Sentenza 25 settembre 2001
Massime • 1
In tema di falsità in atti, quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48-480, 48-481 cod.pen), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all'art. 483 cod.pen., atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sè come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere. (Fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte del sindaco, tratto in inganno da una falsa attestazione dell'interessato, il quale aveva affermato, in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che determinate opere di trasformazione edilizia erano state ultimate anteriormente alla data del 31.12.1993).
Commentario • 1
- 1. Esame di avvocato 2009: la 2a traccia del parere penale e la soluzione propostaAccesso limitatoDario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2001, n. 38453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38453 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 25/09/2001
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - N. 1369
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 7577/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RL, n. a Pescara l'8 luglio 1952
avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila depositata il 14 novembre 2000
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dr. V. Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso udito per la p.c. l'avv. V. Isidori
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dell'Aquila confermò la dichiarazione di colpevolezza di RL ER in ordine ai seguenti reati:
a) delitto di cui all'art. 483 c.p., per avere falsamente attestato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere ultimato anteriormente al 31 dicembre 1993 opere di trasformazione edilizia, realizzato invece successivamente, per le quali aveva chiesto la sanatoria a norma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
b) delitto di cui agli art. 48 e 480 c.p., per avere ottenuto il rilascio di una concessione in sanatoria traendo in errore il Sindaco di Pescara in ordine alla data di realizzazione delle opere condonate;
c) della contravvenzione di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985, per avere realizzato le opere suddette senza concessione edilizia;
d) del delitto di cui all'art. 481 c.p., perché, in concorso con l'architetto SS ER, esercente un servizio di pubblica necessità, per avere allegato una falsa planimetria, redatta dal tecnico, alla domanda di condono edilizio.
2. Ricorre per cassazione RL ER e propone tre motivi di impugnazione, oltre a una richiesta di correzione dell'erronea indicazione di una norma del codice penale in uno dei capi d'imputazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985 e lamenta che i giudici d'appello abbiano escluso la prescrizione della contravvenzione contestata al capo c), ritenendo erroneamente che la sospensione del procedimento comportasse la sospensione dei termini di prescrizione benché illegittimamente disposta in un caso in cui mancavano i presupposti del condono.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli art. 516, 517 e 518 c.p.p. in relazione alle contestazioni suppletive illegittimamente compiute dal pubblico ministero, senza consenso dell'imputato e autorizzazione del giudice, per le imputazioni diverse da quella di cui al capo A), con la quale non v'era connessione a norma dell'art. 12 comma 1 lettera b) c.p.p. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 480 c.p., sostenendo che questo delitto non può concorrere con quello di cui all'art. 483 c.p., contestato in relazione alla medesima condotta di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.
3. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile effettuata in questo grado del giudizio, in violazione dell'art. 79 c.p.p. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "la sospensione del procedimento per reati urbanistici, e conseguentemente del termine di prescrizione, nelle ipotesi di cui agli art. 44 e 38 l. 28 febbraio 1985 di definizione delle violazioni edilizie) - non può
ritenersi operativa allorché dagli atti processuali risulti la insussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura di condono;
ciò con riguardo alla data di esecuzione delle opere ed allo stato di ultimazione" (Cass., sez. un., 24 novembre 1999, Sadini). Ma nel caso in esame fu riconosciuta all'imputato la continuazione tra la continuazione e i delitti, l'ultimo dei quali consumato il 23 aprile 1997, data dalla quale deve farsi decorrere il termine di prescrizione per tutti i reati. Sicché non è ancora maturata la prescrizione neppure per la contravvenzione. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perché nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che la nullità prevista dall'art. 522 c.p.p. per la violazione delle disposizioni sulle contestazioni suppletive integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass., sez. 6^, 26 aprile 1999, Testa). Il terzo motivo del ricorso è infondato, perché la data di ultimazione dei lavori è solo uno degli elementi di fatto che il sindaco è tenuto ad accertare ai fini del rilascio della concessione in sanatoria. Sicché l'attestazione posta a fondamento della concessione non si riferisce alla mera esistenza della dichiarazione del privato, bensì si riferisce direttamente a una più ampia situazione di fatto giustificatrice del condono e, quindi, contiene un'attestazione falsa anch'essa.
In realtà, lo schema normativo risultante dalla combinazione degli artt. 48 e 479 c.p. viene a configurare una fattispecie particolare di falsità ideologica, che vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo. In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da altri, si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà (Cass., sez. 2^, 14.12.1977, D'Alessio) integrando gli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all'autore dell'inganno (autore mediato) (Cass., sez. 3^, 28.10.1980, Beggio). E poiché sovente, come nel caso in esame, lo stesso inganno consiste di una falsa dichiarazione compiuta dall'autore mediato e supposta vera dall'autore immediato, ne consegue che questa particolare fattispecie richiede una falsità (quella commessa dall'autore mediato), che sia causa di un'altra falsità (quella commessa, inconsapevolmente, dall'autore immediato).
È ricorrente, pertanto, in giurisprudenza che, a una struttura di per sè già così intricata, si aggiunga, quale ulteriore motivo di complicazione, la prospettazione di un'analogia della fattispecie con quelle descritte dalle norme che prevedono come punibili false dichiarazioni rese da un privato a un pubblico ufficiale, come l'art.483 c.p. (ma anche gli artt. 495 e 496 c.p. e, talora, l'art. 567, co. 2^ c.p.).
Si rende, quindi, necessaria un'analisi dei possibili rapporti tra la falsa attestazione del mentitore e l'attestazione del destinatario dell'inganno, tenendo conto della possibilità che la prima sia assunta dal soggetto ingannato come premessa di un argomento, nel quale la seconda funga da conclusione.
In realtà il ragionamento (o argomento), secondo gli studiosi di logica, raggruppa tre proposizioni, di cui una, che funge da conclusione, sia supposta conseguire dalle altre, che fungono da premesse. Un ragionamento non può dirsi vero o falso, ma solo valido o invalido: sicché, quando la conclusione sia falsa, ciò dipende o dalla falsità delle premesse (e, quindi, si è in presenza di un falso) o dall'invalidità dell'argomento (e, quindi, si è in presenza di un errore).
Perché si renda applicabile l'art. 48 c.p. ai reati di falso, è necessario che l'autore immediato (il soggetto ingannato) non si limiti a esprimere un'argomentazione errata, ma compia un'attestazione falsa.
Le ipotesi possibili sono cinque:
a) il soggetto ingannato si limita a riprodurre la dichiarazione del mentitore, documentandola,
b) ovvero, pur ponendola espressamente a premessa di una propria argomentazione, non giunge a conclusioni errate;
c) il soggetto ingannato, non solo riproduce la dichiarazione del mentitore, ma la utilizza anche come premessa di un'argomentazione, che sbocchi in una conclusione errata;
d) il soggetto ingannato descrive o attesta lo stesso fatto rappresentato nella dichiarazione del mentitore, ma senza far cenno di tale dichiarazione;
e) il soggetto ingannato descrive o attesta una situazione più ampia di quella rappresentata dal mentitore.
Nelle prime due ipotesi non può trovare applicazione l'art. 48 c.p., in quanto l'attestazione del soggetto destinatario dell'inganno non è falsa: non è falsa nel caso a), perché essa rappresenta un fatto effettivamente verificatosi, vale a dire la dichiarazione del mentitore;
non lo è nel caso b), perché la falsità della dichiarazione del mentitore non si estende alla conclusione del ragionamento in cui funge da premessa.
L'art. 48 c.p., non può trovare applicazione neppure nel caso sub c), perché, sebbene siano false sia la dichiarazione del mentitore sia la conclusione del soggetto ingannato, costui commette un errore non un falso. La proposizione che viene assunta come premessa del ragionamento dal soggetto ingannato, infatti, non è immediatamente descrittiva del fatto rappresentato dal mentitore, bensì dell'intervenuta dichiarazione di costui: è un'attestazione dell'attestazione; ed è vera. La falsità della conclusione dell'argomento, quindi, non dipende dalla falsità della premessa (che è vera), bensì dall'invalidità dell'argomento, nel quale la conclusione viene tratta come conseguenza necessaria dell'attestazione del mentitore, senza considerare la possibilità che questa sia falsa. In altri termini, si assume come premessa il fatto che è intervenuta l'attestazione del mentitore e si trae la conclusione come se la premessa fosse direttamente il fatto rappresentato in quell'attestazione.
In tutte queste ipotesi è, invece, configurabile il reato previsto dall'art. 483 c.p. o quelli previsti dagli artt. 495, 496 e 567 co. 2^ c.p., ove ne ricorrano i presupposti specifici. Si tratta, infatti, di fattispecie nelle quali si richiede la falsità di una dichiarazione proveniente da un privato, che viene recepita come tale nell'attestazione di un pubblico ufficiale, il quale non commette, neppure oggettivamente, alcuna falsità.
Nell'ipotesi d), il soggetto ingannato descrive come se fosse stato da lui direttamente constatato il medesimo fatto che ha, invece, appreso dalla dichiarazione mendace del mentitore. Non pare possa dubitarsi che in questo caso non si rende applicabile l'art. 48 c.p. (Cass., sez. 5^, 15.4.1980, De Benedictis), perché è lo stesso soggetto ingannato a commettere una falsità ideologica, nel momento in cui fa apparire come da lui percepiti i fatti, che gli sono stati riferiti.
Risulta, invece, applicabile l'art. 48 c.p. nell'ipotesi e), perché in essa la falsa dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi dell'inganno che determina nel soggetto ingannato una conoscenza errata e, di conseguenza, una falsa attestazione da lui proveniente, anche se solo oggettivamente. Ciò non esclude peraltro l'applicabilità anche dell'art. 483 c.p., quando, come nel caso in esame, la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sè come reato.
Va accolta, infine, la richiesta di correzione dell'errore relativo alla contestazione del delitto di cui all'art. 481 c.p., nel senso che l'aggravante contestata è quella prevista dall'art. 61 n. 2 c.p. e non quella prevista dall'art. 61 n. 1 c.p.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile la costituzione di parte civile, rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2001