Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1679
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccezione preliminare di decadenza

    La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di decadenza, ritenendo che per l'IPT si applichi il termine triennale previsto dall'art. 56, comma 4, del D.lgs. 446/97, e non il termine quinquennale previsto dall'art. 1, c. 161 della L. n. 296/2006, in quanto l'IPT non rientra tra i tributi locali periodici.

  • Altro
    Domanda subordinata di rimborso

    La Corte, avendo accolto il ricorso principale per intervenuta decadenza dell'ente accertatore, non ha esaminato nel merito la domanda subordinata di rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1679
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1679
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo