Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno coordinate in uno o piu' testi unici, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno coordinate in uno o piu' testi unici, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.