Articolo 1 della Legge 11 giugno 1986, n. 252
Articolo 2
Versione
12 giugno 1986
>
Versione
14 giugno 1986
Art. 1. ((IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA)) 1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98 , concernente differimento del termine fissato dall' articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430 , per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321 , recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: "1 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1 agosto 1986".

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. I prodotti di cui all' articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321 , come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine.
Art. 1-ter. - 1. I prodotti di cui all' articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321 , come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purche' confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 ".
All'articolo 2:
il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 ";
al secondo capoverso, dopo le parole: "il prodotto," sono aggiunte le seguenti: "anche in piu' pezzi,".;
al secondo capoverso, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) data di produzione";
al secondo capoverso, lettera f), le parole: "stabilimento di produzione e/o confezionamento" sono sostituite dalle seguenti: "stabilimento di produzione e confezionamento".
Entrata in vigore il 14 giugno 1986