Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Solari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di -OMISSIS- del 26.8.2025 n. -OMISSIS- portante il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 il dott. RC NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione di cui in epigrafe.
Nelle more del giudizio la Prefettura ha adottato il provvedimento del 3.11.2025 con cui ha dato atto del positivo scrutinio della pratica.
Pertanto la parte ricorrente, alla camera di consiglio del 6.3.2026, ha dichiarato a verbale l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo di darne atto con il favore delle spese, in ragione della soccombenza virtuale della parte resistente.
Il Collegio prende atto di quanto manifestato in udienza da parte del ricorrente e, pertanto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio, invece, devono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda caratterizzata dal fatto che l’originario datore di lavoro che ha richiesto l’ingresso in Italia del lavoratore ricorrente, si è reso indisponibile all’assunzione, sicché la Prefettura ha dovuto vagliare l’accoglibilità della nuova proposta di assunzione presentata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP CA, Presidente
RC NE, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC NE | PP CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.