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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4496/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi, 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18825/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0327885 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. 2020NA0199580 per “Nuova determinazione di classamento e rendita catastale”, in relazione ai seguenti due immobili siti nel Comune di Barano D'Ischia:
Foglio Dati catastali_1 – Indirizzo_1, Piano T;
Foglio Dati catastali_2 – Indirizzo_1, Piano 1,
avviso emesso a seguito di presentazione di Docfa n. NA0301844, del 4 dicembre 2019 per “divisione- fusione ampliamento-diversa distribuzione degli spazi interni”.
La Docfa faceva riferimento a 8 subalterni in comproprietà tra gli eredi;
il 30 dicembre 2020 fu sciolta la comproprietà e alla ricorrente Res_1 furono assegnati in proprietà esclusiva i sub DC_1 ed DC_2 per i quali la Resistente_1 presentò ricorso.
Nel docfa era stato proposto:
Foglio Dati catastali_1 – Categoria A/2 – Classe 4 – Consistenza 3,5 vani – Rendita 269,33 €; -
Foglio Dati catastali_2 – Categoria A/2 – Classe 4 – Consistenza 5 vani – Rendita 384,76 euro.
All'esito del controllo del Docfa l'ufficio così rettificò la denuncia:
Foglio Dati catastali_1 – Categoria A/2 – Classe 6 – Consistenza 5 vani – Rendita 521,62 €;
Foglio Dati catastali_2 – Categoria A/2 – Classe 6 – Consistenza 6,5 vani – Rendita 678,11.
Nel giudizio intervenne l'agenzia delle entrate territorio che chiese il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 18825 emessa all'udienza del 10.12.2024 e depositata il 19.12.2024 accolse il ricorso, compensando le spese.
L'agenzia delle entrate, ufficio del territorio, ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma.
Intervenuta in giudizio con controdeduzioni, la contribuente ha concluso per la conferma della sentenza.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo collegio è chiamato a valutare la fondatezza dell'avviso di accertamento con riferimento alla sola consistenza delle due unità immobiliari, in quanto l'agenzia alla pagina 14 dell'appello ha scritto che prestava acquiescenza sulla attribuzione della classe, la quarta, come peraltro già risultava dalla proposta di conciliazione fatta il 19 dicembre 2024.
La contribuente ritiene che la consistenza delle due unità sia rispettivamente di 3,5 – il sub DC_1 – e 5 – la sub
DC_2 – mentre l'agenzia ritiene che la consistenza sia di 5 e 6,5 vani. Per il sub DC_1 la contribuente contesta la determinazione della consistenza operata dall'ufficio evidenziando che l'ufficio ha considerato 1/3 di vano la minuscola superficie posta in prossimità della finestra prospiciente sulla corte posta a Nord-Ovest dell'abitazione, superficie necessaria per il raggio di apertura della finestra e che costituisce parte integrante della camera da letto. Tale superficie non configurerebbe un ambiente autonomo ma sarebbe, appunto, parte integrante della camera.
Il collegio ritiene che le conclusioni cui è pervenuto l'ufficio siano corrette.
La consistenza è stata calcolata applicando gli articoli da 44 a 47 del DPR 1142/49 ed i paragrafi 11, 12, 13
(categorie A), dal paragrafo 14 (categorie B), dal paragrafo 15 (categorie C) della Istruzione II.
Il paragrafo 11, con riferimento alla consistenza catastale per le categorie del gruppo A così individua il vano utile: "La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo A del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il vano utile. Si considera come vano utile lo spazio chiuso da muri o pareti dal pavimento al soffitto, avente generalmente luce diretta ed una superficie libera che, in relazione alla categoria e classe di cui trattasi, è stato stabilito come normale".
Il vano attiguo alla camera da letto presenta tutte queste caratteristiche e non può ritenersi inglobato nella camera da letto avendo una sua autonomia funzionale, luce diretta, chiusura con pareti.
Nella planimetria di cui al sub DC_2 l'ufficio ha considerato ambienti indipendenti le superfici cucina-soggiorno calcolando 3 vani catastali quando di fatto, secondo l'appellata, vi sarebbe un unico ambiente e quindi un unico vano catastale in quanto la loro funzionalità e destinazione è complementare. Tra la zona dedicata alla cottura vi è una piccola porzione di tramezzo ma di fatto sarebbe un unico ambiente destinato a cucina/ pranzo.
Anche questo rilievo non è condiviso dal collegio.
Poiché, ai sensi dell'articolo 45 del dpr 1142/49 si considera vano utile quello che ha la destinazione principale
( camera, stanza, salone, galleria e simili ) nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, nel caso in esame la superficie è in parte destinata a salotto ed in parte a cucina, quest'ultima con luce dall'esterno, anche se nella foto la persiana è chiusa, delimitato, verso il salotto, da un arco
L'appello va pertanto in parte accolto attribuendo ai due immobili la classe 4 e la consistenza di vani 5, per il sub DC_1, e di vani 6,5 per il sub DC_2.
L'annullamento parziale dell'avviso di accertamento determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, l'avviso di accertamento impugnato va parzialmente annullato attribuendo ai due immobili la classe 4 e la consistenza di vani 5, per il sub DC_1, e di vani 6,5 per il sub DC_2.
Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4496/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi, 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18825/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0327885 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. 2020NA0199580 per “Nuova determinazione di classamento e rendita catastale”, in relazione ai seguenti due immobili siti nel Comune di Barano D'Ischia:
Foglio Dati catastali_1 – Indirizzo_1, Piano T;
Foglio Dati catastali_2 – Indirizzo_1, Piano 1,
avviso emesso a seguito di presentazione di Docfa n. NA0301844, del 4 dicembre 2019 per “divisione- fusione ampliamento-diversa distribuzione degli spazi interni”.
La Docfa faceva riferimento a 8 subalterni in comproprietà tra gli eredi;
il 30 dicembre 2020 fu sciolta la comproprietà e alla ricorrente Res_1 furono assegnati in proprietà esclusiva i sub DC_1 ed DC_2 per i quali la Resistente_1 presentò ricorso.
Nel docfa era stato proposto:
Foglio Dati catastali_1 – Categoria A/2 – Classe 4 – Consistenza 3,5 vani – Rendita 269,33 €; -
Foglio Dati catastali_2 – Categoria A/2 – Classe 4 – Consistenza 5 vani – Rendita 384,76 euro.
All'esito del controllo del Docfa l'ufficio così rettificò la denuncia:
Foglio Dati catastali_1 – Categoria A/2 – Classe 6 – Consistenza 5 vani – Rendita 521,62 €;
Foglio Dati catastali_2 – Categoria A/2 – Classe 6 – Consistenza 6,5 vani – Rendita 678,11.
Nel giudizio intervenne l'agenzia delle entrate territorio che chiese il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 18825 emessa all'udienza del 10.12.2024 e depositata il 19.12.2024 accolse il ricorso, compensando le spese.
L'agenzia delle entrate, ufficio del territorio, ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma.
Intervenuta in giudizio con controdeduzioni, la contribuente ha concluso per la conferma della sentenza.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo collegio è chiamato a valutare la fondatezza dell'avviso di accertamento con riferimento alla sola consistenza delle due unità immobiliari, in quanto l'agenzia alla pagina 14 dell'appello ha scritto che prestava acquiescenza sulla attribuzione della classe, la quarta, come peraltro già risultava dalla proposta di conciliazione fatta il 19 dicembre 2024.
La contribuente ritiene che la consistenza delle due unità sia rispettivamente di 3,5 – il sub DC_1 – e 5 – la sub
DC_2 – mentre l'agenzia ritiene che la consistenza sia di 5 e 6,5 vani. Per il sub DC_1 la contribuente contesta la determinazione della consistenza operata dall'ufficio evidenziando che l'ufficio ha considerato 1/3 di vano la minuscola superficie posta in prossimità della finestra prospiciente sulla corte posta a Nord-Ovest dell'abitazione, superficie necessaria per il raggio di apertura della finestra e che costituisce parte integrante della camera da letto. Tale superficie non configurerebbe un ambiente autonomo ma sarebbe, appunto, parte integrante della camera.
Il collegio ritiene che le conclusioni cui è pervenuto l'ufficio siano corrette.
La consistenza è stata calcolata applicando gli articoli da 44 a 47 del DPR 1142/49 ed i paragrafi 11, 12, 13
(categorie A), dal paragrafo 14 (categorie B), dal paragrafo 15 (categorie C) della Istruzione II.
Il paragrafo 11, con riferimento alla consistenza catastale per le categorie del gruppo A così individua il vano utile: "La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo A del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il vano utile. Si considera come vano utile lo spazio chiuso da muri o pareti dal pavimento al soffitto, avente generalmente luce diretta ed una superficie libera che, in relazione alla categoria e classe di cui trattasi, è stato stabilito come normale".
Il vano attiguo alla camera da letto presenta tutte queste caratteristiche e non può ritenersi inglobato nella camera da letto avendo una sua autonomia funzionale, luce diretta, chiusura con pareti.
Nella planimetria di cui al sub DC_2 l'ufficio ha considerato ambienti indipendenti le superfici cucina-soggiorno calcolando 3 vani catastali quando di fatto, secondo l'appellata, vi sarebbe un unico ambiente e quindi un unico vano catastale in quanto la loro funzionalità e destinazione è complementare. Tra la zona dedicata alla cottura vi è una piccola porzione di tramezzo ma di fatto sarebbe un unico ambiente destinato a cucina/ pranzo.
Anche questo rilievo non è condiviso dal collegio.
Poiché, ai sensi dell'articolo 45 del dpr 1142/49 si considera vano utile quello che ha la destinazione principale
( camera, stanza, salone, galleria e simili ) nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, nel caso in esame la superficie è in parte destinata a salotto ed in parte a cucina, quest'ultima con luce dall'esterno, anche se nella foto la persiana è chiusa, delimitato, verso il salotto, da un arco
L'appello va pertanto in parte accolto attribuendo ai due immobili la classe 4 e la consistenza di vani 5, per il sub DC_1, e di vani 6,5 per il sub DC_2.
L'annullamento parziale dell'avviso di accertamento determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, l'avviso di accertamento impugnato va parzialmente annullato attribuendo ai due immobili la classe 4 e la consistenza di vani 5, per il sub DC_1, e di vani 6,5 per il sub DC_2.
Spese compensate.