CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1679/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MAGRO IA BEATRICE, Giudice
PAESANO IA LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6170/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma - Via Iv Novembre, 119-A 00187 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Provincia Bolzano - Piazza Silvius Magnago 1 39100 Bolzano .bozen. BZ Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_8
Difensore_8 - CF_Difensore_9
Difensore_9 - CF_Difensore_10
Difensore_10 - CF_Difensore_11
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Spa - PIVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13145/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa propone ricorso contro la Città Metropolitana di Roma e la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.173 del 2024, avente ad oggetto l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'anno 2019
La società rappresenta di aver trasferito la propria sede legale nella Provincia Autonoma di Bolzano, provvedendo quindi ad immatricolare presso la motorizzazione territorialmente competente, corrispondendo la relativa IPT in quella sede. Secondo l'ente accertatore, il trasferimento di sede sarebbe fittizio, con lo scopo di beneficiare delle aliquote d'imposta più favorevoli previste in quella zona per l'immatricolazione dei veicoli.
La ricorrente eccepisce: - il superamento del termine triennale di decadenza, decorrente dall'esecuzione delle formalità di trascrizione - omessa indicazione dei presupposti della pretesa e modalità di determinazione del tributo - mancata dimostrazione dell'effettivo esperimento delle formalità di trascrizione per cui viene richiesta l'imposta - legittimità ed insindacabilità del trasferimento di sede, essendo trascorsi i termini di decadenza per contestarlo - violazione dell'articolo 10-bis della Legge
212/2000, poiché il trasferimento non integra i presupposti dell'abuso di diritto - mancato scomputo dell'IPT già versata - decadenza parziale dal poter accertativo - illegittimità parziale in quanto l'imposta liquidata è sicuramente ben superiore rispetto a quanto sarebbe in ipotesi dovuto laddove la ricorrente avesse avuto sede legale a roma - illegittimità delle sanzioni, per aver peraltro versato l'imposta in un'altra provincia e per obiettiva incertezza. Chiede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e, in via subordinata, il rimborso dell'imposta versata alla Provincia di Bolzano Si costituisce in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale, controdeducendo e resistendo su tutti i motivi eccepiti nel ricorso, non prima di aver evidenziato il panorama di riferimento, sottolineando che la condotta abusiva sarebbe avvalorata dal fatto che ci sia stata una fuga “anomala” di società di leasing e noleggio auto verso tali province del nord, o che almeno vi abbiano spostato la sede legale, al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Con memoria di costituzione, prende parte al giudizio anche la Provincia Autonoma di Bolzano, resistendo sulla richiesta di rimborso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione è ben nota a Codesta Corte di Giustizia Tributaria che, sul punto, non può non richiamare una decisione già assunta, sentenza n. 12765/05/2023, che si aggiunge a numerose altre pronunce tributarie di pari tenore.
Il ricorso deve essere infatti accolto in relazione all'eccezione preliminare di decadenza sollevata dalla ricorrente, per avvenuto decorso del termine triennale previsto dalla normativa di riferimento. Secondo
l'amministrazione resistente, in riferimento al termine entro cui esercitare il potere di accertamento, non si applicherebbe la normativa richiamata da parte ricorrente, bensì l'art. 1, c. 161 della L. n. 296/2006 che ha uniformato il frammentario quadro normativo in tema di fiscalità locale stabilendo un unico termine di decadenza (quinquennale) per le notificazioni degli atti di accertamento relativi a tutti i tributi locali. Sul punto specifico, questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma ha espresso un proprio orientamento (sent. nn. 9295/2023, 646/2023, ecc), ribadito nelle numerose pronunce richiamate nella memoria della società, da cui questo collegio non ritiene di doversi discostare, secondo cui il termine unico stabilità dall'articolo 1, c. 161 della L. n. 296/2006 non può ritenersi applicabile all'IPT, in relazione alla quale si applica, invece, il termine decadenziale stabilito dall'ancora vigente norma istitutiva del tributo, articolo 56 del D.lgs. 446/97, comma 4, che è di tre anni dall'esecuzione delle formalità, identico termine previsto per la richiesta di eventuali rimborsi da parte dei contribuenti. Richiamando quindi i precedenti di questa Corte di Giustizia tributaria di Roma, va poi condiviso il fatto che il termine quinquennale per la notifica dell'accertamento, riferito dalla norma (l'art. 1, c. 161 della L. n. 296/2006) in modo generico ai tributi locali, è riferibile alle imposte locali che si presentano come prestazione periodica di natura continuativa da parte del contribuente a fronte della quale l'ente locale è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata o del beneficio concesso dallo stesso ente, che ab inizio non è determinata ne determinabile ne per entità ne per durata, come sono tutti i tributi locali comunali e alcuni dei tributi provinciali quali la Tefa, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 63 del D.lvo n. 446 del 1997). Infatti, successivamente all'intervento normativo dell'art 1 co 161
L 296/06, si è formata una consolidata corrente giurisprudenziale che ha evidenziato come "( )non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore,
o del beneficio dallo stesso concesso. Invero, in tutti i casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto
(tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato;
ne è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, ne il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, ne nell'entità ne nella durata " (ex multis Cass Ordinanza n.
25681/2021; n. 13619/2019). In tale ambito non può rientrare anche l'ipt, che pur avendo natura di imposta locale, non appartiene al novero delle imposte periodiche poiché il suo presupposto impositivo nasce e si esaurisce, nel momento in cui a seguito di acquisto per la prima volta di un auto o nel caso di acquistato o vendita di auto usata, si richiedere iscrizione o trascrizione della formalità al Pra. L'imposta da versare, inoltre, è definita e definibile ab origine sulla base delle disposizioni dell'art 56 Dlvo 446/97 e dalla Tariffa contenuta nel DM e la stessa viene corrisposta in un'unica soluzione ne vi è un servizio fornito dalla Città Metropolitana a fronte del pagamento del tributo, poiché il servizio è fornito dall'Aci che non dipende dalla Citta Metropolitana L'ipt, quindi, si può considerare un imposta d'atto perché va versata una sola volta al momento della presentazione al Pra della formalità di cui si chiede l'iscrizione o la trascrizione, l'importo è determinabile ab origine sulla base del Kw che vanno moltiplicate per le aliquote fissate dal DM, pertanto essa rientra nel genus delle imposte indirette, come l'imposta di registro. Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato in precedenza, dimostra l'impossibilità di applicare all'ipt i termini di notifica dell'accertamento contenuti dell'art 1 co 161 L 296/06, Finanche il termine fissato dal regolamento autonomo, peraltro eccedente il limite posto dalla normativa statale, è un termine mobile, di cinque anni, ma decorrenti dal giorno della formalità, di tal che la tempestività dell'azione accertatrice ne risulterebbe parimenti pregiudicata, pur volendo adottare i criteri previsti da tale regolamento che, però, si ripete, fissa un ventaglio più ampio rispetto alla normativa primaria, che prevale sullo stesso.
L'amministrazione procedente, dunque, si è mossa, sin dalla fase istruttoria, in maniera tardiva, quando il termine triennale era già scaduto, impedendo di fatto all'organo giudicante di vagliare il merito della questione, analisi che risulterebbe irrilevante, a causa della rilevata decadenza.
Tuttavia, la particolarità della materia trattata, nonché il fatto che l'accoglimento è dipeso da mere circostanze formali, suggeriscono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MAGRO IA BEATRICE, Giudice
PAESANO IA LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6170/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Roma - Via Iv Novembre, 119-A 00187 Roma RM
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Provincia Bolzano - Piazza Silvius Magnago 1 39100 Bolzano .bozen. BZ Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_8
Difensore_8 - CF_Difensore_9
Difensore_9 - CF_Difensore_10
Difensore_10 - CF_Difensore_11
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Spa - PIVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13145/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa propone ricorso contro la Città Metropolitana di Roma e la Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.173 del 2024, avente ad oggetto l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'anno 2019
La società rappresenta di aver trasferito la propria sede legale nella Provincia Autonoma di Bolzano, provvedendo quindi ad immatricolare presso la motorizzazione territorialmente competente, corrispondendo la relativa IPT in quella sede. Secondo l'ente accertatore, il trasferimento di sede sarebbe fittizio, con lo scopo di beneficiare delle aliquote d'imposta più favorevoli previste in quella zona per l'immatricolazione dei veicoli.
La ricorrente eccepisce: - il superamento del termine triennale di decadenza, decorrente dall'esecuzione delle formalità di trascrizione - omessa indicazione dei presupposti della pretesa e modalità di determinazione del tributo - mancata dimostrazione dell'effettivo esperimento delle formalità di trascrizione per cui viene richiesta l'imposta - legittimità ed insindacabilità del trasferimento di sede, essendo trascorsi i termini di decadenza per contestarlo - violazione dell'articolo 10-bis della Legge
212/2000, poiché il trasferimento non integra i presupposti dell'abuso di diritto - mancato scomputo dell'IPT già versata - decadenza parziale dal poter accertativo - illegittimità parziale in quanto l'imposta liquidata è sicuramente ben superiore rispetto a quanto sarebbe in ipotesi dovuto laddove la ricorrente avesse avuto sede legale a roma - illegittimità delle sanzioni, per aver peraltro versato l'imposta in un'altra provincia e per obiettiva incertezza. Chiede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e, in via subordinata, il rimborso dell'imposta versata alla Provincia di Bolzano Si costituisce in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale, controdeducendo e resistendo su tutti i motivi eccepiti nel ricorso, non prima di aver evidenziato il panorama di riferimento, sottolineando che la condotta abusiva sarebbe avvalorata dal fatto che ci sia stata una fuga “anomala” di società di leasing e noleggio auto verso tali province del nord, o che almeno vi abbiano spostato la sede legale, al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. Chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Con memoria di costituzione, prende parte al giudizio anche la Provincia Autonoma di Bolzano, resistendo sulla richiesta di rimborso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione è ben nota a Codesta Corte di Giustizia Tributaria che, sul punto, non può non richiamare una decisione già assunta, sentenza n. 12765/05/2023, che si aggiunge a numerose altre pronunce tributarie di pari tenore.
Il ricorso deve essere infatti accolto in relazione all'eccezione preliminare di decadenza sollevata dalla ricorrente, per avvenuto decorso del termine triennale previsto dalla normativa di riferimento. Secondo
l'amministrazione resistente, in riferimento al termine entro cui esercitare il potere di accertamento, non si applicherebbe la normativa richiamata da parte ricorrente, bensì l'art. 1, c. 161 della L. n. 296/2006 che ha uniformato il frammentario quadro normativo in tema di fiscalità locale stabilendo un unico termine di decadenza (quinquennale) per le notificazioni degli atti di accertamento relativi a tutti i tributi locali. Sul punto specifico, questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma ha espresso un proprio orientamento (sent. nn. 9295/2023, 646/2023, ecc), ribadito nelle numerose pronunce richiamate nella memoria della società, da cui questo collegio non ritiene di doversi discostare, secondo cui il termine unico stabilità dall'articolo 1, c. 161 della L. n. 296/2006 non può ritenersi applicabile all'IPT, in relazione alla quale si applica, invece, il termine decadenziale stabilito dall'ancora vigente norma istitutiva del tributo, articolo 56 del D.lgs. 446/97, comma 4, che è di tre anni dall'esecuzione delle formalità, identico termine previsto per la richiesta di eventuali rimborsi da parte dei contribuenti. Richiamando quindi i precedenti di questa Corte di Giustizia tributaria di Roma, va poi condiviso il fatto che il termine quinquennale per la notifica dell'accertamento, riferito dalla norma (l'art. 1, c. 161 della L. n. 296/2006) in modo generico ai tributi locali, è riferibile alle imposte locali che si presentano come prestazione periodica di natura continuativa da parte del contribuente a fronte della quale l'ente locale è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata o del beneficio concesso dallo stesso ente, che ab inizio non è determinata ne determinabile ne per entità ne per durata, come sono tutti i tributi locali comunali e alcuni dei tributi provinciali quali la Tefa, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'articolo 63 del D.lvo n. 446 del 1997). Infatti, successivamente all'intervento normativo dell'art 1 co 161
L 296/06, si è formata una consolidata corrente giurisprudenziale che ha evidenziato come "( )non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore,
o del beneficio dallo stesso concesso. Invero, in tutti i casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto
(tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato;
ne è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, ne il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, ne nell'entità ne nella durata " (ex multis Cass Ordinanza n.
25681/2021; n. 13619/2019). In tale ambito non può rientrare anche l'ipt, che pur avendo natura di imposta locale, non appartiene al novero delle imposte periodiche poiché il suo presupposto impositivo nasce e si esaurisce, nel momento in cui a seguito di acquisto per la prima volta di un auto o nel caso di acquistato o vendita di auto usata, si richiedere iscrizione o trascrizione della formalità al Pra. L'imposta da versare, inoltre, è definita e definibile ab origine sulla base delle disposizioni dell'art 56 Dlvo 446/97 e dalla Tariffa contenuta nel DM e la stessa viene corrisposta in un'unica soluzione ne vi è un servizio fornito dalla Città Metropolitana a fronte del pagamento del tributo, poiché il servizio è fornito dall'Aci che non dipende dalla Citta Metropolitana L'ipt, quindi, si può considerare un imposta d'atto perché va versata una sola volta al momento della presentazione al Pra della formalità di cui si chiede l'iscrizione o la trascrizione, l'importo è determinabile ab origine sulla base del Kw che vanno moltiplicate per le aliquote fissate dal DM, pertanto essa rientra nel genus delle imposte indirette, come l'imposta di registro. Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato in precedenza, dimostra l'impossibilità di applicare all'ipt i termini di notifica dell'accertamento contenuti dell'art 1 co 161 L 296/06, Finanche il termine fissato dal regolamento autonomo, peraltro eccedente il limite posto dalla normativa statale, è un termine mobile, di cinque anni, ma decorrenti dal giorno della formalità, di tal che la tempestività dell'azione accertatrice ne risulterebbe parimenti pregiudicata, pur volendo adottare i criteri previsti da tale regolamento che, però, si ripete, fissa un ventaglio più ampio rispetto alla normativa primaria, che prevale sullo stesso.
L'amministrazione procedente, dunque, si è mossa, sin dalla fase istruttoria, in maniera tardiva, quando il termine triennale era già scaduto, impedendo di fatto all'organo giudicante di vagliare il merito della questione, analisi che risulterebbe irrilevante, a causa della rilevata decadenza.
Tuttavia, la particolarità della materia trattata, nonché il fatto che l'accoglimento è dipeso da mere circostanze formali, suggeriscono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma accoglie il ricorso. Spese compensate.