Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2020, proposto da
NA Palama', rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Miglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Renna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan, 70;
contro
Comune di Cutrofiano, Responsabile del Settore Edilizia e Attivita' Produttive del Comune di Cutrofiano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
i) dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.7/2020 prot. n.1045 del 27 gennaio 2020, a firma del Responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cutrofiano, geom. Ferruccio Campa, notificata a mani proprie a AL NA in data 7 febbraio 2020, con la quale è stato ordinato alla ricorrente “di provvedere a propria cura e spese, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento . . . alla demolizione di tutte le opere abusive come sopra meglio rappresentate ed accertate alla data del 23 GENNAIO 2020 ed al ripristino dello stato dei luoghi”;
ii) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NT PA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
- il Comune di Cutrofiano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Considerato che:
- con memoria depositata in data 22 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
- che l’atto di rinuncia al ricorso, difettando i presupposti rituali della notificazione e dell’accettazione , deve essere più correttamente qualificato come declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
- ad esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte della ricorrente con la memoria del 26 gennaio 2026, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NT PA |
IL SEGRETARIO