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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4028 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti,
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Fusari, presso il cui studio in Milano, via Cosseria 2, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 5.10.2024 la ricorrente, premesso di aver prestato servizio quale docente nella scuola in virtù di reiterati contratti a tempo CP_3 determinato per supplenze brevi e saltuarie, e di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001, in virtù di previsioni della contrattazione collettiva di comparto contrastanti con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva europea 1999/70/CEE, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: “a) accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa, anche previa eventuale disapplicazione dell'art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999 nella parte in cui prevede che la Retribuzione Professionale Docenti spetta solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
b) condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.268,06 ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo”; con vittoria di spese e
1 competenze di lite, incrementate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso;
ne va, pertanto, dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È documentalmente provato che nell'a.s. 2018/2019 la ricorrente ha prestato servizio quale docente, alle dipendenze del , in virtù di vari contratti di supplenza Controparte_1 temporanea, senza percepire, in relazione alle prestazioni rese in base a tali contratti,
l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 (cfr. buste paga).
Deduce che la mancata corresponsione di tale emolumento ai docenti che svolgono supplenze temporanee si pone in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda è necessario, in primo luogo, esaminare la norma della contrattazione collettiva che ha previsto la retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 prevede quanto segue: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, al primo comma, indicava, in linea generale, i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio, individuandoli nei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, nei docenti assunti con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, e in quelli assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno;
risultavano, pertanto, esclusi i docenti assunti per lo svolgimento di supplenze temporanee. La medesima disposizione stabiliva poi le modalità di corresponsione, prevedendo al quarto comma che “(i)l compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a),
b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre, al quinto comma, stabiliva che “(p)er i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
2 Dalle disposizioni sopra riportate, che non sono state modificate se non per quanto attiene alla misura della retribuzione professionale docenti e al fatto che tale emolumento è stato incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto sulla base delle previsioni contenute nell'art. 83 del CCNL 29.11.2007, emerge chiaramente come tale compenso sia fisso e di carattere continuativo, come, del resto, già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 19.07.2017, n. 17773; Cass. civ, sez. lav., 20.11.2014, n. 24724; Cass. civ., sez. lav.,
17.05.2016, n. 10062; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24725; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014,
n. 24726).
La clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di cui parte ricorrente eccepisce la violazione, stabilisce quanto segue:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In relazione a detta clausola, che esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha affermato che è norma incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e tale da costituire, pertanto, una norma self-executing (causa C-
268/06, Impact), che a tale clausola deve essere riconosciuta portata generale, “tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione”, che la stessa, in quanto espressione di un diritto sociale dell'Unione europea, non può essere interpretata restrittivamente e che “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(causa C-307/05, ); ha inoltre evidenziato che la nozione di “ragioni oggettive” Persona_1 ai sensi di tale clausola “dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo” e che “la nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine”, precisando altresì che “i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di
3 politica sociale di uno Stato membro” (C-177/14, Regojo Dans;
in tal senso anche C-677/16,
M.M.).
Nella fattispecie in esame, non risultano elementi di fatto – né invero il ne ha indicati, CP_1 avendo scelto di rimanere contumace – da cui inferire che l'attività di docenza svolta dalla ricorrente in virtù di contratti di supplenza “breve e saltuaria” sia stata qualitativamente differente da quella resa dai docenti di ruolo o da quella resa da supplenti su posti in organico di diritto, ossia per l'intero anno scolastico, e in organico di fatto, ovvero fino al termine delle attività didattiche.
In assenza di tali elementi o della specificazione di altre ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, le norme disciplinanti la retribuzione professionale docenti contenute nell'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 devono essere interpretate in modo tale da non violare la clausola 4 dell'Accordo Quadro e il principio di non discriminazione da essa espresso.
Ne consegue che il rinvio operato da tale articolo all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 per quanto attiene alle modalità di applicazione della retribuzione professionale docenti deve ritenersi riferito ai soli criteri di quantificazione di tale compenso accessorio, come stabiliti nei commi quarto e quinto, e non all'individuazione dei soggetti destinatari di cui ai primi commi.
Tale ragionamento è stato fatto proprio dalla Corte di Cassazione, che ha espresso il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018).
Il suddetto principio è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte, che ha ribadito che non sussistono ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale docente supplente a tempo determinato “sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 5/03/2020).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve essere pertanto accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL 15.03.2001 anche in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in CP_1 forza dei contratti di supplenza temporanea sottoscritti nell'a.s. 2018/2019.
Considerato che la ricorrente ha limitato la domanda al periodo dal 01.11.2018 al 08.06.2019, tenuto conto dell'avvenuta interruzione della prescrizione con diffida del 01.11.2023, il
[...]
[..
[...] deve essere condannato a corrisponderle a tale titolo l'importo di € 1.268,06, così Controparte_4 quantificato sulla base della contrattazione collettiva applicabile: € 174,50 (RPD mensile piena, tenuto conto dell'orario pari a 18 ore settimanali, trattandosi di contratti come docente di scuola secondaria)*7 mesi + € 5,82 (pari a 1/30 della RPD mensile) *8 gg. di giugno 2019. A tale importo si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 e 16, comma
6, l. n. 412 del 1991 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, in CP_1 misura minima tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e dell'attività difensiva effettivamente espletata, anche in considerazione della contumacia della parte resistente, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della retribuzione professionale docenti maturata in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in forza dei contratti di supplenza temporanea sottoscritti nell'a.s. CP_1
2018/2019;
2) per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in suo favore dell'importo lordo CP_1 di € 1.268,06, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e
22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.708,20, oltre rimborso CU di € 49,00, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4028 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti,
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marco Parte_1
Fusari, presso il cui studio in Milano, via Cosseria 2, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 5.10.2024 la ricorrente, premesso di aver prestato servizio quale docente nella scuola in virtù di reiterati contratti a tempo CP_3 determinato per supplenze brevi e saltuarie, e di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001, in virtù di previsioni della contrattazione collettiva di comparto contrastanti con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva europea 1999/70/CEE, ha convenuto in giudizio il al fine di sentire: “a) accertare e dichiarare il Controparte_1 diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa, anche previa eventuale disapplicazione dell'art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999 nella parte in cui prevede che la Retribuzione Professionale Docenti spetta solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
b) condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.268,06 ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo”; con vittoria di spese e
1 competenze di lite, incrementate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il non si è costituito nonostante la rituale notifica del ricorso;
ne va, pertanto, dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È documentalmente provato che nell'a.s. 2018/2019 la ricorrente ha prestato servizio quale docente, alle dipendenze del , in virtù di vari contratti di supplenza Controparte_1 temporanea, senza percepire, in relazione alle prestazioni rese in base a tali contratti,
l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 (cfr. buste paga).
Deduce che la mancata corresponsione di tale emolumento ai docenti che svolgono supplenze temporanee si pone in contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda è necessario, in primo luogo, esaminare la norma della contrattazione collettiva che ha previsto la retribuzione professionale docenti.
L'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 prevede quanto segue: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, al primo comma, indicava, in linea generale, i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio, individuandoli nei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, nei docenti assunti con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, e in quelli assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno;
risultavano, pertanto, esclusi i docenti assunti per lo svolgimento di supplenze temporanee. La medesima disposizione stabiliva poi le modalità di corresponsione, prevedendo al quarto comma che “(i)l compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a),
b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre, al quinto comma, stabiliva che “(p)er i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
2 Dalle disposizioni sopra riportate, che non sono state modificate se non per quanto attiene alla misura della retribuzione professionale docenti e al fatto che tale emolumento è stato incluso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto sulla base delle previsioni contenute nell'art. 83 del CCNL 29.11.2007, emerge chiaramente come tale compenso sia fisso e di carattere continuativo, come, del resto, già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 19.07.2017, n. 17773; Cass. civ, sez. lav., 20.11.2014, n. 24724; Cass. civ., sez. lav.,
17.05.2016, n. 10062; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24725; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014,
n. 24726).
La clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, di cui parte ricorrente eccepisce la violazione, stabilisce quanto segue:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
In relazione a detta clausola, che esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha affermato che è norma incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e tale da costituire, pertanto, una norma self-executing (causa C-
268/06, Impact), che a tale clausola deve essere riconosciuta portata generale, “tenuto conto dell'importanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell'Unione”, che la stessa, in quanto espressione di un diritto sociale dell'Unione europea, non può essere interpretata restrittivamente e che “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(causa C-307/05, ); ha inoltre evidenziato che la nozione di “ragioni oggettive” Persona_1 ai sensi di tale clausola “dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo” e che “la nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine”, precisando altresì che “i suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di
3 politica sociale di uno Stato membro” (C-177/14, Regojo Dans;
in tal senso anche C-677/16,
M.M.).
Nella fattispecie in esame, non risultano elementi di fatto – né invero il ne ha indicati, CP_1 avendo scelto di rimanere contumace – da cui inferire che l'attività di docenza svolta dalla ricorrente in virtù di contratti di supplenza “breve e saltuaria” sia stata qualitativamente differente da quella resa dai docenti di ruolo o da quella resa da supplenti su posti in organico di diritto, ossia per l'intero anno scolastico, e in organico di fatto, ovvero fino al termine delle attività didattiche.
In assenza di tali elementi o della specificazione di altre ragioni di natura oggettiva, attinenti alle condizioni di lavoro o alla particolare natura delle mansioni, che giustifichino una disparità di trattamento, le norme disciplinanti la retribuzione professionale docenti contenute nell'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 devono essere interpretate in modo tale da non violare la clausola 4 dell'Accordo Quadro e il principio di non discriminazione da essa espresso.
Ne consegue che il rinvio operato da tale articolo all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 per quanto attiene alle modalità di applicazione della retribuzione professionale docenti deve ritenersi riferito ai soli criteri di quantificazione di tale compenso accessorio, come stabiliti nei commi quarto e quinto, e non all'individuazione dei soggetti destinatari di cui ai primi commi.
Tale ragionamento è stato fatto proprio dalla Corte di Cassazione, che ha espresso il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018).
Il suddetto principio è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte, che ha ribadito che non sussistono ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale docente supplente a tempo determinato “sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 5/03/2020).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve essere pertanto accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL 15.03.2001 anche in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in CP_1 forza dei contratti di supplenza temporanea sottoscritti nell'a.s. 2018/2019.
Considerato che la ricorrente ha limitato la domanda al periodo dal 01.11.2018 al 08.06.2019, tenuto conto dell'avvenuta interruzione della prescrizione con diffida del 01.11.2023, il
[...]
[..
[...] deve essere condannato a corrisponderle a tale titolo l'importo di € 1.268,06, così Controparte_4 quantificato sulla base della contrattazione collettiva applicabile: € 174,50 (RPD mensile piena, tenuto conto dell'orario pari a 18 ore settimanali, trattandosi di contratti come docente di scuola secondaria)*7 mesi + € 5,82 (pari a 1/30 della RPD mensile) *8 gg. di giugno 2019. A tale importo si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994 e 16, comma
6, l. n. 412 del 1991 dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano come in dispositivo, in CP_1 misura minima tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e dell'attività difensiva effettivamente espletata, anche in considerazione della contumacia della parte resistente, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della retribuzione professionale docenti maturata in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in forza dei contratti di supplenza temporanea sottoscritti nell'a.s. CP_1
2018/2019;
2) per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in suo favore dell'importo lordo CP_1 di € 1.268,06, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e
22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.708,20, oltre rimborso CU di € 49,00, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Benevento, 20 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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