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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 21527/2021 R.G. promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Parte_1
Roberta Tedeschi, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Re Umberto n. 44, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Parigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Sorpresa in forza di procura allegata all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Re Umberto n. 84, presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Daniele De Benedetti, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale del 15.02.2022;
-CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità professionale – inadempimento contrattuale – ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
NEL MERITO:
- In via principale:
pagina 1 di 35 Accertati i gravi inadempimenti commessi dallo nello svolgimento Controparte_1 degli incarichi conferitigli dal con determinazioni dirigenziali Parte_2
n. 236 e 237 del 13/12/2017, dichiararsi la risoluzione dei predetti contratti, condannando parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti arrecati all'Amministrazione attorea, ammontanti complessivamente ad € 95.846,03 o a quella diversa e/o maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Condannarsi, inoltre, lo anche alla restituzione dei compensi P_ indebitamente percepiti per i suddetti incarichi, ammontanti complessivamente ad €
52.697,38 [52.705,83 – (42,24 X 20%)], o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
- In via subordinata:
Accertati gli inadempimenti commessi nello svolgimento degli Controparte_1 incarichi conferitigli dal Comune d con determinazioni dirigenziali n. 236 Parte_2
e 237 del 13/12/2017, condannarsi parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti arrecati all'Amministrazione attorea, ammontanti complessivamente ad €
95.846,03 o a quella diversa e/o maggior somma che derivasse anche dall'eventuale rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del 11/01/2019, su cui l'Erario non si è ancora pronunciato, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Inoltre, accertato che i compensi contrattualmente previsti erano stati parametrati su una percentuale del 20% dell'IVA recuperata e che la stessa ammonta ad € 42,24, condannarsi lo anche alla restituzione dei compensi indebitamente P_ percepiti per i suddetti incarichi, ammontanti complessivamente ad € 52.697,38
[52.705,83 – (42,24 X 20%)], o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di causa interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: ….
Per parte convenuta:
“Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
pagina 2 di 35 in rito, in via preliminare accertata l'efficacia di giudicato della sentenza n. 2838/2021 avuto riguardo alle attività oggetto delle determine nn. 236 e 237 come meglio indicate dall'Attore, rigetti ogni contraria domanda eccezione e istanza, con conseguente condanna alle spese dell'Attore; in gradato subordine e sempre in rito accertata la pendenza di impugnazione, anche incidentale tardiva avverso la sentenza n.
2838/2021 avuto riguardo alle attività oggetto delle determine nn. 236 e 237 come meglio indicate dall'Attore, sospenda il presente procedimento per evidente pregiudizialità per identità di parti e petitum e causa petendi ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
(riportiamo in grassetto quanto fatto oggetto delle iniziali conclusioni nell'attesa di leggere la comparsa di costituzione in appello del la quale, come anticipato a Pt_1 verbale, costituirebbe acquiescenza alla pronuncia del Tribunale in punto accertamento negativo del preteso inadempimento contrattuale, n.d.s.). in gradato subordine e sempre in rito accertata l'identità dell'accertamento del preteso inadempimento con quanto statuito dalla sentenza n. 2838/2021 avuto riguardo alle attività oggetto delle determine nn. 236
e 237 come meglio indicate dall'Attore, dichiari inammissibile la domanda introduttiva per strumentale frazionamento della stessa, rigettando ogni contraria domanda eccezione e istanza, con conseguente condanna alle spese dell'Attore; in via istruttoria ….
Nel merito previa ogni necessaria e opportuna pronuncia, respinta ogni contraria domanda eccezione e istanza, respingere, in ogni caso, la domanda introduttiva perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e per concorso assorbente ed esclusivo attoreo ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ.; respingere, in ogni caso la domanda introduttiva per manifesta compatibilità delle conclusioni raggiunte dallo Studio e fatte proprie dal in punto IVA anche a Pt_1 mente del pacifico orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale, anche a livello ed a titolo di prognosi astratta dell'elaborato dello Studio nonché per assenza della pagina 3 di 35 prova del nesso causale e della responsabilità contrattuale dello Studio, complice l'autodenuncia de stesso;
Pt_1
Nel merito, in subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda principale e di eventuale accertamento della responsabilità anche parziale dello , in ogni caso P_ accertare e determinare la misura del danno, tenendo conto del concorso e delle negligenze imputabili all'Attore, così come della carenza di prova dell'entità del danno medesimo, anche a mente della sentenza n. 2838/2021 e per effetto delle conclusioni del perito contabile colà nominato, meglio specificate a p.43 della consulenza, qui prodotta nell'alveo del corredo documentale ed opponibile al Attore, Pt_1 provvedendo alla conseguente riduzione/azzeramento dell'importo che il CP_3 dovesse corrispondergli.
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2021 il Parte_3
(di seguito solo “ ), in persona del Sindaco pro tempore, ha
[...] Pt_1 rappresentato:
1. di aver regolarmente provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni
IVA relative al periodo d'imposta 2012, 2013 e 2016;
2. che in data 20.02.2017 lo già consulente del ha Controparte_1 Pt_1 avanzato la proposta di adesione ad un “Servizio di risparmio fiscale” che, con riferimento alla gestione iva, demandava al consulente le attività di “– revisione del sistema di contabilità IVA, tramite la verifica analitica dei servizi rilevanti attualmente gestiti dall'Ente e tramite un'analisi completa di tutte le attività svolte (ad es. le convenzioni ecc.), per individuare possibili interventi di rettifica che permettano una corretta e più proficua gestione delle attività stesse;
- individuazione di un sistema oggettivo per la determinazione dei <> per le fatture non direttamente imputabili ad attività commerciali;
- redazione e controllo dei registri IVA …; - compilazione ed inoltro della dichiarazione IVA per il recupero relativo anche a tutti gli anni non ancora prescritti;
- stesura di una relazione finale di tipo tecnico/operativo,
pagina 4 di 35 che dettagli tutte le fasi del progetto riferite alle attività IVA …”, e che precisava, tanto nella parte iniziale del progetto, quanto nella parte disciplinante l'offerta economica ivi contenuta, che “il progetto è autofinanziato, e cioè remunerato in base ai risultati finanziari effettivamente raggiunti, applicando una percentuale fissa: 20% sul maggiore risparmio IVA … - e che – se l'Ente vorrà compensare con altre voci del modello F24
l'eventuale credito IVA per importi superiori ad € 15.000,00, sarà necessaria l'apposizione del visto di conformità … - per – il corrispettivo aggiuntivo del 1,5% sui crediti IVA riportati nella dichiarazione vistata …” (atto di citazione, pag. 3);
3. che nella presentazione inviata dallo veniva inoltre espressamente P_ previsto che “la responsabilità sulle operazioni fiscali eseguite per ottenere i recuperi rimane a ns carico”;
4. che, deliberata l'adesione al progetto, il Responsabile del CED dell'Ente, dott.
[...]
, ha abilitato l'odierno convenuto ad accedere da remoto a tutta la contabilità Per_1 finanziaria del onde permettergli di espletare le predette attività; Pt_1
5. che, dopo aver effettuato un lavoro di analisi della situazione IVA del lo Pt_1 ha dato atto, mediante una “Relazione recupero IVA Controparte_1
2010/2016” trasmessa all'Ente in data 05/07/2017 (doc. 6 fasc. attoreo), di aver intrapreso una linea di azione gestionale asseritamente “..utile a ridurre sia la parte debitoria di imposta, che ad aumentare le poste di spesa legittimamente ammissibili alla detrazione, recuperando in tal modo risorse finanziarie” (pag. 4 atto di citazione) e ha concluso con la presentazione delle dichiarazioni integrative IVA 2013 (anno fiscale
2012), 2014 (anno fiscale 2013) e 2017 (anno fiscale 2016), e la realizzazione di “un risparmio complessivo IVA di € 263.537,00” (pag. 4 atto di citazione);
6. che, con le determinazioni dirigenziali n. 236 e 237 del 13/12/2017 sono stati affidati all'odierno convenuto, tramite trattativa diretta, i servizi di recupero IVA dal 2010 al
2016 e di apposizione del visto di conformità ed è stata concordata una riduzione del corrispettivo originariamente dovuto, rideterminandolo in € 39.000,00 oltre accessori, per la prima attività e in € 4.201,50 oltre IVA, per la seconda;
pagina 5 di 35 7. che tra il 2017 ed il 2018 lo ha presentato all'Agenzia delle Entrate P_ con visto di conformità le dichiarazioni IVA integrative relative agli anni d'imposta
2012,2013, 2016 e 2017;
8. che, in data 14 e 18 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al Pt_1 due avvisi di accertamento per irregolarità nelle Dichiarazioni IVA Integrative 2017 e
2013, entrambe presentate dallo STUDIO convenuto,
9. che il ha presentato istanza di annullamento in autotutela, tuttora pendente, Pt_1 avverso il primo avviso - con cui, più nello specifico, è stato contestato il versamento della minor somma di € 8.178,00 a fronte dei € 9.461,66 richiesti, di cui € 817,80 per sanzioni ed € 465,86 per interessi-, e ha provveduto all'integrale pagamento del secondo - riguardante l'errata indicazione dell'importo IVA da portare in detrazione pari ad € 12.663,00, anziché ad € 10.188,00, comportante un ulteriore esborso per sanzioni ed interessi pari ad € 2.846,82;
10. che, su istanza del nuovo Revisore contabile del Comune, con determinazione dirigenziale n. 23 del 31/01/2020, è stato incaricato il dott. di Persona_2 verificare la regolarità degli adempimenti fiscali, con particolare riferimento all'
“..importo del credito IVA risultante da dichiarazione 2017 e compensato nell'anno 2018 per complessivi € 173.571,00 “ (pag. 7 atto di citazione), il quale, con perizia depositata in data 10.06.2020, ha accertato:
a. macroscopici errori nella predisposizione della revisione della contabilità IVA del osservando che la somma IVA detraibile ammontava ad € 42,24 e non già in € Pt_1
264.962,00, come calcolato dallo posto che solo per una delle Controparte_1
141 fatture contabilizzate dall'odierno convenuto il aveva titolo per operare la Pt_1 detrazione;
b. errori formali di compilazione nelle dichiarazioni 2013 e 2014 e la mancata correlazione dei versamenti 2016 con le liquidazioni modificate che hanno comportato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate;
11. che, con ulteriore perizia (licenziata con determinazione dirigenziale n. 193/2020), il dott. ha accertato che gli oneri dovuti al fine di azionare l'istituto del Persona_2 ravvedimento operoso, che permette la sanatoria della posizione fiscale dell'ente e il pagina 6 di 35 pagamento di 1/6 delle sanzioni minime dovute, erano pari a € 347.123,54 di cui €
2.672,92 per interessi ed € 79.488,62 per sanzioni ridotte ex art. 13 b ter del D. Lgs.
472/97;
12. che, sulla scorta della determinazione dirigenziale n. 357 del 14/12/2020, il dott.
ha provveduto alla regolarizzazione, mediante ravvedimenti operosi, della Per_2 posizione fiscale dell'ente e che, con atto n. 40 del 22/01/2021, il Responsabile dei
Servizi Finanziari del Comune ha proceduto alla liquidazione delle somme dovute all'Erario che in data 29/01/2021 venivano quindi versate;
13. che, con nota n. 11572 del 03/12/2020, il Sindaco ha inviato allo Controparte_1 una richiesta di risarcimento danni per l'ammontare delle sanzioni e degli interessi
[...] dovuti all'Erario con l'attivazione del ravvedimento operoso.
Ha concluso instando, in via principale, per l'accertamento del grave inadempimento contrattuale perpetrato dallo nello svolgimento Controparte_1 degli incarichi conferitigli in forza delle determinazioni nn. 236 e 237 del 2017 e la risoluzione dei contratti, con restituzione dei corrispettivi percepiti in forza di essi (per complessivi € 52.697,38) e con condanna al risarcimento dei danni patiti dall'Ente (per complessivi € 95.846,03 di cui € 3.500,00, 3.276,00, 3.780,00 a titolo di competenze del dott. , € 82.443,21 per sanzioni ed interessi versati all'Erario nell'ambito della Per_2 procedura di ravvedimento operoso, € 2.846,82 per sanzioni ed interessi di cui al secondo avviso di accertamento pervenuto dall'Agenzia delle Entrate, o quella maggior somma che derivasse dall'eventuale rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'11.1.2019 avverso il primo avviso di accertamento), nonché, in via di subordine, per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la conseguente condanna al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione attorea dalla condotta di parte convenuta, oltre alla restituzione degli importi indebitamente percepiti dallo P_
, posto che, in forza delle previsioni contrattuali, il compenso doveva essere
[...] rapportato ad una percentuale (20%) sull'IVA recuperata che, nel caso di specie, ammonta ad € 42,24.
Con comparsa del 24 febbraio 2021 si è costituito lo Controparte_1 non contestando le circostanze di cui ai punti ai punti 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e, con pagina 7 di 35 riguardo alle ulteriori circostanze addotte da parte attrice, ha allegato:
A) che, lo in forza dei pregressi rapporti di collaborazione con Controparte_1
l'ente attoreo, il 3.8.2017 ha integrato la propria offerta commerciale offrendo il supporto relativo al “servizio recupero IVA dal 2010 al 2016”” ed, in tale contesto, su incarico dell'attore ha proceduto al recupero IVA e delle imposte, necessità emersa anche per l'effetto delle censure mosse al dalla Corte dei Conti (sulla scorta Pt_1 della delibera n.590/2017/PRSP);
B) che l'attività accertativa è stata svolta fianco a fianco con il personale del in Pt_1 esito alla quale l'ente si assumeva, sottoscrivendo la relativa documentazione, le conseguenti responsabilità in merito all'inerenza economica ed alla conseguente applicazione dell'IVA di attività afferenti la ristorazione e la mensa dell'asilo, l'erogazione di una congerie di servizi e quanto sin allora reperito dall'Ente anche in ossequio alle indicazioni impartire dalla Corte dei Conti;
C) che, con la sentenza n. 2838/21, resa all'esito del procedimento R.G. n. 890/2019, il
Tribunale di Torino ha condannato l'Ente pubblico, anche sulla scorta della delibera n.590/2017/PRSP della Corte dei Conti e delle conclusioni del CTU nominato nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al pagamento delle somme ancora dovute allo in forza delle determinazioni nn. 236 e 237, ritenendole P_ valide ed efficaci;
D) che sussiste una responsabilità esclusiva o concorrente del ex art. 1227 Pt_1
c.c., il quale ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela avverso il primo avviso di accertamento pervenuto dall'Agenzia delle Entrate, confermando, per il tramite di propri funzionari, il carattere di economicità obiettiva di numerose operazioni collegate o dipendenti da servizi erogati alla comunità – riconoscimento, quest'ultimo, necessario ma non sufficiente ai fini della integrazione del requisito soggettivo in ambito
IVA - ed, in secondo luogo, ha fatto accesso tardivamente all'istituto del ravvedimento operoso;
E) che le conclusioni del perito attoreo, dott. , risultano apodittiche e che Per_2
l'utilizzazione della perizia da questi redatta costituisce un irrituale precostituzione di un mezzo di prova avente, al più, natura indiziaria.
pagina 8 di 35 Ha concluso instando, in via preliminare, per la declaratoria di efficacia di giudicato della sent. n. 2838/2021, avuto riguardo alle attività oggetto delle determine nn. 236 e 237 del 2017 e, in subordine, per la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., nonché per l'inammissibilità della domanda attorea per strumentale frazionamento;
nel merito, per il rigetto di ogni domanda ed eccezione di controparte, perché infondate in fatto e in diritto.
In corso di causa, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, con ordinanza del 25.7.202, il giudice ha disposto il deposito degli atti relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Parte_1
(RG n. 809/19); è stata, quindi, disposta ed espletata CTU volta ad accertare eventuali irregolarità perpetrate dallo nell'adempimento del contratto;
ritenuta P_
l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalle parti ed a fronte delle osservazioni formulate, è stato assegnato ulteriore termine al CTU per il deposito di memoria di chiarimenti;
all'esito, le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c.– hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, con ordinanza in data 10.12.2024 è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
************
1. Sull'eccezione di efficacia di giudicato della sentenza n. 2838/21 – sulla sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e sul frazionamento della domanda
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha chiesto accertarsi l'efficacia di giudicato della sentenza n. 2838/21, pronunciata nei confronti delle odierne parti, all'esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal
[...]
avverso il provvedimento monitorio, portante il pagamento Parte_1 di somme a titolo di compensi dovute allo in esecuzione degli Controparte_1 incarichi conferiti con le determinazioni dirigenziali nn. 10, 28, 147, nonché 236 e 237 del 2017.
Lo ha inoltre chiesto disporsi la sospensione del Controparte_1 presente giudizio per pregiudizialità, stante la pendenza del giudizio di appello vertente sul gravame promosso dall'odierno convenuto.
pagina 9 di 35 Parte attrice ha contestato l'asserita pregiudizialità e l'eccezione di giudicato, osservando che nel proc. RG 8090/19 non aveva mai contestato allo Controparte_1 alcun inadempimento professionale con riferimento alle determinazioni dirigenziali
[...]
d'incarico n. 236 e 237, in quanto la scoperta del relativo inadempimento sarebbe avvenuta in data successiva all'introduzione di quel procedimento, con la conseguenza che il Tribunale di Torino non si era pronunciato sul punto con la sentenza n. 2838/21.
In primo luogo, va osservato come non ricorrano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Come chiarito dalla lettura degli atti depositati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con sentenza n. 2838/21, l'opponente (odierno attore) aveva, in quella sede, chiesto pronunciarsi la nullità degli incarichi oggetto delle determinazioni n. 10/17, 28/17, 147/17, 236/17 e 237/17, nonché la risoluzione per inadempimento – allegando la responsabilità professionale dello Controparte_1
– ed il risarcimento dei danni asseritamente patiti, solo relativamente ai primi tre
[...] incarichi (con specifico riferimento a quanto rilevato dalla Corte dei Conti con la delibera n. 590/2017/PRSP), non anche con riferimento agli incarichi oggetto del presente giudizio (e agli specifici inadempimenti qui allegati).
Inoltre, con la sentenza n. 2838/21 il Tribunale di Torino ha ritenuto “in ordine alle determinazioni n. 236 e 237 del 13.12.2017 … evidente che il contenuto della delibera n. 590/2017/PRSP della Corte dei conti, essendo stata adottata il 24.10.2017, non potrebbe in alcun modo essere considerato idoneo a dimostrare lo scorretto adempimento delle prestazioni derivanti dagli stessi. In ogni caso, parte attrice in opposizione ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione degli incarichi e l'accertamento della responsabilità professionale di parte opposta esclusivamente con riferimento alle determinazioni n. 10, 28 e 147. Pertanto, accertata la validità, per i motivi sopra esposti, delle determinazioni n. 236 e 237 del 2017, il
[...]
deve essere condannato a pagare allo gli importi Parte_1 P_ complessivi di: a) € 23.790,00, I.V.A. compresa, di cui alla fattura n. 129 del 2018 (doc.
5 fascicolo monitorio) ; b) € 3.453,38, I.V.A. compresa, di cui alla fattura n. 44 del 2018
pagina 10 di 35 (doc. 7 del fascicolo monitorio), a titolo di saldo per i compensi dovuti per lo svolgimento degli incarichi di cui alle determinazioni n. 236 e 237 del 13.12.2017”.
A ciò si aggiunga che l'atto d'appello notificato dallo ha Controparte_1 censurato la parte della motivazione e della decisione del primo giudice limitatamente alla declaratoria di inefficacia, nei confronti del attoreo, delle determinazioni Pt_1 nn. 10 e 28 e degli incarichi con le stesse affidati all'odierno convenuto, nonché alla condanna dell'ingiungente alla restituzione delle somme corrisposte dall CP_4 in forza di detti provvedimenti.
Infine, con comparsa di costituzione nel giudizio d'appello, il ha Pt_1 promosso appello incidentale, in via principale, onde “richiedere la riforma del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento e/o l'accertamento della responsabilità professionale con riferimento all'incarico assegnato con determinazione n. 147 del 2017 (doc. 8 del fasc. I° grado), limitando la richiesta di danni al mero rimborso del corrispettivo pagato di € 5.490,00 come da doc. 16 (fasc.
I°)”, nonché in via subordinata “con riferimento agli incarichi, di cui alle determinazioni n. 10 e 28 del 2017 - anche in questo caso limitando la richiesta di risarcimento danni all'accertamento della non debenza delle somme corrisposte dal allo Pt_1 P_
- e dallo stesso restituite all'esito della sentenza di primo grado … nella
[...] denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di annullare e /o riformare la sentenza di primo grado in punto di invalidità e/o inefficacia delle suindicate determinazioni dirigenziali”.
Nulla, quindi, viene richiesto in merito alla riforma della sentenza di primo grado quanto alla parte in cui è stata accertata la “validità … delle determinazioni n. 236 e 237 del 2017” e condannato il COMUNE attoreo a “pagare allo gli importi P_ complessivi di € a) € 23.790,00, I.V.A. compresa, di cui alla fattura n. 129 del 2018
(doc. 5 fascicolo monitorio) ; b) € 3.453,38, I.V.A. compresa, di cui alla fattura n. 44 del
2018 (doc. 7 del fascicolo monitorio), a titolo di saldo per i compensi dovuti per lo svolgimento degli incarichi di cui alle determinazioni n. 236 e 237 del 13.12.2017”.
Detta parte della sentenza n. 2838/21 deve dunque ritenersi passata in giudicato escludendo la necessità od anche solo l'opportunità di una pronuncia di sospensione del pagina 11 di 35 presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento d'appello ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità.
In secondo luogo, alcuna efficacia preclusiva detto accertamento definitivo assume rispetto alla decisione demandata al presente giudizio, il quale verte a ben vedere, esclusivamente sul dedotto inadempimento contrattuale imputato allo
[...]
con riferimento all'esecuzione degli incarichi conferiti con le P_ determinazioni nn. 236 e 237 da parte del ed alle Parte_1 conseguenze eventualmente derivate sotto il profilo degli oneri restitutori e di risarcimento del danno.
E' appena il caso di osservare come i dedotti profili afferenti l'esecuzione del contratto, fondanti una pronuncia di risoluzione che incide sulla sua efficacia, altro siano rispetto all'accertamento già condotto quanto alla validità del negozio.
Deve conclusivamente essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per efficacia di giudicato.
Infine, neppure può condividersi il rilievo mosso dallo Controparte_1 con riferimento al presunto frazionamento della domanda, oggetto di distinte procedure azionate sempre dal ancorché riferite alle Parte_1 medesime determinazioni, posto che, dalla lettura degli atti del giudizio RG 8090/19, si evince che fosse stata in quel procedimento sindacata esclusivamente la validità delle determinazioni nn. 236 e 237 del 2017, non essendo stato invece dedotto alcun inadempimento contrattuale con riferimento ad esse.
Ne consegue che oggetto del precedente giudizio già deciso con sentenza n.
2838/21 non concerneva anche l'inadempimento contrattuale e conseguenti pronunce di risoluzione, restituzione e risarcimento del danno, domandate in questa sede con riferimento alle determinazioni di incarico dirigenziale nn. 236 e 237 del 2017, dovendosi in ogni caso rilevare come solo in seguito al deposito della perizia in data 10.6.2020 a firma del nuovo consulente individuato nel dott. , il attoreo possa Per_2 Pt_1 essere stato messo nelle condizioni di comprendere eventuali profili di responsabilità dello e sussistenza del nesso di causa rispetto alle Controparte_1 conseguenze patrimoniali, quantificate in sede di ravvedimento operoso tra il 2.11.2020
pagina 12 di 35 (doc. 26 fasc. attoreo) e il 29.1.2021, data della liquidazione delle somme dovute all'Erario (doc. 32 fasc. attoreo).
Neppure può dirsi che la scelta di promuovere il presente giudizio onde richiedere separatamente la risoluzione per inadempimento degli incarichi di cui alle determinazioni nn. 26 e 237, il cui sindacato di validità era già stato sottoposto ad altro giudice, nell'ambito del citato giudizio di opposizione, sia stata una scelta motivata da ragioni di mera opportunità o potestative del attoreo, quanto piuttosto necessitata dal Pt_1 fatto che al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione, compiuta peraltro, a pena di decadenza, con l'osservanza del termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio, il predetto ente non aveva ancora contezza delle condotte inadempimenti e conseguenze pregiudizievoli, accertate, come si diceva, solo l'anno successivo.
Pertanto, anche l'eccezione di inammissibilità per frazionamento della domanda deve essere disattesa.
2. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie e onere della prova
Venendo ad esaminare la domanda attorea, occorre rilevare che il
[...] ha dedotto il grave inadempimento dello Parte_1 Controparte_1 nell'esecuzione degli incarichi conferitigli con le deliberazioni dirigenziali nn. 236 e
[...]
237 del 2017, per aver il professionista posto indebitamente in detrazione l'IVA per €
263.537,00 a fronte della ben più modesta ed irrisoria imposta detraibile di € 42,24, avendo individuato nella “relazione recupero IVA 2010/2016” (cfr. doc. 7 fasc. attoreo),
141 fatture come corrispondenti ad attività commerciali svolte direttamente dal Pt_1 laddove dalle stesse non derivava alcuna entrata, oppure un'entrata simbolica oppure si trattava di attività istituzionali esenti e per aver l'odierno convenuto commesso errori formali nella compilazione delle dichiarazioni 2013 e 2014 ed in ordine alla mancata correlazione dei versamenti 2016 con le liquidazioni modificate, che hanno comportato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, con la precisazione che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non pagina 13 di 35 di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015, n. 10289, Cass. 18612/13).
Ne deriva sotto il profilo dell'onere probatorio l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Declinando i suesposti principi all'ipotesi del prestatore d'opera intellettuale è stato chiarito che per l'accertamento della relativa responsabilità per negligente pagina 14 di 35 svolgimento dell'attività professionale è necessario, per il danneggiato, fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. 13873/2020, conf. Cass. 11213/17, Cass. 9917/2010, Cass. 6537/2006) ed inoltre “poiché l'art. 1176 cod. civ. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà,
l'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.
Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista;
peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione” (Cass. 8546/2005 conf. Cass. 5928/2002, secondo cui “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” di cui all'art. 2236 c.c. “deve intendersi nel senso che l'impegno intellettuale richiesto in tali casi sia superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media;
l'onere di dimostrare la sussistenza di quel "quid pluris" che potrebbe comportare una attenuazione della responsabilità incombe in ogni caso sul professionista”).
Infine “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. n. 10966/04 conf. Cass. 2638/13, Cass. 13873/20 conf. Cass.
9917/10).
3. Sull'istruttoria svolta e sulla CTU
Facendo applicazione delle suesposte linee ermeneutiche al caso in esame occorre anzitutto osservare come sia incontestata, oltreché evincibile dalla documentazione prodotta, l'esistenza e l'espletamento di un incarico professionale attribuito dal alloParte_1 Controparte_1
pagina 15 di 35 L'odierno convenuto ha presentato all'ente un'offerta concernente il “servizio di risparmio fiscale per ottenere il massimo recupero di risorse finanziarie negli enti della
Pubblica Amministrazione” nel mese di febbraio 2017 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo) e, previa abilitazione ad accedere da remoto a tutta la contabilità finanziaria del (cfr. Pt_1 doc. 6 fasc. attoreo), ha provveduto all'acquisizione di 141 fatture d'acquisto registrate sul registro acquisiti e non detratte (e, precisamente, 15 riferite all'anno d'imposta 2012,
57 riferite all'anno d'imposta 2013 e 69 riferite all'anno d'imposta 2016) ed ha infine redatto la “relazione recupero IVA 2010/2016”, trasmessa all'ente il 5.7.2017 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), nella quale, dopo aver effettuato “attività di studio ed analisi di dettaglio delle singole movimentazioni contabili … individuati i servizi commerciali gestiti dall'Ente
… analizzato singolarmente le fatture originariamente registrate dall'Ente, scartando quelle non rilevanti e verificando il corretto inserimento di quelle ritenute valide … “ ha affermato che “il servizio svolto a consentito di realizzare l'intero arco temporale considerato un risparmio complessivo Iva di euro 263.537,00” (doc. 7 fasc. attoreo pag.
7).
Inoltre, come accertato anche dalla CTU svolta nel corso del giudizio, lo
[...] ha registrato le fatture d'acquisto individuate al 31.12 di ciascun P_ esercizio rettificato (2012, 2103, 2016) ed ha compilato ed inoltrato le dichiarazioni integrative IVA 2013, per l'anno fiscale 2012, 2014, per l'anno fiscale 2013, 2017 per l'anno fiscale 2016 e 2018 per l'anno fiscale 2017 (cfr. CTU pag. 5 e doc. 14 e 15 fasc. attoreo).
Alla luce dei risultati prospettati e concordata una riduzione del corrispettivo (doc.
8-9 fasc. attoreo), rispetto a quello originariamente proposto del 20% sul maggior risparmio IVA, con le determinazioni dirigenziali n. 236 e 237 del 13/12/2017, è stato affidato tramite trattativa diretta, allo sia il servizio di recupero Controparte_1
IVA dal 2010 al 2016 per un corrispettivo di € 39.000,00 oltre IVA, oltre accessori, che l'apposizione del visto di conformità, per un corrispettivo di € 4.201,50, oltre IVA (doc.
10-11-12-13 fasc. attoreo).
Il COMUNE attoreo ha, quindi, allegato l'inadempimento contrattuale dello consistito nell'aver, il professionista, posto indebitamente in Controparte_1
pagina 16 di 35 detrazione l'IVA per € 263.537,00 a fronte della ben più modesta ed irrisoria imposta detraibile di € 42,24, avendo individuato nella “relazione recupero IVA 2010/2016” (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), 141 fatture come corrispondenti ad attività commerciali svolte direttamente dal laddove dalle stesse non derivava alcuna entrata, oppure Pt_1 un'entrata simbolica oppure si trattava di attività istituzionali esenti, nonché per aver l'odierno convenuto commesso errori formali nella compilazione delle dichiarazioni integrative IVA relative agli anni d'imposta 2013 e 2014 ed in ordine alla mancata correlazione dei versamenti 2016 con le liquidazioni modificate, che hanno comportato l'emissione di due accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (doc. 16 e doc. 20 fasc. attoreo).
Sotto il primo profilo, in particolare, l'attore ha osservato che per nessuna delle fatture individuate (con la sola eccezione della fatt. n. 6 del 19.4.2016 emesse da ImCos per opere accessorie alla mensa della Scuola Anna Frank, per un totale di IVA detratta appunto di € 42,24) l'IVA avrebbe potuto essere portata in detrazione trattandosi:
. quanto alle fatture relative all'asilo nido, di “mere integrazioni delle rette pagate dagli utenti, relative ad un servizio che i non ha gestito direttamente”, Pt_1
. quanto alle fatture relative alla progettazione e lavori di esecuzione della struttura del
Centro diurno, di concessione a titolo gratuito;
. quanto alle fatture relative alle palestre/impianti sportivi, la cui gestione restava affidata ad associazioni sportive, di strutture messe a disposizione di soggetti terzi a titolo gratuito o sulla base di tariffe simboliche, tali da non integrare un'attività commerciale;
. quanto alle fatture imputate al servizio di assistenza domiciliare, di attività istituzionale svolta dalla Copp. ; CP_5
. quanto alle fatture per la pubblica illuminazione, la gestione del verde pubblico, la gestione degli edifici scolastici, il servizio educativo territoriale, la manutenzione del software istituzionale dell'ente, di attività non commerciali bensì istituzionali
. quanto alle ulteriori fatture, in quanto generiche o mancanti di precisa descrizione.
Sotto il secondo profilo, il attoreo ha rilevato che: Pt_1
pagina 17 di 35 . lo ha presentato la dichiarazione IVA integrativa per l'anno Controparte_1
d'imposta 2012 con un recupero di maggior IVA per € 10.188,00, il quale tuttavia poteva astrattamente essere recuperato solo nella dichiarazione IVA relativa all'anno di presentazione della dichiarazione “ultrannuale”, ossia nella dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017 e ciò ha originato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che ne ha contestato l'indebita detrazione, irrogando la sanzione di € 2.846,82 (cfr. doc. 20, fasc. attoreo avviso di accertamento n. 10011241329), pagata dal in data 16.1.2019 Pt_1
(cfr. doc. 20);
. per l'anno d'imposta 2013 lo convenuto ha integrato il recupero IVA per € P_
161.658,00 somma dalla quale avrebbero dovuto essere scomputati € 10.188,00 erroneamente riportati come incremento iniziale nel 2013, con conseguente proporzionale riduzione dell'importo indicato in detrazione;
. per il modello IVA 2017 relativamente al recupero in detrazione di fatture datate 2015
e 2016 soggette al regime dello split payment, scegliendo di suddividere alcuni versamenti di IVA split istituzionali per imputarli parzialmente a versamenti di IVA commerciale e dato che alcune di queste modifiche sono state rifiutate dall'Agenzia delle
Entrate, non tutti versamenti IVA sono rimasti a corretta copertura dei debiti emergenti dalle modifiche liquazioni mensili, originando la contestazione dell'Agenzia delle Entrate che ha richiesto il pagamento della somma di € 9.461,00 (cfr. doc. 16, fasc. attoreo avviso di accertamento n. 22769991716 – comunicazione n. 0109227117401) e per la quale il ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela (cfr. doc. 17 Pt_1 richiesta annullamento del 10.1.2019).
Parte convenuta ha contestato la propria responsabilità, richiamando i principi operanti in materia di operazioni condotte da enti pubblici soggette ad imposta IVA di cui agli artt. 9 e 13 Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, nonché ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva o concorrente del attoreo ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 c.c., per ciò che concerne la regolare tenuta delle scritture contabili, non emendabile dal professionista, e per aver l'ente presentato la richiesta di annullamento in autotutela avverso il primo avviso di accertamento ricevuto (doc. 16 e 17 fasc. attoreo), commettendo “un autentico harakiri fiscale” (cfr. comparsa pag. 7).
pagina 18 di 35 Orbene, richiamata la sopra menzionata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del professionista e riparto dell'onere della prova in caso di inadempimento od inesatto adempimento, presentando la fattispecie in esame evidenti profili tecnici, è stata disposta ed espletata CTU, in quanto, come noto, il giudice “può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n. 26854/22 conf. Cass. 13736/20, conf. Cass.
1190/15).
Ebbene il CTU, con argomentazioni lineari e immuni da vizi logici, ha adempiuto all'incarico peritale conferitogli e, con riferimento agli errori segnalati dall'Agenzia delle
Entrate con gli avvisi di accertamento prodotti in giudizio (doc. 20 e 16 fasc. attoreo) ha accertato anzitutto che “le comunicazioni dell'agenzia delle Entrate in quanto derivanti da controlli automatizzati non contengono le motivazioni delle irregolarità rilevate” ed ha ricostruito le motivazioni nei termini che seguono:
. la comunicazione del 29.11.2018 (doc. 20) riguarda il “riporto dell'eccedenza a credito in dichiarazione del maggior importo derivante dall'integrazione effettuata dallo
[...] per l'esercizio 2012 di € 10.188,00. La normativa, art. 5 del dl 22 ottobre P_
2016, n. 193, stabilisce che il riporto a credito fosse effettuato nella dichiarazione IVA relativa all'esercizio di presentazione della dichiarazione ultrannuale e precisamente nella dichiarazione 2018 relativa all'esercizio 2017 (come è stato effettivamente fatto) e non, anche, nella dichiarazione 2014 esercizio 2013 come riporto dell'anno precedente”, tuttavia, trattandosi di “un mero errore formale in quanto il credito non è stato utilizzato in compensazione prima della presentazione della dichiarazione ultrannuale” detta comunicazione “sarebbe stata annullabile in autotutela”;
. la comunicazione del 27.11.2018 (doc. 16) riguarda “la dichiarazione 2017 esercizio
2016 e precisamente l'ammontare dei versamenti effettuati nell'esercizio indicati nel rigo l29 per € 60.735,00 e riconosciuti dall'agenzia delle Entrate per € 52.557,00 con una differenza di € 8.178,00 non riconosciuta, nella dichiarazione originaria l'importo indicato pagina 19 di 35 al rigo l29 era di € 45.543,00. La variazione del dato nelle due dichiarazioni per € 15.192 deriva da operazioni di cambio codice tributo in F24 documentati nell'istanza di autotutela presentata dal Comune di in data 10.01.2019”, secondo il CTU “è Parte_1 possibile che l abbia modificato modelli di versamento F24 con codici Controparte_1 riferiti a fatture registrate come istituzionali e tali variazioni non siano state recepite dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate. Questi disallineamenti hanno originato le comunicazioni automatizzate dell'Agenzia delle Entrate”.
Rispetto alle prestazioni rese dallo in ordine agli incarichi P_ oggetto di causa ed alla loro conformità rispetto ai principi “generali in materia di IVA con particolare riferimento agli enti pubblici e all'attività economica da questi svolta” , il
CTU ha ritenuto “non sussistenti i presupposti per l'attività di “recupero IVA” operata dall , chiarendo in particolare che l'analisi delle fatture di acquisto Controparte_1 registrate dallo Controparte_1
“- non evidenzia specifiche correlazioni con le attività commerciali già esercitate dal comune generatrici di operazioni imponibili;
- non evidenzia specifiche correlazioni con le attività commerciali esistenti nella programmazione dal comune potenzialmente generatrici di operazioni imponibili;
- per quanto riguarda i costi promiscui non evidenzia i criteri di riferibilità alla gestione commerciale dell'ente;
- dalla documentazione non è possibile individuare il criterio di detraibilità adottato. Sulle fatture è specificata la percentuale di detraibilità applicata;
- è stata detratta ulteriore IVA riferita a spese non precedentemente gestite e registrate come commerciali nella contabilità istituzionale”. (CTU pag. 20).
Il CTU ha inoltre precisato che “Lo ha istituito nuovi registri Controparte_1
IVA in cui sono state annotate le ulteriori fatture d'acquisto considerate detraibili regolarizzando la contabilità IVA ma non ha potuto regolarizzare la contabilità istituzionale dell'ente“ e che “con riferimento al caso di specie l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 107 del 15 febbraio 2021 ha negato il diritto alla rettifica della detrazione per le annualità precedenti” (CTU pag. 21), rilevando, con riferimento alla registrazione delle fatture condotta dal professionista convenuto, che:
pagina 20 di 35 . “al 31.12.2013 sono state registrate le seguenti fatture datate 2010 che per il divieto di registrazione oltre alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (2012) non potevano essere detratte salvo non fossero state pagate nell'esercizio”;
. “al 31.12.2016 sono state registrate le seguenti fatture datate 2013 che per il divieto di registrazione oltre alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (2015) non potevano essere detratte salvo non fossero state pagate nell'esercizio”;
. “la fattura protocollo 44/2016 di n. 1638 del 26.01.2015 Parte_4
(imponibile 37.542,22 Iva 1.443,93) in regime di split payment è stata registrata come non soggetta ad autofattura per split payment”;
. “con riferimento specifico alle dichiarazioni IVA (integrative/correttive) nella compilazione della dichiarazione 2018 esercizio 2017 al rigo VN2 riguardante i crediti di esercizi precedenti da riportare in compensazione è stato indicato l'importo di €
163.383,00 invece che 161.958,00 con una maggiorazione indebita di € 1.425,00 che è stato erroneamente compensata nell'esercizio 2018”. (CTU pag. 22).
Il CTU ha infine quantificato i costi della regolarizzazione – definiti dall'art. 13 del
Dlgs n. 472 del 1997 che ha istituito l'istituto del ravvedimento operoso con cui è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni (cfr. CTU pag. 22) – dando atto che “Il
con le dichiarazioni integrative/correttive, ha detratto maggiore IVA per Pt_1 complessivi euro 263.537,00, ripetendo la violazione anche in sede di dichiarazione annuale e compensato maggiore IVA per 264.962,00 a seguito di un errore nella compilazione del rigo VN2 della dichiarazione 2018 per € 1.425 (indicato 163.383 invece di 161.958)”, e che dunque “dovendo regolarizzare le violazioni (indebita detrazione e dichiarazione infedele) mediante il ricorso al ravvedimento operoso, doveva versare: -
l'imposta indebitamente detratta;
- gli interessi legali (0,01% dal 1° gennaio 2021 e
0,05% fino al 31 dicembre 2020); - la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo con riferimento a quella per indebita detrazione sia a quella per dichiarazione infedele”, così per € 79.274,85 (cfr. CTU pag. 24).
pagina 21 di 35 A detta somma vanno poi aggiunti gli interessi passivi calcolati sulle poste compensate e successivamente regolarizzate in data 29.1.2021 di € 2.954,59, così quantificandosi le somme dovute in complessivi € 82.229,54 (cfr. CTU pag. 25).
La relazione è stata sottoposta ai CTP delle parti ed stata successivamente integrata, avendo il giudice demandato al consulente di rendere i chiarimenti indicati nelle note scritte di parte attrice del 22.9.2023.
Con elaborato integrativo il CTU, rispondendo ai chiarimenti richiesti da parte attrice, ha confermato il calcolo delle sanzioni e, dunque, ha escluso, in relazione all'indebita detrazione di € 1.425,00 nella dichiarazione integrativa presentata nel 2017 per l'anno d'imposta 2013, la sanzione dell'illegittima detrazione, considerando esclusivamente quella per infedele dichiarazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale espresso dalla Commissione Tributaria della Reg. Lombardia che,
“chiamata a decidere in merito alla legittimità della sanzione per indebita detrazione di imposta contestata mediante apposito atto di irrogazione sanzioni, impugnato dal contribuente che si era ravveduto, ma aveva corrisposto la sola sanzione per infedele dichiarazione IVA … ha rilevato la necessaria applicazione del principio di proporzionalità, riferendo che in materia di IVA (tributo armonizzato Ue) …., secondo il quale le sanzioni “non possono eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione” (Cass. 10 giugno 2021 n. 16450 e Corte di
Giustizia 8 maggio 2019, causa C-712/17)” (CTU integrazione pag. 5).
Il CTU ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla citata Commissione tributaria nella pronuncia 801/25/22 depositata il 4.3.2022, ritenendo che applicando entrambe le sanzioni (per infedele dichiarazione e per illegittima detrazione di imposta),
“da un unico comportamento - l'emissione delle note di credito - deriverebbe quindi una duplicazione di sanzioni, riferite alla detrazione dell'imposta e alla indicazione di detta detrazione nella dichiarazione annuale. Vertendosi in materia di IVA (tributo armonizzato
UE) deve invece valere il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di
Giustizia, secondo la quale le sanzioni "non possono eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione" (Cass. Civ., Sez. Trib.,
pagina 22 di 35 16450/2021). Non ricorrono pertanto i requisiti per cumulare le due distinte sanzioni su una medesima condotta” (CTU integrazione pag. 5).
Quanto invece alle osservazioni avanzate dal CTP di parte convenuta (allegate all'elaborato peritale depositato il 14.7.2023), che hanno posto in evidenza, quanto alla risposta fornita al punto 4 del quesito, che “l'analisi per il recupero dei costi considerati commerciali è avvenuto in modo sinergico con tutte le parti interessate de che Pt_1 hanno assistito, coadiuvato ed avvallato l'operato dello . Ulteriormente, P_ tutta l'operatività è stata poi “certificata” dal professionista (terzo rispetto lo Studio
Sigaudo), che ha posto il visto di conformità D.lgs. N. 241/97, specificatamente per il maggior credito rilevato” , il CTU ha replicato chiarendo che “il processo contabile dell'ente locale è un complesso di documenti di programmazione gestione e rendicontazione che utilizzano un complesso di sistemi contabili, gestione finanziaria e economico patrimoniale, che vanno ben oltre la registrazione contabile del singolo impegno e determinano vincoli e equilibri funzionali alla gestione dell'ente locale, qualificando l'IVA istituzionale come spesa e l'iva afferente la gestione commerciale come spesa e entrata, talvolta, nel caso di investimenti in beni strumentali, vincolata”
(CTU pag. 4).
Peraltro, nelle proprie note d'udienza di disamina della CTU la parte convenuta non ha evidenziato significative controdeduzioni all'operato dell'ausiliario, limitandosi a richiamare le difese già svolte in atti e rilevando come resti apparentemente “irrisolto, il tema delle responsabilità del in merito alla “tenuta” delle scritture contabili che, Pt_1
a mente della risposta afferente il quesito numero uno, inchioda l'Ente alle sue responsabilità non emendabili dallo ” invocando dunque il concorso di P_ colpa del danneggiato e l'operatività dall'articolo 1227 primo e secondo comma cod. civ. circa le originarie problematiche innescate dal (cfr. note scritte del 25.9.2023 e Pt_1 del 12.1.2024).
Conclusivamente, le risultanze della CTU risultano del tutto condivisibili, in quanto esenti da vizi logici e giuridici e non contraddittorie, ampiamente motivate, assunte nel contraddittorio con i CTP, oltre che adottando una corretta metodologia d'indagine
(come reso evidente dalle parti della relazione sopra riportate).
pagina 23 di 35 Ora, per giurisprudenza costante, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n. 33742/22, nonché Cass. 11081/20 e Cass. n.
1815/15).
A tal proposito si confermano complessivamente superflue le prove orali richieste dalle parti, alla luce delle produzioni documentali effettuate e dell'accertamento peritale disposto a mezzo di CTU.
4. Sull'inadempimento contrattuale e sul concorso di colpa del danneggiato
Alla luce delle risultanze emerse in seguito all'indagine peritale svolta dal CTU nel corso del giudizio, deve ritenersi provato il grave inadempimento dello
[...] nello svolgimento degli incarichi conferiti dal P_ Parte_1 con le deliberazioni dirigenziali n. 236 e 237 del 2017.
Invero, il consulente convenuto, dopo aver individuato “i servizi commerciali gestiti dall'Ente - analizzando singolarmente tutte - le fatture originariamente registrate
… scartando quelle non rilevanti e verificando il corretto inserimento di quelle ritenute valide”, presentato le dichiarazioni integrative IVA per gli anni d'imposta 2012, 2013,
2016 e 2017 e redatto la “relazione recupero IVA 2010/2016” (doc. 7 fas. attoreo), ha riportato al attoreo che tali operazioni avrebbero “consentito di realizzare Pt_1
[nel]l'intero arco temporale considerato un risparmio complessivo IVA di € 263.537,00”.
E, dunque, proprio a fronte dell'attività sopra menzionata di individuazione, analisi e verifica delle fatture relative ad acquisti pagati dal attoreo, contabilizzate Pt_1 negli anni 2012, 2013 e 2016, ritenute erroneamente detraibili, che il professionista ha determinato l'ente a porre indebitamente in detrazione l'IVA per € 263.537,00, così
pagina 24 di 35 esponendolo al pagamento delle sanzioni e more previste dagli artt. 5 co 4 e 6 co 6 del d.lgs. 471/1997, poi fatte oggetto di ravvedimento operoso.
La gravità dell'inadempimento da parte dello convenuto nel caso di P_ specie va ritenuta sussistente anzitutto in considerazione del fatto che l'attività prestata fosse non indispensabile per la contabilità e tenuta finanziaria dell'ente pubblico – il quale aveva già provveduto sua sponte ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni IVA relative ai periodi d'imposta 2012, 2013, 2016 e 2017 (cfr. doc. 1, 2, 3,
4) –, posto il tenore dell'offerta presentata (doc. 5 fasc. attoreo) che declinava il progetto in termini di “servizio di risparmio fiscale” , “autofinanziato, cioè remunerato in base ai risultati effettivamente raggiunti”, chiarendo che “in mancanza di tali risultati, nulla sarà dovuto” e che non avrebbe avuto “maggiori costi né aggravi di bilancio per l'Ente in quanto l'eventuale compenso percepito dallo sarà Controparte_1 rapportato ad una percentuale sugli effettivi recuperi”, precisando espressamente come
“la responsabilità sulle operazioni fiscali eseguite per ottenere i recuperi rimane a ns. carico”.
Da ciò deriva quindi che ragionevolmente il attoreo abbia deciso di Pt_1 affidarsi all'assistenza dello proprio in considerazione della Controparte_1 possibilità di conseguire un significativo risparmio di spesa, senza la necessità di sostenere spese immediate per il professionista che sarebbe stato pagato e in funzione dei risultati effettivamente conseguiti.
Ed invero ciò è confermato anche nella “relazione recupero IVA 2010/2016” (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) ove lo STUDIO afferma testualmente che “il P_ progetto è nato in [...] all'esigenza espressa dall'ente di maturare specifici obiettivi di miglioramento qualitativi e quantitativi nella tradizionale gestione IVA, avvalendosi di un supporto specializzato al fine di ottenere un'ottimizzazione dei risultati sin qui conseguiti dell'Ente stesso”.
In secondo luogo, il grave inadempimento deve ritenersi sussistente alla luce del fatto che lo nella propria offerta si fosse fatto carico di Controparte_1 condurre “un'analisi completa di tutte le attività svolte, per individuare possibili interventi di rettifica”, “la redazione e controllo dei registri IVA”, la “compilazione ed pagina 25 di 35 inoltro della dichiarazione IVA per il recupero relativo anche a tutti gli anni non ancora prescritti” e la “stesura di una relazione finale di tipo tecnico/operativo che dettagli tutte le fasi del progetto riferite all'attività IVA” (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), attività evidentemente di natura tecnico-contabile, che il aveva dunque deciso di Pt_1 affidare ad un professionista esterno, proprio in considerazione della verosimile assenza di personale all'interno dell'ente, con le necessarie competenze giuridico fiscali che potesse appunto procedere all'analisi della contabilità ed avesse conoscenza di una materia in continua evoluzione, tale da consentire di valutare eventuali azioni di recupero di maggiori crediti fiscali (cfr. deliberazione n. 236 doc. 10 fasc. attoreo).
Infine, va rilevato che la gravità dell'inadempimento sia resa palese dalla discrasia tra il dato indicato dallo rispetto all'ammontare complessivo Controparte_1 dell'IVA da detrarre e dunque del risparmio fiscale conseguibile (cfr. “relazione recupero
IVA 2010/2016” , doc. 7 fasc. attoreo ove si afferma che “il servizio di ottimizzazione della gestione della contabilità IVA affidataci dall'Ente si è concluso in riferimento al recupero delle annualità 2010-2016” consentendo di “realizzare l'intero arco temporale considerato un risparmio complessivo di € 263.537,00”) a fronte dell'accertata totale assenza dei presupposti per l'attività di recupero IVA operata dal professionista, come accertata dal CTU.
Si è conclusivamente trattato di un'attività essenzialmente inutile per l'ente e che lo ha esposto al pagamento di interessi e sanzioni diversamente non dovute, posto che l'indicazione suggerita già dal dott. , nella perizia inviata al il 2.11.2020 Per_2 Pt_1
(doc. 26 fasc. attoreo), era quella di ripristinare la situazione originaria, antecedente l'intervento dello suggerimento da ritenersi conclusivamente Controparte_1 opportuno, come confermato dalle risultanze dell'accertamento tecnico disposto in corso di causa.
Alcuna responsabilità esclusiva o corresponsabilità da parte del attoreo Pt_1
è, infine, risultata provata in giudizio.
Si rileva infatti che lo nel già citato “progetto di P_ P_
Risparmio Fiscale e Recupero Iva”, trasmessa al in data 05/07/2017 (doc. 7 Pt_1 fasc. attoreo), dopo aver avuto accesso a tutta la contabilità del (doc. 6 fasc. Pt_1
pagina 26 di 35 attoreo) ed aver effettuato una “attività di studio e di analisi di dettaglio delle singole movimentazioni contabili … individuati i servizi commerciali gestiti dall'Ente – ed analizzate singolarmente – le fatture originariamente registrate dall'ente”, ha provveduto autonomamente a scartare “quelle non rilevanti e - a verificare – il corretto inserimento di quelle ritenute valide” (doc. 7), arrivando così a predisporre direttamente e sotto la sua esclusiva responsabilità dichiarazioni IVA integrative che hanno illegittimamente comportato la detrazione di maggior IVA per un ammontare di € 264.962,00, come confermato anche dal CTU.
Inoltre, il attoreo si è attivato richiedendo il ravvedimento operoso, che Pt_1
è stato attivato non appena il consulente esterno nel 2020 ha evidenziato l'illegittima detrazione IVA, quantificandone anche i relativi costi (cfr. doc. 26 fasc. attoreo) e con determinazione n. 40 del 25.11.2020 ha incaricato i responsabili dell'amministrazione a provvedere a regolarizzare la posizione fiscale dell'ente, tramite la procedura di ravvedimento operoso, poi attivata in seguito alla deliberazione n. 357 del 14.12.2020
(cfr. doc. 29 fasc. attoreo), al fine di evitare maggiori danni finanziari (cfr. doc. 27 fasc. attoreo).
Il ha quindi proceduto alla liquidazione delle somme Parte_1 dovute all'Erario ammontanti a complessivi € 347.405,21 di cui € 2.954,59 per interessi ed € 79.488,62 per sanzioni che venivano pagate in data 29.1.2021 (cfr. doc. 30-32 fasc. attoreo).
Deve dunque addivenirsi alla declaratoria di risoluzione degli incarichi di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 236 e 237 del 2017 (doc. 10 e 11 fasc. attoreo).
Il attoreo ha inoltre espressamente chiesto la restituzione del compenso Pt_1 percepito dal professionista: l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è lo strumento per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di un contratto, tutte le volte in cui sia venuta meno la causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, ecc., e nel caso di specie la valutazione della gravità dell'inadempimento deriva dalle considerazioni tutte sopra svolte in ordine allo svolgimento dell'incarico professionale conferito allo Controparte_1
pagina 27 di 35 E' stato, inoltre, provato in giudizio come il attoreo abbia corrisposto i Pt_1 compensi in forza del mandato di pagamento n. 100 dell'1.2.2018 per la somma di €
23.790,00 IVA compresa (doc. 36 fasc. attoreo) ed in forza del mandato di pagamento n. 99 dell'1.2.2018 per la somma di € 1.672,45 IVA compresa (doc. 37 fasc. attoreo), nonché in esecuzione della sentenza n. 2838/21 depositata in data 4.6.2021 che ha condannato il attoreo a pagare allo le residue somme Pt_1 Controparte_1 dovute in forza dei menzionati incarichi, per € 23.790,00 IVA compresa e per € 3.453,38
Iva compresa a titolo di saldo;
somme liquidate dal con mandati di pagamento Pt_1
n. 1300, 1301 e 1302 del 13.9.2021 (cfr. doc. 38, 39, 40 fasc. attoreo).
A tale importo complessivo deve essere detratto il solo compenso dovuto per l'ammontare dell'IVA ritenuta effettivamente detraibile (per € 42,24), così dovendosi condannare lo alla restituzione in favore del COMUNE attoreo Controparte_1 della somma di € 52.697,38 [52.705,83 – (42,24 X 20%)].
Rimane da aggiungere che su detta somma devono essere riconosciuti gli interessi legali, giacchè “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (cfr.
Cass. n. 7316/20 e Cass. n. 14289/18).
Si tratta, dunque, di debito di valuta, in quanto importo riconosciuto in restituzione per effetto della risoluzione del contratto, quindi da maggiorarsi dei soli interessi legali con decorrenza dalla domanda, in applicazione dell'art. 2033 c.c.
Come noto, “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. SU n. 15895/19): nel caso di specie, in pagina 28 di 35 difetto di atti di costituzione in mora aventi ad oggetti la restituzione della somma in questione (la raccomandata 3.12.2020 – doc. 28 fasc. attore – concerne solo il risarcimento dei danni patiti), gli interessi vengono fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale.
5. Sul risarcimento dei danni
Occorre a questo punto esaminare la voci di danno allegate dal
[...]
Parte_1
Va preliminarmente richiamato il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'articolo 1218 C.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 5960/2005; Cass. 21140/2007, da ultimo,
Cass. 23512/2022 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Bari sez. II, 10/09/2024), con l'ulteriore precisazione che “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (Cass. 24632/2015 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Biella, sentenza n. 122 del 15.01.2020).
In definitiva, per i principi poc'anzi esposti, l'art. 1218 c.c. non determina un'inversione del riparto dell'onere probatorio, restando a carico dell'attore-danneggiato l'onere di dimostrare la esistenza per intero del danno risarcibile (dunque, an e quantum debeatur), quale conseguenza effettiva del riscontrato inadempimento contrattuale.
A ciò si aggiunga che, nel caso di inadempimento del professionista cui venga attribuito il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è normalmente rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
pagina 29 di 35 Tuttavia, l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'erronea presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e dalla successiva illegittima compensazione (Tribunale Milano sez. I, 02/03/2018, n. 2475).
Qualora sussista un nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del commercialista ai suoi obblighi professionali e gli importi in concreto pagati dal contribuente tale per cui è effettivamente imputabile agli errori del professionista la pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria, il risarcimento dovuto dal professionista nei confronti del contribuente deve tener conto non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche della maggiore imposta (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
20/10/2020, n. 22855).
Nel caso di specie, il CTU, come sopra evidenziato, ha ritenuto “non sussistenti i presupposti per l'attività di “recupero IVA” operata dallo;
deve Controparte_1 ritenersi che le spese che il si è visto costretto a sostenere per regolarizzare la Pt_1 propria posizione fiscale, mediante ravvedimento operoso, corrispondendo sanzioni ed interessi di mora, costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'attività di consulenza prestata dall'odierno convenuto, sulla quale il contribuente aveva fatto legittimo affidamento, portando in detrazione l'IVA onde conseguire un maggior risparmio d'imposta, tuttavia inesistente e non dovuto.
Parte attrice, nelle proprie note conclusive, ha censurato l'operato del CTU, riprendendo le osservazioni formulate dal proprio CTP alla bozza con riferimento al calcolo delle sanzioni, ritenendo non condivisibile l'operazione condotta dal CTU che ha escluso, in relazione all'indebita detrazione di € 1.425,00 nella dichiarazione integrativa presentata nel 2017 per l'anno d'imposta 2013, la sanzione per € 213,75, considerando esclusivamente quella per infedele dichiarazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale isolato e minoritario.
Sul punto si osserva che Il CTU ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla citata Commissione tributaria nella pronuncia 801/25/22 depositata il 4.3.2022,
pagina 30 di 35 ritenendo che applicando entrambe le sanzioni (per infedele dichiarazione e per illegittima detrazione di imposta), “da un unico comportamento - l'emissione delle note di credito - deriverebbe quindi una duplicazione di sanzioni, riferite alla detrazione dell'imposta e alla indicazione di detta detrazione nella dichiarazione annuale. Vertendosi in materia di IVA (tributo armonizzato UE) deve invece valere il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia, secondo la quale le sanzioni
"non possono eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione" (Cass. Civ., Sez. Trib., 16450/2021). Non ricorrono pertanto i requisiti per cumulare le due distinte sanzioni su una medesima condotta” (CTU integrazione pag. 5).
Il COMUNE attoreo che pur ha censurato la valutazione del CTU per essersi egli basato su di “un'isolata pronuncia giurisprudenziale, tutt'altro che consolidata, emanata circa un anno dopo il pagamento effettuato in misura ridotta in data 29.1.2021” e senza tenere conto che “in ogni caso, a quell'epoca, l'ammontare dei costi del ravvedimento operoso erano stati concordati con l'Amministrazione fiscale, che, in difetto del pagamento della sanzione per indebita detrazione dell'imposta, non avrebbe in nessun modo considerato valido il ravvedimento” (cfr. comparsa conclusionale), non ha tuttavia indicato, per un verso, l'esistenza e contenuto di un eventuale orientamento di segno contrario a quello espresso dal CTU né è desumibile dalla documentazione prodotta l'avvenuta concertazione con l'Agenzia delle Entrate delle somme da corrispondersi a titolo di ravvedimento operoso, risultando unicamente il conteggio delle imposte sanzioni ed interessi effettuato nella perizia del dott. (doc. 26 fasc. attoreo), poi Per_2 sottoposta al vaglio dell'ente comunale e oggetto di approvazione e successivo incarico per il pagamento (27, 29, 30, 31 e 32 fasc. attoreo).
Ad ogni modo parte attrice si è rimessa in merito alla quantificazione operata dal
CTU vista anche l'esiguità della differenza tra la somma versata e quella accertata come dovuta;
ne consegue che lo deve essere condannato a risarcire Controparte_1 il attoreo di una somma pari a € 79.274,85 per sanzioni oltre ad € 2.954,59 Pt_1 per interessi (avendo regolarizzato la propria posizione fiscale versando le somme pagina 31 di 35 dovute il 29.1.2021 e quantificando all'epoca gli interessi passivi calcolati sulle poste compensate e successivamente regolarizzate) così per complessivi € 82.229,54.
A detta somma va poi aggiunto l'importo di € 2.846,82, pari alla somma complessivamente sborsata in data 16.01.2019 dal attoreo per sanzioni ed Pt_1 interessi, dovuti in forza dell'avviso di accertamento del 18.12.2018, relativo alla
Dichiarazione IVA Integrativa 2013, riguardante l'errata indicazione dell'importo IVA da portare in detrazione pari ad € 12.663,00, anziché ad € 10.188,00 (cfr. doc. 20 fasc. attoreo).
Pur avendo il CTU rilevato che tale accertamento fosse scaturito a seguito di controlli automatizzati da parte dell'ente di riscossione e che, trattandosi di errori formali, la comunicazione avrebbe potuto essere regolarizzata in autotutela, non essendo stato compensato il credito, si osserva che detta circostanza integra un'ipotesi di condotta omissiva colpevole del contribuente che non causa il danno, ma aggrava quello già prodotto dal fatto illecito o dall'inadempimento.
L'eccezione di aggravamento del danno di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, non è rilevabile d'ufficio, ma è riservata all'iniziativa di parte (ex multi s, Sez. 3, Ordinanza n.
19218 del 19/07/2018, Rv. 649740 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010, Rv.
613017 – 01, da ultimo Cass. 23952/22).
Nel caso di specie parte convenuta nulla ha contestato od eccepito sul punto nel proprio atto costitutivo od, in ogni caso, entro il termine per le preclusioni assertive
(prima memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c.), con la conseguenza che alcun rilievo limitativo o riduttivo dell'ammontare del danno risarcibile, con riferimento alla posta richiesta relativamente alle sanzioni ed interessi dovuti per l'avviso di accertamento del
29.11.2018 sopra menzionato (doc. 20), può discendere dalla mancata attivazione, avverso il medesimo provvedimento, della procedura di annullamento in autotutela da parte del attoreo. Pt_1
Va da sé che un mero richiamo formale al “concorso assorbente ed esclusivo del ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c.” contenuto nel paragrafo Pt_1 dedicato nella comparsa di costituzione, senza alcuna chiara ed esplicita indicazione del contegno serbato dal che avrebbe condotto all'aggravamento del danno non Pt_1
pagina 32 di 35 vale a ritenere assolto l'onere di contestazione e di tempestiva eccezione gravante sullo posto peraltro che, proprio con riferimento all'annullamento in Controparte_1 autotutela opposto dal avverso altro atto di accertamento del Parte_1
27.11.2018 (cfr. doc. 16 fasc. attoreo), parte convenuta nella propria comparsa di costituzione ha rilevato “il infatti, si riporta ad una denuncia in autotutela (doc. Pt_1
16) tramite la quale ha – sua sponte – buttato alle ortiche circa 260.000= Euro di crediti
IVA”, con ciò dunque censurando proprio la decisione dell'ente di agire chiedendo l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, sono certamente dovute le spese sostenute dal Parte_1 per i compensi corrisposti al dott. , professionista individuato in seguito alla Per_2 ricezione degli avvisi di accertamento ricevuti nel novembre 2018, il quale è stato incaricato di verificare le dichiarazioni IVA integrative/correttive effettuate dallo
[...]
di quantificare gli oneri da sostenere per la regolarizzazione delle P_ dichiarazioni IVA integrative relative agli anni d'imposta 2012, 2013, 2016 e 2017, nonché in ultimo di regolarizzare, a mezzo di ravvedimenti operosi, le precedenti errate dichiarazioni fiscali con trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle relative ulteriori dichiarazioni integrative, come da documentazione versata in atti e comprovante la formalizzazione degli incarichi (doc. 22, 25 e 26 fasc. attoreo) ed i relativi esborsi (cfr. doc. 33, 34 e 35), per complessivi € 10.556,00.
Si tratta, invero, di una spesa che il non avrebbe Parte_1 certamente sostenuto, laddove l'attività dello fosse stata Controparte_1 conforme ed esente da vizi ed errori, essendosi invece resa necessaria per accertare l'esistenza delle irregolarità già emerse in seguito al ricevimento dei due avvisi di accertamento da parte dell'ente di riscossione e per provvedere alla successiva regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, onde ovviare appunto all'inadempimento perpetrato dall'odierno convenuto.
In definitiva il danno risarcibile subito dal ammonta a Parte_1 complessivi € 95.632,36.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere maggiorato di rivalutazione ed interessi compensativi, calcolati sulla somma via via rivalutata a far data pagina 33 di 35 dai relativi pagamenti, ovvero rispettivamente dal 29.1.2021 per € 82.229,54 (doc. 32), dal 16.1.2019 per € 2.846,82 (doc. 20) e dal 4.2.2021 per € 10.556,00 (doc. 33, 34 e
35) e fino alla presente pronuncia.
Sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio la somma oggi dovuta è pari ad € 122.686,67 (€ 105.460,12 + € 3.699,47
+ € 13.527,08), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del decisum (scaglione da € 26.000,00 a €
52.000,00), delle questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese del difensore, così applicandosi i valori medi, oltre agli esborsi sostenuti (CU e marca).
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 5.2.2024 in corso di giudizio, sono poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
Nulla viene liquidato a titolo di spese per il CTP attoreo difettandone la relativa domanda oltreché la prova dell'effettivo esborso (cfr. Cass. n. 21402/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna lo al pagamento in favore Controparte_1 del della somma di € 52.697,38 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
▪ Dichiara tenuto e condanna lo al pagamento in favore Controparte_1 del della somma di € 122.686,67 oltre interessi Parte_1 legali dalla pronuncia al saldo;
pagina 34 di 35 ▪ condanna lo a rimborsare al Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre € 786,00 per
[...] esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, il 31/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 35 di 35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 21527/2021 R.G. promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Parte_1
Roberta Tedeschi, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Re Umberto n. 44, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Parigi, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Sorpresa in forza di procura allegata all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Re Umberto n. 84, presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Daniele De Benedetti, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale del 15.02.2022;
-CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità professionale – inadempimento contrattuale – ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
NEL MERITO:
- In via principale:
pagina 1 di 35 Accertati i gravi inadempimenti commessi dallo nello svolgimento Controparte_1 degli incarichi conferitigli dal con determinazioni dirigenziali Parte_2
n. 236 e 237 del 13/12/2017, dichiararsi la risoluzione dei predetti contratti, condannando parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti arrecati all'Amministrazione attorea, ammontanti complessivamente ad € 95.846,03 o a quella diversa e/o maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Condannarsi, inoltre, lo anche alla restituzione dei compensi P_ indebitamente percepiti per i suddetti incarichi, ammontanti complessivamente ad €
52.697,38 [52.705,83 – (42,24 X 20%)], o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
- In via subordinata:
Accertati gli inadempimenti commessi nello svolgimento degli Controparte_1 incarichi conferitigli dal Comune d con determinazioni dirigenziali n. 236 Parte_2
e 237 del 13/12/2017, condannarsi parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti arrecati all'Amministrazione attorea, ammontanti complessivamente ad €
95.846,03 o a quella diversa e/o maggior somma che derivasse anche dall'eventuale rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del 11/01/2019, su cui l'Erario non si è ancora pronunciato, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
Inoltre, accertato che i compensi contrattualmente previsti erano stati parametrati su una percentuale del 20% dell'IVA recuperata e che la stessa ammonta ad € 42,24, condannarsi lo anche alla restituzione dei compensi indebitamente P_ percepiti per i suddetti incarichi, ammontanti complessivamente ad € 52.697,38
[52.705,83 – (42,24 X 20%)], o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di causa interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: ….
Per parte convenuta:
“Respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
pagina 2 di 35 in rito, in via preliminare accertata l'efficacia di giudicato della sentenza n. 2838/2021 avuto riguardo alle attività oggetto delle determine nn. 236 e 237 come meglio indicate dall'Attore, rigetti ogni contraria domanda eccezione e istanza, con conseguente condanna alle spese dell'Attore; in gradato subordine e sempre in rito accertata la pendenza di impugnazione, anche incidentale tardiva avverso la sentenza n.
2838/2021 avuto riguardo alle attività oggetto delle determine nn. 236 e 237 come meglio indicate dall'Attore, sospenda il presente procedimento per evidente pregiudizialità per identità di parti e petitum e causa petendi ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
(riportiamo in grassetto quanto fatto oggetto delle iniziali conclusioni nell'attesa di leggere la comparsa di costituzione in appello del la quale, come anticipato a Pt_1 verbale, costituirebbe acquiescenza alla pronuncia del Tribunale in punto accertamento negativo del preteso inadempimento contrattuale, n.d.s.). in gradato subordine e sempre in rito accertata l'identità dell'accertamento del preteso inadempimento con quanto statuito dalla sentenza n. 2838/2021 avuto riguardo alle attività oggetto delle determine nn. 236
e 237 come meglio indicate dall'Attore, dichiari inammissibile la domanda introduttiva per strumentale frazionamento della stessa, rigettando ogni contraria domanda eccezione e istanza, con conseguente condanna alle spese dell'Attore; in via istruttoria ….
Nel merito previa ogni necessaria e opportuna pronuncia, respinta ogni contraria domanda eccezione e istanza, respingere, in ogni caso, la domanda introduttiva perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e per concorso assorbente ed esclusivo attoreo ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma cod. civ.; respingere, in ogni caso la domanda introduttiva per manifesta compatibilità delle conclusioni raggiunte dallo Studio e fatte proprie dal in punto IVA anche a Pt_1 mente del pacifico orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale, anche a livello ed a titolo di prognosi astratta dell'elaborato dello Studio nonché per assenza della pagina 3 di 35 prova del nesso causale e della responsabilità contrattuale dello Studio, complice l'autodenuncia de stesso;
Pt_1
Nel merito, in subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda principale e di eventuale accertamento della responsabilità anche parziale dello , in ogni caso P_ accertare e determinare la misura del danno, tenendo conto del concorso e delle negligenze imputabili all'Attore, così come della carenza di prova dell'entità del danno medesimo, anche a mente della sentenza n. 2838/2021 e per effetto delle conclusioni del perito contabile colà nominato, meglio specificate a p.43 della consulenza, qui prodotta nell'alveo del corredo documentale ed opponibile al Attore, Pt_1 provvedendo alla conseguente riduzione/azzeramento dell'importo che il CP_3 dovesse corrispondergli.
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2021 il Parte_3
(di seguito solo “ ), in persona del Sindaco pro tempore, ha
[...] Pt_1 rappresentato:
1. di aver regolarmente provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni
IVA relative al periodo d'imposta 2012, 2013 e 2016;
2. che in data 20.02.2017 lo già consulente del ha Controparte_1 Pt_1 avanzato la proposta di adesione ad un “Servizio di risparmio fiscale” che, con riferimento alla gestione iva, demandava al consulente le attività di “– revisione del sistema di contabilità IVA, tramite la verifica analitica dei servizi rilevanti attualmente gestiti dall'Ente e tramite un'analisi completa di tutte le attività svolte (ad es. le convenzioni ecc.), per individuare possibili interventi di rettifica che permettano una corretta e più proficua gestione delle attività stesse;
- individuazione di un sistema oggettivo per la determinazione dei <> per le fatture non direttamente imputabili ad attività commerciali;
- redazione e controllo dei registri IVA …; - compilazione ed inoltro della dichiarazione IVA per il recupero relativo anche a tutti gli anni non ancora prescritti;
- stesura di una relazione finale di tipo tecnico/operativo,
pagina 4 di 35 che dettagli tutte le fasi del progetto riferite alle attività IVA …”, e che precisava, tanto nella parte iniziale del progetto, quanto nella parte disciplinante l'offerta economica ivi contenuta, che “il progetto è autofinanziato, e cioè remunerato in base ai risultati finanziari effettivamente raggiunti, applicando una percentuale fissa: 20% sul maggiore risparmio IVA … - e che – se l'Ente vorrà compensare con altre voci del modello F24
l'eventuale credito IVA per importi superiori ad € 15.000,00, sarà necessaria l'apposizione del visto di conformità … - per – il corrispettivo aggiuntivo del 1,5% sui crediti IVA riportati nella dichiarazione vistata …” (atto di citazione, pag. 3);
3. che nella presentazione inviata dallo veniva inoltre espressamente P_ previsto che “la responsabilità sulle operazioni fiscali eseguite per ottenere i recuperi rimane a ns carico”;
4. che, deliberata l'adesione al progetto, il Responsabile del CED dell'Ente, dott.
[...]
, ha abilitato l'odierno convenuto ad accedere da remoto a tutta la contabilità Per_1 finanziaria del onde permettergli di espletare le predette attività; Pt_1
5. che, dopo aver effettuato un lavoro di analisi della situazione IVA del lo Pt_1 ha dato atto, mediante una “Relazione recupero IVA Controparte_1
2010/2016” trasmessa all'Ente in data 05/07/2017 (doc. 6 fasc. attoreo), di aver intrapreso una linea di azione gestionale asseritamente “..utile a ridurre sia la parte debitoria di imposta, che ad aumentare le poste di spesa legittimamente ammissibili alla detrazione, recuperando in tal modo risorse finanziarie” (pag. 4 atto di citazione) e ha concluso con la presentazione delle dichiarazioni integrative IVA 2013 (anno fiscale
2012), 2014 (anno fiscale 2013) e 2017 (anno fiscale 2016), e la realizzazione di “un risparmio complessivo IVA di € 263.537,00” (pag. 4 atto di citazione);
6. che, con le determinazioni dirigenziali n. 236 e 237 del 13/12/2017 sono stati affidati all'odierno convenuto, tramite trattativa diretta, i servizi di recupero IVA dal 2010 al
2016 e di apposizione del visto di conformità ed è stata concordata una riduzione del corrispettivo originariamente dovuto, rideterminandolo in € 39.000,00 oltre accessori, per la prima attività e in € 4.201,50 oltre IVA, per la seconda;
pagina 5 di 35 7. che tra il 2017 ed il 2018 lo ha presentato all'Agenzia delle Entrate P_ con visto di conformità le dichiarazioni IVA integrative relative agli anni d'imposta
2012,2013, 2016 e 2017;
8. che, in data 14 e 18 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al Pt_1 due avvisi di accertamento per irregolarità nelle Dichiarazioni IVA Integrative 2017 e
2013, entrambe presentate dallo STUDIO convenuto,
9. che il ha presentato istanza di annullamento in autotutela, tuttora pendente, Pt_1 avverso il primo avviso - con cui, più nello specifico, è stato contestato il versamento della minor somma di € 8.178,00 a fronte dei € 9.461,66 richiesti, di cui € 817,80 per sanzioni ed € 465,86 per interessi-, e ha provveduto all'integrale pagamento del secondo - riguardante l'errata indicazione dell'importo IVA da portare in detrazione pari ad € 12.663,00, anziché ad € 10.188,00, comportante un ulteriore esborso per sanzioni ed interessi pari ad € 2.846,82;
10. che, su istanza del nuovo Revisore contabile del Comune, con determinazione dirigenziale n. 23 del 31/01/2020, è stato incaricato il dott. di Persona_2 verificare la regolarità degli adempimenti fiscali, con particolare riferimento all'
“..importo del credito IVA risultante da dichiarazione 2017 e compensato nell'anno 2018 per complessivi € 173.571,00 “ (pag. 7 atto di citazione), il quale, con perizia depositata in data 10.06.2020, ha accertato:
a. macroscopici errori nella predisposizione della revisione della contabilità IVA del osservando che la somma IVA detraibile ammontava ad € 42,24 e non già in € Pt_1
264.962,00, come calcolato dallo posto che solo per una delle Controparte_1
141 fatture contabilizzate dall'odierno convenuto il aveva titolo per operare la Pt_1 detrazione;
b. errori formali di compilazione nelle dichiarazioni 2013 e 2014 e la mancata correlazione dei versamenti 2016 con le liquidazioni modificate che hanno comportato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate;
11. che, con ulteriore perizia (licenziata con determinazione dirigenziale n. 193/2020), il dott. ha accertato che gli oneri dovuti al fine di azionare l'istituto del Persona_2 ravvedimento operoso, che permette la sanatoria della posizione fiscale dell'ente e il pagina 6 di 35 pagamento di 1/6 delle sanzioni minime dovute, erano pari a € 347.123,54 di cui €
2.672,92 per interessi ed € 79.488,62 per sanzioni ridotte ex art. 13 b ter del D. Lgs.
472/97;
12. che, sulla scorta della determinazione dirigenziale n. 357 del 14/12/2020, il dott.
ha provveduto alla regolarizzazione, mediante ravvedimenti operosi, della Per_2 posizione fiscale dell'ente e che, con atto n. 40 del 22/01/2021, il Responsabile dei
Servizi Finanziari del Comune ha proceduto alla liquidazione delle somme dovute all'Erario che in data 29/01/2021 venivano quindi versate;
13. che, con nota n. 11572 del 03/12/2020, il Sindaco ha inviato allo Controparte_1 una richiesta di risarcimento danni per l'ammontare delle sanzioni e degli interessi
[...] dovuti all'Erario con l'attivazione del ravvedimento operoso.
Ha concluso instando, in via principale, per l'accertamento del grave inadempimento contrattuale perpetrato dallo nello svolgimento Controparte_1 degli incarichi conferitigli in forza delle determinazioni nn. 236 e 237 del 2017 e la risoluzione dei contratti, con restituzione dei corrispettivi percepiti in forza di essi (per complessivi € 52.697,38) e con condanna al risarcimento dei danni patiti dall'Ente (per complessivi € 95.846,03 di cui € 3.500,00, 3.276,00, 3.780,00 a titolo di competenze del dott. , € 82.443,21 per sanzioni ed interessi versati all'Erario nell'ambito della Per_2 procedura di ravvedimento operoso, € 2.846,82 per sanzioni ed interessi di cui al secondo avviso di accertamento pervenuto dall'Agenzia delle Entrate, o quella maggior somma che derivasse dall'eventuale rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'11.1.2019 avverso il primo avviso di accertamento), nonché, in via di subordine, per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la conseguente condanna al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione attorea dalla condotta di parte convenuta, oltre alla restituzione degli importi indebitamente percepiti dallo P_
, posto che, in forza delle previsioni contrattuali, il compenso doveva essere
[...] rapportato ad una percentuale (20%) sull'IVA recuperata che, nel caso di specie, ammonta ad € 42,24.
Con comparsa del 24 febbraio 2021 si è costituito lo Controparte_1 non contestando le circostanze di cui ai punti ai punti 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e, con pagina 7 di 35 riguardo alle ulteriori circostanze addotte da parte attrice, ha allegato:
A) che, lo in forza dei pregressi rapporti di collaborazione con Controparte_1
l'ente attoreo, il 3.8.2017 ha integrato la propria offerta commerciale offrendo il supporto relativo al “servizio recupero IVA dal 2010 al 2016”” ed, in tale contesto, su incarico dell'attore ha proceduto al recupero IVA e delle imposte, necessità emersa anche per l'effetto delle censure mosse al dalla Corte dei Conti (sulla scorta Pt_1 della delibera n.590/2017/PRSP);
B) che l'attività accertativa è stata svolta fianco a fianco con il personale del in Pt_1 esito alla quale l'ente si assumeva, sottoscrivendo la relativa documentazione, le conseguenti responsabilità in merito all'inerenza economica ed alla conseguente applicazione dell'IVA di attività afferenti la ristorazione e la mensa dell'asilo, l'erogazione di una congerie di servizi e quanto sin allora reperito dall'Ente anche in ossequio alle indicazioni impartire dalla Corte dei Conti;
C) che, con la sentenza n. 2838/21, resa all'esito del procedimento R.G. n. 890/2019, il
Tribunale di Torino ha condannato l'Ente pubblico, anche sulla scorta della delibera n.590/2017/PRSP della Corte dei Conti e delle conclusioni del CTU nominato nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al pagamento delle somme ancora dovute allo in forza delle determinazioni nn. 236 e 237, ritenendole P_ valide ed efficaci;
D) che sussiste una responsabilità esclusiva o concorrente del ex art. 1227 Pt_1
c.c., il quale ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela avverso il primo avviso di accertamento pervenuto dall'Agenzia delle Entrate, confermando, per il tramite di propri funzionari, il carattere di economicità obiettiva di numerose operazioni collegate o dipendenti da servizi erogati alla comunità – riconoscimento, quest'ultimo, necessario ma non sufficiente ai fini della integrazione del requisito soggettivo in ambito
IVA - ed, in secondo luogo, ha fatto accesso tardivamente all'istituto del ravvedimento operoso;
E) che le conclusioni del perito attoreo, dott. , risultano apodittiche e che Per_2
l'utilizzazione della perizia da questi redatta costituisce un irrituale precostituzione di un mezzo di prova avente, al più, natura indiziaria.
pagina 8 di 35 Ha concluso instando, in via preliminare, per la declaratoria di efficacia di giudicato della sent. n. 2838/2021, avuto riguardo alle attività oggetto delle determine nn. 236 e 237 del 2017 e, in subordine, per la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., nonché per l'inammissibilità della domanda attorea per strumentale frazionamento;
nel merito, per il rigetto di ogni domanda ed eccezione di controparte, perché infondate in fatto e in diritto.
In corso di causa, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e, con ordinanza del 25.7.202, il giudice ha disposto il deposito degli atti relativi al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Parte_1
(RG n. 809/19); è stata, quindi, disposta ed espletata CTU volta ad accertare eventuali irregolarità perpetrate dallo nell'adempimento del contratto;
ritenuta P_
l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalle parti ed a fronte delle osservazioni formulate, è stato assegnato ulteriore termine al CTU per il deposito di memoria di chiarimenti;
all'esito, le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c.– hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, con ordinanza in data 10.12.2024 è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
************
1. Sull'eccezione di efficacia di giudicato della sentenza n. 2838/21 – sulla sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e sul frazionamento della domanda
Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha chiesto accertarsi l'efficacia di giudicato della sentenza n. 2838/21, pronunciata nei confronti delle odierne parti, all'esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal
[...]
avverso il provvedimento monitorio, portante il pagamento Parte_1 di somme a titolo di compensi dovute allo in esecuzione degli Controparte_1 incarichi conferiti con le determinazioni dirigenziali nn. 10, 28, 147, nonché 236 e 237 del 2017.
Lo ha inoltre chiesto disporsi la sospensione del Controparte_1 presente giudizio per pregiudizialità, stante la pendenza del giudizio di appello vertente sul gravame promosso dall'odierno convenuto.
pagina 9 di 35 Parte attrice ha contestato l'asserita pregiudizialità e l'eccezione di giudicato, osservando che nel proc. RG 8090/19 non aveva mai contestato allo Controparte_1 alcun inadempimento professionale con riferimento alle determinazioni dirigenziali
[...]
d'incarico n. 236 e 237, in quanto la scoperta del relativo inadempimento sarebbe avvenuta in data successiva all'introduzione di quel procedimento, con la conseguenza che il Tribunale di Torino non si era pronunciato sul punto con la sentenza n. 2838/21.
In primo luogo, va osservato come non ricorrano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Come chiarito dalla lettura degli atti depositati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con sentenza n. 2838/21, l'opponente (odierno attore) aveva, in quella sede, chiesto pronunciarsi la nullità degli incarichi oggetto delle determinazioni n. 10/17, 28/17, 147/17, 236/17 e 237/17, nonché la risoluzione per inadempimento – allegando la responsabilità professionale dello Controparte_1
– ed il risarcimento dei danni asseritamente patiti, solo relativamente ai primi tre
[...] incarichi (con specifico riferimento a quanto rilevato dalla Corte dei Conti con la delibera n. 590/2017/PRSP), non anche con riferimento agli incarichi oggetto del presente giudizio (e agli specifici inadempimenti qui allegati).
Inoltre, con la sentenza n. 2838/21 il Tribunale di Torino ha ritenuto “in ordine alle determinazioni n. 236 e 237 del 13.12.2017 … evidente che il contenuto della delibera n. 590/2017/PRSP della Corte dei conti, essendo stata adottata il 24.10.2017, non potrebbe in alcun modo essere considerato idoneo a dimostrare lo scorretto adempimento delle prestazioni derivanti dagli stessi. In ogni caso, parte attrice in opposizione ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione degli incarichi e l'accertamento della responsabilità professionale di parte opposta esclusivamente con riferimento alle determinazioni n. 10, 28 e 147. Pertanto, accertata la validità, per i motivi sopra esposti, delle determinazioni n. 236 e 237 del 2017, il
[...]
deve essere condannato a pagare allo gli importi Parte_1 P_ complessivi di: a) € 23.790,00, I.V.A. compresa, di cui alla fattura n. 129 del 2018 (doc.
5 fascicolo monitorio) ; b) € 3.453,38, I.V.A. compresa, di cui alla fattura n. 44 del 2018
pagina 10 di 35 (doc. 7 del fascicolo monitorio), a titolo di saldo per i compensi dovuti per lo svolgimento degli incarichi di cui alle determinazioni n. 236 e 237 del 13.12.2017”.
A ciò si aggiunga che l'atto d'appello notificato dallo ha Controparte_1 censurato la parte della motivazione e della decisione del primo giudice limitatamente alla declaratoria di inefficacia, nei confronti del attoreo, delle determinazioni Pt_1 nn. 10 e 28 e degli incarichi con le stesse affidati all'odierno convenuto, nonché alla condanna dell'ingiungente alla restituzione delle somme corrisposte dall CP_4 in forza di detti provvedimenti.
Infine, con comparsa di costituzione nel giudizio d'appello, il ha Pt_1 promosso appello incidentale, in via principale, onde “richiedere la riforma del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento e/o l'accertamento della responsabilità professionale con riferimento all'incarico assegnato con determinazione n. 147 del 2017 (doc. 8 del fasc. I° grado), limitando la richiesta di danni al mero rimborso del corrispettivo pagato di € 5.490,00 come da doc. 16 (fasc.
I°)”, nonché in via subordinata “con riferimento agli incarichi, di cui alle determinazioni n. 10 e 28 del 2017 - anche in questo caso limitando la richiesta di risarcimento danni all'accertamento della non debenza delle somme corrisposte dal allo Pt_1 P_
- e dallo stesso restituite all'esito della sentenza di primo grado … nella
[...] denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di annullare e /o riformare la sentenza di primo grado in punto di invalidità e/o inefficacia delle suindicate determinazioni dirigenziali”.
Nulla, quindi, viene richiesto in merito alla riforma della sentenza di primo grado quanto alla parte in cui è stata accertata la “validità … delle determinazioni n. 236 e 237 del 2017” e condannato il COMUNE attoreo a “pagare allo gli importi P_ complessivi di € a) € 23.790,00, I.V.A. compresa, di cui alla fattura n. 129 del 2018
(doc. 5 fascicolo monitorio) ; b) € 3.453,38, I.V.A. compresa, di cui alla fattura n. 44 del
2018 (doc. 7 del fascicolo monitorio), a titolo di saldo per i compensi dovuti per lo svolgimento degli incarichi di cui alle determinazioni n. 236 e 237 del 13.12.2017”.
Detta parte della sentenza n. 2838/21 deve dunque ritenersi passata in giudicato escludendo la necessità od anche solo l'opportunità di una pronuncia di sospensione del pagina 11 di 35 presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento d'appello ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità.
In secondo luogo, alcuna efficacia preclusiva detto accertamento definitivo assume rispetto alla decisione demandata al presente giudizio, il quale verte a ben vedere, esclusivamente sul dedotto inadempimento contrattuale imputato allo
[...]
con riferimento all'esecuzione degli incarichi conferiti con le P_ determinazioni nn. 236 e 237 da parte del ed alle Parte_1 conseguenze eventualmente derivate sotto il profilo degli oneri restitutori e di risarcimento del danno.
E' appena il caso di osservare come i dedotti profili afferenti l'esecuzione del contratto, fondanti una pronuncia di risoluzione che incide sulla sua efficacia, altro siano rispetto all'accertamento già condotto quanto alla validità del negozio.
Deve conclusivamente essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per efficacia di giudicato.
Infine, neppure può condividersi il rilievo mosso dallo Controparte_1 con riferimento al presunto frazionamento della domanda, oggetto di distinte procedure azionate sempre dal ancorché riferite alle Parte_1 medesime determinazioni, posto che, dalla lettura degli atti del giudizio RG 8090/19, si evince che fosse stata in quel procedimento sindacata esclusivamente la validità delle determinazioni nn. 236 e 237 del 2017, non essendo stato invece dedotto alcun inadempimento contrattuale con riferimento ad esse.
Ne consegue che oggetto del precedente giudizio già deciso con sentenza n.
2838/21 non concerneva anche l'inadempimento contrattuale e conseguenti pronunce di risoluzione, restituzione e risarcimento del danno, domandate in questa sede con riferimento alle determinazioni di incarico dirigenziale nn. 236 e 237 del 2017, dovendosi in ogni caso rilevare come solo in seguito al deposito della perizia in data 10.6.2020 a firma del nuovo consulente individuato nel dott. , il attoreo possa Per_2 Pt_1 essere stato messo nelle condizioni di comprendere eventuali profili di responsabilità dello e sussistenza del nesso di causa rispetto alle Controparte_1 conseguenze patrimoniali, quantificate in sede di ravvedimento operoso tra il 2.11.2020
pagina 12 di 35 (doc. 26 fasc. attoreo) e il 29.1.2021, data della liquidazione delle somme dovute all'Erario (doc. 32 fasc. attoreo).
Neppure può dirsi che la scelta di promuovere il presente giudizio onde richiedere separatamente la risoluzione per inadempimento degli incarichi di cui alle determinazioni nn. 26 e 237, il cui sindacato di validità era già stato sottoposto ad altro giudice, nell'ambito del citato giudizio di opposizione, sia stata una scelta motivata da ragioni di mera opportunità o potestative del attoreo, quanto piuttosto necessitata dal Pt_1 fatto che al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione, compiuta peraltro, a pena di decadenza, con l'osservanza del termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento monitorio, il predetto ente non aveva ancora contezza delle condotte inadempimenti e conseguenze pregiudizievoli, accertate, come si diceva, solo l'anno successivo.
Pertanto, anche l'eccezione di inammissibilità per frazionamento della domanda deve essere disattesa.
2. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie e onere della prova
Venendo ad esaminare la domanda attorea, occorre rilevare che il
[...] ha dedotto il grave inadempimento dello Parte_1 Controparte_1 nell'esecuzione degli incarichi conferitigli con le deliberazioni dirigenziali nn. 236 e
[...]
237 del 2017, per aver il professionista posto indebitamente in detrazione l'IVA per €
263.537,00 a fronte della ben più modesta ed irrisoria imposta detraibile di € 42,24, avendo individuato nella “relazione recupero IVA 2010/2016” (cfr. doc. 7 fasc. attoreo),
141 fatture come corrispondenti ad attività commerciali svolte direttamente dal Pt_1 laddove dalle stesse non derivava alcuna entrata, oppure un'entrata simbolica oppure si trattava di attività istituzionali esenti e per aver l'odierno convenuto commesso errori formali nella compilazione delle dichiarazioni 2013 e 2014 ed in ordine alla mancata correlazione dei versamenti 2016 con le liquidazioni modificate, che hanno comportato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, con la precisazione che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non pagina 13 di 35 di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015, n. 10289, Cass. 18612/13).
Ne deriva sotto il profilo dell'onere probatorio l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Declinando i suesposti principi all'ipotesi del prestatore d'opera intellettuale è stato chiarito che per l'accertamento della relativa responsabilità per negligente pagina 14 di 35 svolgimento dell'attività professionale è necessario, per il danneggiato, fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. 13873/2020, conf. Cass. 11213/17, Cass. 9917/2010, Cass. 6537/2006) ed inoltre “poiché l'art. 1176 cod. civ. fa obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, il medesimo risponde normalmente per colpa lieve;
nella sola ipotesi che la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà,
l'art. 2236 cod. civ. prevede un'attenuazione di responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.
Pertanto, la prova dell'esistenza di tale presupposto, derogando alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista;
peraltro, la domanda di risarcimento del danno, basata sulla colpa grave, contiene quella per colpa lieve, senza che, pertanto, la pronuncia di condanna fondata su colpa lieve del professionista possa dar luogo a vizio di ultrapetizione” (Cass. 8546/2005 conf. Cass. 5928/2002, secondo cui “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà” di cui all'art. 2236 c.c. “deve intendersi nel senso che l'impegno intellettuale richiesto in tali casi sia superiore a quello professionale medio, con conseguente presupposizione di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media;
l'onere di dimostrare la sussistenza di quel "quid pluris" che potrebbe comportare una attenuazione della responsabilità incombe in ogni caso sul professionista”).
Infine “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. n. 10966/04 conf. Cass. 2638/13, Cass. 13873/20 conf. Cass.
9917/10).
3. Sull'istruttoria svolta e sulla CTU
Facendo applicazione delle suesposte linee ermeneutiche al caso in esame occorre anzitutto osservare come sia incontestata, oltreché evincibile dalla documentazione prodotta, l'esistenza e l'espletamento di un incarico professionale attribuito dal alloParte_1 Controparte_1
pagina 15 di 35 L'odierno convenuto ha presentato all'ente un'offerta concernente il “servizio di risparmio fiscale per ottenere il massimo recupero di risorse finanziarie negli enti della
Pubblica Amministrazione” nel mese di febbraio 2017 (cfr. doc. 5 fasc. attoreo) e, previa abilitazione ad accedere da remoto a tutta la contabilità finanziaria del (cfr. Pt_1 doc. 6 fasc. attoreo), ha provveduto all'acquisizione di 141 fatture d'acquisto registrate sul registro acquisiti e non detratte (e, precisamente, 15 riferite all'anno d'imposta 2012,
57 riferite all'anno d'imposta 2013 e 69 riferite all'anno d'imposta 2016) ed ha infine redatto la “relazione recupero IVA 2010/2016”, trasmessa all'ente il 5.7.2017 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), nella quale, dopo aver effettuato “attività di studio ed analisi di dettaglio delle singole movimentazioni contabili … individuati i servizi commerciali gestiti dall'Ente
… analizzato singolarmente le fatture originariamente registrate dall'Ente, scartando quelle non rilevanti e verificando il corretto inserimento di quelle ritenute valide … “ ha affermato che “il servizio svolto a consentito di realizzare l'intero arco temporale considerato un risparmio complessivo Iva di euro 263.537,00” (doc. 7 fasc. attoreo pag.
7).
Inoltre, come accertato anche dalla CTU svolta nel corso del giudizio, lo
[...] ha registrato le fatture d'acquisto individuate al 31.12 di ciascun P_ esercizio rettificato (2012, 2103, 2016) ed ha compilato ed inoltrato le dichiarazioni integrative IVA 2013, per l'anno fiscale 2012, 2014, per l'anno fiscale 2013, 2017 per l'anno fiscale 2016 e 2018 per l'anno fiscale 2017 (cfr. CTU pag. 5 e doc. 14 e 15 fasc. attoreo).
Alla luce dei risultati prospettati e concordata una riduzione del corrispettivo (doc.
8-9 fasc. attoreo), rispetto a quello originariamente proposto del 20% sul maggior risparmio IVA, con le determinazioni dirigenziali n. 236 e 237 del 13/12/2017, è stato affidato tramite trattativa diretta, allo sia il servizio di recupero Controparte_1
IVA dal 2010 al 2016 per un corrispettivo di € 39.000,00 oltre IVA, oltre accessori, che l'apposizione del visto di conformità, per un corrispettivo di € 4.201,50, oltre IVA (doc.
10-11-12-13 fasc. attoreo).
Il COMUNE attoreo ha, quindi, allegato l'inadempimento contrattuale dello consistito nell'aver, il professionista, posto indebitamente in Controparte_1
pagina 16 di 35 detrazione l'IVA per € 263.537,00 a fronte della ben più modesta ed irrisoria imposta detraibile di € 42,24, avendo individuato nella “relazione recupero IVA 2010/2016” (cfr. doc. 7 fasc. attoreo), 141 fatture come corrispondenti ad attività commerciali svolte direttamente dal laddove dalle stesse non derivava alcuna entrata, oppure Pt_1 un'entrata simbolica oppure si trattava di attività istituzionali esenti, nonché per aver l'odierno convenuto commesso errori formali nella compilazione delle dichiarazioni integrative IVA relative agli anni d'imposta 2013 e 2014 ed in ordine alla mancata correlazione dei versamenti 2016 con le liquidazioni modificate, che hanno comportato l'emissione di due accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate (doc. 16 e doc. 20 fasc. attoreo).
Sotto il primo profilo, in particolare, l'attore ha osservato che per nessuna delle fatture individuate (con la sola eccezione della fatt. n. 6 del 19.4.2016 emesse da ImCos per opere accessorie alla mensa della Scuola Anna Frank, per un totale di IVA detratta appunto di € 42,24) l'IVA avrebbe potuto essere portata in detrazione trattandosi:
. quanto alle fatture relative all'asilo nido, di “mere integrazioni delle rette pagate dagli utenti, relative ad un servizio che i non ha gestito direttamente”, Pt_1
. quanto alle fatture relative alla progettazione e lavori di esecuzione della struttura del
Centro diurno, di concessione a titolo gratuito;
. quanto alle fatture relative alle palestre/impianti sportivi, la cui gestione restava affidata ad associazioni sportive, di strutture messe a disposizione di soggetti terzi a titolo gratuito o sulla base di tariffe simboliche, tali da non integrare un'attività commerciale;
. quanto alle fatture imputate al servizio di assistenza domiciliare, di attività istituzionale svolta dalla Copp. ; CP_5
. quanto alle fatture per la pubblica illuminazione, la gestione del verde pubblico, la gestione degli edifici scolastici, il servizio educativo territoriale, la manutenzione del software istituzionale dell'ente, di attività non commerciali bensì istituzionali
. quanto alle ulteriori fatture, in quanto generiche o mancanti di precisa descrizione.
Sotto il secondo profilo, il attoreo ha rilevato che: Pt_1
pagina 17 di 35 . lo ha presentato la dichiarazione IVA integrativa per l'anno Controparte_1
d'imposta 2012 con un recupero di maggior IVA per € 10.188,00, il quale tuttavia poteva astrattamente essere recuperato solo nella dichiarazione IVA relativa all'anno di presentazione della dichiarazione “ultrannuale”, ossia nella dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017 e ciò ha originato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che ne ha contestato l'indebita detrazione, irrogando la sanzione di € 2.846,82 (cfr. doc. 20, fasc. attoreo avviso di accertamento n. 10011241329), pagata dal in data 16.1.2019 Pt_1
(cfr. doc. 20);
. per l'anno d'imposta 2013 lo convenuto ha integrato il recupero IVA per € P_
161.658,00 somma dalla quale avrebbero dovuto essere scomputati € 10.188,00 erroneamente riportati come incremento iniziale nel 2013, con conseguente proporzionale riduzione dell'importo indicato in detrazione;
. per il modello IVA 2017 relativamente al recupero in detrazione di fatture datate 2015
e 2016 soggette al regime dello split payment, scegliendo di suddividere alcuni versamenti di IVA split istituzionali per imputarli parzialmente a versamenti di IVA commerciale e dato che alcune di queste modifiche sono state rifiutate dall'Agenzia delle
Entrate, non tutti versamenti IVA sono rimasti a corretta copertura dei debiti emergenti dalle modifiche liquazioni mensili, originando la contestazione dell'Agenzia delle Entrate che ha richiesto il pagamento della somma di € 9.461,00 (cfr. doc. 16, fasc. attoreo avviso di accertamento n. 22769991716 – comunicazione n. 0109227117401) e per la quale il ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela (cfr. doc. 17 Pt_1 richiesta annullamento del 10.1.2019).
Parte convenuta ha contestato la propria responsabilità, richiamando i principi operanti in materia di operazioni condotte da enti pubblici soggette ad imposta IVA di cui agli artt. 9 e 13 Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, nonché ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva o concorrente del attoreo ai sensi Pt_1 dell'art. 1227 c.c., per ciò che concerne la regolare tenuta delle scritture contabili, non emendabile dal professionista, e per aver l'ente presentato la richiesta di annullamento in autotutela avverso il primo avviso di accertamento ricevuto (doc. 16 e 17 fasc. attoreo), commettendo “un autentico harakiri fiscale” (cfr. comparsa pag. 7).
pagina 18 di 35 Orbene, richiamata la sopra menzionata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità del professionista e riparto dell'onere della prova in caso di inadempimento od inesatto adempimento, presentando la fattispecie in esame evidenti profili tecnici, è stata disposta ed espletata CTU, in quanto, come noto, il giudice “può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n. 26854/22 conf. Cass. 13736/20, conf. Cass.
1190/15).
Ebbene il CTU, con argomentazioni lineari e immuni da vizi logici, ha adempiuto all'incarico peritale conferitogli e, con riferimento agli errori segnalati dall'Agenzia delle
Entrate con gli avvisi di accertamento prodotti in giudizio (doc. 20 e 16 fasc. attoreo) ha accertato anzitutto che “le comunicazioni dell'agenzia delle Entrate in quanto derivanti da controlli automatizzati non contengono le motivazioni delle irregolarità rilevate” ed ha ricostruito le motivazioni nei termini che seguono:
. la comunicazione del 29.11.2018 (doc. 20) riguarda il “riporto dell'eccedenza a credito in dichiarazione del maggior importo derivante dall'integrazione effettuata dallo
[...] per l'esercizio 2012 di € 10.188,00. La normativa, art. 5 del dl 22 ottobre P_
2016, n. 193, stabilisce che il riporto a credito fosse effettuato nella dichiarazione IVA relativa all'esercizio di presentazione della dichiarazione ultrannuale e precisamente nella dichiarazione 2018 relativa all'esercizio 2017 (come è stato effettivamente fatto) e non, anche, nella dichiarazione 2014 esercizio 2013 come riporto dell'anno precedente”, tuttavia, trattandosi di “un mero errore formale in quanto il credito non è stato utilizzato in compensazione prima della presentazione della dichiarazione ultrannuale” detta comunicazione “sarebbe stata annullabile in autotutela”;
. la comunicazione del 27.11.2018 (doc. 16) riguarda “la dichiarazione 2017 esercizio
2016 e precisamente l'ammontare dei versamenti effettuati nell'esercizio indicati nel rigo l29 per € 60.735,00 e riconosciuti dall'agenzia delle Entrate per € 52.557,00 con una differenza di € 8.178,00 non riconosciuta, nella dichiarazione originaria l'importo indicato pagina 19 di 35 al rigo l29 era di € 45.543,00. La variazione del dato nelle due dichiarazioni per € 15.192 deriva da operazioni di cambio codice tributo in F24 documentati nell'istanza di autotutela presentata dal Comune di in data 10.01.2019”, secondo il CTU “è Parte_1 possibile che l abbia modificato modelli di versamento F24 con codici Controparte_1 riferiti a fatture registrate come istituzionali e tali variazioni non siano state recepite dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate. Questi disallineamenti hanno originato le comunicazioni automatizzate dell'Agenzia delle Entrate”.
Rispetto alle prestazioni rese dallo in ordine agli incarichi P_ oggetto di causa ed alla loro conformità rispetto ai principi “generali in materia di IVA con particolare riferimento agli enti pubblici e all'attività economica da questi svolta” , il
CTU ha ritenuto “non sussistenti i presupposti per l'attività di “recupero IVA” operata dall , chiarendo in particolare che l'analisi delle fatture di acquisto Controparte_1 registrate dallo Controparte_1
“- non evidenzia specifiche correlazioni con le attività commerciali già esercitate dal comune generatrici di operazioni imponibili;
- non evidenzia specifiche correlazioni con le attività commerciali esistenti nella programmazione dal comune potenzialmente generatrici di operazioni imponibili;
- per quanto riguarda i costi promiscui non evidenzia i criteri di riferibilità alla gestione commerciale dell'ente;
- dalla documentazione non è possibile individuare il criterio di detraibilità adottato. Sulle fatture è specificata la percentuale di detraibilità applicata;
- è stata detratta ulteriore IVA riferita a spese non precedentemente gestite e registrate come commerciali nella contabilità istituzionale”. (CTU pag. 20).
Il CTU ha inoltre precisato che “Lo ha istituito nuovi registri Controparte_1
IVA in cui sono state annotate le ulteriori fatture d'acquisto considerate detraibili regolarizzando la contabilità IVA ma non ha potuto regolarizzare la contabilità istituzionale dell'ente“ e che “con riferimento al caso di specie l'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 107 del 15 febbraio 2021 ha negato il diritto alla rettifica della detrazione per le annualità precedenti” (CTU pag. 21), rilevando, con riferimento alla registrazione delle fatture condotta dal professionista convenuto, che:
pagina 20 di 35 . “al 31.12.2013 sono state registrate le seguenti fatture datate 2010 che per il divieto di registrazione oltre alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (2012) non potevano essere detratte salvo non fossero state pagate nell'esercizio”;
. “al 31.12.2016 sono state registrate le seguenti fatture datate 2013 che per il divieto di registrazione oltre alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (2015) non potevano essere detratte salvo non fossero state pagate nell'esercizio”;
. “la fattura protocollo 44/2016 di n. 1638 del 26.01.2015 Parte_4
(imponibile 37.542,22 Iva 1.443,93) in regime di split payment è stata registrata come non soggetta ad autofattura per split payment”;
. “con riferimento specifico alle dichiarazioni IVA (integrative/correttive) nella compilazione della dichiarazione 2018 esercizio 2017 al rigo VN2 riguardante i crediti di esercizi precedenti da riportare in compensazione è stato indicato l'importo di €
163.383,00 invece che 161.958,00 con una maggiorazione indebita di € 1.425,00 che è stato erroneamente compensata nell'esercizio 2018”. (CTU pag. 22).
Il CTU ha infine quantificato i costi della regolarizzazione – definiti dall'art. 13 del
Dlgs n. 472 del 1997 che ha istituito l'istituto del ravvedimento operoso con cui è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni (cfr. CTU pag. 22) – dando atto che “Il
con le dichiarazioni integrative/correttive, ha detratto maggiore IVA per Pt_1 complessivi euro 263.537,00, ripetendo la violazione anche in sede di dichiarazione annuale e compensato maggiore IVA per 264.962,00 a seguito di un errore nella compilazione del rigo VN2 della dichiarazione 2018 per € 1.425 (indicato 163.383 invece di 161.958)”, e che dunque “dovendo regolarizzare le violazioni (indebita detrazione e dichiarazione infedele) mediante il ricorso al ravvedimento operoso, doveva versare: -
l'imposta indebitamente detratta;
- gli interessi legali (0,01% dal 1° gennaio 2021 e
0,05% fino al 31 dicembre 2020); - la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo con riferimento a quella per indebita detrazione sia a quella per dichiarazione infedele”, così per € 79.274,85 (cfr. CTU pag. 24).
pagina 21 di 35 A detta somma vanno poi aggiunti gli interessi passivi calcolati sulle poste compensate e successivamente regolarizzate in data 29.1.2021 di € 2.954,59, così quantificandosi le somme dovute in complessivi € 82.229,54 (cfr. CTU pag. 25).
La relazione è stata sottoposta ai CTP delle parti ed stata successivamente integrata, avendo il giudice demandato al consulente di rendere i chiarimenti indicati nelle note scritte di parte attrice del 22.9.2023.
Con elaborato integrativo il CTU, rispondendo ai chiarimenti richiesti da parte attrice, ha confermato il calcolo delle sanzioni e, dunque, ha escluso, in relazione all'indebita detrazione di € 1.425,00 nella dichiarazione integrativa presentata nel 2017 per l'anno d'imposta 2013, la sanzione dell'illegittima detrazione, considerando esclusivamente quella per infedele dichiarazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale espresso dalla Commissione Tributaria della Reg. Lombardia che,
“chiamata a decidere in merito alla legittimità della sanzione per indebita detrazione di imposta contestata mediante apposito atto di irrogazione sanzioni, impugnato dal contribuente che si era ravveduto, ma aveva corrisposto la sola sanzione per infedele dichiarazione IVA … ha rilevato la necessaria applicazione del principio di proporzionalità, riferendo che in materia di IVA (tributo armonizzato Ue) …., secondo il quale le sanzioni “non possono eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione” (Cass. 10 giugno 2021 n. 16450 e Corte di
Giustizia 8 maggio 2019, causa C-712/17)” (CTU integrazione pag. 5).
Il CTU ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla citata Commissione tributaria nella pronuncia 801/25/22 depositata il 4.3.2022, ritenendo che applicando entrambe le sanzioni (per infedele dichiarazione e per illegittima detrazione di imposta),
“da un unico comportamento - l'emissione delle note di credito - deriverebbe quindi una duplicazione di sanzioni, riferite alla detrazione dell'imposta e alla indicazione di detta detrazione nella dichiarazione annuale. Vertendosi in materia di IVA (tributo armonizzato
UE) deve invece valere il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di
Giustizia, secondo la quale le sanzioni "non possono eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione" (Cass. Civ., Sez. Trib.,
pagina 22 di 35 16450/2021). Non ricorrono pertanto i requisiti per cumulare le due distinte sanzioni su una medesima condotta” (CTU integrazione pag. 5).
Quanto invece alle osservazioni avanzate dal CTP di parte convenuta (allegate all'elaborato peritale depositato il 14.7.2023), che hanno posto in evidenza, quanto alla risposta fornita al punto 4 del quesito, che “l'analisi per il recupero dei costi considerati commerciali è avvenuto in modo sinergico con tutte le parti interessate de che Pt_1 hanno assistito, coadiuvato ed avvallato l'operato dello . Ulteriormente, P_ tutta l'operatività è stata poi “certificata” dal professionista (terzo rispetto lo Studio
Sigaudo), che ha posto il visto di conformità D.lgs. N. 241/97, specificatamente per il maggior credito rilevato” , il CTU ha replicato chiarendo che “il processo contabile dell'ente locale è un complesso di documenti di programmazione gestione e rendicontazione che utilizzano un complesso di sistemi contabili, gestione finanziaria e economico patrimoniale, che vanno ben oltre la registrazione contabile del singolo impegno e determinano vincoli e equilibri funzionali alla gestione dell'ente locale, qualificando l'IVA istituzionale come spesa e l'iva afferente la gestione commerciale come spesa e entrata, talvolta, nel caso di investimenti in beni strumentali, vincolata”
(CTU pag. 4).
Peraltro, nelle proprie note d'udienza di disamina della CTU la parte convenuta non ha evidenziato significative controdeduzioni all'operato dell'ausiliario, limitandosi a richiamare le difese già svolte in atti e rilevando come resti apparentemente “irrisolto, il tema delle responsabilità del in merito alla “tenuta” delle scritture contabili che, Pt_1
a mente della risposta afferente il quesito numero uno, inchioda l'Ente alle sue responsabilità non emendabili dallo ” invocando dunque il concorso di P_ colpa del danneggiato e l'operatività dall'articolo 1227 primo e secondo comma cod. civ. circa le originarie problematiche innescate dal (cfr. note scritte del 25.9.2023 e Pt_1 del 12.1.2024).
Conclusivamente, le risultanze della CTU risultano del tutto condivisibili, in quanto esenti da vizi logici e giuridici e non contraddittorie, ampiamente motivate, assunte nel contraddittorio con i CTP, oltre che adottando una corretta metodologia d'indagine
(come reso evidente dalle parti della relazione sopra riportate).
pagina 23 di 35 Ora, per giurisprudenza costante, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr. Cass. n. 33742/22, nonché Cass. 11081/20 e Cass. n.
1815/15).
A tal proposito si confermano complessivamente superflue le prove orali richieste dalle parti, alla luce delle produzioni documentali effettuate e dell'accertamento peritale disposto a mezzo di CTU.
4. Sull'inadempimento contrattuale e sul concorso di colpa del danneggiato
Alla luce delle risultanze emerse in seguito all'indagine peritale svolta dal CTU nel corso del giudizio, deve ritenersi provato il grave inadempimento dello
[...] nello svolgimento degli incarichi conferiti dal P_ Parte_1 con le deliberazioni dirigenziali n. 236 e 237 del 2017.
Invero, il consulente convenuto, dopo aver individuato “i servizi commerciali gestiti dall'Ente - analizzando singolarmente tutte - le fatture originariamente registrate
… scartando quelle non rilevanti e verificando il corretto inserimento di quelle ritenute valide”, presentato le dichiarazioni integrative IVA per gli anni d'imposta 2012, 2013,
2016 e 2017 e redatto la “relazione recupero IVA 2010/2016” (doc. 7 fas. attoreo), ha riportato al attoreo che tali operazioni avrebbero “consentito di realizzare Pt_1
[nel]l'intero arco temporale considerato un risparmio complessivo IVA di € 263.537,00”.
E, dunque, proprio a fronte dell'attività sopra menzionata di individuazione, analisi e verifica delle fatture relative ad acquisti pagati dal attoreo, contabilizzate Pt_1 negli anni 2012, 2013 e 2016, ritenute erroneamente detraibili, che il professionista ha determinato l'ente a porre indebitamente in detrazione l'IVA per € 263.537,00, così
pagina 24 di 35 esponendolo al pagamento delle sanzioni e more previste dagli artt. 5 co 4 e 6 co 6 del d.lgs. 471/1997, poi fatte oggetto di ravvedimento operoso.
La gravità dell'inadempimento da parte dello convenuto nel caso di P_ specie va ritenuta sussistente anzitutto in considerazione del fatto che l'attività prestata fosse non indispensabile per la contabilità e tenuta finanziaria dell'ente pubblico – il quale aveva già provveduto sua sponte ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni IVA relative ai periodi d'imposta 2012, 2013, 2016 e 2017 (cfr. doc. 1, 2, 3,
4) –, posto il tenore dell'offerta presentata (doc. 5 fasc. attoreo) che declinava il progetto in termini di “servizio di risparmio fiscale” , “autofinanziato, cioè remunerato in base ai risultati effettivamente raggiunti”, chiarendo che “in mancanza di tali risultati, nulla sarà dovuto” e che non avrebbe avuto “maggiori costi né aggravi di bilancio per l'Ente in quanto l'eventuale compenso percepito dallo sarà Controparte_1 rapportato ad una percentuale sugli effettivi recuperi”, precisando espressamente come
“la responsabilità sulle operazioni fiscali eseguite per ottenere i recuperi rimane a ns. carico”.
Da ciò deriva quindi che ragionevolmente il attoreo abbia deciso di Pt_1 affidarsi all'assistenza dello proprio in considerazione della Controparte_1 possibilità di conseguire un significativo risparmio di spesa, senza la necessità di sostenere spese immediate per il professionista che sarebbe stato pagato e in funzione dei risultati effettivamente conseguiti.
Ed invero ciò è confermato anche nella “relazione recupero IVA 2010/2016” (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) ove lo STUDIO afferma testualmente che “il P_ progetto è nato in [...] all'esigenza espressa dall'ente di maturare specifici obiettivi di miglioramento qualitativi e quantitativi nella tradizionale gestione IVA, avvalendosi di un supporto specializzato al fine di ottenere un'ottimizzazione dei risultati sin qui conseguiti dell'Ente stesso”.
In secondo luogo, il grave inadempimento deve ritenersi sussistente alla luce del fatto che lo nella propria offerta si fosse fatto carico di Controparte_1 condurre “un'analisi completa di tutte le attività svolte, per individuare possibili interventi di rettifica”, “la redazione e controllo dei registri IVA”, la “compilazione ed pagina 25 di 35 inoltro della dichiarazione IVA per il recupero relativo anche a tutti gli anni non ancora prescritti” e la “stesura di una relazione finale di tipo tecnico/operativo che dettagli tutte le fasi del progetto riferite all'attività IVA” (cfr. doc. 5 fasc. attoreo), attività evidentemente di natura tecnico-contabile, che il aveva dunque deciso di Pt_1 affidare ad un professionista esterno, proprio in considerazione della verosimile assenza di personale all'interno dell'ente, con le necessarie competenze giuridico fiscali che potesse appunto procedere all'analisi della contabilità ed avesse conoscenza di una materia in continua evoluzione, tale da consentire di valutare eventuali azioni di recupero di maggiori crediti fiscali (cfr. deliberazione n. 236 doc. 10 fasc. attoreo).
Infine, va rilevato che la gravità dell'inadempimento sia resa palese dalla discrasia tra il dato indicato dallo rispetto all'ammontare complessivo Controparte_1 dell'IVA da detrarre e dunque del risparmio fiscale conseguibile (cfr. “relazione recupero
IVA 2010/2016” , doc. 7 fasc. attoreo ove si afferma che “il servizio di ottimizzazione della gestione della contabilità IVA affidataci dall'Ente si è concluso in riferimento al recupero delle annualità 2010-2016” consentendo di “realizzare l'intero arco temporale considerato un risparmio complessivo di € 263.537,00”) a fronte dell'accertata totale assenza dei presupposti per l'attività di recupero IVA operata dal professionista, come accertata dal CTU.
Si è conclusivamente trattato di un'attività essenzialmente inutile per l'ente e che lo ha esposto al pagamento di interessi e sanzioni diversamente non dovute, posto che l'indicazione suggerita già dal dott. , nella perizia inviata al il 2.11.2020 Per_2 Pt_1
(doc. 26 fasc. attoreo), era quella di ripristinare la situazione originaria, antecedente l'intervento dello suggerimento da ritenersi conclusivamente Controparte_1 opportuno, come confermato dalle risultanze dell'accertamento tecnico disposto in corso di causa.
Alcuna responsabilità esclusiva o corresponsabilità da parte del attoreo Pt_1
è, infine, risultata provata in giudizio.
Si rileva infatti che lo nel già citato “progetto di P_ P_
Risparmio Fiscale e Recupero Iva”, trasmessa al in data 05/07/2017 (doc. 7 Pt_1 fasc. attoreo), dopo aver avuto accesso a tutta la contabilità del (doc. 6 fasc. Pt_1
pagina 26 di 35 attoreo) ed aver effettuato una “attività di studio e di analisi di dettaglio delle singole movimentazioni contabili … individuati i servizi commerciali gestiti dall'Ente – ed analizzate singolarmente – le fatture originariamente registrate dall'ente”, ha provveduto autonomamente a scartare “quelle non rilevanti e - a verificare – il corretto inserimento di quelle ritenute valide” (doc. 7), arrivando così a predisporre direttamente e sotto la sua esclusiva responsabilità dichiarazioni IVA integrative che hanno illegittimamente comportato la detrazione di maggior IVA per un ammontare di € 264.962,00, come confermato anche dal CTU.
Inoltre, il attoreo si è attivato richiedendo il ravvedimento operoso, che Pt_1
è stato attivato non appena il consulente esterno nel 2020 ha evidenziato l'illegittima detrazione IVA, quantificandone anche i relativi costi (cfr. doc. 26 fasc. attoreo) e con determinazione n. 40 del 25.11.2020 ha incaricato i responsabili dell'amministrazione a provvedere a regolarizzare la posizione fiscale dell'ente, tramite la procedura di ravvedimento operoso, poi attivata in seguito alla deliberazione n. 357 del 14.12.2020
(cfr. doc. 29 fasc. attoreo), al fine di evitare maggiori danni finanziari (cfr. doc. 27 fasc. attoreo).
Il ha quindi proceduto alla liquidazione delle somme Parte_1 dovute all'Erario ammontanti a complessivi € 347.405,21 di cui € 2.954,59 per interessi ed € 79.488,62 per sanzioni che venivano pagate in data 29.1.2021 (cfr. doc. 30-32 fasc. attoreo).
Deve dunque addivenirsi alla declaratoria di risoluzione degli incarichi di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 236 e 237 del 2017 (doc. 10 e 11 fasc. attoreo).
Il attoreo ha inoltre espressamente chiesto la restituzione del compenso Pt_1 percepito dal professionista: l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è lo strumento per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di un contratto, tutte le volte in cui sia venuta meno la causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, ecc., e nel caso di specie la valutazione della gravità dell'inadempimento deriva dalle considerazioni tutte sopra svolte in ordine allo svolgimento dell'incarico professionale conferito allo Controparte_1
pagina 27 di 35 E' stato, inoltre, provato in giudizio come il attoreo abbia corrisposto i Pt_1 compensi in forza del mandato di pagamento n. 100 dell'1.2.2018 per la somma di €
23.790,00 IVA compresa (doc. 36 fasc. attoreo) ed in forza del mandato di pagamento n. 99 dell'1.2.2018 per la somma di € 1.672,45 IVA compresa (doc. 37 fasc. attoreo), nonché in esecuzione della sentenza n. 2838/21 depositata in data 4.6.2021 che ha condannato il attoreo a pagare allo le residue somme Pt_1 Controparte_1 dovute in forza dei menzionati incarichi, per € 23.790,00 IVA compresa e per € 3.453,38
Iva compresa a titolo di saldo;
somme liquidate dal con mandati di pagamento Pt_1
n. 1300, 1301 e 1302 del 13.9.2021 (cfr. doc. 38, 39, 40 fasc. attoreo).
A tale importo complessivo deve essere detratto il solo compenso dovuto per l'ammontare dell'IVA ritenuta effettivamente detraibile (per € 42,24), così dovendosi condannare lo alla restituzione in favore del COMUNE attoreo Controparte_1 della somma di € 52.697,38 [52.705,83 – (42,24 X 20%)].
Rimane da aggiungere che su detta somma devono essere riconosciuti gli interessi legali, giacchè “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (cfr.
Cass. n. 7316/20 e Cass. n. 14289/18).
Si tratta, dunque, di debito di valuta, in quanto importo riconosciuto in restituzione per effetto della risoluzione del contratto, quindi da maggiorarsi dei soli interessi legali con decorrenza dalla domanda, in applicazione dell'art. 2033 c.c.
Come noto, “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass. SU n. 15895/19): nel caso di specie, in pagina 28 di 35 difetto di atti di costituzione in mora aventi ad oggetti la restituzione della somma in questione (la raccomandata 3.12.2020 – doc. 28 fasc. attore – concerne solo il risarcimento dei danni patiti), gli interessi vengono fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale.
5. Sul risarcimento dei danni
Occorre a questo punto esaminare la voci di danno allegate dal
[...]
Parte_1
Va preliminarmente richiamato il risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'articolo 1218 C.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. n. 5960/2005; Cass. 21140/2007, da ultimo,
Cass. 23512/2022 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Bari sez. II, 10/09/2024), con l'ulteriore precisazione che “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (Cass. 24632/2015 e nella giurisprudenza di merito, Tribunale Biella, sentenza n. 122 del 15.01.2020).
In definitiva, per i principi poc'anzi esposti, l'art. 1218 c.c. non determina un'inversione del riparto dell'onere probatorio, restando a carico dell'attore-danneggiato l'onere di dimostrare la esistenza per intero del danno risarcibile (dunque, an e quantum debeatur), quale conseguenza effettiva del riscontrato inadempimento contrattuale.
A ciò si aggiunga che, nel caso di inadempimento del professionista cui venga attribuito il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è normalmente rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
pagina 29 di 35 Tuttavia, l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'erronea presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e dalla successiva illegittima compensazione (Tribunale Milano sez. I, 02/03/2018, n. 2475).
Qualora sussista un nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del commercialista ai suoi obblighi professionali e gli importi in concreto pagati dal contribuente tale per cui è effettivamente imputabile agli errori del professionista la pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria, il risarcimento dovuto dal professionista nei confronti del contribuente deve tener conto non solo delle sanzioni pecuniarie ma anche della maggiore imposta (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
20/10/2020, n. 22855).
Nel caso di specie, il CTU, come sopra evidenziato, ha ritenuto “non sussistenti i presupposti per l'attività di “recupero IVA” operata dallo;
deve Controparte_1 ritenersi che le spese che il si è visto costretto a sostenere per regolarizzare la Pt_1 propria posizione fiscale, mediante ravvedimento operoso, corrispondendo sanzioni ed interessi di mora, costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'attività di consulenza prestata dall'odierno convenuto, sulla quale il contribuente aveva fatto legittimo affidamento, portando in detrazione l'IVA onde conseguire un maggior risparmio d'imposta, tuttavia inesistente e non dovuto.
Parte attrice, nelle proprie note conclusive, ha censurato l'operato del CTU, riprendendo le osservazioni formulate dal proprio CTP alla bozza con riferimento al calcolo delle sanzioni, ritenendo non condivisibile l'operazione condotta dal CTU che ha escluso, in relazione all'indebita detrazione di € 1.425,00 nella dichiarazione integrativa presentata nel 2017 per l'anno d'imposta 2013, la sanzione per € 213,75, considerando esclusivamente quella per infedele dichiarazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale isolato e minoritario.
Sul punto si osserva che Il CTU ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla citata Commissione tributaria nella pronuncia 801/25/22 depositata il 4.3.2022,
pagina 30 di 35 ritenendo che applicando entrambe le sanzioni (per infedele dichiarazione e per illegittima detrazione di imposta), “da un unico comportamento - l'emissione delle note di credito - deriverebbe quindi una duplicazione di sanzioni, riferite alla detrazione dell'imposta e alla indicazione di detta detrazione nella dichiarazione annuale. Vertendosi in materia di IVA (tributo armonizzato UE) deve invece valere il principio di proporzionalità più volte affermato dalla Corte di Giustizia, secondo la quale le sanzioni
"non possono eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'Iva ed evitare l'evasione" (Cass. Civ., Sez. Trib., 16450/2021). Non ricorrono pertanto i requisiti per cumulare le due distinte sanzioni su una medesima condotta” (CTU integrazione pag. 5).
Il COMUNE attoreo che pur ha censurato la valutazione del CTU per essersi egli basato su di “un'isolata pronuncia giurisprudenziale, tutt'altro che consolidata, emanata circa un anno dopo il pagamento effettuato in misura ridotta in data 29.1.2021” e senza tenere conto che “in ogni caso, a quell'epoca, l'ammontare dei costi del ravvedimento operoso erano stati concordati con l'Amministrazione fiscale, che, in difetto del pagamento della sanzione per indebita detrazione dell'imposta, non avrebbe in nessun modo considerato valido il ravvedimento” (cfr. comparsa conclusionale), non ha tuttavia indicato, per un verso, l'esistenza e contenuto di un eventuale orientamento di segno contrario a quello espresso dal CTU né è desumibile dalla documentazione prodotta l'avvenuta concertazione con l'Agenzia delle Entrate delle somme da corrispondersi a titolo di ravvedimento operoso, risultando unicamente il conteggio delle imposte sanzioni ed interessi effettuato nella perizia del dott. (doc. 26 fasc. attoreo), poi Per_2 sottoposta al vaglio dell'ente comunale e oggetto di approvazione e successivo incarico per il pagamento (27, 29, 30, 31 e 32 fasc. attoreo).
Ad ogni modo parte attrice si è rimessa in merito alla quantificazione operata dal
CTU vista anche l'esiguità della differenza tra la somma versata e quella accertata come dovuta;
ne consegue che lo deve essere condannato a risarcire Controparte_1 il attoreo di una somma pari a € 79.274,85 per sanzioni oltre ad € 2.954,59 Pt_1 per interessi (avendo regolarizzato la propria posizione fiscale versando le somme pagina 31 di 35 dovute il 29.1.2021 e quantificando all'epoca gli interessi passivi calcolati sulle poste compensate e successivamente regolarizzate) così per complessivi € 82.229,54.
A detta somma va poi aggiunto l'importo di € 2.846,82, pari alla somma complessivamente sborsata in data 16.01.2019 dal attoreo per sanzioni ed Pt_1 interessi, dovuti in forza dell'avviso di accertamento del 18.12.2018, relativo alla
Dichiarazione IVA Integrativa 2013, riguardante l'errata indicazione dell'importo IVA da portare in detrazione pari ad € 12.663,00, anziché ad € 10.188,00 (cfr. doc. 20 fasc. attoreo).
Pur avendo il CTU rilevato che tale accertamento fosse scaturito a seguito di controlli automatizzati da parte dell'ente di riscossione e che, trattandosi di errori formali, la comunicazione avrebbe potuto essere regolarizzata in autotutela, non essendo stato compensato il credito, si osserva che detta circostanza integra un'ipotesi di condotta omissiva colpevole del contribuente che non causa il danno, ma aggrava quello già prodotto dal fatto illecito o dall'inadempimento.
L'eccezione di aggravamento del danno di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, non è rilevabile d'ufficio, ma è riservata all'iniziativa di parte (ex multi s, Sez. 3, Ordinanza n.
19218 del 19/07/2018, Rv. 649740 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010, Rv.
613017 – 01, da ultimo Cass. 23952/22).
Nel caso di specie parte convenuta nulla ha contestato od eccepito sul punto nel proprio atto costitutivo od, in ogni caso, entro il termine per le preclusioni assertive
(prima memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c.), con la conseguenza che alcun rilievo limitativo o riduttivo dell'ammontare del danno risarcibile, con riferimento alla posta richiesta relativamente alle sanzioni ed interessi dovuti per l'avviso di accertamento del
29.11.2018 sopra menzionato (doc. 20), può discendere dalla mancata attivazione, avverso il medesimo provvedimento, della procedura di annullamento in autotutela da parte del attoreo. Pt_1
Va da sé che un mero richiamo formale al “concorso assorbente ed esclusivo del ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c.” contenuto nel paragrafo Pt_1 dedicato nella comparsa di costituzione, senza alcuna chiara ed esplicita indicazione del contegno serbato dal che avrebbe condotto all'aggravamento del danno non Pt_1
pagina 32 di 35 vale a ritenere assolto l'onere di contestazione e di tempestiva eccezione gravante sullo posto peraltro che, proprio con riferimento all'annullamento in Controparte_1 autotutela opposto dal avverso altro atto di accertamento del Parte_1
27.11.2018 (cfr. doc. 16 fasc. attoreo), parte convenuta nella propria comparsa di costituzione ha rilevato “il infatti, si riporta ad una denuncia in autotutela (doc. Pt_1
16) tramite la quale ha – sua sponte – buttato alle ortiche circa 260.000= Euro di crediti
IVA”, con ciò dunque censurando proprio la decisione dell'ente di agire chiedendo l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, sono certamente dovute le spese sostenute dal Parte_1 per i compensi corrisposti al dott. , professionista individuato in seguito alla Per_2 ricezione degli avvisi di accertamento ricevuti nel novembre 2018, il quale è stato incaricato di verificare le dichiarazioni IVA integrative/correttive effettuate dallo
[...]
di quantificare gli oneri da sostenere per la regolarizzazione delle P_ dichiarazioni IVA integrative relative agli anni d'imposta 2012, 2013, 2016 e 2017, nonché in ultimo di regolarizzare, a mezzo di ravvedimenti operosi, le precedenti errate dichiarazioni fiscali con trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle relative ulteriori dichiarazioni integrative, come da documentazione versata in atti e comprovante la formalizzazione degli incarichi (doc. 22, 25 e 26 fasc. attoreo) ed i relativi esborsi (cfr. doc. 33, 34 e 35), per complessivi € 10.556,00.
Si tratta, invero, di una spesa che il non avrebbe Parte_1 certamente sostenuto, laddove l'attività dello fosse stata Controparte_1 conforme ed esente da vizi ed errori, essendosi invece resa necessaria per accertare l'esistenza delle irregolarità già emerse in seguito al ricevimento dei due avvisi di accertamento da parte dell'ente di riscossione e per provvedere alla successiva regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente, onde ovviare appunto all'inadempimento perpetrato dall'odierno convenuto.
In definitiva il danno risarcibile subito dal ammonta a Parte_1 complessivi € 95.632,36.
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere maggiorato di rivalutazione ed interessi compensativi, calcolati sulla somma via via rivalutata a far data pagina 33 di 35 dai relativi pagamenti, ovvero rispettivamente dal 29.1.2021 per € 82.229,54 (doc. 32), dal 16.1.2019 per € 2.846,82 (doc. 20) e dal 4.2.2021 per € 10.556,00 (doc. 33, 34 e
35) e fino alla presente pronuncia.
Sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio la somma oggi dovuta è pari ad € 122.686,67 (€ 105.460,12 + € 3.699,47
+ € 13.527,08), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico di parte convenuta.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in base al criterio del decisum (scaglione da € 26.000,00 a €
52.000,00), delle questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese del difensore, così applicandosi i valori medi, oltre agli esborsi sostenuti (CU e marca).
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 5.2.2024 in corso di giudizio, sono poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
Nulla viene liquidato a titolo di spese per il CTP attoreo difettandone la relativa domanda oltreché la prova dell'effettivo esborso (cfr. Cass. n. 21402/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Dichiara tenuto e condanna lo al pagamento in favore Controparte_1 del della somma di € 52.697,38 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
▪ Dichiara tenuto e condanna lo al pagamento in favore Controparte_1 del della somma di € 122.686,67 oltre interessi Parte_1 legali dalla pronuncia al saldo;
pagina 34 di 35 ▪ condanna lo a rimborsare al Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre € 786,00 per
[...] esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, il 31/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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