Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2001, n. 38453
CASS
Sentenza 25 settembre 2001

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In tema di falsità in atti, quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48-480, 48-481 cod.pen), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all'art. 483 cod.pen., atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sè come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere. (Fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte del sindaco, tratto in inganno da una falsa attestazione dell'interessato, il quale aveva affermato, in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che determinate opere di trasformazione edilizia erano state ultimate anteriormente alla data del 31.12.1993).

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  • 1Esame di avvocato 2009: la 2a traccia del parere penale e la soluzione propostaAccesso limitato
    Dario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2001, n. 38453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38453
Data del deposito : 25 settembre 2001

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