagava parte di detto importo (in particolare euro 62.568,31) senza alcuna ripresa dei lavori, rimasti incompleti fino al momento del giudizio di TP del 2009, come accertato dal CTU e come innanzi evidenziato;
- sono emersi, inoltre, nelle lavorazioni effettuate dalla ditta, diversi vizi alle facciate, ai balconi, al vano scala e in parte al manto di copertura (si richiama sul punto quanto in precedenza evidenziato).
Peraltro a norma dell'art 18 del contratto di appalto, i pagamenti delle rate dovevano avvenire a seguito di verifica del DL delle quantità effettivamente eseguite.
Inoltre a norma dell'art 11 del contratto di appalto “eventuali sospensioni dei lavori per esigenza del committente, per patto espressamente convenuto tra le parti , non dà diritto all'appaltatore di sottrarsi agli impegni del presente contratto…”.
Ebbene, in una valutazione complessiva dei reciproci inadempimenti emersi a carico di entrambe le parti, può darsi prevalenza agli inadempimenti della ditta convenuta.
12 Essa non solo ha realizzato opere non a regola d'arte e viziate, ma ha altresì sospeso definitivamente i lavori, lasciando l'opera incompleta, pur a fronte della ripresa dei pagamenti da parte della committenza.
Sotto diverso profilo va disattesa l'eccezione di vessatorietà della clausola di cui al richiamato art 18 del contatto, sollevata dalla ditta convenuta.
Da un lato si evidenzia che la previsione della debenza dei (soli) interessi legali, in favore della ditta, attiene all'ipotesi di ritardato pagamento degli acconti o del saldo, e non all'ipotesi di una loro totale omissione.
Inoltre non emergono significativi squilibri a favore della committente e a discapito della ditta appaltatrice, non potendosi ritenere vessatoria la clausola (nella specie l'art 18) solo perché prevede che i pagamenti dovessero avvenire con acconti, e che gli stessi dovevano essere preceduti da certificazione del Direttore dei Lavori sullo stato di avanzamento degli stessi.
In sintesi in una valutazione complessiva degli inadempimenti di entrambe le parti, va data prevalenza, sul piano causale, all'inadempimento della convenuta che ha sospeso i lavori nonostante l'avvenuta ripresa dei CP_2 pagamenti da parte del senza mai di fatto completare l'opera Parte_1 ed eseguendo inoltre lavori non a regola d'arte.
Per l'eliminazione di detti vizi alla parte committente spetta l'importo di euro 64.320,73, come innanzi indicato.
Nel contempo alla ditta va riconosciuto l'importo dei lavori in concreto effettuati (come risultanti dal certificato di pagamento n. 1 del 13.10.2006 sottoscritto dalla DL e dal committente): considerando i pagamenti effettuati e provati dal ND (come da bonifici allegati alle memorie istruttorie), alla ditta spetta a tale titolo l'importo di euro 62.568,31.
Alla ditta va altresì riconosciuto l'ulteriore importo di € 3.200,00 per i lavori extra contratto di scavo e posa in opera di cassette e cavidotto per le tracce
ENEL.
Detti lavori non risultano contabilizzati nel contratto di appalto, né nel Sal
e/o nel certificato di pagamento.
13 Nel corso del giudizio è stato tuttavia dimostrato e provato che questi lavori vennero commissionati dal ed effettivamente svolti Parte_1 dall'impresa, nel periodo in cui erano stati sospesi i lavori, ossia tra giugno/luglio 2007, come riferito in sede di prova testimoniale dal direttore dei Lavori e dal precedente amministratore (cfr. Persona_2 CP_5 dichiarazioni testimoniali del 25.11.2013), il cui incarico terminò nell'anno
2009.
Inoltre l'importo a tal fine richiesto (di euro 3.200,00) non è stato specificamente contestato dal condominio, nè risulta prima facie abnorme.
A fronte della pacifica esecuzione di dette lavorazioni e dell'assenza di una specifica e puntuale contestazione sul loro importo da parte del
ND, la domanda riconvenzionale della ditta sul punto può, pertanto, essere accolta.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di pagamento di euro
25.000,00 formulata nella domanda riconvenzionale a titolo di mancato utile per l'impresa.
Non solo detto mancato guadagno non è stato in alcun modo provato, ma in ogni caso è emerso un inadempimento imputabile alla stessa, CP_2 giustificante la risoluzione del contratto, per la cattiva esecuzione dei lavori effettuati e il loro mancato completamento.
Pertanto, la domanda attorea va accolta in relazione al costo per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera, come pure va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, relativamente al saldo residuo dei lavori effettuati dall'impresa, detratto l'importo riconosciuto in favore dell'attore a titolo di vizi di esecuzione e costo per il completamento dei lavori.
Le rispettive domande meritano quindi accoglimento, nei limiti evidenziati.
Dunque, in sintesi:
- alla parte attrice spetta l'importo di euro 64.320,73 per l'eliminazione dei vizi imputabili alla ditta appaltatrice, con rigetto della domanda relativa all'applicazione della penale;
14 - alla parte convenuta spetta, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'importo di euro 65.768,31 (ovvero 62.568,31 quale saldo per i lavori realizzati e non pagati + euro 3.200,00 per i lavori extra contratto di scavo e posa in opera di cassette e cavidotto per le tracce ENEL).
Può inoltre trovare accoglimento la domanda di compensazione “impropria” formulata dal (sulla compensazione impropria, relativa a Parte_1 crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, risolventesi in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, cfr.
Cass. Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022).
Pertanto, in virtù della compensazione impropria tra il credito riconosciuto all'attore di Euro 64.320,73 e l'importo di euro 65.768,31 riconosciuto all'impresa convenuta, residua una somma per differenza in favore della ditta convenuta di euro 1.447,58, da porre a carico della parte attrice
(considerando anche i lavori extra contratto realizzati per lo scavo e posa in opera delle cassette ENEL).
Di conseguenza la parte attrice, pur a fronte dell'inadempimento della convenuta (che ha sospeso i lavori senza mai completarli del tutto, ed eseguendo lavorazioni non a regola d'arte) va condannata al pagamento della somma residuale sopra indicata, a fronte delle lavorazioni comunque effettuate dalla ditta (riconosciute dalla stessa committente) e mai pagate integralmente e a fronte dell'esecuzione dei lavori extra contratto relativi alle cassette ENEL.
Restano assorbite e in ogni caso rigettate tutte le altre eccezioni e domande proposte dalle parti.
Alla luce dell'accoglimento parziale delle rispettive domande, si ravvisano giustificati motivi per una compensazione integrale delle spese di lite
(comprese quelle del giudizio per TP).
Le spese di CTU, per le medesime ragioni, vanno poste in egual misura a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dal Parte_1
e per l'effetto dichiara risolto il contratto di appalto di lavori di
[...] manutenzione straordinaria sottoscritto in data 15/04/2004, per inadempimento imputabile alla convenuta ON
;
[...]
B) accoglie per quanto di ragione, nei limiti evidenziati in parte motiva, sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale;
C) per l'effetto, operata la compensazione impropria fra il credito della parte attrice di € 64.320,73 e quello della parte convenuta di € 65.768,31, condanna la parte attrice al pagamento, in favore Parte_1 della parte convenuta , della somma ON ON residua dovuta di euro 1.447,58;
D) rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
E) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio e del giudizio per TP;
F) pone le spese di CTU del giudizio di TP a carico di entrambe le parti, in egual misura.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 9.2.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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