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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/12/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA
Sezione unica agraria così composto: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. RI D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice geom. Bovet Ennio Esperto dr. agr. Bovard Diego Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 175/2025 R.G. alla quale è riunita la causa n. 419/2025
R.G. avente per oggetto: risoluzione contrattuale e rilascio beni immobili promossa da
nata ad [...], il [...], codice fiscale , residente Parte_1 C.F._1 in Châtillon (AO), loc. Bretton, n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bortoletto, nato ad
Aosta, il 15 luglio 1973, codice fiscale , partita IVA , indirizzo di C.F._2 P.IVA_1
posta elettronica certificata: ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo studio in Châtillon (AO), Reg. Soleil, n. 44
RICORRENTE
CONTRO
nato ad [...], il [...], codice fiscale , residente in CP_1 C.F._3
Verrayes (AO), fraz. Cort, n. 4, p.e.c.: in proprio e quale legale Email_2 rappresentante dell'omonima impresa agricola rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cardella,
C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Galleria CodiceFiscale_4
ZO RA n. 21
RESISTENTE pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Per nella causa n.175/2025 RG: Pt_1
• nel merito:
- in via principale: accertare l'intervenuta scadenza alla data del 31.12.2024 del contratto di affitto oggetto di causa e condannare il signor all'immediato rilascio dei relativi beni, liberi da CP_1 persone e cose, con fissazione della data dell'esecuzione;
- in via di subordine: alla luce della volontà manifestata dalla signora di non Parte_1
proseguire/rinnovare alcun rapporto di affitto con il signor , accertare la scadenza del CP_1
contratto tra gli stessi intercorso per la prossima data che emergerà in corso di giudizio, con ogni pronuncia consequenziale, compresa quella di fissazione della data del rilascio da parte dell'affittuario dei relativi beni liberi da persone e cose;
- in ogni caso: condannare il signor alla rifusione a favore della signora CP_1 Parte_1 dell'importo di € 1.198,08 per le spese legali sostenute da quest'ultima per la procedura di conciliazione obbligatoria ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2011, o in subordine condannare controparte al pagamento di quel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato dal
Giudice a tale titolo.
Con vittoria dei compensi professionali e spese del presente giudizio.
Per nella causa n. 175/2025 RG: CP_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione fissare ai sensi dell'art. 418 c.p.c., con decreto la nuova udienza di discussione della causa per così provvedere
In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente ricorso per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 del d.lgs. 150/ 2011 per le ragioni di cui supra
Nel merito rigettare le domande formulate dalla signora , in quanto erronee in fatto e infondate in diritto Pt_1
per le ragioni di cui supra
In via riconvenzionale principale accertare e dichiarare la nullità per vizio del consenso ex art. 1428 c.c. dell'art. 3 del Contratto di
Affitto per assenza dei presupposti di legge per la validità degli accordi in deroga e per l'effetto ordinare la sostituzione della clausola di durata annuale ex art. 3 del Contratto di Affitto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. con la clausola di durata di 15 anni di cui all'art. 1 della L. 203/1982
pagina 2 di 9 In via riconvenzionale subordinata accertare e dichiarare che il Contratto di Affitto si è rinnovato automaticamente dal 1/01/2025 al
31/12/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 per tardività della disdetta comunicata dalla signora
al sig. in data 24/07/2024 per le ragioni di cui supra, con ogni Parte_1 CP_1
consequenziale pronuncia con riferimento al termine di rilascio dell'immobile alla luce del disposto dell'art. 11, co. 11, del d.lgs. n. 150/2011.
In ogni caso
- con vittoria di spese, competenze e onorari di lite e della fase di conciliazione obbligatoria ex art. 11 del d.lgs. n. 150/2011
Per ER nella causa riunita n. 419/2025 RG:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare la nullità per vizio del consenso ex art. 1428 c.c. dell'art. 3 del Contratto di
Affitto per assenza dei presupposti di legge per la validità degli accordi in deroga e per l'effetto sostituire la clausola di durata annuale ex art. 3 del Contratto di Affitto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. con la clausola di durata minima del contratto di 15 anni di cui all'art. 1 della L.
203/1982
In via subordinata
- accertare e dichiarare che il Contratto di Affitto si è rinnovato automaticamente dal 1/01/2015 al
31/12/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 per tardività della disdetta comunicata dalla signora
al sig. in data 24/07/2024 le ragioni di cui supra, Parte_1 CP_1
con ogni consequenziale pronuncia
In ogni caso
- con vittoria di spese, competenze e onorari e C.U.
Per nella causa riunita n. 419/2025 RG: Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Aosta, Sezione Specializzata Agraria:
- in via preliminare di rito: accertare l'inesistenza del ricorso introduttivo di controparte per inesistenza / nullità della procura alle liti per i motivi meglio illustrati dalla resistente e dichiarare
l'inammissibilità di tutte le domande e eccezioni formulate dal signor;
CP_1
- in via di subordine di rito: riunire la presente causa alla causa rubricata R.G. 175/2025 pendente innanzi a codesto Tribunale – sezione specializzata agraria per le motivazioni esposte dalla signora
pagina 3 di 9 o in subordine dichiarare improcedibile il ricorso presentato dal signor Parte_1 CP_1
in quanto avviato successivamente alla causa già radicata dalla signora;
Parte_1
nel merito: rigettare tutte le domande formulate dal signor , sia in via principale sia in via CP_1
subordinata, in quanto infondate.
Con vittoria dei compensi professionali e spese del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data in data 1.03.2025, depositava ricorso (procedimento n. 175/2025) al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento della scadenza al 31.12.2024 del contratto di affitto stipulato con e CP_1
le conseguenti pronunce accessorie.
Con provvedimento del 9.06.2025, era fissata udienza per il 01.10.2025. Il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza venivano notificati dalla al in data 16.06.2025 e il Pt_1 CP_1
convenuto, nel costituirsi, formulava domande riconvenzionali in virtù delle quali il procedimento era differito al 29.10.2025.
In data 28.05.2025, depositava ricorso (procedimento n. 419/2025 RG) al fine di ottenere CP_1
l'accertamento della durata per quindici anni, o in subordine il suo rinnovo fino al 31.12.2025, del contratto di affitto stipulato con in conseguenza della dedotta nullità della clausola n. 3 Parte_1
del relativo contratto.
Con provvedimento del 16.06.2025, era fissata udienza per l'1.10.2025. Il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza erano notificati dal alla in data 24.06.2025. CP_1 Pt_1
All'udienza dell'1.10.2025, il difensore del sanava, ex art. 182, comma 2, c.p.c., il difetto della CP_1
procura nel procedimento n. 419/2025 RG producendo valida procura alle liti rilasciata dal proprio assistito. Il predetto procedimento era rinviato al 29.10.2025 ai fini della eventuale riunione al procedimento n. 175/2025.
All'udienza del 29.10.2025, il difensore del sanava il difetto di procura anche in riferimento al CP_1
procedimento n. 175/2025.
Nella stessa udienza, in ragione della identità delle parti, delle questioni e delle domande oggetto delle cause, era disposta con ordinanza la riunione del procedimento n. 419/2025 avviato dal al CP_1
procedimento n. 175/2025 avviato dalla e la causa, in esito alla discussione, era decisa dal Pt_1
Tribunale con dispositivo di sentenza del quale era data lettura alle parti.
In virtù delle produzioni documentali della ricorrente (di seguito indicate in relazione al Pt_1
procedimento n. 175/2025 RG), il ricorso deve essere accolto.
Consta agli atti quanto segue:
pagina 4 di 9 con il contratto di affitto di fondo rustico con fabbricati [DOC. 1], ai sensi dell'art. 23 della legge
11.02.1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45 della legge 3.05.1982, n. 203, la affittava al Pt_1
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, i terreni distinti al Catasto Terreni al CP_1
Foglio 41, particelle 198, 199, 414, 526 ed il fabbricato distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 41, particella 152, D/10, in Comune di Chatillon;
per come allegato dalla ricorrente , e per come è pacifico tra le parti, l'affittuario all'epoca Pt_1
della stipula del contratto era già nella disponibilità dei beni in forza di un precedente contratto di affitto risolto per concorde volontà delle parti;
la durata del contratto era pattuita per un anno, dal 1.01.2023 al 31.12.2023, rinnovabile per pari durata salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra almeno 180 giorni prima della scadenza;
le parti stipulanti precisavano in più punti del contratto di derogare alla disciplina ordinaria proprio in virtù dell'assistenza fornita dai rappresentanti dell'associazione Coldiretti Valle d'Aosta; per come allegato dalla , alla scadenza del 31.12.2023, il contratto si rinnovava tacitamente di Pt_1
un ulteriore anno e, in data 19.06.2024, la ricorrente manifestava la sua volontà di non rinnovare il rapporto contrattuale alla scadenza del 31.12.2024 mediante lettera inoltrata all'affittuario con A/R ed anche con posta elettronica certificata [DOC. 2]; il non ha riconsegnato i beni oggetto del contratto di affitto ed ha espresso contestazioni sul CP_1
punto tramite lettera del proprio legale del 24.09.2024 [DOC. 3] alle quali ha replicato il legale della con lettera del 18.10.2024, rinnovando l'invito al rilascio dei beni entro il 31.12.2024 [DOC. Pt_1
4];
a nulla è valso il tentativo di risolvere la lite innanzi al Dipartimento Agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta mediante la procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.
1.09.2011, n. 150, avviata dal [DOC. 5] e alla quale la ha aderito [DOC. 6], procedura CP_1 Pt_1
conclusasi con verbale negativo del 12.11.2024 [DOC. 7]; neppure ha avuto seguito il successivo sollecito dell'affittante [DOC. 8] per ottenere il rilascio dei beni.
Le difese e le domande tutte svolte in giudizio dalla sono state dedotte e proposte in sede di Pt_1
conciliazione obbligatoria ed hanno costituito oggetto di discussione tra le parti innanzi al Coordinatore del Dipartimento Agricoltura, come emerge dal verbale in atti del 12.11.2024. Alla luce di tale evidenza documentale, risulta l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'art. 11 del D.L.gs 150/2011, formulata dal CP_1
[DOC. 6 e 7 ]. Pt_1
In quella sede, infatti, la ha espressamente dichiarato e domandato quanto segue: …comunica Pt_1
con la presente la propria intenzione di partecipare alla procedura in oggetto e formula qui di seguito,
pagina 5 di 9 ad ogni fine sostanziale e processuale, le proprie domande ed eccezioni in fatto e in diritto;
- Per quanto sopra esposto in fatto e diritto la signora , ad ogni effetto sostanziale e Parte_1
processuale, e dunque anche in via riconvenzionale, formula nel presente procedimento di conciliazione le seguenti domande;
- contesta l'eccezione di nullità della clausola n. 3 del contratto di affitto in oggetto, relativa alla durata annuale del rapporto contrattuale che deve pertanto ritenersi valida ed efficace;
- rinnova la propria volontà di diniego del rinnovo del contratto di affitto alla scadenza del 31.12.2024; - chiede accertarsi l'intervenuta scadenza del contratto di affitto alla data del 31.12.2024; - chiede il rilascio da parte dell'affittuario di tutti i beni oggetto del relativo contratto
e segnatamente dei beni ubicati in Châtillon (AO) distinti al Catasto Terreni al Foglio 41, particelle
198, 199, 414, 526, e fabbricato distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 41, particella 152, D/10, e la riconsegna degli stessi liberi da persone e cose entro la scadenza contrattuale;
- riservato e impregiudicato ogni altro diritto conseguente ed accessorio alle suddette domande.
Appare, allora, ictu oculi pretestuosa, oltre che infondata, l'eccezione del di improponibilità CP_1
della domanda svolta in causa dalla . Pt_1
Sotto altro profilo, si rileva che il fatto che in quella sede non sia stata trattata la questione del rilascio degli immobili secondo i tempi della c.d. annata agraria è questione che non rileva affatto, in quanto trattasi di mera difesa e/o eccezione del da questi sempre proponibile, e non di domanda CP_1 soggetta all'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione da parte del stesso. CP_1
Nel merito, come risulta per tabulas, l'art. 3 del contratto prevedeva che il rapporto contrattuale “si intende tacitamente rinnovato per un periodo pari a quello iniziale, salvo disdetta di una delle parti comunicata almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Dal canto suo l'affittante, dopo un primo tacito rinnovo, in data 19.06.2024 ha tempestivamente manifestato la volontà di porre fine al rapporto per la scadenza del 31.12.2024, onde l'obbligo dell'affittuario di “restituire improrogabilmente i beni oggetto del presente contratto nella piena disponibilità della parte concedente” (v. art. 3).
Circa la durata del rapporto, si rileva che le parti hanno espressamente stipulato il contratto ai sensi dell'art. 45 della L. 203/82, con la presenza e l'assistenza dei rappresentanti dell'associazione Coldiretti
Valle d'Aosta, in deroga alle norme relative ai patti agrari, disposizione che prevede: “Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente”.
pagina 6 di 9 La chiara volontà delle parti di derogare alla disciplina vigente in tema di contratti agrari è stata espressa nell'intestazione contrattuale, nelle premesse e nelle clausole di cui agli artt. 3, 9, 15, 16 del contratto.
Inoltre, in seno al contratto, le parti hanno attestato di avere ricevuto assistenza dall'organizzazione professionale agricola. Tale dichiarazione è stata sottoscritta dai contraenti e dai rappresentanti sindacali. In particolare, consta che la è stata assistita dal signor in Pt_1 Persona_1 rappresentanza di Coldiretti Valle d'Aosta, ed il è stato assistito “per sua espressa e manifesta CP_1 richiesta, dal sig. in rappresentanza di Coldiretti Valle d'Aosta”. I due rappresentanti Persona_2
sindacali hanno poi sottoscritto il contratto di affitto, apponendo anche il timbro dell'associazione di appartenenza.
Rilevano, in particolare, i seguenti dati testuali:
“le parti, tramite la fattiva assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di contratti di affitto agrario, intendono stipulare il presente contratto di affitto per consentire alla parte affittuaria
l'esercizio delle attività agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, disciplinato dalle seguenti condizioni, in deroga alla disciplina vigente in materia di contratti agrari, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n .11, come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203” (punto 4 della premessa);
“la validità delle intese raggiunte per effetto della stipula del presente contratto è riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della citata legge n. 11 del 1971 nonché dagli articoli 45 e 58 della citata legge n. 203 del 1982” (punto 5 della premessa);
“la durata del contratto, in deroga agli articoli 1 e 22 della legge n. 203 del 1982, viene concordemente fissata con inizio dal 1° gennaio 2023… In deroga all'articolo 4 della legge n. 203 del
1982, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo pari a quello inziale, salvo disdetta
…” (art. 3);
“In deroga all'articolo 17 della legge n. 203 del 1982, alla parte affittuaria che ha eseguito le opere di cui al presente articolo non verrà corrisposta l'indennità prevista dalla citata norma…” (art. 9); “Il presente contratto viene accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti. Le
Organizzazioni professionali agricole sono intervenute nella predisposizione del presente contratto attraverso l'assistenza prestata alla parte concedente ed alla parte affittuaria dai soggetti sopra indicati i quali sottoscrivono unitamente alle parti il presente atto e ne confermano la validità ai sensi
e per gli effetti dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971, come sostituito dall'articolo 45 della legge n.
203 del 1982” (art. 16).
pagina 7 di 9 In definitiva, la volontà delle parti è univoca e inequivocabile e deve presumersi effettiva e reale l'assistenza dell'associazione di categoria, proprio alla luce delle dichiarazioni negoziali e
“confessorie” dei contraenti.
Si rileva, infine, che il contratto è stato tempestivamente risolto per la scadenza del 31.12.2024.
Ed invero, risulta agli atti che il diniego di rinnovo dell'affitto è stato comunicato con lettera inviata tramite raccomandata A/R spedita in data 19.06.2024 e tramite posta elettronica certificata del
24.06.2025. A nulla rileva che la raccomandata sia stata ritirata dall'affittuario in data 24.07.2023 (oltre il termine di preavviso contrattualmente previsto), per cause non riconducibili alla , posto che Pt_1
la PEC è stata inviata e ricevuta dal destinatario nei termini contrattuali, come riportato sul sito CP_1
ufficiale INIPEC [DOC. 12 ]. Pt_1
Accertato, quindi, che il rapporto contrattuale ha avuto scadenza il 31.12.2024 e che il detiene CP_1
sine titulo i beni, deve ordinarsi il rilascio degli immobili oggetto del contratto di affitto, rilascio che dovrebbe avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone (art. 11, comma 11, D.Lgs 150/2011), ossia, nella specie, entro il 10 novembre 2025 (posto che l'annata agraria in corso è iniziata l'11 novembre 2024).
Ciò non di meno, considerato che la scadenza è prossima e che il conduttore necessita di tempi congrui e ragionevoli per trasferire e ricollocare l'attività di allevamento e produzione, ritiene il collegio di fissare il rilascio entro e non oltre la data di scadenza della prossima annata agraria del 10 novembre
2026.
All'accoglimento delle domande della , consegue la condanna del al pagamento delle Pt_1 CP_1
spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (fino a euro
5.200, rito lavoro) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre alle spese della procedura di conciliazione.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede: dichiara l'intervenuta scadenza, alla data del 31.12.2024, del contratto di affitto oggetto di causa e condanna il signor all'immediato rilascio dei relativi beni, liberi da persone e cose, entro CP_1
la data del 10 novembre 2026; condanna il signor alla rifusione, a favore della signora dell'importo di € CP_1 Parte_1
1.198,08 per le spese legali sostenute da quest'ultima per la procedura di conciliazione obbligatoria ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2011, nonché al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 2059 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
AOSTA, 29 ottobre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott. RI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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